Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 578/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
MOLFINO 5 16154 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
ACCONCIAIOCA GEMMA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2
da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in I. FERRARI 68 15060 SAN CRISTOFORO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ACCONCIAIOCA GEMMA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN CRISTOFORO (A) il 11/06/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 08/11/2011 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA CRISTOFORO (AL) il
11/06/1994 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...] [...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) A regolamentazione e transazione di tutti i rapporti patrimoniali fra i coniugi e ai fini di risolvere i conflitti familiari , le parti convengono quanto segue, previa dichiarazione che il presente accordo è elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione della controversia connessa alla crisi familiare, con richiesta di applicazione del regime di esenzione e dei benefici di cui all'art. 19 della legge
06.03.1987 n.74, alla circolare del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2012 n. 27/E, alla circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/E ed alla sentenza della Corte di
Cassazione Sez. V 30 maggio 2005 n.11458, nonché alla circolare n. 2° del 21.02.2014 Agenzia delle
Entrate, si impegnano rispettivamente come segue:
• il Sig. si impegna e si obbliga a cedere e trasferire alla figlia la quota di sua Parte_2 Pt_4
proprietà, pari a ½ ,del bene immobile, comprese tutte le pertinenze, sito in Genova, Via Giovanni
Ambrogio Molfino n.5, interno 8, riportato al N.C.E.U. del Comune di Genova come segue: Sezione
Censuaria S, Sezione Urbana SEP, foglio 55, sub. 13, Via Giovanni Ambrogio Molfino n.5, interno
8, piano 2, Z.C. 2, cat. A3, cl. 6, vani 4,5, sup, catastale mq, 65, R.C. Euro 627,50;
• La Sig.ra accetta quanto sopra a tacitazione di ogni sua pretesa;
Pt_1
• Il rogito notarile dovrà essere stipulato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla sentenza di divorzio;
• Le spese e gli oneri notarili connessi a tale trasferimento saranno sostenuti dal Sig. in Parte_2
via integrale ed esclusiva;
• Con il corretto ed integrale adempimento di quanto sopra stabilito, la Sig.ra dichiara Parte_1
di nulla più avere a pretendere dal marito;
Parte_2
2) La figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, è venuto meno l'obbligo del Pt_4
Sig. di contribuire al di lei mantenimento;
Pt_2
3) Con il raggiungimento dell'accordo di cui al punto 1) del presente atto, i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e personali e, pertanto, reciprocamente si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, azione, diritto ed eccezione, derivanti dai predetti rapporti;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni altra pretesa anche di mantenimento in quanto autosufficienti;
5) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994,
Numero 2, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 21 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba