Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 173/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.173/2025 R.G., assunta in decisione all'udienza del
10 giugno 2025, avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis . 29 - 39 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Del Vecchio
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Di Gaeta
RESISTENTE
NONCHE'
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 13.01.2025, , premettendo che con Parte_1
sentenza n. 423/2024 pubbl. il 24/01/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione dei coniugi e alle condizioni concordate dalle parti, Parte_1 Controparte_1 chiedeva, tra l'altro, la modifica delle condizioni di affidamento relative alla figlia minore
, prevedendo il collocamento della minore presso il padre, la regolamentazione del Per_1 diritto di visita della madre, nonché la revoca dell'obbligo d el mantenimento nei confronti della minore e della coniuge.
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Il ricorrente chiedeva, altresì, l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse della minore , affetta da una grave malattia neurovegetativa. Per_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 09.05.2025 parte resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, ma manifestando la disponibilità a raggiungere un accordo nell'interesse della figlia minore.
All'udienza del 10.06.2025, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la modifica delle condizioni di separazione nel modo che segue: “la piccola è affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento presso il padre, dandosi atto che al momento è Per_1
ricoverata presso il Santo Bono di Napoli. Quanto al diritto di visita, considerando le condizioni di salute della piccola, la madre potrà incontrarla ogni qualvolta lo vorrà, dandosi atto che ad oggi noi ci alterniamo in ospedale per l'assistenza della piccola. A titolo di mantenimento per io Per_1
LA dispongo che il padre percepirà per intero l'assegno unico, confermando noi CP_1
genitori la statuizione sulle spese straordinarie di cui alla sentenza di separazione consensuale. Io,
, rinuncio all'assegno di mantenimento previsto per me considerando la situazione Controparte_1
familiare attuale, nonché al mantenimento che doveva versarmi da settembre Parte_1
2024.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica, limitatamente alla regolamentazione della figlia , le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 423/2024 Per_1
pubbl. il 24/01/2024, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 10 giugno
2025
2 r.g. 173/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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