Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2042 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 2963 pubblicata il 18 marzo 2019 e non notificata, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Rosita Saporito (cf ) e Antonio Borrelli (cf C.F._2
, elettivamente domiciliato nello studio dei difensori in C.F._3
Poggiomarino (NA), Via Dante Alighieri, 68, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec – Email_1
; Email_2
appellante
e
(p. iva Controparte_1
1
Via G. Marconi, 95, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_3
appellata
nonché
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo CP_3 C.F._5
Persico (cf ), elettivamente domiciliato nello studio del difensore C.F._6 in Napoli, Parco Comola Ricci, 118/B, giusta mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_4
appellato
nonché
(p iva ), già Controparte_4 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante, Controparte_5 CP_6
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Taurini (cf )
[...] C.F._7
e Maurizio Hazan (cf ), elettivamente domiciliata nello studio C.F._8 dell'Avv. Sabina Senopia in Napoli, Corso Vittorio Emanuele 20/b, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec - Email_5
; Email_6
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli L' Parte_1 [...]
e il Dott. , deducendo di essere stato Controparte_7 CP_3
2 sottoposto, in data 1 ottobre 2013, a intervento chirurgico di asportazione di polipi al naso, all'esito del quale, per negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari che avevano effettuato l'intervento nonché per inadeguato trattamento post-operatorio, il paziente perdeva in via definitiva l'uso dell'occhio sinistro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti.
Si costituivano in giudizio l' e il medico, resistendo alla Controparte_1 domanda. Il Dott. chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa la CP_3 [...]
, che lo assicurava per la responsabilità civile, per essere da questa CP_8 manlevato. La compagnia di assicurazione si costituiva a sua volta in giudizio, resistendo anch'essa alla domanda e chiedendo, in subordine, l'accertamento del grado di responsabilità dei sanitari coinvolti.
Il Tribunale, all'esito del giudizio, denegati tutti i mezzi istruttori richiesti, così statuiva: “Orbene, osserva il Tribunale che dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio di tipo medico – legale, espletata dagli ausiliari del Pubblico Ministero nel corso della fase delle indagini preliminari [cfr., all'uopo, i docc. allegati alla comparsa di risposta depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 23 febbraio 2017, nell'interesse del convenuto , nonché il decreto di archiviazione Controparte_9 pronunciato da questo Tribunale – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – in data 14 dicembre 2016 e depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017], è chiaramente emerso come l'odierno attore sig. , in data 1° Parte_1 ottobre 2013, a causa di una poliposi nasale da cui era affetto, veniva ricoverato, presso la struttura sanitaria pubblica odierna convenuta e sottoposto ad intervento chirurgico di fibroendoscopia per l'asportazione di formazioni polipoidi alle cavità nasali. Successivamente a tale intervento chirurgico, a carico dell'attore veniva diagnosticata una grave compromissione del “visus” dell'occhio sinistro, con paralisi del III nervo cranico sinistro, quale esito dell'intervento chirurgico stesso.
In particolare, dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio già sopra menzionata, è emerso come: 1) la grave o totale compromissione del “visus” rappresenti, alla stregua delle letteratura scientifica maggiormente accreditata, una complicanza maggiore dell'intervento chirurgico di cui si tratta;
2) nella specie, si sia verificata un'occlusione dell'arteria retinica centrale a seguito di compressione per esiti chirurgici dovuta a ad uno sfondamento della lamina papiracea, con lesione del muscolo retto centrale e conseguente impossibilità di abduzione
3 dell'occhio in senso laterale;
3) il suddetto sfondamento ebbe a determinarsi a causa di un'inavvertita entrata dello strumento chirurgico nella cavità orbitaria.
Pertanto, i Consulenti Tecnici d'Ufficio del Pubblico Ministero, pur ricollegando eziologicamente la perdita di “visus” all'intervento chirurgico sopra indicato, hanno tuttavia escluso l'emersione di profili di colpa (in senso di negligenza, imprudenza o imperizia) da parte dei sanitari che ebbero in cura l'attore sig. , Parte_1 sia con riguardo all'intervento chirurgico che con riguardo all'assistenza postoperatoria, evidenziando, peraltro, come la tempestiva diagnosi formulata dopo l'intervento suddetto abbia permesso di evitare conseguenze ancora più gravi
a carico della salute dell'istante. Né, del resto, può tenersi conto delle osservazioni sviluppate nella relazione di Consulenza Tecnica di parte prodotta in giudizio dalla difesa dell'attore sig. [cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal Parte_1 numero “2)” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice], trattandosi, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di mere allegazioni difensive a contenuto tecnico, radicalmente prive di autonomo valore probatorio (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2018, n. 10511)”.
