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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3245/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3245/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PALESE AUGUSTO
- ricorrente -
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
In punto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“Nel merito: Voglia il Tribunale adito condannare il dott. al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla Sig.ra in conseguenza dell'accertata malpractice medica Parte_1 di cui in proemio, nella complessiva misura di € #22.979,90# (#ventiduemilanovecentosettantanove/90#),
o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per parte resistente: -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
− Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5.7.2024 agiva nei confronti del dott. Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni dalla stessa lamentati. Controparte_1
Allegava:
- di essersi accorta nel maggio 2020 di un doloroso rigonfiamento all'addome nei pressi dell'ombelico;
1 - che il suo medico di base, dott. le prescriveva un'ecografia dell'addome per sospetta Controparte_2 ernia paraombelicale;
- che la TAC effettuata rilevava “…a livello paraombelicale destra si evidenzia protrusione erniaria con impegno di visceri, per un diametro di circa 9 cm. La porta erniaria è di circa 2.5 cm […] si evidenzia ampio impegno di tessuto adiposo peritoneale con diametro di circa 9 cm e con porta di circa 3 cm…”;
- di essersi rivolta privatamente al resistente, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica che in esito alla visita del 3.7.2020 certificava: “In esito di colecistectomia, ernia paraombelicale destra con porta di circa 3 cm, per cui consiglierei intanto il monitoraggio strumentale tra 4-5 mesi”, suggerendo alla paziente di attendere la fine dell'estate per sottoporsi ad intervento chirurgico e prescrivendole, nelle more, le opportune indagini preoperatorie;
- di essersi quindi recata in data 19.10.2020, su indicazione del dott. presso il Centro di CP_1
Medicina di Villorba (TV) e di essersi sottoposta, lo stesso giorno, ad intervento di “ernioplastica di parete e dermolipectomia” effettuato dal resistente;
- di aver effettuato dopo le dimissioni, e precisamente nel novembre e nel dicembre 2020, due visite di controllo post-operatorio sempre con lo stesso specialista che le prescriveva esclusivamente l'utilizzo di una guaina addominale per 3 mesi circa e l'astensione da sforzi fisici e attività sportive;
- di aver notato nel marzo 2021 la ricomparsa di un rigonfiamento sospetto nell'area addominale, cui si accompagnavano disturbi e dolori ingravescenti, e di aver quindi contattato nuovamente il dott. il quale, dopo averla visitata, sminuiva il fenomeno, ritenendolo correlato ad un mero CP_1
“eccesso d'aria”, per la cui eliminazione suggeriva la semplice assunzione di integratori per eliminare gas intestinali e stitichezza;
- di aver deciso autonomamente nel giugno 2021, permanendo i dolori e il rigonfiamento, di sottoporsi ad una nuova ecografia dell'addome che certificava: “In regione sovraombelicale lungo la linea alba si apprezza grossolana estroflessione di matassa intestinale con discontinuità della parete addominale…”.
Diagnosi confermata da successiva ecografia del 20.10.2021 che rilevava, sopra la regione ombelicale, una “formazione erniaria con porta del calibro di circa 12 millimetri. Superiormente a questa si osserva grossolana estroflessione del contenuto intestinale senza apprezzare sicure, complete discontinuità parietali”;
- di essersi quindi rivolta nuovamente al dott. che solo dopo numerose visite le CP_1 rappresentava ala necessità di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico, per la cui esecuzione la indirizzava al dott. Persona_1
- che quest'ultimo alla visita del 24.2.2022 confermava la presenza di un'ernia di dimensioni importanti e la necessità di procedere, al più presto, all'operazione; e che, tuttavia, a causa delle lunghe liste d'attesa per tale tipo di intervento, suggeriva alla paziente di procedere in regime privatistico;
2 - di essere pertanto stata ricoverata il 3.5.2022 presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (VE) e di essere stata sottoposta nella stessa giornata ad intervento di riparazione di ernia su incisione con protesi e plastica laparocele;
- di essersi quindi rivolta a un medico legale che accertava la responsabilità del resistente per inadeguata prassi chirurgica in occasione dell'intervento del 19.10.2020;
- di aver quindi inutilmente diffidato il resistente a procedere al risarcimento del danno;
- di aver quindi promosso procedimento ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n. 2994/2023 R.G., nell'ambito del quale il Giudice nominava Collegio peritale composto dai dott. e Persona_2
senza che si riuscisse a giungere a una conciliazione tra le parti. CP_3
Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti, con interessi legali dal dovuto al saldo.
