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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente
Dott. Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 153/ 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino pubblicata in data 25.07.2022 e comunicata il 26.07.2022, che ha definito la causa n. R.G. 1759/22.
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
promossa da :
nata il [...] a NS (MAROCCO), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Raffaele Folino (P.E.C. presso il quale ha Email_1 eletto domicilio, giusta procura in atti.
APPELLANTE Contro
- in persona del Ministro pro tempore – – rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
“In via pregiudiziale:
- RIGETTARE l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
Nel merito
1 - DICHIARARE, previa integrale riforma dell'impugnata ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 91/92, cittadina italiana, con attribuzione del relativo status, la Sig.ra Pt_2
nata a [...] il [...].
[...]
Con vittoria di onorari di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge e spese di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO APPELLATO
“Dichiararsi inammissibile l'appello, ovvero respingerlo perché infondato. Vinte le spese. Trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica competente”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La signora , in data 26.11.2015, contraeva matrimonio con il cittadino italiano Parte_1 signor ed in data 13.04.2018, avanzava domanda di cittadinanza italiana ai sensi Parte_3 dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992. La Prefettura di Torino, con provvedimento in data 22.06.2021 (notificato alla parte in data 06.07.2021), dichiarava l'inammissibilità della domanda tenuto conto che dall'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di San Maurizio C.se, si evince che, con ordinanza del
Presidente del Tribunale di Torino del 03.07.2019, i coniugi erano stati Parte_4 autorizzati a vivere separati e quindi non sussistevano i requisiti di cui all'art. 1, co. 11 della legge n. 94 del 2009 che prevedono il vincolo del coniugio sino alla data di emissione del decreto. Tale provvedimento del Prefetto di Torino è stato impugnato dalla richiedente con ricorso ex art.702-quater c.p.c., dinanzi al competente Tribunale di Torino che, con ordinanza pubblicata in data 25.07.22 e comunicata il 26.07.22, lo ha respinto.
Avverso tale reiezione la signora ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26 gennaio 2023 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 febbraio 2023, fondato su due motivi di censura: il primo motivo, esposto sotto il titolo “ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE” lamenta una errata interpretazione dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 in quanto quando fu reso il provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza, non era intervenuta una separazione personale giudizialmente accertata dei coniugi in quanto l'autorizzazione a vivere separati concessa dal presidente del tribunale di Torino è un provvedimento di natura temporanea e provvisoria che non ha valore accertativo della separazione personale. Il secondo motivo rubricato “OMESSA VALUTAZIONE DI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA” lamenta, che il tribunale avrebbe omesso di valutare il motivo di doglianza contenuto nel ricorso introduttivo di primo grado, relativo alla condotta censurabile della PA che ha giustificato in maniera differente la ragione ostativa all'accoglimento della domanda di cittadinanza nelle due diverse fasi del processo, quella istruttoria e quella conclusiva, così violando il diritto di difesa della ricorrente. L'art. 5 della legge n. 91 del 1992, deduce l'appellante infatti, espone un elenco esaustivo e specifico delle cause ostative alla concessione della cittadinanza per matrimonio tra le quali non rientra il provvedimento di natura temporanea, reso dal Presidente del tribunale nella prima fase del giudizio di separazione personale dei coniugi.
Il appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito in via principale CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto promossa ampiamente oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. deducendo subordinatamente nel merito, l'infondatezza della stessa posto che il provvedimento Presidenziale trascritto nei pubblici registri con il quale i coniugi
2 sono stati autorizzati a vivere separatamente, vale ad integrare la causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza, non potendo tale situazione essere paragonata ad una mera separazione di fatto.
Infine, alla luce di quanto esposto dalla ricorrente circa i motivi che avrebbero indotto il coniuge della ricorrente ad avviare il procedimento di separazione, chiede la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica competente, per i reati eventualmente perseguibili di ufficio.
