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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/12/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8409/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_1 C.F._1 IC, elettivamente domiciliato in VICOLO DELLA DISCIPLINA 7, BRESCIA presso il difensore avv. ND IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 ND IC, elettivamente domiciliato in VICOLO DELLA DISCIPLINA 7, BRESCIA presso il difensore avv. ND IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_3 C.F._3 IC, elettivamente domiciliato in VICOLO DELLA DISCIPLINA 7, BRESCIA presso il difensore avv. ND IC ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato dall'amministratrice di sostegno CP_1 C.F._4 dott.ssa (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONINI Controparte_2 C.F._5 MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 42 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BONINI MATTEO
CONVENUTO
(C.F. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CODROICO ANDREA e CP_3 P.IVA_1 dell'avv. GIRARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO presso il difensore avv. CODROICO ANDREA
TE MA
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Respinta ogni contraria difesa, eccezione, domanda, voglia l'adito Tribunale
In via principale e nel merito: per le ragioni e i fatti in atti esposti, ritenuta la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni patiti all'immobile di proprietà attrice sito in Brescia, Via Gerolamo Romanino n. 2b, nel condominio Romanino, piano terra con soppalco e interrato, adibito a negozio, identificato catastalmente al NCU di Brescia sez. SNA foglio 27 particella 2026 sub 2 e sub 13, condannare
l'odierno convenuto a rifondere agli attori tutti i danni patiti, quantificati nella somma di €
14.524,00=, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che venisse accertata, con la rifusione di spese e competenze di lite della presente causa e del preventivo procedimento di negoziazione assistita.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse eccezioni, nel caso fosse ritenuta la non imputabilità del fatto al convenuto per la pretesa e contestata mancanza di capacità di intendere e volere del signor al momento del fatto, condannare l'odierno convenuto a CP_1 pagare agli attori un'equa indennità per i danni subiti ai sensi dell'art. 2047 II comma c.c., nella misura di € 14.524,00= o quella che fosse ritenuta congrua, tenuto conto di tutte le condizioni del caso, e della allegazione della pretesa incapacità solo ex post, nella causa e non nel precedente procedimento di negoziazione assistita. Con la rifusione di spese e competenze di lite e del preventivo procedimento di negoziazione assistita.
In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie tutte formulate a verbale di udienza e nelle memorie agli atti.”
Per RT EN:
“Nel merito ed in via principale
Per tutti i motivi dedotti in causa, previa ogni declaratoria del caso, rigettarsi ogni domanda – nessuna esclusa – come svolta dagli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di .
[...] CP_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi venissero accertate come sussistenti responsabilità del convenuto
pagina 2 di 16 e nell'ipotesi in cui, il convenuto fosse condannato al risarcimento a CP_1 CP_1 favore degli attori di qualsivoglia danno, dichiararsi, se del caso, la terza chiamata in CP_3 forza del contratto assicurativo sottoscritto dal a tenere manlevato il convenuto Controparte_4
dalle domande tutte – nessuna esclusa – contro lo stesso proposte dagli attori e CP_1 conseguentemente condannarsi la suddetta Compagnia al pagamento di ogni somma – nessuna esclusa
– che il Tribunale riterrà dovuta a favore dell'attrice per responsabilità dell'assicurato . CP_1
Tenersi, inoltre, manlevato il convenuto e, quindi, rimborsarsi al medesimo anche le CP_1 spese del presente giudizio.
Con tutte le conseguenze di legge.
Spese rifuse.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie già dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, istanze che in questa sede si reiterano:
1) Vero che in data 18.6.2020 verso le ore 11,00 intervenivo in Brescia, via Gerolamo Romanino n. 2 presso l'attività denominata Zio Sam, in quanto interessata da una perdita d'acqua proveniente dal piano superiore?
2) Vero che, presa la scala ed entrato dalla finestra aperta del piano superiore, trovava il sig. CP_1
, proprietario dell'appartamento, che ometteva di rispondere ai miei ripetuti richiami?
[...]
3) Vero che, dopo varie discussioni, essendo impossibile comunicare con il sig. , cercavo CP_1 di fagli comprendere che era necessario entrare nell'appartamento adiacente per poterlo visionare?
