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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. GI UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR IA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1868 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._3
) nella qualità di eredi del padre nato a [...], il
[...] Persona_1
04/01/1951, ed ivi deceduto il 26/11/2007, elettivamente domiciliate in Monreale (PA), Via Venero n.67, presso lo studio degli avv.ti Francesco Ganci e Maria Grazia Primizio, che le rappresentano e difendono per mandato in atti attrici in riassunzione – già appellate e appellanti incidentali contro
, nata a [...]-Ude (Federazione Russa) il 07/06/1958 (C.F.: CP_3 [...]
); nata a [...] il C.F._4 Parte_2
14/03/1998 (C.F.: ), elettivamente domiciliate in Palermo, viale Regina CodiceFiscale_5
Margherita n.23, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mercadante, che le rappresenta e difende per mandato in atti convenute in riassunzione – già appellanti
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 30 Maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
I fatti di causa traggono origine dalla domanda formulata da Parte_1 Controparte_1
e di reintegra nel compossesso dell'appartamento, posto al piano primo Controparte_2 dell'edificio sito in RR, C.da Perricone, via Partinico n.104, e del magazzino con porticato avente accesso dal civico 102, in ragione del fatto che a seguito del decesso CP_3 (avvenuto il 26/11/2007) di - rispettivamente padre delle prime Persona_1
e marito in seconde nozze della seconda - aveva rifiutato di consegnare loro le chiavi occupando in via esclusiva i predetti immobili;
nonché dalla domanda di risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini, con sentenza n.102/2012, emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio n.r.g. 927/2008, confermando l'ordinanza interdittale resa in data 18/07/2008, ha condannato in proprio e CP_3 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore 1) Parte_2
a reintegrare e nel compossesso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento di primo piano dell'edificio sito in RR (PA), contrada Perricone, Via Partinico n.104 e del magazzino con porticato sito in RR (PA) contrada Perricone, Via Partinico n.102, meglio descritti nella consulenza tecnica d'ufficio; 2) al pagamento in favore di e a titolo di risarcimento danni per il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 mancato godimento degli immobili, della somma di euro 15.159,00, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
3) al pagamento in loro favore delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 2.850,00, di cui euro 1.050,00 per diritti, euro 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n.1249/2017, pubblicata il 27/06/2017 (r.g.n. 2075/2012), in parziale riforma della sentenza n.102/2012, pronunziata dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, appellata in via principale da in proprio e nella qualità CP_3 di genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne nei confronti di Parte_2
e e da queste ultime in via incidentale, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ha rigettato la domanda avanzata da e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di di condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento CP_3 degli immobili oggetto della domanda possessoria;
confermato, per il resto, la sentenza impugnata;
dichiarato interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido, in ragione della metà ciascuna, giusta decreto di liquidazione in atti.
e hanno proposto ricorso per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 cassazione, al quale hanno resistito le controparti con controricorso.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4337/2023 (r.g.n.21054/2018), in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 hanno evocato in giudizio e insistendo Controparte_2 CP_3 Parte_2 nella conferma della sentenza di primo grado e precisando il quantum preteso a titolo di risarcimento del danno patito così da parametrarlo alle rispettive quote di pertinenza.
Si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto il rigetto CP_3 Parte_2 delle domande delle attrici in riassunzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 30/05/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il thema decidendum dell'attuale grado di rinvio è delineato dall'ordinanza n. 4337/2023 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso proposto dalle odierne attrici in riassunzione, ha espresso il principio di diritto, già sancito dalle Sezioni Unite con pronuncia n.33645/2022, in base al quale fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita, in conseguenza dell'occupazione priva di giustificazione di un bene immobile, è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (sempre Cass. SS.UU. sent. n.33645 del 15/11/2022).
Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta (sia diretta che indiretta) e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
A fronte dell'allegazione del proprietario della privazione del diritto al godimento del bene, il convenuto ha l'onere di opporre che giammai questi avrebbe esercitato il diritto di godimento poiché solo in presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Nel caso che ci occupa, e avevano lamentato che il possesso Parte_1 CP_1 CP_2 da parte delle convenute anche dell'appartamento ubicato al primo piano (e riconosciuto illegittimo in sentenza) – di cui è stata accertata l'autonomia sul piano strutturale e funzionale rispetto a quello ubicato al piano terra (vds CTU in primo grado, che ha dato atto dell'esistenza di impianti elettrici, idrici e citofonici distinti per entrambe le unità) – avesse determinato un pregiudizio, aggiungendo che nel passato l'appartamento era stato oggetto di locazione.