Il Tribunale, pertanto, assorbita ogni altra questione, rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 18 aprile 2019, affidato a tre motivi di impugnazione, così rubricati:
“1) Errata e/o omessa e/o illogica valutazione circa l'ammissione del mezzo istruttorio richiesto di nomina di un consulente medico-legale d'ufficio;
2) Errata e/o omessa considerazione e valutazione della consulenza medico-legale di parte;
3) Errata e/o omessa considerazione sulla tempestività della diagnosi”.
L'appellante invocava l'integrale riforma del provvedimento impugnato, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello per tutti i motivi suesposti in atto e per l'effetto riformare in toto la sentenza n. 2963/2019 depositata dal
Giudice Dott. Graziano in data 18.03.2019;
In primis accogliendo la richiesta di parte appellante della nomina di un Consulente
4 medico-legale d'ufficio al quale possa essere demandata la valutazione e la quantificazione di tutte e doglianze patite dal Sig. ; Parte_1
Conseguentemente accertare l'avverso inadempimento o comunque i gravi errori commessi, dichiarare la responsabilità, solidale alternativa o proporzionale, dei convenuti condannandoli al risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali, non patrimoniali, danno emergente, lucro cessante, biologico, morale esistenziale, alla vita di relazione, al rapporto familiare, per lesione di diritti costituzionalmente tutelati etc. – presenti e futuri) nessuno escluso, dal Sig. , Parte_1 quantificati nella somma non inferiore ad € 200.000,00 o in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con l'ausilio di un CTU che
è già stata richiesta sia in I grado sia con il presente atto di appello;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria entrambi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
Condannare altresì i convenuti in solido, al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA se dovuta per Legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari Avv. Rosita
Saporito ed Avv. Antonio Borrelli.
In via istruttoria chiede nomina di un CTU medico-legale d'ufficio”.
Con comparse depositate, rispettivamente, il 30 luglio, 12 settembre e 20 settembre
2019, si costituivano in giudizio l' e i CP_10 CP_3 CP_4 quali, tutti, chiedevano il rigetto del gravame.
La causa, già trattenuta in decisione, alla luce delle doglianze mosse avverso la decisione di primo grado, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 27 marzo 2023, ritenuta la necessità di disporre una ctu di natura medico legale, al fine di accertare, con riferimento al caso concreto, se la complicanza (consistente nella compromissione del visus) dell'intervento chirurgico di poliposi nasale, seppur prevedibile, potesse essere ritenuta anche evitabile, al fine di affermare la responsabilità del sanitario ex art. 1218 cc.
La Corte sottoponeva ai ctu i seguenti quesiti:
“- valutata la documentazione medica in atti, accerti se la grave compromissione del visus dell'occhio sinistro (con paralisi del III nervo cranico sinistro), già
5 acclarata nella letteratura scientifica come complicanza dell'intervento di fibroendoscopia per l'asportazione di formazioni polipoidi alle cavità nasali
(intervento cui fu sottoposto il il 1.10.2013 presso l'Ospedale Cardarelli di Pt_1
Napoli), fosse nella specie inevitabile, con esclusione, quindi, di profili di responsabilità del sanitario che eseguì l'intervento;
- nel caso accerti che si è trattata di una complicanza evitabile, quantifichi il danno biologico patito dal ”. Pt_1
Il processo subiva alcuni rinvii per la necessità di sostituire i consulenti, i quali non accettavano l'incarico e, in data 19 settembre 2024, i Dott.ri Persona_1 specialista in Medicina Legale e Radiodiagnostica, e specialista in Persona_2
Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale, Audiologia e Idrologia Medica, depositavano la relazione di consulenza.
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e gli appellati depositavano comparse e memorie di repliche conclusionali, a eccezione di la quale depositava la sola comparsa CP_4 conclusionale.
§ L'appellante ha, sostanzialmente, lamentato l'erroneità della decisione per aver il primo giudice posto a fondamento della decisione la consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale (concluso con archiviazione), non rilevando che l'esclusione della punibilità in sede penale non si estende automaticamente alla responsabilità civile, che pur emergeva dai rilievi dei consulenti del Pubblico
Ministero. Inoltre, ha censurato il passaggio della decisione col quale il giudice ha negato qualsivoglia valore alle pur precise osservazioni tecniche del consulente di parte, che imponevano, quantomeno, in presenza di gravi lesioni, un approfondimento tecnico, tenuto conto, altresì, della tardività delle cure post- operatorie prestate, come evidenziato dal ctp.