4) Vero che il sig. precisava di essere privo delle chiavi di tale appartamento, in quanto CP_1 le stesse erano in possesso di una persona addetta alle pulizie che non si trovava in casa?
5) Vero che, subito dopo, vedevo il sig. dirigersi verso la porta di accesso a detto CP_1 immobile ed aprirla con una spinta?
6) Vero che, una volta entrato nell'appartamento, vedevo in un bagno piccolo dell'immobile il rubinetto del lavandino aperto ed, all'interno del lavandino, un asciugamano che otturava lo scarico, provocando la fuoriuscita dell'acqua sul pavimento, come risulta dal rapporto di cui confermo integralmente il contenuto (si rammostri al teste il doc. n. 5 di parte attrice)?
Si indicano quali testimoni a conferma delle suddette circostanze, il capo squadra e compilatore della
pagina 3 di 16 relazione di intervento , nonché i Vigili del Fuoco e Testimone_1 Persona_1 Testimone_2
tutti presso il Comando Vigili del Fuoco di Brescia, via Scuole n. 6.
[...]
7) Vero che il sig. risultava in data 30.7.2018 essere stato dimesso, a seguito di ricovero, CP_1 come da referto ambulatoriale della Fondazione Poliambulanza in data 19.9.2019, che mi si rammostra, con diagnosi alla dimissione di deterioramento cognitivo lieve con NPS e caduta intercorrente (si rammostri al teste il documento a pag. 2 e 3 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
8) Vero che il sig. come, da relazione clinica di dimissione della Casa di Cura Domus CP_1
Salutis di Brescia, veniva ricoverato dall'1.6.2017 al 21.6.2017 con diagnosi di “demenza mista di grado lieve” (si rammostri al teste il documento a pag. 9 della relazione tecnica dott.ssa doc. 5 Per_2 di parte convenuta)?
9) Vero che in data 22.6.2016 presso il Dipartimento di Geriatria della Fondazione Poliambulanza veniva visitato il sig. per una prima valutazione cognitiva e comportamentale e veniva CP_1 dato atto di un deficit cognitivo lieve a breve termine (si rammostri al teste il documento a pag. 11 della relazione tecnica dott.ssa doc. 5 di parte convenuta)? Per_2
10) Vero che, dopo il ricovero del 2017 il sig. era assistito assiduamente dai figli e dalla CP_1 segretaria in quanto incapace di attendere alle normali attività, di guidare l'automobile e di gestire gli affari di famiglia?
11) Vero che il sig. alle ore 21.52 del 7.4.2020 era stato accompagnato dal personale CP_1 del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Istituto Clinico Città di Brescia come risulta dal verbale che si rammostra (si rammostri al teste pagina 14 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
12) Vero che, ai fini della raccolta anamnestica, i sanitari del Pronto Soccorso avevano reputato necessario contattare i famigliari di non avendo sul punto il paziente fornito CP_1 informazione alcuna (si rammostri al teste pagina 14 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
13) Vero che al suo arrivo presso il Pronto Soccorso il sig. si era dimostrato aggressivo CP_1
e violento per cui erano state convocate le Forze dell'Ordine (si rammostri al teste pagina 14 del doc.
n. 2 di parte convenuta)?
14) Vero che i sanitari del Pronto Soccorso avevano rilevato una scarsa alimentazione di CP_1
protratta da alcuni giorni e che il medesimo non aveva assunto la terapia domiciliare (si
[...] rammostri al teste pagina 14 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
pagina 4 di 16 A conferma delle suddette circostanze si indica la prof.ssa moglie di , Persona_3 CP_1 residente in [...](Brescia) e la sig.ra residente in [...]
(Brescia).
Ci si oppone, infine, all'ammissione dei capitoli di prova avversari per i motivi già dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni da ritenersi nuove.”
Per CP_3
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale del sig. CP_1
in relazione alla chiamata in causa ed alle domande svolte nei confronti di per
[...] CP_3 mancanza della relativa autorizzazione del Giudice Tutelare necessaria ai sensi dell'art. 374 c.c., per i motivi indicati nel paragrafo 1) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12.09.2023;
- in via principale: rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti del convenuto essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto;
- ancora in via principale: rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di
stante l'inoperatività della garanzia invocata, per i motivi indicati nel paragrafo 2) della CP_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2023;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 richiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni d'acqua
[...] verificatesi nell'immobile di loro proprietà, dovute all'acqua proveniente dal rubinetto del lavandino del bagno lasciato aperto nell'immobile soprastante, di proprietà del convenuto.
