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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/08/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 921/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Daniela Politino e Marco Di Maio Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio dell'avv. Barbara Filippi CP_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Piacenza del 30/05/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 20/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante a socio unico Parte_1
“Previa ammissione ex art. 345 c.p.c. della seguente documentazione nuova:
Doc. 4) Ricorso per A.T.P. del 23.01.2024 nel procedimento NRG 824/2024 Tribunale di Bologna;
Doc. 5) Elaborato Peritale depositato il 19.09.2024 nel procedimento per A.T.P. NRG 824/2024 Tribunale di Bologna, quali documenti sopravvenuti al giudizio, nonché rilevanti ai fini del decidere in quanto, per quanto meglio si articolerà in sede di scritti conclusionali, fonte di prova indiretta circa l'assenza di prontezza della merce di cui al contratto inter partes oggetto di giudizio alla data del 09-16.02.2018, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della Sentenza n. 324/2023 emessa, pubblicata e comunicata dal Tribunale di Piacenza in data 30.05.2023, nel procedimento avente NRG 701/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, previa comunque revoca del decreto ingiuntivo opposto
1) In via principale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 1453 e ss. c.c., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento imputabile esclusivamente a
[...] e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve in ragione della fattura oggetto di CP_1 Parte_1 ingiunzione.
2) In via subordinata, previa declaratoria di nullità della Sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1372 c.c., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per mutuo dissenso in esito a fatti concludenti tra le parti e, per l'effetto, dichiarare che nulla Parte_1 deve a in ragione della fattura oggetto di ingiunzione. CP_1
3) In via riconvenzionale, in ogni caso, ovvero pure nella denegata ipotesi di rigetto delle prime due domande e, dunque, sia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218, che degli artt. 1453 e ss. c.c., condannare - se del caso anche in via di compensazione sul controcredito eventualmente CP_1 riconosciutole all'esito del presente giudizio -, al risarcimento del danno patrimoniale da ritardo patito da conseguenza dell'inadempimento eccepito in atti, danno da quantificarsi in € Parte_2 43.852,40 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta, anche in via equitativa, provata e di giustizia, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre agli accessori come per legge.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: Respingere l'appello ex adverso proposto, siccome totalmente infondato e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 324/2023 emessa e pubblicata il 30.05.2023 dal Tribunale di Piacenza, in persona del Giudice dott.ssa Laura Ventriglia.
Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società a socio unico proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 89/2019 del Tribunale di Piacenza con cui veniva le veniva intimato il pagamento della somma di € 93.417,60 oltre interessi e spese in favore della società sulla base della fattura CP_1 n. 65/2018 relativa alla realizzazione di manufatti idrici commissionati all'opposta nell'ottobre 2017.
Sosteneva l'opponente: -che con ordine del 20/11/2017 aveva commissionato a la produzione di CP_1 tre tubi Venturi per il costo di € 76.571,80 oltre Iva da consegnare entro il 30/01/2018; -che a seguito del ritardo nella consegna e venuto meno l'interesse per la fornitura anche a causa di diversi contenziosi nel frattempo sorti inter partes, comunicava la cancellazione dell'ordine e la conseguente risoluzione del contratto, peraltro successivamente confermata anche a seguito delle comunicazioni dell'opposta di disponibilità della merce per la consegna e l'emissione di fattura, poi azionata in monitorio.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 Si costituiva l'opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e richiedeva il rigetto dell'opposizione; sosteneva l'illegittimità dell'annullamento dell'ordine da parte dell'opponente, tenendo conto che il termine indicato per la consegna non era essenziale.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 324/2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 701/2019, rigettava l'opposizione formulata da a socio unico e confermava il decreto ingiuntivo, Parte_1 condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta.
