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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4776/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Carrella, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e CP_1
Andrea Ornati, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
12.06.2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2021 notificatogli in data 7.09.2021 da per il pagamento della somma di euro 6.359,64 oltre Controparte_1 accesori, quale residuo debito da da contratto di finanziamento n. 9000967 del
30.09.2009, trasferitogli da con atto di cessione del 19.10.2016, CP_2 avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tra cui quello azionato, già oggetto di precedenti cessioni da Controparte_3 [...]
e Banca Popolare di Novara s.p.a. Controparte_4 Controparte_5
L'opponente deduceva a motivi: 1) la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo emesso in data 03.05.2021 era stato notificato il
07.09.2021, ben oltre il termine di giorni sessanta;
2) il difetto di legittimazione attiva della ingiungente, mancando in atti la prova di tutti i trasferimenti subiti dal preteso credito, prima di pervenire nella sua titolarità;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 3) il difetto di legittimazione passiva di esso opponente, atteso che da nessuno dei documenti prodotti in monitorio risultavano i suoi dati anagrafici;
4) la prescrizione decennale del credito, atteso che la rateizzazione del presunto debito sarebbe terminata in data 30.09.2009, mentre l'ingiunzione, costituente il primo atto con cui se ne era domandato il pagamento ad esso opponente era stata notificata il 07.09.2021. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che l'opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Di conseguenza la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta solo l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sulla quale si costituisce il rapporto processuale. Riguardo alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato, l'opposta deduceva che in data 19.10.2016 essa ai sensi di un contratto di cessione di crediti pro soluto, Controparte_1 ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”) stipulato con si era resa cessionaria del credito oggetto di ingiunzione. CP_2
Nella stessa Gazzetta Ufficiale risultava che aveva conferiva a Controparte_1
nello specifico, il ruolo di special servicer per Parte_2
l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti oggetto di cessione in blocco. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, con lettera raccomandata a/r l' oltre a sollecitare il pagamento Controparte_1 della somma successivamente oggetto di ingiunzione, aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito de quo. Relativamente alla carenza di legittimazione passiva dell'opponente, faceva rilevare che nel contratto prodotto in monitorio comparivano nome, dati e sottoscrizione del
[...]
. Aggiungeva che nel dicembre 2019 l'opponente aveva poi Parte_1 sottoscritto un ricognitivo di debito ove era stato raggiunto un accordo stragiudiziale che prevedeva il riconoscimento di debito per l'intero importo ingiunto e l'accordo per saldare a stralcio per un importo notevolmente inferiore, senza che però il debitore avesse adempiuto a quanto pattuito.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, rilevava che con la raccomandata di cessione del credito del 09.03.2017 veniva spedita all'indirizzo di residenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 del debitore e questi non provvedeva al ritiro. Per tali motivi chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma ingiunta di euro 6.359,64 o della diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito dell'udienza. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di condanna proposta dall'opposta.
Invero in ordine alla propria capacità e legittimazione processuale, nonché prova della titolarità del credito azionato, specificamente contestate dall'opponente, l'opposta ha solo allegato e provato di essersi resa cessionaria del credito per atto di cessione in data 19.10.2016 da pare della in data , la quale era a sua volta era cessionaria di crediti ceduti CP_2 da numerose banche, con assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Orbene, nella ricostruzione delle suddette plurime cessioni, manca del tutto la prova dei precedenti atti di cessione e anche delle pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale;
precisamente nulla è stato allegato, indicato e provato in ordine ai precedenti trasferimenti del diritto di credito azionato riguardanti
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Banca Popolare di Novara s.p.a.
[...]
In tutto questo va sempre ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio. Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione i vari contratti di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 contrattuale, in considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla
Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva:
1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del
30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio
2024 n. 5478).