− All'udienza del 29.10.2024 il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 29.10.2024 fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per deposito di memoria conclusionale.
− All'esito dell'udienza del 3.4.2025 il Giudice si riservava per la decisione.
***
Applicabilità al caso di specie della L. 24/2017 (c.d. ) CP_4
− Risulta applicabile alla fattispecie in oggetto la L. 24/2017, entrata in vigore l'1.4.2017 e quindi prima del verificarsi del fatto in esame.
− Va quindi preliminarmente rilevato che risulta integrata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 8,
Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) essendo stato proposto prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio, procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
− In base all'art. 5 L. 24/2017 gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 della stessa norma.
In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
− In particolare, ai sensi dell'art. 7 della L. 24/2017, l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
− Ciò premesso, nel caso di specie il presente giudizio, come già sopra accennato, è stato preceduto da procedimento di Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n. R.G. 2994/2023
3 dell'intestato Tribunale a seguito di ricorso dell'odierna ricorrente.
− Preliminarmente, con riferimento alla relazione del peritale depositata in sede di ATP e acquisita al presente procedimento, va rilevato che le conclusioni della stessa, che saranno di seguito richiamate nel vaglio della fondatezza delle singole domande di parte ricorrente, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate. Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni dei CC.TT.PP. di parte resistente, cui il Collegio ha dato adeguata risposta.
Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà liquidato il risarcimento spettante alla ricorrente in base ai documenti prodotti e alle valutazioni medico
– legali espletate.
− Ciò premesso, risulta agli atti che la ricorrente in data 19.10.2020 fu sottoposta a intervento di plastica per ernia periombelicale e dermolipectomia addominale in obesità presso il Centro di medicina di
Villorba (TV), e che a operarla fu l'odierno resistente, dott. CP_1
− In particolare (pag. 15 e ss. C.T.U.), la ricorrente si rivolse al convenuto dopo aver eseguito ecografia il
26.5.2020 – su prescrizione del proprio medico per “sospetta ernia paraombelicale” (doc. 1 ricorrente, all. 1 e
2) - che segnalava la presenza a livello paraombelicale destro di “protrusione erniaria con impegno di visceri per un diametro di circa 9 cm con porta erniaria di 2,5 cm” e dopo essersi sottoposta il 28.5.2020 a TAC addome che confermava “impegno di tessuto adiposo perirenale con diametro di 9 cm e porta di 3 cm” (doc. 1 ricorrente, all.
3).
− Veniva quindi effettuata una prima visita specialistica presso il Centro di Medicina di Mestre il 3.7.2020 con il resistente (doc. 1 ricorrente, all. 4) che all'esito della stessa rilevava “in esito di colecistectomia, ernia paraombelicale destra con porta di circa 3 cm, per cui consiglierei intanto il monitoraggio strumentale tra 4-5 mesi”.
− Anche la successiva ecografia del 21.9.2020 confermava l'ernia periombelicale (doc. 1 ricorrente, all. 6).
− Il convenuto eseguiva quindi sulla ricorrente l'intervento del 19.10.2020, in anestesia generale: “incisione come da disegno, si esegue dermolipectomia sovrafasciale dopo scheletrizzazione dell'ombelico. N.B. presenza di voluminosa ernia paraombelicale dx (circa 8 x 3 cm) che viene isolata staccata dalle pareti della porta e ridotta. Doppia sutura di contenzione, sutura a plicare i muscoli retti, emostasi accurata, due drenaggi in aspirazione, sutura per strati” (doc. 1 ricorrente, all. 8).
− La paziente veniva dimessa il giorno successivo – 20.10.20 – previa rimozione dei drenaggi, con diagnosi di dimissione “addominocalasia e distasi muscolare e ernia paraombelicale”, con rilievo di “decorso post- operatorio regolare” e prescrizione “riposo per 8 giorni;
non rimuovere le medicazioni”, con controllo programmato il 27.10.2020 sempre presso il Centro di medicina di Mestre, poi effettuato (doc. 1 ricorrente, all. 8 e 9).