All'esito della ctu disposta nel presente grado di giudizio è emersa la fondatezza delle doglianze mosse.
I ctu hanno, difatti, dopo aver dettagliatamente chiarito la natura dell'intervento
6 chirurgico al quale era stato sottoposto, hanno, in primis, rilevato che Parte_1 nella cartella clinica non era annotata alcuna descrizione dell'operazione chirurgica, meramente descritta come FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery), senza alcun dettaglio sulle procedure e passaggi in concreto eseguiti durante l'intervento, non potendosi, per tale ragione, trarre alcun elemento con riguardo alle eventuali difficoltà tecniche e varianti anatomiche che avrebbero potuto complicare l'intervento, dando origine al danno successivamente riscontrato.
Gli ausiliari, inoltre, ritenevano non conforme alla leges artis la gestione del post- operatorio. Infatti, il paziente, al rientro nel reparto di degenza, intorno alle ore 14, riferiva diplopia, per la quale veniva richiesta una consulenza oculistica. Solo il giorno successivo, alle ore 10, veniva eseguito esame TC urgente del massiccio facciale, che non evidenziava lesioni traumatiche riferibili al recente intervento, e, alle ore 13.30, interveniva consulenza oculistica, all'esito della quale si evidenziava all'occhio sinistro, una paralisi del III nervo cranico, midriasi, deficit del visus e vasto edema del polo posteriore con macchia rosso ciliegia maculare da “probabile occlusione dell'arteria centrale”. Lo specialista richiedeva RMN del cranio e consulenza internistica. Il 4 ottobre 2013, a tre gg dall'intervento, veniva eseguita RMN dell'encefalo e delle orbite dalla quale emergeva “Soluzione di continuo dell'angolo inferiore tra lamina papiracea e pavimento orbitario di sinistra. In codesta soluzione si insinua il tessuto lasso adiposo periorbitario con conseguente attrazione del muscolo retto mediale che si presenta ispessito. Ne consegue una modesta asimmetria degli assi AP dei globi oculari. Normali i nervi ottici, il chiasma e le benderelle ottiche. Assenza di alterazioni di segnale del tessuto nervoso encefalico e di anomali potenziamenti dopo contrasto. Linea mediana in asse. Materiale sieroematico nelle coane nasali e nei seni paranasali”.
Il paziente, dopo ulteriori controlli, veniva dimesso il 9 ottobre 2013, con terapia domiciliare e prescrizione di controlli.
In tale quadro, i consulenti ritenevano che “nel postoperatorio, pur a fronte di una sintomatologia fortemente indicativa di una grave complicanza orbitaria conseguente a i medici che ebbero in cura il non agirono Pt_2 Pt_1 tempestivamente né misero in atto le procedure ben note e raccomandate in tutta la corrente letteratura per casi di tal genere come già sopra esposto.
7 La presenza di diplopia o comunque di disfunzionalità del visus nell'immediato post-chirurgico imponevano, infatti, provvedimenti da espletare in assoluta urgenza e in una con l'oftalmologo, essendo assolutamente limitato il tempo di intervento concesso a fronte del grave quadro clinico e dell'incipiente ischemia della retina da compressione emorragica retrobulbare.
In particolare, secondo prassi raccomandate e ben conosciute, il paziente doveva essere immediatamente ricondotto in sala operatoria, stamponato e sottoposto a revisione endoscopica naso-sinusale per effettuare una decompressione mediale mediante rimozione della lamina papiracea ed incisione del periostio in modo da consentire l'erniazione del grasso orbitario nella fossa nasale e per procedere – ove necessario – ad una cantotomia laterale in collaborazione con l'oftalmologo.
Nella fattispecie, al contrario, non fu presa alcuna decisione di revisione operatoria, lo stamponamento avvenne il giorno successivo e così pure l'esame TC del massiccio facciale e la consulenza oculistica. Quest'ultima, pur rendendo conto di un quadro drammatico (deficit del visus, midriasi, paralisi del III nervo cranico in
OS) non determinò alcuna scelta operativa chirurgica urgente ma soltanto terapie mediche, forse per la consapevolezza del danno irreversibile ormai instauratosi per il lungo tempo ormai trascorso dall'esordio dei primi sintomi.
Gli accertamenti, espletati successivamente alla dimissione, hanno confermato
l'estinzione della funzione visiva sinistra ed il deficit della motilità oculare omolaterale con exotropia”.