La contestazione specifica della carenza di prova della titolarità del credito azionato non risulta superata nemmeno dal c.d. atto ricognitivo del credito del dicembre 2019, atteso che esso ha un contenuto incompleto e carente riguardo all'identificazione del rapporto contrattuale, che da nessun elemento risulta identificabile nel credito azionato dalla nel Controparte_1 presente giudizio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di condanna proposta dall'opposta
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 13.06,2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4776/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1
Carrella, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e CP_1
Andrea Ornati, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
12.06.2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2021 notificatogli in data 7.09.2021 da per il pagamento della somma di euro 6.359,64 oltre Controparte_1 accesori, quale residuo debito da da contratto di finanziamento n. 9000967 del
30.09.2009, trasferitogli da con atto di cessione del 19.10.2016, CP_2 avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tra cui quello azionato, già oggetto di precedenti cessioni da Controparte_3 [...]
e Banca Popolare di Novara s.p.a. Controparte_4 Controparte_5
L'opponente deduceva a motivi: 1) la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo emesso in data 03.05.2021 era stato notificato il
07.09.2021, ben oltre il termine di giorni sessanta;
2) il difetto di legittimazione attiva della ingiungente, mancando in atti la prova di tutti i trasferimenti subiti dal preteso credito, prima di pervenire nella sua titolarità;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 3) il difetto di legittimazione passiva di esso opponente, atteso che da nessuno dei documenti prodotti in monitorio risultavano i suoi dati anagrafici;
4) la prescrizione decennale del credito, atteso che la rateizzazione del presunto debito sarebbe terminata in data 30.09.2009, mentre l'ingiunzione, costituente il primo atto con cui se ne era domandato il pagamento ad esso opponente era stata notificata il 07.09.2021. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, la deduceva che l'opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Di conseguenza la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta solo l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, sulla quale si costituisce il rapporto processuale. Riguardo alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato, l'opposta deduceva che in data 19.10.2016 essa ai sensi di un contratto di cessione di crediti pro soluto, Controparte_1 ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario”) stipulato con si era resa cessionaria del credito oggetto di ingiunzione. CP_2
Nella stessa Gazzetta Ufficiale risultava che aveva conferiva a Controparte_1
nello specifico, il ruolo di special servicer per Parte_2
l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei crediti oggetto di cessione in blocco. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, con lettera raccomandata a/r l' oltre a sollecitare il pagamento Controparte_1 della somma successivamente oggetto di ingiunzione, aveva comunicato l'avvenuta cessione del credito de quo. Relativamente alla carenza di legittimazione passiva dell'opponente, faceva rilevare che nel contratto prodotto in monitorio comparivano nome, dati e sottoscrizione del
[...]
. Aggiungeva che nel dicembre 2019 l'opponente aveva poi Parte_1 sottoscritto un ricognitivo di debito ove era stato raggiunto un accordo stragiudiziale che prevedeva il riconoscimento di debito per l'intero importo ingiunto e l'accordo per saldare a stralcio per un importo notevolmente inferiore, senza che però il debitore avesse adempiuto a quanto pattuito.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, rilevava che con la raccomandata di cessione del credito del 09.03.2017 veniva spedita all'indirizzo di residenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 del debitore e questi non provvedeva al ritiro. Per tali motivi chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma ingiunta di euro 6.359,64 o della diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie, sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, la causa veniva fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito dell'udienza. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda di condanna proposta dall'opposta.
Invero in ordine alla propria capacità e legittimazione processuale, nonché prova della titolarità del credito azionato, specificamente contestate dall'opponente, l'opposta ha solo allegato e provato di essersi resa cessionaria del credito per atto di cessione in data 19.10.2016 da pare della in data , la quale era a sua volta era cessionaria di crediti ceduti CP_2 da numerose banche, con assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Orbene, nella ricostruzione delle suddette plurime cessioni, manca del tutto la prova dei precedenti atti di cessione e anche delle pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale;
precisamente nulla è stato allegato, indicato e provato in ordine ai precedenti trasferimenti del diritto di credito azionato riguardanti
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Banca Popolare di Novara s.p.a.
[...]
In tutto questo va sempre ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio. Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione i vari contratti di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 contrattuale, in considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla
Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva:
1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del
30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio
2024 n. 5478).
La contestazione specifica della carenza di prova della titolarità del credito azionato non risulta superata nemmeno dal c.d. atto ricognitivo del credito del dicembre 2019, atteso che esso ha un contenuto incompleto e carente riguardo all'identificazione del rapporto contrattuale, che da nessun elemento risulta identificabile nel credito azionato dalla nel Controparte_1 presente giudizio.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di condanna proposta dall'opposta
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 13.06,2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5