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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 8265/2024 promosso da: rappresentata e difesa dall' avv. Sara Caloni Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria De Nittis e Francesca CP1
Capaccini
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 04.06.2025: la procuratrice della ricorrente “conclude per l'accoglimento del ricorso” ovvero “in via principale a) disporre l'affidamento esclusivo del minore , alla ricorrente con la Per_1 quale continuerà a vivere presso la casa familiare sita in Firenze, Via D. Compagni n. 16, autorizzando la ricorrente ad adottare autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, anche le decisioni su questioni di maggiore importanza per la vita della minore,
pagina 1 di 10 comprese quelle relative alle cure mediche e all'istruzione; b) pronunciare in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro CP1 provvedimento meglio visto e ritenuto;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una CP1 somma mensile pari ad euro 300,00=, entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. d) disporre che il mantenimento del minore venga direttamente Per_1 versato dal datore di lavoro del Sig. - - alla Sig.ra CP1 Controparte_2 Parte_1 ordinando ad di provvedere in tal senso e nella misura richiesta o che Controparte_2 verrà ritenuta di giustizia”; la procuratrice del resistente “chiede la prosecuzione del periodo di osservazioni con i servizi, in difetto conclude come in atti”, ovvero “rigettarsi le domande avversarie, con conferma del provvedimento Tribunale di Firenze 28 luglio 2022 VG 7786/21, salvo in punto di mantenimento limitatamente alla avvenuta anticipata corresponsione del mantenimento fino al 04.03.2027, con conseguente non debenza per il periodo relativo.
Con vittoria di compenso di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 15.07.2024 premesso che Parte_1 dall'unione more uxorio intercorsa fino al mese di ottobre 2020 tra la medesima e
è nato in data [...] il figlio ha rappresentato CP1 Persona_2 che, cessata la relazione sentimentale, i genitori avevano depositato un ricorso congiunto atto a definire il regime di affidamento di , la frequentazione di Per_1 questo con il padre ed il concorso di quest'ultimo al mantenimento del figlio.
L'accordo era stato omologato con decreto del Tribunale di Firenze del 28.07.2022 che aveva accolto la regolamentazione proposta dalle parti. La ricorrente ha, però, dedotto che gli accordi relativi all'affidamento ed al mantenimento di Per_1 sarebbero stati completamente disattesi dal padre e che la madre, alla luce di nuovi fatti, alcuni dei quali particolarmente gravi, sarebbe stata costretta a rivolgersi nuovamente al Tribunale di Firenze, per chiedere la modifica delle condizioni di cui al Decreto del 28.07.22. La ricorrente, in particolare ha lamentato che il non CP1
pagina 2 di 10 avrebbe mai corrisposto l'importo stabilito a titolo di mantenimento del figlio
, stabilito in € 250,00 mensili fino a dicembre 2021 ed € 300,00 mensili a Per_1 far data dal mese di gennaio 2022 né le spese straordinarie, avrebbe trascurato tutti i doveri genitoriali disinteressandosi totalmente del figlio, sarebbe venuto meno a quanto disposto in tema di frequentazione e diritto di visita limitandosi a portare nei giorni previsti per l'incontro a casa della nonna paterna, non avrebbe Per_1 partecipato alle scelte inerenti la vita del figlio e, incapace di controllare le proprie emozioni, avrebbe assunto atteggiamenti verbalmente violenti e minacciosi nei confronti della ricorrente e inappropriati verso il figlio, tanto che la si Parte_1 sarebbe determinata a presentare denuncia ai Carabinieri. In ragione della condotta del padre, lesiva dei diritti del minore, e posta in discussione l'effettiva capacità genitoriale dello stesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento presso di lei nella Per_1 casa familiare sita in Firenze, Via D. Compagni n. 16, di regolamentare il diritto di visita padre – figlio, di porre a carico del un contributo al mantenimento del CP1 figlio minore della somma di € 300,00, da versare alla madre entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e disporre che il mantenimento del minore venga Per_1 direttamente versato dal datore di lavoro del - - alla CP1 Controparte_2