Gli ausiliari, dunque, così concludevano: “Durante l'intervento di FESS praticato presso l'Ospedale Cardarelli si è determinata una lesione fratturativa della lamina papiracea che ha esposto il grasso endorbitario.
Tale evento, primum movens dei successivi, è da ritenersi una complicanza dell'atto chirurgico, descritta in Letteratura scientifica e ben nota nella pratica clinica.
In relazione a quanto documentato non vi sono elementi in cartella clinica - nella descrizione dell'intervento - che orientino per l'esecuzione di manovre incaute da parte degli operatori.
Risulta altresì che la sintomatologia, conseguente alla predetta lesione fratturativa, si è manifestata fin dall'immediato post-operatorio con sintomi di assoluta gravità in occhio sinistro (diplopia, midriasi, deficit del visus e della motilità oculare).
8 Pur a fronte delle evidenza cliniche e nonostante le prassi universalmente raccomandate in casi di tal genere le procedure diagnostico-terapeutiche nell'approccio della predetta complicanza intervennero con evidente lentezza ed in forma inappropriata, dato che la fattispecie imponeva in urgenza la rimozione dei tamponi nasali, la revisione chirurgica endoscopica del campo operatorio con eventuale decompressione mediale dell'orbita e – ove necessario – una cantotomia laterale in collaborazione con l'oftalmologo, nonché gli accertamenti radiologici (TC
e RMN del massiccio facciale, delle orbite e dell'encefalo) per una precisa definizione della sede e della qualità del danno.
Per il ritardo diagnostico e per l'assenza di qualsiasi procedura di revisione chirurgica si determinò un quadro irreversibile di ischemia retinica e di paralisi della motilità oculare da lesione del muscolo retto mediale con occhio sinistro, che in rapporto ai tempi concessi in casi di grave compressione della retina e dei vasi ad essa destinati (circa 90 minuti secondo i dati di letteratura) doveva essere affrontata in urgenza fin dall'esordio dei primi sintomi.
Di conseguenza il comportamento dei medici che ebbero in cura il fu Pt_1 negligente ed inadeguato ed è all'origine della irreversibile perdita della vista monoculare sinistra e del danno estetico-funzionale da strabismo per lesione del muscolo retto mediale omolaterale.
Il danno biologico derivato è pari al 35 % comprensivo della perdita della vista e del danno estetico”.
A seguito delle osservazioni pervenute dai consulenti di parte, i ctu, per quanto attiene al danno alla salute patito da , confermavano la misura dell'invalidità Pt_1 permanente del 35%, comprensiva anche del danno estetico, riconoscendo anche un'invalidità temporanea del 50% per 30 gg.
Quanto alle osservazioni critiche formulate dall' , incentrate Controparte_1 sull'assenza di documentata emorragia intraorbitaria, dunque, sull'assenza di indicazione di revisione chirurgica, gli ausiliari chiarivano che “... le indicazioni riportate per la decompressione oculare in caso di emorragia non si riferiscono a pazienti sintomatici;
nel caso di sintomi visivi l'ipotesi di un danno retinico ischemico è di tale gravità da imporre una decompressione anche laddove la soffusione edemigeno-ematica dei tessuti endorbitari non sia di entità tale da esser rilevata agli esami diagnostici”.
9 L'assenza di elementi che comprovino erronee manovre chirurgiche nonché di indicazioni per una revisione chirurgica nell'immediato post-operatorio è stata oggetto di argomentazioni svolte con comparse e memorie di replica conclusionali dagli appellati, che vanno disattese.
Dalla consulenza tecnica emerge, difatti, l'assoluta assenza di descrizione sia della tipologia di intervento al quale il paziente venne sottoposto sia della sua concreta esecuzione. La struttura e i sanitari non possono, per costante e univoco orientamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità, giovarsi del vuoto documentale della cartella clinica che ridonda, invece, in loro danno, in assenza di precisi elementi che conducano a escludere la responsabilità del chirurgo e tenuto, altresì, conto che persino i consulenti del pubblico Ministero si erano già espressi circa l'avvenuto sfondamento della lamina papiracea, che costituisce la parete laterale della cavità nasale ma anche la parete mediale dell'orbita, a causa di “un'inavvertita entrata dello strumento chirurgico in cavità orbitaria”.
