Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1964, n. 1824
CASS
Sentenza 10 luglio 1964

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I decreti presidenziali n.1067 e 1068 del 1953, i quali disciplinano l'attivita professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, condizionano l'Esercizio di tali professioni all'iscrizione negli appositi albi. Pertanto, qualora l'attivita professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto nei detti albi, il rapporto, intercorso tra il professionista ed il cliente, deve ritenersi affetto da nullita assoluta, ai sensi degli artt.1418 e 2231 cod.civ., per cui il professionista non ha alcuna Azione per il pagamento della retribuzione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1964, n. 1824
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1824
    Data del deposito : 10 luglio 1964

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