Parte_1
2. Con comparsa depositata il 28.10.2024 si è costituito il quale ha CP1 contestato la ricostruzione della vicenda per come prospettata dalla ricorrente evidenziando, peraltro, che sarebbe stata proprio la ad ostacolare gli Parte_1 incontri ed i contatti telefonici tra il padre ed il figlio. Ha poi contestato la descrizione della figura paterna fatta dalla ricorrente ed ha precisato che gli asseriti comportamenti inappropriati del resistente andrebbero collocati nelle dinamiche del rapporto tra i coniugi, nel clima di stress, esasperazioni e provocazioni nel quale il spesso si sarebbe trovato. Ha aggiunto, inoltre, di essere in cura dal 2013 CP1 presso il servizio di salute mentale Azienda USL Toscana Centro, che starebbe effettuando terapia farmacologica e che sarebbe in discreto compenso clinico. Ha altresì rappresentato di aver provveduto al mantenimento ordinario di fino Per_1
pagina 3 di 10 al 2027, come da scrittura privata sottoscritta dalle parti con la quale il CP1 avrebbe ceduto alla la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile Parte_1 sito in Via D. Compagni, 16 a Firenze a fronte della quale la avrebbe Parte_1 rilasciato regolare quietanza imputando la cessione alla corresponsione del contributo al mantenimento ordinario del figlio fino al 4 marzo 2027, e Per_1 che dalla data di sottoscrizione della predetta scrittura il padre avrebbe corrisposto le sole spese straordinarie nella misura del 50%. La scrittura avrebbe altresì previsto che, a far data dal 05.03.2027 il avrebbe corrisposto alla madre la somma di € CP1
300,00 mensili per il mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie necessarie per il figlio. Ha, quindi, chiesto al Tribunale di rigettare le domande avversarie e di confermare il provvedimento del 28.07.2022, salvo in punto di mantenimento limitatamente alla avvenuta anticipata corresponsione del mantenimento fino al 04.03.2027, con conseguente non debenza per il periodo relativo.
3. Con provvedimento del 17.01.2025 il Giudice, stante la intervenuta misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico del dal GIP presso il tribunale di CP1
Firenze con ordinanza del 07.10.2024, ha disposto la comparizione separata delle parti per l'udienza del 12.02.2025 in seno alla quale, quindi, ha interpellato prima la ricorrente, la quale ha dichiarato “confermo le dichiarazioni da me rese all'udienza del 28.11.2024. Io sono dipendente pubblico. Lavoro come impiegata presso il
Collegio dei geometri e guadagno al mese euro 1750,00 circa. Abito con mio figlio di 10 anni in casa di mia proprietà. Ho un mutuo di euro 1000,00. Io non convivo più con il mio compagno. Non ho fidi da pagare. Il padre non vede il bimbo e non ha mai partecipato alle cose che riguardano il bambino (non ha mai parlato con le maestre ecc.). Non ha mai pagato il mantenimento e neppure le spese straordinarie.
La misura cautelare del divieto di avvicinamento a me e alla scuola del bambino a carico del padre è ancora in essere. Mio figlio è affetto da A.D.H.D. Mi hanno detto al che mio figlio è in una situazione grave ed ha bisogno di effettuare un Per_3 percorso riabilitativo e vista l'urgenza mi hanno dato l'appuntamento per il
18.02.2025. Seve il consenso del padre e anche la presenza del padre. Io devo essere autorizzata per andare da sola”, e successivamente il resistente che ha a sua pagina 4 di 10 volta dichiarato “confermo le dichiarazioni da me rese all'udienza del 28.11.2024.
Guadagno euro circa 1600,00 lordi al mese. L'assegno unico lo prende la madre.
Non so a quanto ammonti. Abito in casa in affitto e pago di canone euro 850,00 al mese. Vivo con un coinquilino, che lavora presso l'impresa Trasporti Bartolini.