La presenza nell'immediato post-operatorio di diplopia era già segnale che doveva far ipotizzare un danno retinico ischemico, la cui gravità imponeva un intervento immediato, avutosi, invece, solo il giorno successivo, quando il danno era ormai irreversibile. Tra l'altro, le affermazioni circa l'assenza di frattura e di emorragia intraorbitaria sono palesemente smentite dalle visite e accertamenti in atti, essendo emerso, all'esito della consulenza oftalmologica in data 2 ottobre 2013, un vasto edema con macchia rosso ciliegia maculare nonché, dalla RMN, effettuata addirittura il terzo giorno, la “Soluzione di continuo dell'angolo inferiore tra lamina papiracea e pavimento orbitario di sinistra...”.
La responsabilità solidale del medico e della struttura sanitaria deve, pertanto, ritenersi accertata e il danno non patrimoniale va liquidato in favore di Pt_1
sulla scorta della valutazione dei ctu, esente da critiche sul punto, in
[...] applicazione delle note Tabelle del Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate nel
2024, e, quindi, tenuto conto dell'età del paziente all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo (60 anni), del grado di invalidità permanente (35%) e dell'IT, valutata in gg 30 al 50%, esso va così quantificato: € 207.500,00 per IP, € 1.725,00 per IT al 50%, per un totale complessivo di € 209.225,00, comprensivo del danno alla salute e di quello da sofferenza interiore, con esclusione di personalizzazione del danno in carenza di allegazioni, prima ancora che prova, di circostanze idonee a far ritenere che le
10 conseguenze lesive siano trasmodate per il in situazioni peculiari, non già Pt_1 ristorate in applicazione dei consueti criteri sopra richiamati.
Sull'importo di € 209.225,00, liquidato all'attualità, devalutato alla data dell'evento lesivo, 1 ottobre 2013, e, via via, anno per anno rivalutato, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulla somma così complessivamente determinata, saranno dovuti sino all'effettivo soddisfo gli interessi in misura del tasso legale.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, anch'esso non puntualmente allegato né provato.
§ ha eccepito che non ha reiterato la domanda di CP_4 CP_3 garanzia formulata in primo grado e rimasta assorbita, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 346 cpc.
L'eccezione è fondata.
Il medico, infatti, non ha formulato, nella comparsa di costituzione, alcuna deduzione in ordine alla domanda di garanzia, rimasta assorbita, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'On.le Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, dichiari con Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e compenso di giudizio e del grado;
2) in ogni caso, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della Sentenza n. 2963/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza di trattazione, il 24 settembre 2019, la difesa dell'appellato si riportava al proprio atto difensivo insistendo per l'accoglimento della domanda svolta.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 cpc, le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, sia quelle assorbite che pretermesse, si intendono rinunciate e la domanda di manleva, formulata dall'appellato nel presente CP_3
11 grado di giudizio per la prima volta con note di trattazione del 16 settembre 2024, non può trovare accoglimento.
§ In ragione della circostanza che la compagnia non ha mai sollevato questione circa l'operatività della garanzia, sussistono eccezionali ragioni per disporre tra e l'integrale compensazione delle spese di lite del CP_3 CP_4 doppio grado di giudizio, le quali, invece, nella posizione processuale tra l'appellante e gli appellati e , seguono il principio della Controparte_11 CP_3 soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore effettivo della lite, € 209.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti, delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, per il primo grado, di minore complessità, secondo i valori minimi, in € 7.052,00 per onorari ed €
786,00 per esborsi, e, per il presente grado, secondo i valori medi, in € 14.317,00 per onorari ed € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, da distrarsi, quelle del presente grado, in favore dei difensori, Avv.ti Rosa Saporito e Antonio Borrelli, dichiaratisi antistatari. Le spese di ctu svolta nel presente grado vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di e . Controparte_11 CP_3
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 2963 pubblicata il 18 marzo 2019, proposto da nei Parte_1 confronti di e , così dispone: Controparte_11 CP_3 Controparte_8
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità di e dell' CP_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] le lesioni subite da a seguito dell'intervento chirurgico del 1 ottobre Parte_1
2013, li condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in €
209.225,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento lesivo, 1 ottobre 2013, e, via via, anno per anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione delle presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda di garanzia proposta da nei CP_3
12 confronti di;
Controparte_8
3) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra e CP_3
; Controparte_8
4) condanna e CP_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, alla refusione
[...] delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di , liquidate, Parte_1 per il primo grado, in € 7.052,00 per onorari ed € 786,00 per esborsi, e, per il presente grado, in € 14.317,00 per onorari ed € 1.165,50 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge, distratte, quelle del presente grado, in favore dei difensori, Avv.ti Rosa Saporito e Antonio Borrelli, dichiaratisi antistatari;
pone le spese di ctu svolta nel presente grado definitivamente a carico di e CP_3 Controparte_1
in solido.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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