Il Tribunale, rilevato che non aveva contestato il titolo su cui aveva fondato la sua pretesa Pt_1 CP_1 creditoria e neppure il mancato pagamento del credito azionato in via monitoria, dall'opponente giustificato dall'allegata risoluzione del contratto inter partes o comunque dalla mancata consegna della fornitura nei termini convenuti, riteneva non fondata la domanda dell'opponente, non sussistendo nel caso di specie la prova di un termine essenziale convenuto tra le parti per la consegna della merce oggetto della fornitura e neppure la sussistenza di un ritardo tale da giustificare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte opposta, considerando che aveva comunicato il CP_1 ritardo di qualche giorno nella consegna, in difetto di alcuna prova a carico dell'opponente circa eventuali danni subiti.
Il Tribunale inoltre escludeva ogni inadempimento di dal momento che non aveva CP_1 Pt_1 comunque consentito a di consegnarle la merce;
non poteva quindi opporre a la CP_1 Pt_1 CP_1 risoluzione del contratto inter partes;
risultava quindi esonerata la parte opposta a ricorrere ai rimedi dell'autotutela privata ex art. 1514 e ss. c.c. al fine di liberarsi dell'obbligo di consegna;
rilevava infine il Tribunale che la circostanza che i tubi Venturi oggetto dell'ordine erano pronti per il ritiro a Pt_1 far data dal 13/02/2018 aveva ricevuto il supporto probatorio sia documentale e sia testimoniale, restando comunque a carico di l'organizzazione del trasporto della merce e i relativi i costi. Pt_1
Il Tribunale quindi rigettava l'opposizione; rigettava inoltre la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. in difetto della prova sulla colpa grave.
***
La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società a socio unico con richiesta di integrale riforma, previa richiesta di ammissione di Parte_1 asserita nuova documentazione.
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Preliminarmente, la Corte esamina la richiesta formulata dall'appellante di ammissione di Pt_1 nuova documentazione ex art. 345 c.p.c., avente ad oggetto il ricorso per A.T.P. del 23/01/2024 (R.G. 824/2024 Tribunale di Bologna) della stessa e la C.T.U. depositata il 19/09/2024 in Pt_1 quest'ultimo procedimento diretto all'”accertamento tecnico della conformità tecnica e della prontezza della fornitura di merce per cui è all'odierno procedimento di appello”.
La produzione documentale di è inammissibile. Pt_1
Dall'esame compiuto dalla Corte del ricorso per A.T.P. promosso da e dalla stessa società Pt_1 depositato in copia nel presente grado (cfr. doc. 4 fascicolo , emerge che la ricorrente (cfr. Pt_1 punti 1, 2, 3 e 4 pagg. 9/10 ricorso) ha richiesto al Tribunale di Piacenza, previa verifica e descrizione dello stato della merce di cui al contratto inter partes del 24/11/2017 e della documentazione tecnica accompagnatoria e delle relative certificazioni, di “verificare e descrivere se tali manufatti, così come la pagina 3 di 7 predetta documentazione accompagnatoria e le relative certificazioni, siano o meno conformi agli accordi inter partes ed alle specifiche tecniche di cui alla proposta e conferma d'ordine versate sub docc. 3, 4, 5, il tutto avuto comunque speciale riguardo ai rilievi di cui alla perizia tecnica Ing.
versata sub doc. 36 (ed alla quale comunque la difesa ricorrente integralmente si riporta), Per_1 all'uopo indagandone le relative cause;
verificare e descrivere se i manufatti oggetto di commessa sono affetti da vizi o difetti di tipo costruttivo e/o relativi ai materiali usati o, comunque, se essi risultano più in generale essere stati costruiti non a regola d'arte, all'uopo indagandone le relative cause;
all'esito di tutto quanto sopra, appurare e descrivere se le riscontrate non conformità rispetto all'ordinativo del 20- 24.11.2017, i vizi ed i difetti ovvero, più in generale, le carenze di qualsivoglia natura e genere emerse possano essere eliminate e, in caso affermativo, indicare i costi ed i tempi utili a rendere la merce pedissequamente conforme al contratto ed alle regole dell'arte; • diminuiscano il valore commerciale dei beni in oggetto e, in caso affermativo, in quale misura;
• ne rendano più difficoltosa se non radicalmente impossibile la loro concreta commercializzazione, • li rendano, in tutto o in parte, inidonei all'uso per il quale sono destinati.”