Non so quanto lui guadagna. Dividiamo l'affitto a metà. Io ho effettuato il pagamento del mantenimento in anticipo. Al momento non faccio uso di sostanze stupefacenti. Però ne ho fatto uso in passato ovvero qualche mesetto fa. Io non frequento il Ser.D. Non ho la patente di guida. Mi è stata revocata la patente. Ho fatto un incidente. Ho rischiato di morire. Ho preso paura. Non ho voglia di riprenderla perché non voglio mettere a repentaglio la mia vita e quella degli altri.”
4. Con ordinanza collegiale del 12.02.2025, quindi, sono stati emessi provvedimenti provvisori nell'interesse del minore , in particolare affidamento super Per_1 esclusivo alla madre stante la misura cautelare del divieto di avvicinamento disposta a carico del padre dal GIP presso il Tribunale di Firenze e tenuto conto del contenuto della stessa ordinanza in merito alla descrizione della figura paterna, priva di qualsiasi affidabilità genitoriale, incontri protetti padre – figlio nel rispetto della misura cautelare in esecuzione, percorso di sostegno psicologico per il figlio e di sostegno alla genitorialità per il padre e la madre da attivarsi Per_1 dall' competente, invito ai genitori ad intraprendere percorso terapeutico CP3 presso il Ser.d. al fine di verificare la dipendenza o meno da sostanze stupefacenti per entrambi.
5. Il giudizio è quindi proseguito in via istruttoria per consentire all' e agli CP3 altri servizi incaricati di effettuare il richiesto percorso e di depositare la relazione nei termini concessi ed alle parti di allegare l'ulteriore documentazione.
6. All'udienza del 04.06.2025, infine, sono comparse la ricorrente con il proprio difensore ed i difensori del resistente. La difesa della ricorrente ha rilevato come gli esiti del Ser.d per il resistente siano preoccupanti, evidenziando anche una CP1 certa resistenza del figlio minore nel rapporto con il padre. Il resistente, quanto al CP
, ha fatto presente che in effetti vi sono esami positivi dei quali si dichiara pagina 5 di 10 consapevole. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come sopra riportato e la Presidente si è riservata di riferire al Collegio per la decisione.
7. In merito al regime di affidamento, il Tribunale ritiene di dover tener conto di quanto rilevato dai Servizi Sociali nella relazione Prot. N. 202113 del 19.05.2025 laddove viene evidenziato “Il sig. ha poi dichiarato al Servizio - senza alcuna CP1 remora - di far uso abituale e da anni di sostanze stupefacenti, ma di aver sempre cercato di scindere i momenti di uso di sostanze e pertanto di divertimento, dai frangenti trascorsi alla presenza del figlio” ed ancora “Tra le dichiarazioni rese dal sig. inoltre, la lunga storia di presa in carico da parte dell' e CP1 CP5 pregressi accessi Ser.D che non hanno sortito una sua fuoriuscita dalla tossicodipendenza, risultato al quale ad ogni modo il sig. riferisce CP1 apertamente di non ambire” ed infine “le affermazioni spontanee del sig. CP1 afferenti all'abituale uso di sostanze, oltre che la poca consapevolezza espressa dal genitore sulla compromissione del rapporto col figlio dovuto in parte a queste, sono elementi che rinforzano l'esigenza di protrarre nel tempo gli Incontri Protetti e far vincolare la loro durata all'espletamento di percorsi terapeutici ed educativi da parte di ciascuno dei componenti il nucleo”. Devono altresì essere prese in Con considerazione le valutazioni espresse dal d nella relazione Prot. 30213 del
26.05.2025 laddove viene certificato che, per la signora “non è emersa Parte_1 diagnosi di dipendenza da sostanze” e che” tutti i controlli urinari rilasciati risultano negativi alle sostanze legali e illegali rilasciate”. Viene invece evidenziato che il “ha riferito di usare cocaina per sniffing con cadenza pari a CP1
2-3 volte a settimana e di fare uso occasionale di alcol. Ha dichiarato inoltre di essere seguito dal Centro Salute Mentale del quartiere 2 dalla Dr.ssa e Per_4 di effettuare una terapia longacting (iniezione di antipsicotico a lento rilascio”. Il CP
secondo quanto riportato dal , non ha effettuato i controlli urinari in CP1 maniera regolare, è risultato positivo per i metaboliti della cocaina (31.03.2025) e all'alcol (20.03.2025 e 08.05.2025). In particolare, viene sottolineato che “il sig. ha mostrato una bassa motivazione al trattamento e al percorso di cura, non CP1 problematizzando l'uso di sostanze né i rischi a queste connesse. Il sig. ha CP1 dichiarato di non avere intenzione di interrompere l'uso di cocaina, che riferisce
pagina 6 di 10 essere limitato a occasioni ricreative durante il finesettimana, in compagnia di amici, alle quali afferma di non voler rinunciare. Il signore ha raccontato anche della relazione con l'ex compagna e degli ultimi avvenimenti tra di loro, ha parlato del figlio e degli incontri protetti che sarebbero iniziati a breve. Si è detto Con consapevole della possibile correlazione del suo percorso presso il D con il procedimento penale a suo carico e con il procedimento civile riguardante la sua frequentazione con il figlio;
tuttavia, ha riferito di non riconoscere un collegamento tra il suo uso di sostanze stupefacenti e le sue competenze genitoriali.