Il giudice di merito di secondo grado, pur formalmente declamando il principio della normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità di disporre del bene, nella sostanza ha acceduto ad una soluzione che impone al danneggiato, non solo l'allegazione della privazione del godimento del bene, sul presupposto che lo stesso fosse fruibile, sia in maniera diretta che indiretta, ma la prova della specifica utilizzazione fruttifera che il bene avrebbe potuto ricevere (prova che, per quanto esposto dalle Sezioni Unite si impone in maniera specifica solo ove si assuma che il danno sia di importo superiore al normale canone di mercato del bene).
La sentenza di secondo grado non ha neppure tenuto conto dell'affermazione dell'ausiliario d'ufficio circa il fatto che il bene fosse in potenza suscettibile di concessione in locazione (essendo l'affermazione circa l'unicità degli impianti elettrico ed idrico, in parte smentita, appunto, alla luce delle risultanze della CTU), e che lo stesso avesse una sua autonoma connotazione, ma, trascurando anche la sola possibilità di una fruizione diretta da parte delle attrici, ha negato il diritto al risarcimento del danno, pretendendo la prova dell'effettiva esistenza delle locazioni per il passato, prova che le avevano proposto in primo grado e reiterato in appello, senza Parte_1 avvedersi che, anche in assenza della stessa, il pregiudizio avrebbe potuto essere riconosciuto in base al canone locativo di mercato, quale parametro determinante il valore del godimento della cosa (come sancito dalle Sezioni Unite con la suindicata pronuncia).
Sul punto, le hanno affermato che i beni (appartamento al piano primo e magazzino) Parte_1 di cui erano state spogliate subito dopo il decesso del padre (fatto, questo, incontestato) erano (e sono) naturalmente fruttiferi e che, di essi, le stesse avrebbero potuto trarre godimento, sia diretto che indiretto (con ciò ottemperando al loro onere di allegazione in base ai principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n.33645/2022).
Tanto basta per ritenere provato il danno da perdita subita e dunque fondato il diritto al risarcimento del danno in conseguenza dell'occupazione illegittima perpetrata da CP_3
L'idoneità a produrre reddito, peraltro, è chiaramente emersa all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado che, come detto, ha attribuito un valore locativo ai beni interdetti.
In ordine al quantum del predetto risarcimento, questo Collegio prende atto della domanda riformulata dalle attrici in riassunzione ed avente ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello liquidato dal Giudice di primo grado poiché ricalcolato in base alle quote di rispettiva pertinenza.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata sul punto e, per l'effetto, e devono essere condannate al pagamento, in favore CP_3 Parte_2 di e della somma di € 1.853,62 (€ Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
617,87 ciascuna), pari ad 1/6 del valore locativo assegnato dal CTU all'appartamento ubicato al piano primo dell'edificio sito in RR (PA), C.da Perricone, via Partinico n.104 (valore quantificato in € 11.121,73); nonché della somma di € 2.018,61 (€ 672,87 ciascuna), pari ad ½ del valore locativo assegnato dal CTU al magazzino con porticato sito in RR, C.da Perricone, via Partinico n.102 (valore quantificato in € 4.037,22).
Su tali somme, poiché costituenti debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi per il periodo compreso tra il 26/11/2007 (data di decesso di e Persona_1 la data di consegna delle chiavi di accesso ai detti immobili, oltre interessi nella misura legale dalla data di consegna delle chiavi sino all'effettivo soddisfo.
❖ Spese di lite
In ossequio alle regole della soccombenza, e devono essere CP_3 Parte_2 condannate alla refusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Controparte_1 che si liquidano come in dispositivo per il grado di appello, il giudizio di Controparte_2 legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore effettivo della causa, in base ai parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche (v. Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, n.31884). Devono, altresì, essere rideterminate le spese del primo grado di giudizio stante l'accoglimento della domanda in misura inferiore e, dunque, l'applicabilità dello scaglione di riferimento minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.102/2012 emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini a) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e della complessiva somma di € 3.872,23 a titolo
[...] Controparte_1 Controparte_2 di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del giudizio di I grado n.r.g. 927/2008
[...] Controparte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
c) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del giudizio di II grado n.r.g.
[...] Controparte_1 Controparte_2
2075/2012 che liquida in complessivi 2.000,00 oltre accessori di legge;
d) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del giudizio di legittimità n.r.g.
[...] Controparte_1 Controparte_2
21054/2018 che liquida in complessivi 1.500,00 oltre accessori di legge;
e) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del presente giudizio di rinvio che
[...] Controparte_1 Controparte_2 liquida in complessivi 2.000,00 oltre accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in 06/11/2025.