Ora, tenendo conto che l'azione proposta in primo grado da aveva ad oggetto la richiesta di Pt_1 risoluzione del contratto inter partes per asserito grave ritardo della società nell'adempimento CP_1 (mancata consegna della merce nell'asserito convenuto termine essenziale) e la richiesta di risarcimento danni derivanti dalla cancellazione dell'ordine da parte del terzo cliente finale di CP_2 mentre l'oggetto dell'A.T.P. richiamata aveva ad oggetto l'accertamento di asseriti vizi della Pt_1 merce, risulta evidente che l'invocata ammissione della produzione documentale non può essere accolta perché quest'ultima riguarda questioni del tutto diverse dal thema decidendum della causa in esame e che comunque l'appellante avrebbe potuto e dovuto porre all'attenzione del primo giudice.
Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale formulata dall'appellante Pt_1
***
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda Pt_1 di risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto inter partes laddove il primo giudice ha omesso di valutare fatti e prove rilevanti, in particolare la documentazione in atti da cui emergerebbe l'essenzialità del termine di consegna della merce di cui all'ordine in esame (ordine n. 1402051207723 del 20/11/2017 per l'importo di € 76.571,80 e comunicazioni inter partes), oltre che le insorte controversie, sempre inter partes, che avevano interrotto il rapporto fiduciario CP_3
La doglianza è infondata.
Secondo la prevalente e condivisa interpretazione dell'art. 1457 c.c., il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo; pertanto, la natura essenziale o meno del termine indicato in contratto, richiede la puntuale analisi delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ai sensi dell'art. 1362 c.c. dal comportamento di tutte le parti del contratto e non solo di quella che sostiene l'essenzialità del termine entro cui la prestazione doveva essere eseguita. (cfr., Cass. n. 845/1983)
Infatti, l'utilizzo dell'espressione “entro e non oltre” (o simili), riferita al tempo di esecuzione del contratto, la mera circostanza che esso risulti fissato nell'interesse dell'altro contraente o una generica necessità prospettata durante le trattative non è sufficiente da sola per considerare il termine indicato come essenziale: è infatti necessario che emerga dall'oggetto del negozio, e da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità economico-giuridica dell'accordo presente al tempo della stipula, in modo che la prestazione eseguita pagina 4 di 7 dopo la scadenza del termine non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita. (cfr., Cass. n. 3710/2013)
Il termine essenziale, per sua natura, postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, non essendo sufficiente che essa sia determinata in modo soltanto approssimativo o determinabile e la eventuale proroga del termine, può costituire un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine, cioè tale da escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore. (cfr., Cass. n. 3293/1989; Cass. n. 590/1982; Cass. n. 2026/1979)
Ebbene, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, deve confermarsi la natura non essenziale del termine indicato nel contratto di fornitura inter partes del 10/10/2017 e la successiva accettazione da parte di del 20/11/2017 (“delivery date 30/01/2018” e “data evas. 30/01/2018) (doc. nn.2 e 3 CP_1 fascicolo , emergente, oltre che dalla mancanza di una specifica e chiara previsione nel testo Pt_1 contrattuale e dalla natura ed oggetto del contratto, altresì dal comportamento della acquirente Pt_1 sia prima del termine indicato nell'ordine (30/01/2018) e sia successivamente alla scadenza dello stesso. In particolare, nella missiva inviata da a in data 25/01/2018 ( doc. n. 5 fascicolo Pt_1 CP_1
e cioè appena cinque giorni dalla scadenza del detto termine, la prima si limita a chiedere Pt_1 conferma dei tempi di consegna della merce oggetto di contratto, senza alcun riferimento alla possibile essenzialità del termine e comunque alla necessità di avere la predetta merce entro il medesimo termine, tenendo conto della mancata contestazione di al nuovo termine indicato da (doc. Pt_1 CP_1
n. 8 fascicolo per la consegna della merce, acconsentendo alla proroga dello stesso, considerato CP_1 quindi non essenziale dalla stessa Pt_1
