Trib. Brescia, sentenza 26/12/2025, n. 5839
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Responsabilità del custode (art. 2051 c.c.)

    Il giudice ha ritenuto che il danno non sia stato causato dalla cosa in sé, ma da un'azione umana, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c.

  • Rigettato
    Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)

    Il giudice ha ritenuto che l'evento dannoso sia conseguito a una condotta umana, ma ha escluso l'imputabilità soggettiva del convenuto a causa della sua incapacità di intendere e volere al momento del fatto.

  • Accolto
    Incapacità di intendere e volere (art. 2046 c.c.)

    La CTU acquisita ha accertato che il convenuto era solo parzialmente capace di intendere e volere al momento del fatto, escludendo la sua responsabilità per il danno.

  • Accolto
    Equa indennità per danno da incapace (art. 2047 c.c.)

    Il giudice, accertata l'incapacità del convenuto e l'impossibilità di ottenere il risarcimento da altri soggetti, ha condannato il convenuto al pagamento di un'equa indennità, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti.

  • Rigettato
    Operatività della polizza assicurativa

    Il giudice ha rigettato la domanda di manleva poiché la polizza copre solo i danni per cui l'assicurato è civilmente responsabile a titolo di risarcimento, presupposto che difetta nel caso di specie a causa dell'incapacità del convenuto. Inoltre, l'equa indennità non rientra nella garanzia assicurativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 26/12/2025, n. 5839
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 5839
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

    Testo completo