Palermo, 18/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR IA GI UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. GI UP Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR IA Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1868 dell'anno 2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. tra nata a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 C.F._3
) nella qualità di eredi del padre nato a [...], il
[...] Persona_1
04/01/1951, ed ivi deceduto il 26/11/2007, elettivamente domiciliate in Monreale (PA), Via Venero n.67, presso lo studio degli avv.ti Francesco Ganci e Maria Grazia Primizio, che le rappresentano e difendono per mandato in atti attrici in riassunzione – già appellate e appellanti incidentali contro
, nata a [...]-Ude (Federazione Russa) il 07/06/1958 (C.F.: CP_3 [...]
); nata a [...] il C.F._4 Parte_2
14/03/1998 (C.F.: ), elettivamente domiciliate in Palermo, viale Regina CodiceFiscale_5
Margherita n.23, presso lo studio dell'avv. Giovanni Mercadante, che le rappresenta e difende per mandato in atti convenute in riassunzione – già appellanti
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate nel termine perentorio del 30 Maggio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
I fatti di causa traggono origine dalla domanda formulata da Parte_1 Controparte_1
e di reintegra nel compossesso dell'appartamento, posto al piano primo Controparte_2 dell'edificio sito in RR, C.da Perricone, via Partinico n.104, e del magazzino con porticato avente accesso dal civico 102, in ragione del fatto che a seguito del decesso CP_3 (avvenuto il 26/11/2007) di - rispettivamente padre delle prime Persona_1
e marito in seconde nozze della seconda - aveva rifiutato di consegnare loro le chiavi occupando in via esclusiva i predetti immobili;
nonché dalla domanda di risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini, con sentenza n.102/2012, emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio n.r.g. 927/2008, confermando l'ordinanza interdittale resa in data 18/07/2008, ha condannato in proprio e CP_3 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore 1) Parte_2
a reintegrare e nel compossesso Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dell'appartamento di primo piano dell'edificio sito in RR (PA), contrada Perricone, Via Partinico n.104 e del magazzino con porticato sito in RR (PA) contrada Perricone, Via Partinico n.102, meglio descritti nella consulenza tecnica d'ufficio; 2) al pagamento in favore di e a titolo di risarcimento danni per il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 mancato godimento degli immobili, della somma di euro 15.159,00, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
3) al pagamento in loro favore delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 2.850,00, di cui euro 1.050,00 per diritti, euro 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n.1249/2017, pubblicata il 27/06/2017 (r.g.n. 2075/2012), in parziale riforma della sentenza n.102/2012, pronunziata dal Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, appellata in via principale da in proprio e nella qualità CP_3 di genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne nei confronti di Parte_2
e e da queste ultime in via incidentale, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ha rigettato la domanda avanzata da e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di di condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento CP_3 degli immobili oggetto della domanda possessoria;
confermato, per il resto, la sentenza impugnata;
dichiarato interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido, in ragione della metà ciascuna, giusta decreto di liquidazione in atti.
e hanno proposto ricorso per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 cassazione, al quale hanno resistito le controparti con controricorso.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4337/2023 (r.g.n.21054/2018), in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 hanno evocato in giudizio e insistendo Controparte_2 CP_3 Parte_2 nella conferma della sentenza di primo grado e precisando il quantum preteso a titolo di risarcimento del danno patito così da parametrarlo alle rispettive quote di pertinenza.
Si sono costituite in giudizio e le quali hanno chiesto il rigetto CP_3 Parte_2 delle domande delle attrici in riassunzione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 30/05/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il thema decidendum dell'attuale grado di rinvio è delineato dall'ordinanza n. 4337/2023 con cui la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso proposto dalle odierne attrici in riassunzione, ha espresso il principio di diritto, già sancito dalle Sezioni Unite con pronuncia n.33645/2022, in base al quale fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita, in conseguenza dell'occupazione priva di giustificazione di un bene immobile, è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (sempre Cass. SS.UU. sent. n.33645 del 15/11/2022).
Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta (sia diretta che indiretta) e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
A fronte dell'allegazione del proprietario della privazione del diritto al godimento del bene, il convenuto ha l'onere di opporre che giammai questi avrebbe esercitato il diritto di godimento poiché solo in presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Nel caso che ci occupa, e avevano lamentato che il possesso Parte_1 CP_1 CP_2 da parte delle convenute anche dell'appartamento ubicato al primo piano (e riconosciuto illegittimo in sentenza) – di cui è stata accertata l'autonomia sul piano strutturale e funzionale rispetto a quello ubicato al piano terra (vds CTU in primo grado, che ha dato atto dell'esistenza di impianti elettrici, idrici e citofonici distinti per entrambe le unità) – avesse determinato un pregiudizio, aggiungendo che nel passato l'appartamento era stato oggetto di locazione.