− Successivamente, nell'ecografia di data 25.6.2021 (doc. 1 ricorrente, all. 11) – che la ricorrente ha
4 allegato di aver effettuato di propria iniziativa permanendo i dolori e il rigonfiamento e nonostante le rassicurazioni del resistente per cui si sarebbe trattato di mero “eccesso d'aria” da trattare con semplice assunzione di integratori per eliminare gas intestinali e stitichezza - veniva riscontrata “in regione sovraombelicale lungo la linea alba … grossolana estroflessione di matassa intestinale con discontinuità della parete addominale”.
− La paziente veniva quindi sottoposta il 3.5.2022 a intervento in libera professione presso l'U.O. di
Chirurgia di Mestre, con dimissione il 7.5.2022 (doc. 1 ricorrente, all. 14, 15, 16).
− Il Collegio peritale ha dato atto nella propria relazione che “alla visita del 9.11.23, in occasione delle operazioni peritali, non si riscontrano recidive di laparocele e la ferita addominale (circa 14 cm) mediana è guarita e ben consolidata, come anche altra ferita bisiliaca di 65 cm circa. Non ernie evidenti clinicamente”.
*
− Quanto all'intervento eseguito il 19.10.2020, oggetto della contestazione di responsabilità avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente, il Collegio peritale – al fine di valutare la correttezza della tecnica prescelta dal resistente - ha in primo luogo rilevato che “la paziente era portatrice di un evidente laparocele
(n.d.r. di un'ernia che si forma in corrispondenza di una cicatrice chirurgica sull'addome a seguito dell'indebolimento della parete muscolo-fasciale dell'addome dopo intervento chirurgico), formatosi, con ogni probabilità, in seguito all'incisione periombelicale dovuta alla introduzione del trocar nell'intervento di colecistectomia laparoscopica (n.d.r. eseguita nel 2015), di dimensioni medie, comunque sopra il cm” e non di semplice ernia ombelicale.
− Inoltre, il Collegio peritale ha evidenziato che “la porta erniaria identificata nella prima TC era di 3 cm, anche se
l'erniazione era di maggiori dimensioni;
si trattava di paziente obesa o quantomeno in sovrappeso”.
− Il Collegio peritale, a fronte di quanto sopra, ha rilevato che la dimensione dell'ernia “associata al fatto che si trattava di paziente quanto meno sovrappeso e di intervento non contaminato, rafforzava l'indicazione, assolutamente raccomandata comunque, al posizionamento di una rete protesica, preferibilmente con la tecnica di Rives, cioè sublay, sotto
i mm. retti”, specificando che tale tecnica avrebbe comportato un tasso di recidiva del 10 % circa e in linea di massima un'incidenza di recidive tre volte minore rispetto alla tecnica senza uso di protesi utilizzata dal resistente.
− In base a quanto indiato dal Collegio peritale “la laparoplastica diretta, invece, senza uso di protesi, lamenta recidive che vanno da un minimo del 12 fino anche a un massimo del 54 %, a seconda delle casistiche, delle dimensioni e della complessità del laparocele”.
− Secondo il Collegio, in particolare, “il Dott. avrebbe dovuto…nella progettazione del suo intervento, che si CP_1 prefiggeva due scopi, far visitare la paziente anche al chirurgo generale, molto più abituato a gestire laparoceli ed intervenire insieme. Tale scelta, compatibile con la condotta della stragrande maggioranza dei chirurghi generali, anche se non
5 inquadrata in vere e proprie linee guida, avrebbe limitato la comparsa della recidiva nei termini e percentuali succitate”.
− Quanto ai possibili rischi correlati all'uso di protesi, il Collegio ha precisato che “nella plastica protesica di lamentano certamente complicanze infettive, che variano dal 10 al 20 %, comprendendo banali ematomi e sieromi fino al più raro e grave rigetto della protesi con necessità di rimozione della stessa;
tale problema però è decisamente più frequente e impattante nei grandi laparoceli, dove è necessario fare grandi scollamenti: non si trattava certo del nostro caso”, concludendo: “non esistevano motivi per scegliere una tecnica di plastica diretta del laparocele, se non quelli legati alle abitudini del chirurgo, che ricordo era un chirurgo plastico e non un chirurgo generale”.
− Il Collegio peritale non ha invece ritenuto censurabile la scelta del resistente di non intervenire in laparoscopia considerato che lo stesso oltre che dell'ernia doveva occuparsi dell'addome pendulo effettuando addominoplastica.