La conferma della natura ordinatoria del termine di consegna della merce, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, viene proprio dalle espressioni utilizzate da nella comunicazione del Pt_1 9/02/2018, laddove di legge: “essendo il materiale in ritardo di consegna e non avendo ricevuto alcuna data di prontezza del materiale all'oggetto, tenuta inoltre in considerazione la disputa in atto tra le due società, siamo a comunicare l'intenzione di cancellare l'ordine di acquisto n. 1402051207723 del 20/11/2017” (doc. n. 16 fascicolo , in assenza da parte di di alcun elemento sia Pt_1 Pt_1 soggettivo e sia oggettivo per la qualificazione di in termine di essenzialità del termine di cui si controverte, al fine di considerare perduta, con il decorso del predetto termine, l'utilità economico- giuridica sottesa alla stipulazione del contratto inter partes.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda di risoluzione per mutuo dissenso formulata in via alternativa e subordinata in primo grado, con conseguente nullità della gravata sentenza.
La doglianza è infondata.
Infatti, il primo giudice, dopo aver richiamato i principi in tema ripartizione dell'onere della prova nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'opposizione così come formulata dall'opponente/appellante ”accertata e dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per Pt_1 fatto e colpa di per le ragioni di cui in atti o comunque, in via di subordine, la risoluzione CP_1 del medesimo contratto per mutuo dissenso in esito a fatti concludenti, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto”, non avendo fornito prova sia in ordine ad eventuali fatti estintivi Pt_1 dell'obbligazione sorta tra le parti e di cui alla fattura azionata da in monitorio e sia in ordine CP_1 all'asserito inadempimento di CP_1
pagina 5 di 7 Inoltre, non ha fornito nessuna prova cui era onerata degli elementi su cui fondare l'invocata Pt_1 risoluzione del contratto per mutuo dissenso per facta concludentia.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata e sostiene che, anche nel caso di conferma del rigetto della domanda risolutoria in quanto non grave il ritardo di nella consegna della merce CP_1 oggetto del rapporto inter partes, il giudice di appello dovrebbe accogliere la domanda risarcitoria formulata, nella misura corrispondente al margine di profitto che avrebbe ricavato nella rivendita dei tubi, oggetto della commessa.
La doglianza è infondata.
La Corte nel ribadire quanto deciso in ordine al primo motivo di impugnazione circa la non essenzialità del termine di consegna della merce e, quindi, l'insussistenza di alcuna responsabilità dell'appellata ai fini di fondare una risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di quest'ultima e, CP_1 conseguente, insussistenza di una responsabilità risarcitoria di nei confronti di nessun CP_1 Pt_1 fondamento ha la presente doglianza diretta ad ottenere il riconoscimento di un danno nella misura del margine di profitto che avrebbe potuto ricavare dalla rivendita dei tubi oggetto di contratto, Pt_1 anche in considerazione di alcuna prova dell'asserito danno, essendo del tutto inconferente sul punto il contratto (doc. 4 del fascicolo che peraltro riguarda rapporti del 2013/2014 e, Parte_3 Pt_1 quindi, di circa quattro anni antecedenti il contratto CP_4
Ne consegue il rigetto della doglianza
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da a Parte_1 socio unico nei confronti di avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Piacenza, CP_1 così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 921/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Daniela Politino e Marco Di Maio Parte_1
-appellante- contro con il patrocinio dell'avv. Barbara Filippi CP_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Piacenza del 30/05/2023 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 20/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante a socio unico Parte_1
“Previa ammissione ex art. 345 c.p.c. della seguente documentazione nuova:
Doc. 4) Ricorso per A.T.P. del 23.01.2024 nel procedimento NRG 824/2024 Tribunale di Bologna;
Doc. 5) Elaborato Peritale depositato il 19.09.2024 nel procedimento per A.T.P. NRG 824/2024 Tribunale di Bologna, quali documenti sopravvenuti al giudizio, nonché rilevanti ai fini del decidere in quanto, per quanto meglio si articolerà in sede di scritti conclusionali, fonte di prova indiretta circa l'assenza di prontezza della merce di cui al contratto inter partes oggetto di giudizio alla data del 09-16.02.2018, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della Sentenza n. 324/2023 emessa, pubblicata e comunicata dal Tribunale di Piacenza in data 30.05.2023, nel procedimento avente NRG 701/2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette, previa comunque revoca del decreto ingiuntivo opposto
1) In via principale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 1453 e ss. c.c., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento imputabile esclusivamente a
[...] e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve in ragione della fattura oggetto di CP_1 Parte_1 ingiunzione.
