Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2025, proposto da
PI LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Celestino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente nell'ambito del procedimento di assegnazione della Farmacia rurale sussidiata sita nel Comune di Laino Castello, corrente in Corso Sidonia Caracciolo, snc e già oggetto di rinuncia alla titolarità da parte del ricorrente, in particolare sull'istanza depositata in data 09/06/2023, reiterata con atto di diffida notificato a mezzo pec in data 20/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Vista la dichiarazione in camera di consiglio del difensore del ricorrente di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, 85, co. 9, e 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il dott. IV CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. a questo Tribunale e per i motivi in esso dedotti, il sig. PI LE, già titolare della sede farmaceutica di cui “infra”, lamentava il silenzio opposto dalla Regione Calabria a sua istanza e susseguente diffida orientate a ottenere la conclusione del - già a suo tempo avviato - procedimento di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica di Laino Castello.
Nel costituirsi in giudizio, la Regione depositava documentazione, tra cui la copia di accordo raggiunto nell’estate del 2025 tra il ricorrente e l’assegnataria in prima gestione della sede farmaceutica in questione, relativamente anche all’indennità di avviamento.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il difensore di parte ricorrente dichiarava l’intervenuta carenza di interesse alla decisione e la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni e allegazioni delle parti, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite, che il ricorrente chiesto liquidarsi a suo favore, possono comunque essere compensate, attesa la complessità e la conclusione della vicenda con accordo bonario tra il ricorrente e l’assegnataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV CO |
IL SEGRETARIO