*
− Alla luce di quanto accertato dal Collegio peritale sussiste, quindi, una responsabilità per colpa medica del resistente per inadeguata prassi chirurgica in occasione dell'intervento del 19.10.2021 che ha comportato un prolungamento dello stato di malattia della paziente oltre che la necessità di un ulteriore intervento nel maggio 2022.
− Quanto al nesso di causa tra la condotta del resistente e il danno lamentato dalla paziente, va ricordato che in tema di nesso causale – secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità - tale nesso può essere affermato non solo quando il danno sia stato una conseguenza certa della condotta, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile, ragionevole probabilità da intendersi non in senso statistico ma logico, e quindi non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto.
− Nel caso di specie risulta sussistere il nesso di causa tra la condotta del sanitario e il danno lamentato dalla paziente: dalla relazione peritale emerge che il primo intervento fu condotto con tecnica inidonea rispetto alle circostanze del caso e caratterizzata da elevato rischio di recidiva – ipotesi poi concretizzatasi -, senza che vi fossero ragioni cliniche per optare per la sutura semplice in assenza di protesi.
− Che tale scelta del sanitario abbia poi provocato la recidiva della paziente, non solo risulta confermato dall'assenza di cause alternative di tale decorso clinico – non essendo peraltro state contestate alla paziente condotte non consone o profili di colpa nel decorso post-chirurgico – ma trova ulteriore riscontro nel successivo intervento del maggio 2022 che, realizzato con la tecnica indicata come raccomandabile anche dal Collegio peritale, si rivelò risolutivo.
Peraltro, la derivazione della recidiva dalla tecnica chirurgica scelta dal convenuto è stata ulteriormente confermata dai C.C.T.T.U.U. in sede di risposta alle osservazioni del Consulente di parte resistente
6 evidenziando che “se è pur vero che non esistono Linee Guida in merito alla tecnica di riparazione di un laparocele delle dimensioni analoghe al caso de quo qualunque chirurgo che si occupi di chirurgia di parete avrebbe optato per una laparoplastica con mesh;
ciò in virtù delle implicazioni che un intervento di pura sintesi senza protesi avrebbe comportato su una paziente obesa. La tensione postoperatoria e la pressione addominale in soggetti sovrappeso implica che la forbice del tasso di recidive si avvicini molto alle percentuali riportate in bozza (oltre il 50 %)” (C.T.U. pag. 27).
− Risulta, in particolare, sotto il profilo della colpa, dai documenti di causa e dalla relazione del Collegio peritale, che la scelta del professionista di eseguire la riparazione unicamente con sutura di contenzione non era adeguata al caso di specie, tanto che a distanza di pochi mesi dall'intervento, nella primavera
2021, si manifestava un'importante recidiva che costringeva la paziente a nuovo intervento nel maggio
2022, presso diversa struttura che veniva eseguito – a differenza del precedente – con “plastica protesica” con posizionamento di rete (doc. 1 ricorrente, all. 15, pag. 14 e all.16) e che per quanto rilevato dal
Collegio peritale – come già evidenziato - si rivelava risolutivo e privo di complicazioni.
− Risulta provato, quindi, il nesso di causa tra l'operato del medico, non adeguato alla caratteristiche del caso di specie e alle buone prassi chirurgiche, e il prolungarsi della malattia della paziente, con necessità di sottoporsi a successivo intervento che con ogni probabilità non sarebbe stato necessario laddove già nel primo il convenuto avesse applicato una diversa tecnica chirurgica e, in particolare, utilizzato protesi e non mera sutura.
− Quanto alla contestazione del Perito di parte resistente – avanzata in sede di osservazioni alla bozza di
C.T.U. – per cui il secondo intervento non sarebbe stato necessario in assenza di documentazione medica attestante un malessere della paziente dopo il primo intervento e quindi di effetti negativi sulla quotidianità della stessa, il Collegio peritale, in sede di risposta alle osservazioni ha chiarito che dal punto di vista della sintomatologia il laparocele – salvi i casi di incarceramento o ostruzione – comporta comunque sensazione di fastidio e pesantezza oltre che difficoltà digestive, con conseguente necessità di sottoporsi a nuovo e risolutivo intervento.
***
La quantificazione del danno risarcibile
− All'esito della propria disamina, il Collegio peritale ha accertato a carico della ricorrente un danno biologico temporaneo totale pari a 4 giorni;
ulteriori 30 giorni di danno parziale al 75 %, 30 giorni al 50
%, 30 giorni al 25% e 86 giorni al 15 %. Per un totale di 6 mesi, con grado di sofferenza medio-lieve
(relazione peritale, pag. 20).