2) In via subordinata, previa declaratoria di nullità della Sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1372 c.c., accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes per mutuo dissenso in esito a fatti concludenti tra le parti e, per l'effetto, dichiarare che nulla Parte_1 deve a in ragione della fattura oggetto di ingiunzione. CP_1
3) In via riconvenzionale, in ogni caso, ovvero pure nella denegata ipotesi di rigetto delle prime due domande e, dunque, sia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218, che degli artt. 1453 e ss. c.c., condannare - se del caso anche in via di compensazione sul controcredito eventualmente CP_1 riconosciutole all'esito del presente giudizio -, al risarcimento del danno patrimoniale da ritardo patito da conseguenza dell'inadempimento eccepito in atti, danno da quantificarsi in € Parte_2 43.852,40 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta, anche in via equitativa, provata e di giustizia, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre agli accessori come per legge.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa: Respingere l'appello ex adverso proposto, siccome totalmente infondato e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 324/2023 emessa e pubblicata il 30.05.2023 dal Tribunale di Piacenza, in persona del Giudice dott.ssa Laura Ventriglia.
Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, la società a socio unico proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 89/2019 del Tribunale di Piacenza con cui veniva le veniva intimato il pagamento della somma di € 93.417,60 oltre interessi e spese in favore della società sulla base della fattura CP_1 n. 65/2018 relativa alla realizzazione di manufatti idrici commissionati all'opposta nell'ottobre 2017.
Sosteneva l'opponente: -che con ordine del 20/11/2017 aveva commissionato a la produzione di CP_1 tre tubi Venturi per il costo di € 76.571,80 oltre Iva da consegnare entro il 30/01/2018; -che a seguito del ritardo nella consegna e venuto meno l'interesse per la fornitura anche a causa di diversi contenziosi nel frattempo sorti inter partes, comunicava la cancellazione dell'ordine e la conseguente risoluzione del contratto, peraltro successivamente confermata anche a seguito delle comunicazioni dell'opposta di disponibilità della merce per la consegna e l'emissione di fattura, poi azionata in monitorio.
Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 Si costituiva l'opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e richiedeva il rigetto dell'opposizione; sosteneva l'illegittimità dell'annullamento dell'ordine da parte dell'opponente, tenendo conto che il termine indicato per la consegna non era essenziale.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 324/2023, pronunciando nella causa di n. R.G. 701/2019, rigettava l'opposizione formulata da a socio unico e confermava il decreto ingiuntivo, Parte_1 condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta.
