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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7818/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Amodio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Napoli il 08.10.1990 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Amodio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 28.06.2018
(anno 2018, atto n. 447, reg. 3, parte II, serie A)
separati con sentenza n. 1696/2024 del 16.10.2024, pubblicata il 31.10.2024
(passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 324 c.p.c. in data 31.10.2024)
Pagina 1 con i seguenti figli, tutti di cittadinanza Italiana: nato a [...] Persona_1
l'8.10.2015;
nata a [...] il [...]; Persona_2
, nato a [...] il [...]. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
A) La Sig. che ha già trasferito la propria residenza in Trivolzio (PV), via Perotti n. 6, Pt_1 continuerà ad abitare tale immobile insieme ai figli minori , e Persona_1 Per_2 Per_3
[...]
B) l'affidamento dei figli , e resta condiviso, con Persona_1 Per_2 Persona_3 collocazione degli stessi figli presso la madre, e possibilità per il padre di tenerli con sé:
- dal venerdì alla domenica sera a week end alterni;
- due sere infrasettimanali nella settimana in cui non terrà i figli con sé nel week end ed una sera nella settimana in cui terrà con sé i figli nel week end;
- durante le festività natalizie il giorno del 25 dicembre e durante le festività pasquali il giorno di
Pasquetta, mentre i giorni rimanenti verranno consensualmente divisi tra i genitori;
- 15 giorni durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, entro e non oltre il giorno 1 maggio di ogni anno.
Il padre, in ogni caso, avrà la più ampia possibilità di vederli e tenerli con sé, previo, comunque, ragionevole preavviso e compatibilmente con le esigenze sia dei figli che della madre;
C) i coniugi concordano che le scelte mediche, scolastiche, sportive e sociali riguardanti i figli saranno assunte di comune accordo nell'interesse dei minori e ciascuno eserciterà per quanto di sua competenza la responsabilità genitoriale;
D) il Sig. continuerà a versare in favore della sig.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli , e , Persona_1 Per_2 Persona_3
l'importo complessivo di euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per tutti e tre (€ 150,00 per ciascun figlio), che dovrà essere versato mensilmente entro il giorno 15 ogni mese, ed annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT;
E) le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, ivi comprese quelle relative ad eventuali corsi privati e/o pomeridiani, spese per vacanze, ecc.) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
F) i ricorrenti si danno reciproco atto che gli assegni familiari e le detrazioni per familiari a carico verranno fruiti interamente dalla sig.ra Pt_1
G) i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori;
Pagina 2 H) I coniugi dichiarano sin da ora di aver già regolato ogni questione inerente ai beni mobili di proprietà comune e di non aver nulla a pretendere reciprocamente in ordine ai suddetti beni;
I) i ricorrenti stabiliscono che non ci sarà alcun assegno divorzile, essendo entrambi autosufficienti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 28.06.2018 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Pagina 3
Milano, _____________