L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto. L'art. 702-quater, nell'indicare le modalità di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento regolato dagli artt. 702 bis e ss., dispone: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28975 del 05.10.2022, hanno definitivamente chiarito che il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-ter, comma 6, c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e, solo in mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. e ciò in quanto la comunicazione dell'ordinanza nel procedimento sommario di cognizione ha un evidente carattere di specialità rispetto a quello della sentenza ordinariamente prevista dall'art.133, comma 2, c.p.c. in quanto produttiva di uno specifico effetto, quello della decorrenza del termine di appellabilità. Preso atto dell'essenzialità della comunicazione nel sistema impugnatorio istituito dall'art. 702- quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti di cui all'art. 2909 c.c. della decisione e, venendo al caso di specie, poiché la comunicazione all'appellante da parte della Cancelleria del Tribunale è avvenuta in data 26.07.2022, il termine entro il quale l'impugnazione andava effettuata è scaduto il 26/09/2022 (posto che il 30esimo giorno dalla comunicazione cadeva il 25 settembre ed era festivo). L'appello proposto quindi dalla signora , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 26 gennaio 2023 e depositato nella cancelleria di questa Corte in data 6 febbraio 2023, è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della parte appellante alle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.738,00 determinati ai minimi in base alle Tabelle di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione indeterminabile/complessità bassa, tenuto conto dell' attività svolta in appello e del tenore delle difese, così distinti per Fasi: euro 1.029,00 “Studio”; euro 709,00 “Introduttiva”; non anche istruttoria e decisionale - non avendo il appellato svolto attività defensionale ulteriore rispetto a quella spiegata con la CP_1 costituzione in giudizio - oltre il rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute. La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta a carico dell'appellante, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 comma 1 quater del medesimo D.P.R. 115/2002, che non ha natura discrezionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla signora avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, pubblicata in data 25.07.2022 nel procedimento iscritto a ruolo al numero R.G. 1759/2022.
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore del CP_1 appellato, spese che liquida in complessivi € 1.738,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA se dovute.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
3 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 22.11.2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente
Dott. Roberta COLLIDA' Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 153/ 2023 avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino pubblicata in data 25.07.2022 e comunicata il 26.07.2022, che ha definito la causa n. R.G. 1759/22.
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza.
promossa da :
nata il [...] a NS (MAROCCO), rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Raffaele Folino (P.E.C. presso il quale ha Email_1 eletto domicilio, giusta procura in atti.
APPELLANTE Contro
- in persona del Ministro pro tempore – – rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino
APPELLATO
E nel contraddittorio con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino
Udienza di precisazione delle conclusioni del 10.05.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE
“In via pregiudiziale:
- RIGETTARE l'eccezione di inammissibilità dell'appello;
Nel merito
1 - DICHIARARE, previa integrale riforma dell'impugnata ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 91/92, cittadina italiana, con attribuzione del relativo status, la Sig.ra Pt_2
nata a [...] il [...].
[...]
Con vittoria di onorari di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge e spese di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
CONCLUSIONI DEL MINISTERO APPELLATO
“Dichiararsi inammissibile l'appello, ovvero respingerlo perché infondato. Vinte le spese. Trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica competente”
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
La signora , in data 26.11.2015, contraeva matrimonio con il cittadino italiano Parte_1 signor ed in data 13.04.2018, avanzava domanda di cittadinanza italiana ai sensi Parte_3 dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992. La Prefettura di Torino, con provvedimento in data 22.06.2021 (notificato alla parte in data 06.07.2021), dichiarava l'inammissibilità della domanda tenuto conto che dall'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di San Maurizio C.se, si evince che, con ordinanza del
Presidente del Tribunale di Torino del 03.07.2019, i coniugi erano stati Parte_4 autorizzati a vivere separati e quindi non sussistevano i requisiti di cui all'art. 1, co. 11 della legge n. 94 del 2009 che prevedono il vincolo del coniugio sino alla data di emissione del decreto. Tale provvedimento del Prefetto di Torino è stato impugnato dalla richiedente con ricorso ex art.702-quater c.p.c., dinanzi al competente Tribunale di Torino che, con ordinanza pubblicata in data 25.07.22 e comunicata il 26.07.22, lo ha respinto.