Il Tribunale, rilevato che non aveva contestato il titolo su cui aveva fondato la sua pretesa Pt_1 CP_1 creditoria e neppure il mancato pagamento del credito azionato in via monitoria, dall'opponente giustificato dall'allegata risoluzione del contratto inter partes o comunque dalla mancata consegna della fornitura nei termini convenuti, riteneva non fondata la domanda dell'opponente, non sussistendo nel caso di specie la prova di un termine essenziale convenuto tra le parti per la consegna della merce oggetto della fornitura e neppure la sussistenza di un ritardo tale da giustificare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte opposta, considerando che aveva comunicato il CP_1 ritardo di qualche giorno nella consegna, in difetto di alcuna prova a carico dell'opponente circa eventuali danni subiti.
Il Tribunale inoltre escludeva ogni inadempimento di dal momento che non aveva CP_1 Pt_1 comunque consentito a di consegnarle la merce;
non poteva quindi opporre a la CP_1 Pt_1 CP_1 risoluzione del contratto inter partes;
risultava quindi esonerata la parte opposta a ricorrere ai rimedi dell'autotutela privata ex art. 1514 e ss. c.c. al fine di liberarsi dell'obbligo di consegna;
rilevava infine il Tribunale che la circostanza che i tubi Venturi oggetto dell'ordine erano pronti per il ritiro a Pt_1 far data dal 13/02/2018 aveva ricevuto il supporto probatorio sia documentale e sia testimoniale, restando comunque a carico di l'organizzazione del trasporto della merce e i relativi i costi. Pt_1
Il Tribunale quindi rigettava l'opposizione; rigettava inoltre la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. in difetto della prova sulla colpa grave.
***
La sentenza del Tribunale di Piacenza che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società a socio unico con richiesta di integrale riforma, previa richiesta di ammissione di Parte_1 asserita nuova documentazione.
Si è costituita l'appellata società che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 gravata sentenza.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
Preliminarmente, la Corte esamina la richiesta formulata dall'appellante di ammissione di Pt_1 nuova documentazione ex art. 345 c.p.c., avente ad oggetto il ricorso per A.T.P. del 23/01/2024 (R.G. 824/2024 Tribunale di Bologna) della stessa e la C.T.U. depositata il 19/09/2024 in Pt_1 quest'ultimo procedimento diretto all'”accertamento tecnico della conformità tecnica e della prontezza della fornitura di merce per cui è all'odierno procedimento di appello”.
La produzione documentale di è inammissibile. Pt_1
Dall'esame compiuto dalla Corte del ricorso per A.T.P. promosso da e dalla stessa società Pt_1 depositato in copia nel presente grado (cfr. doc. 4 fascicolo , emerge che la ricorrente (cfr. Pt_1 punti 1, 2, 3 e 4 pagg. 9/10 ricorso) ha richiesto al Tribunale di Piacenza, previa verifica e descrizione dello stato della merce di cui al contratto inter partes del 24/11/2017 e della documentazione tecnica accompagnatoria e delle relative certificazioni, di “verificare e descrivere se tali manufatti, così come la pagina 3 di 7 predetta documentazione accompagnatoria e le relative certificazioni, siano o meno conformi agli accordi inter partes ed alle specifiche tecniche di cui alla proposta e conferma d'ordine versate sub docc. 3, 4, 5, il tutto avuto comunque speciale riguardo ai rilievi di cui alla perizia tecnica Ing.
versata sub doc. 36 (ed alla quale comunque la difesa ricorrente integralmente si riporta), Per_1 all'uopo indagandone le relative cause;
verificare e descrivere se i manufatti oggetto di commessa sono affetti da vizi o difetti di tipo costruttivo e/o relativi ai materiali usati o, comunque, se essi risultano più in generale essere stati costruiti non a regola d'arte, all'uopo indagandone le relative cause;
all'esito di tutto quanto sopra, appurare e descrivere se le riscontrate non conformità rispetto all'ordinativo del 20- 24.11.2017, i vizi ed i difetti ovvero, più in generale, le carenze di qualsivoglia natura e genere emerse possano essere eliminate e, in caso affermativo, indicare i costi ed i tempi utili a rendere la merce pedissequamente conforme al contratto ed alle regole dell'arte; • diminuiscano il valore commerciale dei beni in oggetto e, in caso affermativo, in quale misura;
• ne rendano più difficoltosa se non radicalmente impossibile la loro concreta commercializzazione, • li rendano, in tutto o in parte, inidonei all'uso per il quale sono destinati.”