− In base al comma 4 della stessa norma, il danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass., integrate ove necessario con la procedura di cui al comma 1 dell'art. 138 e sulla base dei criteri di cui a tali articoli.
7 − In base alle Tabelle applicabili, risultano quindi risarcibili a favore della ricorrente i seguenti importi:
- € 220,00 per 4 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 1.242,90 per 30 giorni di I.T.T. al 75 %;
- € 828,60 per 30 giorni di I.T.T. al 50%;
- € 414,30 per 30 giorni di I.T.T. al 25 %;
- € 712,60 per 86 giorni di I.T.T. al 15 %.
Per un totale di 3.418,40 €.
− Su tale somma, in applicazione dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una percentuale del 20% a titolo di ristoro del danno morale.
− Sul punto va però rilevato quanto segue.
− Il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (c.d. micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
− Quindi, in linea di principio, anche in caso di danno da micropermanente è consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005), fermo restando l'onere di allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni, a carico del danneggiato (Cass. civ. n. 5547 1.3.2024; Cassazione civile sez. III - 13/01/2016, n. 339).
− Nel caso di specie deve essere valutato che la relazione medico legale ha accertato un grado di sofferenza medio lieve e che non è stata accertata a carico della paziente alcuna invalidità permanente con conseguente necessità di particolare rigore nella valutazione della sussistenza degli elementi atti a giustificare la riconoscibilità di tale danno.
− Considerato quanto sopra, si ritiene equo liquidare il danno morale accertato in sede di C.T.U. come medio-lieve, in percentuale inferiore alla metà di quella massima riconoscibile (20 %) e quindi pari al
7,5% del complessivo danno biologico e così per l'importo di € 256,38.
− Alla ricorrente spetta quindi a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito il complessivo importo di € 3.674,78.
***
− Le spese sostenute a causa dell'evento lesivo della salute costituiscono danno emergente che in quanto in nesso di causa con l'atto illecito è risarcibile a favore del danneggiato.
− Il Collegio peritale ha ritenuto congrue a fronte della documentazione prodotta dalla ricorrente (doc. 1,
8 all. 18 e 19) spese per € 4.375,00, già al netto di quanto rimborsato alla ricorrente a fronte della copertura assicurativa di cui la stessa era titolare (Relazione peritale, pag. 20).
− Spetta quindi alla ricorrente il ristoro anche di tale voce di danno.
***
Sugli interessi e rivalutazione
− Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
− Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
− Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod. come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, anche alla luce della contumacia del resistente, e delle questioni trattate – sostanzialmente sovrapponibili a quelle del giudizio per CP_5
i cui compensi vengono del pari liquidati in questa sede -, per lo scaglione di riferimento rispetto all'importo per cui è stata accolta la domanda.
− Parte resistente va inoltre condannata al rimborso alla ricorrente delle spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.
− Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, infatti, devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico venga ivi acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente
(Cass. civ. n. 26478 del 10 ottobre 2024; Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015).
− Parte resistente, quindi, va condannata anche a rimborsare alla ricorrente le spese di lite della fase cautelare, liquidate come in dispositivo, sempre ex D.M. 55/2014 e ss mod., oltre che le spese sostenute
9 per la C.T.U. e per i Consulenti di Parte, a tal fine anticipate e debitamente documentate (docc.
3-7 ricorrente).
***
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 3245/2024 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
− accertata la responsabilità del resistente, dott. per le ragioni Controparte_1 esposte in motivazione, condanna lo stesso a pagare a , per le causali di cui in parte Parte_1 motiva, la somma di € 3.674,78 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di € 4.375,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati in base ai criteri esposti in motivazione;
− condanna a rifondere a favore di le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni e in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna rifondere a favore di le spese di Controparte_1 CP_1 Parte_1 lite del giudizio per accertamento tecnico preventivo R.G. 2994/2023 dell'intestato Tribunale che liquidano in € 145,50 per anticipazioni e in € 2.337,00 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e
CPA come per legge;
− pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. svolta Controparte_1 nel giudizio R.G. 2994/2023 dell'intestato Tribunale, nonché di C.T.P. sostenute dalla ricorrente e debitamente documentate, con condanna alla restituzione di quanto a tal fine anticipato dalla ricorrente.
Treviso, 23.5.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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