Avverso tale reiezione la signora ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 26 gennaio 2023 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 febbraio 2023, fondato su due motivi di censura: il primo motivo, esposto sotto il titolo “ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE” lamenta una errata interpretazione dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 in quanto quando fu reso il provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza, non era intervenuta una separazione personale giudizialmente accertata dei coniugi in quanto l'autorizzazione a vivere separati concessa dal presidente del tribunale di Torino è un provvedimento di natura temporanea e provvisoria che non ha valore accertativo della separazione personale. Il secondo motivo rubricato “OMESSA VALUTAZIONE DI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA” lamenta, che il tribunale avrebbe omesso di valutare il motivo di doglianza contenuto nel ricorso introduttivo di primo grado, relativo alla condotta censurabile della PA che ha giustificato in maniera differente la ragione ostativa all'accoglimento della domanda di cittadinanza nelle due diverse fasi del processo, quella istruttoria e quella conclusiva, così violando il diritto di difesa della ricorrente. L'art. 5 della legge n. 91 del 1992, deduce l'appellante infatti, espone un elenco esaustivo e specifico delle cause ostative alla concessione della cittadinanza per matrimonio tra le quali non rientra il provvedimento di natura temporanea, reso dal Presidente del tribunale nella prima fase del giudizio di separazione personale dei coniugi.
Il appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito in via principale CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto promossa ampiamente oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 702quater c.p.c. deducendo subordinatamente nel merito, l'infondatezza della stessa posto che il provvedimento Presidenziale trascritto nei pubblici registri con il quale i coniugi
2 sono stati autorizzati a vivere separatamente, vale ad integrare la causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza, non potendo tale situazione essere paragonata ad una mera separazione di fatto.
Infine, alla luce di quanto esposto dalla ricorrente circa i motivi che avrebbero indotto il coniuge della ricorrente ad avviare il procedimento di separazione, chiede la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica competente, per i reati eventualmente perseguibili di ufficio.
L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto. L'art. 702-quater, nell'indicare le modalità di impugnazione del provvedimento che definisce il procedimento regolato dagli artt. 702 bis e ss., dispone: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28975 del 05.10.2022, hanno definitivamente chiarito che il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-ter, comma 6, c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e, solo in mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. e ciò in quanto la comunicazione dell'ordinanza nel procedimento sommario di cognizione ha un evidente carattere di specialità rispetto a quello della sentenza ordinariamente prevista dall'art.133, comma 2, c.p.c. in quanto produttiva di uno specifico effetto, quello della decorrenza del termine di appellabilità. Preso atto dell'essenzialità della comunicazione nel sistema impugnatorio istituito dall'art. 702- quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti di cui all'art. 2909 c.c. della decisione e, venendo al caso di specie, poiché la comunicazione all'appellante da parte della Cancelleria del Tribunale è avvenuta in data 26.07.2022, il termine entro il quale l'impugnazione andava effettuata è scaduto il 26/09/2022 (posto che il 30esimo giorno dalla comunicazione cadeva il 25 settembre ed era festivo). L'appello proposto quindi dalla signora , con atto di citazione notificato in Parte_1 data 26 gennaio 2023 e depositato nella cancelleria di questa Corte in data 6 febbraio 2023, è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della parte appellante alle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.738,00 determinati ai minimi in base alle Tabelle di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione indeterminabile/complessità bassa, tenuto conto dell' attività svolta in appello e del tenore delle difese, così distinti per Fasi: euro 1.029,00 “Studio”; euro 709,00 “Introduttiva”; non anche istruttoria e decisionale - non avendo il appellato svolto attività defensionale ulteriore rispetto a quella spiegata con la CP_1 costituzione in giudizio - oltre il rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute. La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta a carico dell'appellante, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 comma 1 quater del medesimo D.P.R. 115/2002, che non ha natura discrezionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla signora avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, pubblicata in data 25.07.2022 nel procedimento iscritto a ruolo al numero R.G. 1759/2022.
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore del CP_1 appellato, spese che liquida in complessivi € 1.738,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA se dovute.
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
3 Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 22.11.2024.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
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