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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/11/2024, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECHI Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI KENNEDY 22 07041 ALGHERO presso il difensore avv. SECHI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPUS GIOVANNI e, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MURONI 5/C 07100 SASSARI presso il difensore avv. CAMPUS GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_2
Sassari Sezione Lavoro n. 508/22 emesso in data 3.11.2022 per il pagamento in favore di della somma di € 25.000,00 oltre accessori e spese legali, chiedendone la revoca CP_1 per tutte le ragioni svolte nelle difese in atti.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l'opposta ha contestato le ragioni di opposizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un componimento della causa, dichiarando di non avere più nulla da pretendere in ragione dei titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 2 Le parti hanno quindi chiesto concordemente una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto a spese compensate.
Avendo le parti dichiarato di non avere nulla da pretendere in relazione alle domande azionate in causa e oggetto di giudizio, disciplinando convenzionalmente l'intero rapporto dedotto in giudizio con compensazione delle spese legali, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere e deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del processo devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento delle parti, giunte alla definizione complessiva della controversia, e della volontà espressa in tal senso dalle parti stesse, che dispensano il giudice dalla applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro n. 508/22 emesso in data 3.11.2022;
- compensa le spese processuali.
Sassari, 19/11/2024 il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SECHI Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI KENNEDY 22 07041 ALGHERO presso il difensore avv. SECHI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPUS GIOVANNI e, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MURONI 5/C 07100 SASSARI presso il difensore avv. CAMPUS GIOVANNI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_2
Sassari Sezione Lavoro n. 508/22 emesso in data 3.11.2022 per il pagamento in favore di della somma di € 25.000,00 oltre accessori e spese legali, chiedendone la revoca CP_1 per tutte le ragioni svolte nelle difese in atti.
Regolarmente costituitasi in giudizio, l'opposta ha contestato le ragioni di opposizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un componimento della causa, dichiarando di non avere più nulla da pretendere in ragione dei titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 1 di 2 Le parti hanno quindi chiesto concordemente una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto a spese compensate.
Avendo le parti dichiarato di non avere nulla da pretendere in relazione alle domande azionate in causa e oggetto di giudizio, disciplinando convenzionalmente l'intero rapporto dedotto in giudizio con compensazione delle spese legali, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere e deve procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del processo devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento delle parti, giunte alla definizione complessiva della controversia, e della volontà espressa in tal senso dalle parti stesse, che dispensano il giudice dalla applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro n. 508/22 emesso in data 3.11.2022;
- compensa le spese processuali.
Sassari, 19/11/2024 il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2