Il giudice di merito di secondo grado, pur formalmente declamando il principio della normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità di disporre del bene, nella sostanza ha acceduto ad una soluzione che impone al danneggiato, non solo l'allegazione della privazione del godimento del bene, sul presupposto che lo stesso fosse fruibile, sia in maniera diretta che indiretta, ma la prova della specifica utilizzazione fruttifera che il bene avrebbe potuto ricevere (prova che, per quanto esposto dalle Sezioni Unite si impone in maniera specifica solo ove si assuma che il danno sia di importo superiore al normale canone di mercato del bene).
La sentenza di secondo grado non ha neppure tenuto conto dell'affermazione dell'ausiliario d'ufficio circa il fatto che il bene fosse in potenza suscettibile di concessione in locazione (essendo l'affermazione circa l'unicità degli impianti elettrico ed idrico, in parte smentita, appunto, alla luce delle risultanze della CTU), e che lo stesso avesse una sua autonoma connotazione, ma, trascurando anche la sola possibilità di una fruizione diretta da parte delle attrici, ha negato il diritto al risarcimento del danno, pretendendo la prova dell'effettiva esistenza delle locazioni per il passato, prova che le avevano proposto in primo grado e reiterato in appello, senza Parte_1 avvedersi che, anche in assenza della stessa, il pregiudizio avrebbe potuto essere riconosciuto in base al canone locativo di mercato, quale parametro determinante il valore del godimento della cosa (come sancito dalle Sezioni Unite con la suindicata pronuncia).
Sul punto, le hanno affermato che i beni (appartamento al piano primo e magazzino) Parte_1 di cui erano state spogliate subito dopo il decesso del padre (fatto, questo, incontestato) erano (e sono) naturalmente fruttiferi e che, di essi, le stesse avrebbero potuto trarre godimento, sia diretto che indiretto (con ciò ottemperando al loro onere di allegazione in base ai principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sopra richiamata sentenza n.33645/2022).
Tanto basta per ritenere provato il danno da perdita subita e dunque fondato il diritto al risarcimento del danno in conseguenza dell'occupazione illegittima perpetrata da CP_3
L'idoneità a produrre reddito, peraltro, è chiaramente emersa all'esito della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado che, come detto, ha attribuito un valore locativo ai beni interdetti.
In ordine al quantum del predetto risarcimento, questo Collegio prende atto della domanda riformulata dalle attrici in riassunzione ed avente ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello liquidato dal Giudice di primo grado poiché ricalcolato in base alle quote di rispettiva pertinenza.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere parzialmente riformata sul punto e, per l'effetto, e devono essere condannate al pagamento, in favore CP_3 Parte_2 di e della somma di € 1.853,62 (€ Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
617,87 ciascuna), pari ad 1/6 del valore locativo assegnato dal CTU all'appartamento ubicato al piano primo dell'edificio sito in RR (PA), C.da Perricone, via Partinico n.104 (valore quantificato in € 11.121,73); nonché della somma di € 2.018,61 (€ 672,87 ciascuna), pari ad ½ del valore locativo assegnato dal CTU al magazzino con porticato sito in RR, C.da Perricone, via Partinico n.102 (valore quantificato in € 4.037,22).
Su tali somme, poiché costituenti debito di valore, va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi per il periodo compreso tra il 26/11/2007 (data di decesso di e Persona_1 la data di consegna delle chiavi di accesso ai detti immobili, oltre interessi nella misura legale dalla data di consegna delle chiavi sino all'effettivo soddisfo.
❖ Spese di lite
In ossequio alle regole della soccombenza, e devono essere CP_3 Parte_2 condannate alla refusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Controparte_1 che si liquidano come in dispositivo per il grado di appello, il giudizio di Controparte_2 legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore effettivo della causa, in base ai parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche (v. Cassazione civile sez. VI, 10/12/2018, n.31884). Devono, altresì, essere rideterminate le spese del primo grado di giudizio stante l'accoglimento della domanda in misura inferiore e, dunque, l'applicabilità dello scaglione di riferimento minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.102/2012 emessa il 23/04/2012 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Carini a) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e della complessiva somma di € 3.872,23 a titolo
[...] Controparte_1 Controparte_2 di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del giudizio di I grado n.r.g. 927/2008
[...] Controparte_1 Controparte_2 che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge;
c) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del giudizio di II grado n.r.g.
[...] Controparte_1 Controparte_2
2075/2012 che liquida in complessivi 2.000,00 oltre accessori di legge;
d) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del giudizio di legittimità n.r.g.
[...] Controparte_1 Controparte_2
21054/2018 che liquida in complessivi 1.500,00 oltre accessori di legge;
e) condanna e in solido, al pagamento in favore di CP_3 Parte_2 Parte_1
e delle spese del presente giudizio di rinvio che
[...] Controparte_1 Controparte_2 liquida in complessivi 2.000,00 oltre accessori di legge;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in 06/11/2025.
Palermo, 18/11/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR IA GI UP