Ora, tenendo conto che l'azione proposta in primo grado da aveva ad oggetto la richiesta di Pt_1 risoluzione del contratto inter partes per asserito grave ritardo della società nell'adempimento CP_1 (mancata consegna della merce nell'asserito convenuto termine essenziale) e la richiesta di risarcimento danni derivanti dalla cancellazione dell'ordine da parte del terzo cliente finale di CP_2 mentre l'oggetto dell'A.T.P. richiamata aveva ad oggetto l'accertamento di asseriti vizi della Pt_1 merce, risulta evidente che l'invocata ammissione della produzione documentale non può essere accolta perché quest'ultima riguarda questioni del tutto diverse dal thema decidendum della causa in esame e che comunque l'appellante avrebbe potuto e dovuto porre all'attenzione del primo giudice.
Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale formulata dall'appellante Pt_1
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Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda Pt_1 di risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e ss. c.c. del contratto inter partes laddove il primo giudice ha omesso di valutare fatti e prove rilevanti, in particolare la documentazione in atti da cui emergerebbe l'essenzialità del termine di consegna della merce di cui all'ordine in esame (ordine n. 1402051207723 del 20/11/2017 per l'importo di € 76.571,80 e comunicazioni inter partes), oltre che le insorte controversie, sempre inter partes, che avevano interrotto il rapporto fiduciario CP_3
La doglianza è infondata.
Secondo la prevalente e condivisa interpretazione dell'art. 1457 c.c., il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo; pertanto, la natura essenziale o meno del termine indicato in contratto, richiede la puntuale analisi delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ai sensi dell'art. 1362 c.c. dal comportamento di tutte le parti del contratto e non solo di quella che sostiene l'essenzialità del termine entro cui la prestazione doveva essere eseguita. (cfr., Cass. n. 845/1983)
Infatti, l'utilizzo dell'espressione “entro e non oltre” (o simili), riferita al tempo di esecuzione del contratto, la mera circostanza che esso risulti fissato nell'interesse dell'altro contraente o una generica necessità prospettata durante le trattative non è sufficiente da sola per considerare il termine indicato come essenziale: è infatti necessario che emerga dall'oggetto del negozio, e da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità economico-giuridica dell'accordo presente al tempo della stipula, in modo che la prestazione eseguita pagina 4 di 7 dopo la scadenza del termine non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita. (cfr., Cass. n. 3710/2013)
Il termine essenziale, per sua natura, postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, non essendo sufficiente che essa sia determinata in modo soltanto approssimativo o determinabile e la eventuale proroga del termine, può costituire un importante elemento presuntivo rivelatore della natura meramente ordinatoria del termine, cioè tale da escludere che l'adempimento tardivo sia privo di interesse per il creditore. (cfr., Cass. n. 3293/1989; Cass. n. 590/1982; Cass. n. 2026/1979)
Ebbene, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, deve confermarsi la natura non essenziale del termine indicato nel contratto di fornitura inter partes del 10/10/2017 e la successiva accettazione da parte di del 20/11/2017 (“delivery date 30/01/2018” e “data evas. 30/01/2018) (doc. nn.2 e 3 CP_1 fascicolo , emergente, oltre che dalla mancanza di una specifica e chiara previsione nel testo Pt_1 contrattuale e dalla natura ed oggetto del contratto, altresì dal comportamento della acquirente Pt_1 sia prima del termine indicato nell'ordine (30/01/2018) e sia successivamente alla scadenza dello stesso. In particolare, nella missiva inviata da a in data 25/01/2018 ( doc. n. 5 fascicolo Pt_1 CP_1
e cioè appena cinque giorni dalla scadenza del detto termine, la prima si limita a chiedere Pt_1 conferma dei tempi di consegna della merce oggetto di contratto, senza alcun riferimento alla possibile essenzialità del termine e comunque alla necessità di avere la predetta merce entro il medesimo termine, tenendo conto della mancata contestazione di al nuovo termine indicato da (doc. Pt_1 CP_1
