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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4751/2022 R.G., promossa da in persona del Presidente Parte_1
e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi MARINELLI;
- opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. I. Pio SIGILLINO;
Controparte_1
- opposto -
e , rappresentate e difese dall'avv. CP_2 Controparte_3
I. Pio SIGGILLINO;
- intervenute -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il dott. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Taranto il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3398/2022 del 09.06.2022 nei confronti della Controparte_4
, in persona del presidente e l.r.p.t., per il pagamento della somma di €
[...]
€ 7.808,00, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio, accessori di legge e successive occorrende, per prestazioni professionale svolte in favore della stessa a seguito di incarico libero professionale Parte_1
di medico di medicina generale conferitogli con lettera del 26.10.2020, come da fatture nn. 11/21, 12/21,13/21 e 1/22 allegate al ricorso monitorio, rimaste impagate nonostante apposito sollecito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Controparte_4
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e conveniva il dott. CP_1 dinanzi al Tribunale di Taranto, all'udienza del 20 dicembre 2022, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Taranto, contrariis reiectis, l) In accoglimento della presente opposizione, Revocare il Decreto
Ingiuntivo NRG. 339812022 del09/06/2022, notificato il 23/06/2022 per le ragioni di cui in narrativa;
2) Condannare, conseguentemente ed in ogni caso, il convenuto opposto al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali l5%, CAP come per legge, in favore dell'Aw. Luigi Marinelli distrattario.”
A tal fine, la assumeva: a) la mancata produzione da parte opposta di Parte_1 alcun documento attestante la prestazione professionale svolta, l'accesso in struttura e la necessaria richiesta di accesso da parte della Direzione Sanitaria prevista nella lettera d'incarico professionale, limitandosi a produrre le fatture carenti di valore probatorio;
b) la mancata allegazione della polizza assicurativa professionale e della certificazione attestante 1'iscrizione all'ordine dei medici, pure prevista nella citata lettera d'incarico professionale.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto, il quale instava, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, per il rigetto della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. A sostegno di quanto richiesto produceva copia del registro delle presenze nella struttura, corrispondenti alla fatture azionate, email d'invio all'opponente della polizza professionale 2020, email di riscontro dell'opponente, ricevuta pagamento polizza professionale 2021, tesserino iscrizione Ordine dei medici.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente e la Parte_1
prova per testi, alla udienza del 14.10.2024, intervenute volontariamente in giudizio e quali eredi di deceduto in data CP_2 Controparte_5 Controparte_1
09.05.2024, la causa veniva infine riservata in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
* * * Nel premettere che, in via generale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto dare la prova del proprio asserito di diritto di credito, dovendo esso adempiere – quale attore sostanziale in giudizio - all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e non potendo costituire, per consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, le fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio valido elemento di prova in sede di giudizio di opposizione circa la sussistenza del rapporto obbligatorio presupposto da tale documentazione, si ritiene che, nella fattispecie, vada riconosciuto come sussistente il credito oggetto di ingiunzione.
In tal senso depongono la documentazione prodotta da parte opposta cui sopra si è fatto cenno, la prova testimoniale assunta e la mancata presentazione senza giustificato motivo del legale rappresentante della opponente a rendere Parte_1
l'interrogatorio formale deferitogli;
mancata presentazione che, ai sensi dell'art. 232 cpc, valutato ogni altro elemento di prova, deve far ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, concernenti appunto le prestazioni professionali svolte dal dott. in favore della stessa secondo Controparte_1 Parte_1
l'incarico conferitogli e secondo gli importi pattuiti e come quantificati nelle fatture azionate in sede monitoria.
Fermo quanto innanzi, avendo parte opposta reso noto in comparsa conclusionale che la opponente ha corrisposto nel corso del giudizio la somma di € Parte_1
1.602,00, il decreto ingiuntivo opposto va comunque revocato e va sostituito con la condanna in sentenza della al pagamento in Controparte_4 favore di e , quali eredi del de cuius CP_2 Controparte_5 CP_1
, della residua somma di € 6.206,00, dovuta sulla somma ingiunta di €
[...]
7.808,00 al netto della somma di € 1.602,00 già corrisposta, con gli interessi legali sulla somma ingiunta dalla domanda al pagamento della somma di € 1.602,00 e su quella residua di € 6.206,00 dal pagamento della somma di € 1.602,00 al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della attività giudiziale svolta in concreto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 del 09.06.2022 del Tribunale di
Taranto;
2) Condanna la , in persona del presidente p.t., al Controparte_4
pagamento in favore di e , eredi di , CP_2 Controparte_5 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva, della somma di € 6.206,00, con gli interessi legali sulla somma ingiunta di € 7.808,00 dalla domanda al pagamento della somma di € 1.602,00 e su quella residua di € 6.206,00 dal pagamento della somma di €
1.602,00 al soddisfo.
2) Condanna la , in persona del presidente p.t., al Controparte_4 pagamento in favore di e delle spese e compensi CP_2 Controparte_5 lite, complessivamente liquidati in € 2.900,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge.
Taranto, 09.06.2025
Il Giudice On.
Dott. Damiano Matarrelli