TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 559/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Livorno (LI), e residente nel Comune di Collesalvetti (LI), in Via di Ponte Santoro n. 18
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(LI), ed ivi residente, in Via Pellettier n. 27
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA CECINELLI
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 18/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti il 14/12/2008 tra e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 1 n. 13
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento alternato presso l'abitazione di ciascun genitore e con residenza presso l'abitazione del padre, sita nel Comune di Collesalvetti (LI), in Via di Ponte Santoro n. 18. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
pagina 2 di 4 3. Considerata la vicinanza tra le rispettive abitazioni dei genitori e considerato lo spirito di collaborazione tra gli stessi, il minore trascorrerà tempi Per_1 paritetici di permanenza con ciascun genitore, com te con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e degli impegni lavorativi di entrambi.
durante la settimana starà con il padre il lunedì, il martedì, il mercoledì Per_1 ed il giovedì, giorno in cui il padre provvederà a prendere il minore all'uscita di scuola e lo accompagnerà presso l'abitazione della madre;
per contro la madre terrà il giovedì dall'uscita di scuola, il venerdì, il sabato e la domenica. Per_1
Inoltre, i genitori trascorreranno con il minore 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo.
Per le ulteriori modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
4. Considerate le rispettive capacità economiche ed il regime di collocamento alternato, la madre e il padre manterranno direttamente il figlio minore nei rispettivi periodi di permanenza presso l'abitazione di ciascuno di essi.;
5. Le spese straordinarie per il minore, purché previamente concordate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Livorno, che si ritiene qui integralmente riportato;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà CP_1 percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio del figlio minore
Persona_2
8. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di definizione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
9. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare la presente sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Collesalvetti per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 559/2025 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Livorno (LI), e residente nel Comune di Collesalvetti (LI), in Via di Ponte Santoro n. 18
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(LI), ed ivi residente, in Via Pellettier n. 27
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA CECINELLI
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 18/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Collesalvetti il 14/12/2008 tra e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collesalvetti nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2008 Parte 1 n. 13
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento alternato presso l'abitazione di ciascun genitore e con residenza presso l'abitazione del padre, sita nel Comune di Collesalvetti (LI), in Via di Ponte Santoro n. 18. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
pagina 2 di 4 3. Considerata la vicinanza tra le rispettive abitazioni dei genitori e considerato lo spirito di collaborazione tra gli stessi, il minore trascorrerà tempi Per_1 paritetici di permanenza con ciascun genitore, com te con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e degli impegni lavorativi di entrambi.
durante la settimana starà con il padre il lunedì, il martedì, il mercoledì Per_1 ed il giovedì, giorno in cui il padre provvederà a prendere il minore all'uscita di scuola e lo accompagnerà presso l'abitazione della madre;
per contro la madre terrà il giovedì dall'uscita di scuola, il venerdì, il sabato e la domenica. Per_1
Inoltre, i genitori trascorreranno con il minore 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo.
Per le ulteriori modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
4. Considerate le rispettive capacità economiche ed il regime di collocamento alternato, la madre e il padre manterranno direttamente il figlio minore nei rispettivi periodi di permanenza presso l'abitazione di ciascuno di essi.;
5. Le spese straordinarie per il minore, purché previamente concordate, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Livorno, che si ritiene qui integralmente riportato;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà CP_1 percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio del figlio minore
Persona_2
8. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di definizione dei Parte_2 Parte_1 rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
9. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare la presente sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Collesalvetti per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.5.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4