L'atteggiamento osservato durante gli incontri e la sua irregolarità nei controlli evidenziano, al momento, una scarsa motivazione alla cura.”
Premesso quanto sopra sulla figura genitoriale del padre, ritenuto che la dipendenza da sostanze, ed il deciso e perdurante rifiuto di interromperne l'uso, possa influenzare negativamente il comportamento e la stabilità emotiva del genitore, rendendo difficile garantire la cura e la protezione necessarie al figlio minore, con la conseguenza inevitabile che tale condizione rappresenti un impatto significativo sulla capacità genitoriale del compromettendone l' abilità di fornire un CP1 ambiente sicuro e stabile per il figlio, il Tribunale ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Va evidenziato come Per_1 ella ha dimostrato di essere in grado di fornire un ambiente adeguato e protettivo per il figlio, garantendogli le cure necessarie e un supporto emotivo costante, con collocamento presso di lei con la quale continuerà a vivere presso la casa familiare sita in Firenze, Via D. Compagni n. 16, autorizzando la ricorrente ad adottare autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, anche le decisioni su questioni di maggiore importanza per la vita del minore, comprese quelle relative alle cure mediche e all'istruzione.
8. Quanto alla frequentazione padre - figlio il Collegio, sulla scorta delle valutazioni espresse dall' e dai Servizi Sociali secondo cui “gli Incontri Protetti CP3 padre/figlio hanno preso avvio da un tempo marcatamente limitato per poter esprimere valutazioni e considerazioni professionali, così come acerba appare la presa in carico sia che da parte del Servizio Sociale Professionale per CP3 potersi esprimere circa un superamento del regime protetto delle visite. Ad ogni
pagina 7 di 10 modo le affermazioni spontanee del sig. afferenti all'abituale uso di sostanze, CP1 oltre che la poca consapevolezza espressa dal genitore sulla compromissione del rapporto col figlio dovuto in parte a queste, sono elementi che rinforzano l'esigenza di protrarre nel tempo gli Incontri Protetti e far vincolare la loro durata all'espletamento di percorsi terapeutici ed educativi da parte di ciascuno dei componenti il nucleo” ritiene che gli incontri tra il padre e debbano Per_1 continuare in forma protetta, così come disposto con ordinanza collegiale del
12.02.2025 e, a tal fine, conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nella predisposizione degli incontri con le modalità richieste, di stabilirne i tempi e le modalità di esercizio, disponendo la vigilanza del
Giudice tutelare al quale dovranno essere inviate relazioni semestrali (o con la diversa minore cadenza che le circostanze dovessero richiedere).