Gli attori hanno dedotto la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., in quanto custode della cosa, quale proprietario dell'immobile o, in subordine, ex art. 2043 c.c..
pagina 5 di 16 Parte attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di euro 14.524,00, comprensiva delle opere effettuate per il ripristino e del mancato guadagno relativo alla mensilità del canone di locazione dell'immobile, o quella somma maggiore o minore che venisse accertata, con vittoria di spese della presente causa e del procedimento di negoziazione assistita.
in persona dell'amministratore di sostegno si è costituito contestando CP_1 Controparte_2 ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo che non può essere invocata né la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non è stato provocato dalla cosa in sé considerata ma esclusivamente da un'azione posta in essere dall'uomo, né la responsabilità ex art. 2043 c.c., poiché l'autore del fatto dannoso, all'epoca dei fatti novantenne affetto da decadimento cognitivo, era incapace di intendere e di volere. Ha infine contestato la quantificazione dei danni come effettuata dagli attori. La parte convenuta ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la chiamata in causa dell'assicurazione del condominio al fine di esserne manlevata da ogni eventuale conseguenza CP_3 pregiudizievole;
in via principale il rigetto delle domande attoree e in via subordinata dichiararsi CP_3 tenuta a manlevare il convenuto dalle domande contro lo stesso proposte dagli attori, con spese
[...] rifuse.
Con decreto in data 1.12.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di la compagnia CP_3 non si è costituita e all'udienza del 20.04.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza anzidetta gli attori hanno chiesto, in via subordinata rispetto alle conclusioni formulate in citazione, la condanna del convenuto a corrispondere loro una indennità nella misura di euro 14.524,00. A fronte di tale nuova domanda attorea, il convenuto è stato nuovamente autorizzato alla chiamata in causa di costituendosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione CP_3 CP_3 processuale del convenuto in relazione alla chiamata in causa del terzo per mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 374 c.c., nonché l'inoperatività della polizza che, in caso di spargimento di acqua, copre solo i danni diretti all'immobile assicurato, cioè quello del convenuto, e non comprende la garanzia di conduzione degli appartamenti invocata dal convenuto, poiché non sottoscritta. Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare, l'accertamento della carenza di legittimazione processuale del convenuto alla chiamata in causa della terza e, in via principale, il rigetto delle domande CP_3 attoree e della domanda di manleva formulata dal convenuto, con vittoria di spese di lite.
pagina 6 di 16 Nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi subito in concreto il danno, poiché tutti i costi di ripristino sono stati sostenuti dal geom. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del CP_5
14.03.2024, gli attori hanno rilevato la tardività dell'eccezione e, in ogni caso, la sua infondatezza in quanto il geom. era un mero mandatario, incaricato di gestire il rapporto locativo. CP_5
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass.
16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via prioritaria.
Il fatto storico dedotto dagli attori deve ritenersi provato alla luce della documentazione in atti, risultando peraltro incontestato.
Ed invero, risulta dal rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco del Comando di Brescia che gli stessi, in data 18.06.2020, sollecitati dal conduttore dell'immobile attoreo, sottostante a quello di proprietà del convenuto – che lamentava copiose infiltrazioni di acqua – dopo essere entrati nell'appartamento del hanno notato che “in un bagno piccolo c'era il rubinetto del lavandino CP_1 tutto aperto e che all'interno del lavandino c'era una asciugamano che otturava lo scarico, provocando la fuori uscita dell'acqua sul pavimento” (cfr. pag. 3, doc. 6 fasc. att.).
Dopo aver chiuso l'acqua i Vigili del fuoco si recavano nel locale sottostante e notavano che in esso
“c'era un enorme quantità d'acqua che filtrava dai solai”; gli stessi provvedevano, pertanto, agli interventi urgenti di messa in sicurezza dell'immobile.
