Sentenza 10 luglio 1964
Massime • 1
I decreti presidenziali n.1067 e 1068 del 1953, i quali disciplinano l'attivita professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, condizionano l'Esercizio di tali professioni all'iscrizione negli appositi albi. Pertanto, qualora l'attivita professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto nei detti albi, il rapporto, intercorso tra il professionista ed il cliente, deve ritenersi affetto da nullita assoluta, ai sensi degli artt.1418 e 2231 cod.civ., per cui il professionista non ha alcuna Azione per il pagamento della retribuzione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1964, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1964 |
Testo completo
I decreti presidenziali n.1067 e 1068 del 1953, i quali disciplinano l'attivita professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, condizionano l'Esercizio di tali professioni all'iscrizione negli appositi albi. Pertanto, qualora l'attivita professionale sia stata esercitata da un professionista non iscritto nei detti albi, il rapporto, intercorso tra il professionista ed il cliente, deve ritenersi affetto da nullita assoluta, ai sensi degli artt.1418 e 2231 cod.civ., per cui il professionista non ha alcuna Azione per il pagamento della retribuzione.*