9. Quanto ai profili economici, il Tribunale rileva che tra le parti è stata sottoscritta una scrittura privata con la quale il si è impegnato a cedere alla la CP1 Parte_1 propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Via D. Compagni, 16 a
Firenze. A fronte di tale cessione la si è accollata il mutuo in essere ed Parte_1 ha rilasciato in favore del quietanza relativa alla corresponsione del contributo CP1 al mantenimento ordinario del figlio fino alla data del 04.03. 2027. Il Per_1 trasferimento è stato poi effettivamente concluso mediante atto notarile del
30.03.2021. Si deve osservare che detta scrittura privata contiene espressa pattuizione secondo cui la cessione della quota immobiliare deve intendersi quale compensazione e integrale soddisfacimento, fino alla data del 04.03.2027, dell'obbligazione gravante sul padre di corrispondere il contributo ordinario per il mantenimento del figlio minore. Al riguardo va considerato che l'art. 1965 c.c. riconosce alle parti la facoltà di estinguere obbligazioni mediante datio in solutum,
o per compensazione, ove vi sia reciproca volontà di definire in tal modo i rapporti obbligatori pendenti, che nella specie, dalla scrittura privata prodotta, risulta inequivoca la volontà concorde dei genitori di estinguere l'obbligazione di mantenimento ordinario gravante sul padre mediante cessione della quota immobiliare, con effetto liberatorio sino alla data convenuta del 04.03.2027. Va evidenziato che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in materia di pagina 8 di 10 mantenimento dei figli, le parti possono disciplinare consensualmente i reciproci obblighi economici, purché ciò non si ponga in contrasto con l'interesse superiore del minore (Cass. civ. n. 21736/2013 e Cass. civ. n. 11342/2004). Nel caso in esame non risultano allegati né dedotti elementi tali da far ritenere che l'accordo intervenuto rechi pregiudizio all'interesse del figlio stante il fatto che la compensazione copre le spese di alloggio nell'interesse anche del minore stesso, tenuto conto anche del valore patrimoniale attribuito alla quota immobiliare ceduta e della durata temporanea della compensazione pattuita, relativa al solo mantenimento ordinario. A fronte di quanto sopra osservato il Tribunale ritiene opponibile alla madre e vincolante per le parti il contenuto della scrittura privata in oggetto, sino alla scadenza del termine ivi previsto, con conseguente insussistenza attuale di obbligo in capo al padre di corrispondere il contributo ordinario di mantenimento. La domanda della madre di porre a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario del figlio quantificato nella somma mensile di € Per_1
300,00, pertanto, deve essere rigettata atteso che tra le parti è intervenuto valido accordo in forma di scrittura privata, con effetti di ammissibile compensazione dell'obbligo fino alla data del 04.03.2027. In base al principio secondo il quale i provvedimenti giurisdizionali vengono adottati rebus sic stantibus, ovvero in base alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della loro emissione il
Tribunale non potrà disporre per il periodo di tempo successivo alla data del
04.03.2027, per il quale, peraltro, le parti hanno già disposto con detta scrittura. VA invece chiarito che è a carico del padre il versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio , così come individuate dal Protocollo Per_1
CNF 2017, poiché la scrittura sottoscritta dalle parti esplicitamente prevede che la compensazione sia riferita al solo contributo al mantenimento ordinario e non anche a quello straordinario.
10. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
pagina 9 di 10 1. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2 [...]
con collocamento presso la stessa, autorizzandola a prendere tutte le Parte_1 decisioni di maggiore interesse inerenti al minore relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che gli incontri tra il padre e il figlio proseguano in CP1 Per_1 forma protetta e, a tal fine, conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di continuare nella predisposizione degli incontri con le modalità richieste, di stabilirne i tempi e le modalità di esercizio, con invito ai medesimi
Servizi a relazionare il Giudice Tutelare sull'attività espletata con cadenza semestrale;
3. dispone l'invio del presente provvedimento al Giudice Tutelare al fine di instaurare il procedimento di vigilanza;
4. rigetta la domanda della ricorrente di porre a carico del padre il contributo al mantenimento ordinario del figlio minore mediante la corresponsione di Per_1 una somma mensile pari ad € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT;
5. pone a carico del padre il versamento del 50% delle spese CP1 straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo il Protocollo Per_1
CNF 2017;
6. compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 04.06.2025.
La Presidente est. dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 10 di 10