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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Seconda
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona del dott.
GI MA MO, all'esito della trattazione ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti costituite hanno depositato note scritte entro il termine assegnato e che il giorno di scadenza di tale termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1917 del 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
LL NU ricorrente e
(C.F. Controparte_2 C.F._1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato l'11 febbraio 2025,
l' ha chiesto la condanna del sig. al pagamento CP_1 Controparte_2
in proprio favore della somma di € 11.605,72, oltre accessori e spese, a titolo di adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo della fornitura di gas per l'immobile sito in Bari, via Milella Luigi, 14, relativo all'utenza n.
P.IVA_2 Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione sono stati regolarmente notificati al resistente, il quale non si è tuttavia costituito nel giudizio.
La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
La ricorrente ha prodotto il contratto di fornitura intestato al e CP_2
da lui sottoscritto, le fatture inviate all'utente e l'estratto conto vidimato, relativo all'utenza, dal quale risultano i consumi e i costi dell'erogazione.
Nonostante la diffida stragiudiziale, il convenuto non risulta aver versato la somma richiesta e, con il suo contegno processuale, ha offerto argomenti di prova a sostegno del diritto della ricorrente.
Il , previa sua dichiarazione di contumacia, va pertanto CP_2
condannato al pagamento in favore di della somma di € CP_1
11.605,72, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso notificato il 4 marzo 2025, nei confronti di CP_1
, così provvede: Controparte_2
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., della somma CP_3
di € 11.605,72, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto di somministrazione di gas naturale;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese CP_3
pag. 2/3 processuali, che liquida in € 1.700,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 23/12/2025.
Il Giudice
GI MA MO
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Seconda
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona del dott.
GI MA MO, all'esito della trattazione ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti costituite hanno depositato note scritte entro il termine assegnato e che il giorno di scadenza di tale termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1917 del 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
LL NU ricorrente e
(C.F. Controparte_2 C.F._1
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato l'11 febbraio 2025,
l' ha chiesto la condanna del sig. al pagamento CP_1 Controparte_2
in proprio favore della somma di € 11.605,72, oltre accessori e spese, a titolo di adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo della fornitura di gas per l'immobile sito in Bari, via Milella Luigi, 14, relativo all'utenza n.
P.IVA_2 Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione sono stati regolarmente notificati al resistente, il quale non si è tuttavia costituito nel giudizio.
La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.
La ricorrente ha prodotto il contratto di fornitura intestato al e CP_2
da lui sottoscritto, le fatture inviate all'utente e l'estratto conto vidimato, relativo all'utenza, dal quale risultano i consumi e i costi dell'erogazione.
Nonostante la diffida stragiudiziale, il convenuto non risulta aver versato la somma richiesta e, con il suo contegno processuale, ha offerto argomenti di prova a sostegno del diritto della ricorrente.
Il , previa sua dichiarazione di contumacia, va pertanto CP_2
condannato al pagamento in favore di della somma di € CP_1
11.605,72, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso notificato il 4 marzo 2025, nei confronti di CP_1
, così provvede: Controparte_2
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., della somma CP_3
di € 11.605,72, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto di somministrazione di gas naturale;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese CP_3
pag. 2/3 processuali, che liquida in € 1.700,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in data 23/12/2025.
Il Giudice
GI MA MO
pag. 3/3