n. 8 fascicolo per la consegna della merce, acconsentendo alla proroga dello stesso, considerato CP_1 quindi non essenziale dalla stessa Pt_1
La conferma della natura ordinatoria del termine di consegna della merce, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, viene proprio dalle espressioni utilizzate da nella comunicazione del Pt_1 9/02/2018, laddove di legge: “essendo il materiale in ritardo di consegna e non avendo ricevuto alcuna data di prontezza del materiale all'oggetto, tenuta inoltre in considerazione la disputa in atto tra le due società, siamo a comunicare l'intenzione di cancellare l'ordine di acquisto n. 1402051207723 del 20/11/2017” (doc. n. 16 fascicolo , in assenza da parte di di alcun elemento sia Pt_1 Pt_1 soggettivo e sia oggettivo per la qualificazione di in termine di essenzialità del termine di cui si controverte, al fine di considerare perduta, con il decorso del predetto termine, l'utilità economico- giuridica sottesa alla stipulazione del contratto inter partes.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda di risoluzione per mutuo dissenso formulata in via alternativa e subordinata in primo grado, con conseguente nullità della gravata sentenza.
La doglianza è infondata.
Infatti, il primo giudice, dopo aver richiamato i principi in tema ripartizione dell'onere della prova nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'opposizione così come formulata dall'opponente/appellante ”accertata e dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per Pt_1 fatto e colpa di per le ragioni di cui in atti o comunque, in via di subordine, la risoluzione CP_1 del medesimo contratto per mutuo dissenso in esito a fatti concludenti, previa in ogni caso revoca del decreto ingiuntivo opposto”, non avendo fornito prova sia in ordine ad eventuali fatti estintivi Pt_1 dell'obbligazione sorta tra le parti e di cui alla fattura azionata da in monitorio e sia in ordine CP_1 all'asserito inadempimento di CP_1
pagina 5 di 7 Inoltre, non ha fornito nessuna prova cui era onerata degli elementi su cui fondare l'invocata Pt_1 risoluzione del contratto per mutuo dissenso per facta concludentia.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneo rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata e sostiene che, anche nel caso di conferma del rigetto della domanda risolutoria in quanto non grave il ritardo di nella consegna della merce CP_1 oggetto del rapporto inter partes, il giudice di appello dovrebbe accogliere la domanda risarcitoria formulata, nella misura corrispondente al margine di profitto che avrebbe ricavato nella rivendita dei tubi, oggetto della commessa.
La doglianza è infondata.
La Corte nel ribadire quanto deciso in ordine al primo motivo di impugnazione circa la non essenzialità del termine di consegna della merce e, quindi, l'insussistenza di alcuna responsabilità dell'appellata ai fini di fondare una risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di quest'ultima e, CP_1 conseguente, insussistenza di una responsabilità risarcitoria di nei confronti di nessun CP_1 Pt_1 fondamento ha la presente doglianza diretta ad ottenere il riconoscimento di un danno nella misura del margine di profitto che avrebbe potuto ricavare dalla rivendita dei tubi oggetto di contratto, Pt_1 anche in considerazione di alcuna prova dell'asserito danno, essendo del tutto inconferente sul punto il contratto (doc. 4 del fascicolo che peraltro riguarda rapporti del 2013/2014 e, Parte_3 Pt_1 quindi, di circa quattro anni antecedenti il contratto CP_4
Ne consegue il rigetto della doglianza
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In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da a Parte_1 socio unico nei confronti di avverso la sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Piacenza, CP_1 così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna il 15.07.2025
Il Presidente
pagina 6 di 7 Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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