Deve dunque ritenersi provato che le abbondanti infiltrazioni di acqua che in data 18.06.2020 hanno danneggiato l'immobile di proprietà degli attori siano derivate dall'immobile sovrastante, di proprietà
pagina 7 di 16 del convenuto in particolare da un bagno, il cui lavandino era stato ostruito dallo stesso CP_1 con un asciugamano, dopo che lo stesso aveva lasciato aperto il rubinetto. CP_1
2. Ciò premesso, gli attori hanno dedotto in primo luogo la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. A seguito dell'eccezione di incapacità sollevata ex art. 2046 c.c. dal convenuto, nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori hanno modificato le proprie domande, introducendo in subordine la domanda di riconoscimento di una equa indennità ai sensi dell'art. 2047 c.c., nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di incapacità dello stesso.
Sulla qualificazione giuridica della domanda si osserva quanto segue.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Spetta pertanto al Giudice statuire sulla qualificazione giuridica della fattispecie astratta ritenuta sussunta dal caso di specie, fermi gli elementi fattuali dedotti da parte attrice. Deve peraltro rammentarsi che il Giudice non è in ogni caso vincolato alla qualificazione prospettata dalla parte, atteso che, per giurisprudenza consolidata, è tenuto a statuire sulla riqualificazione giuridica della fattispecie astratta ritenuta sussunta dal caso di specie, fermi gli elementi fattuali dedotti dalla parte attrice (cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., n. 27/2000 ove la Suprema Corte ha statuito che:
“nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto”).
Ebbene, nel caso di specie le domande di risarcimento formulate dagli attori risultano astrattamente riconducibili alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., atteso che l'evento dannoso è conseguito ad una condotta umana, costituendo la cosa il mero strumento mediante il quale il convenuto ha causato il danno con la sua azione.
Com'è noto, incombe sull'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043
c.c. l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dalla norma, ovvero la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
pagina 8 di 16 Per quanto concerne, in particolare, tale ultimo requisito, l'eccezione di incapacità ex art. 2046 c.c. sollevata dal convenuto deve essere valutata alla luce delle risultanze della relazione di c.t.u. della dott.ssa (specialista in neurologia), svolta in altro giudizio concernente i medesimi Persona_4 fatti (Trib. Brescia, R.G. n. 4417/22) e acquisita agli atti del presente giudizio, essendo stata prodotta dalla parte convenuta quale doc. 10, allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c.
Quanto alla utilizzabilità di tale relazione di c.t.u. nel presente giudizio, deve osservarsi che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr., ex multis, Cass. 1.02.2023, n. 2947).
Come è noto, l'efficacia probatoria delle prove atipiche è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998,
Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983), in quanto tali idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l'esistenza del fatto allegato.
Nell'alveo delle prove atipiche, dunque, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009,
Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001).
La relazione di c.t.u. formatasi in altro giudizio e prodotta dalla parte convenuta nel presente giudizio,
d'altra parte, è stata sottoposta al contraddittorio con le controparti e in relazione alle risultanze della stessa le parti hanno potuto dedurre, anche con le memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, la c.t.u. dott.ssa con motivazione convincente e pienamente Per_4 condivisibile - che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti del giudizio in cui è stata espletata tale c.t.u. - dalla quale pertanto questo Giudice non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti agli pagina 9 di 16 atti, ha ritenuto che al momento del fatto per cui è causa fosse solo parzialmente capace CP_1 di intendere e di volere, in particolare solo in relazione alle attività di base della vita quotidiana.
La c.t.u. dott.sa , invero, ha ritenuto che: “il signor e' risultato essere affetto da Per_4 CP_1 decadimento cognitivo con turbe principalmente della memoria e secondariamente di tipo comportamentali;
la patologia e' in atto dal 2016 e si e' progressivamente aggravata anche se lentamente, fino a configurare oggi un quadro di severo decadimento cognitivo con, oggi, totale perdita di autonomia cognitiva e funzionale e totale e completa richiesta di assistenza in ogni attivita' di base e strumentale della vita quotidiana. A questo quadro di natura neurologica si associano importanti comorbidita' di tipo cardiologico (flutter atriale, tachicardia parossistica sopraventricolare, bradicardia sinusale, cardiopatia ischemica in pregresso infarto miocardico, con ptca e stent, cardiopatia valvolare con insufficienza aortica moderata e frazione di eiezione 30%, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2) e difficolta' nella deambulazione, che è ad oggi ancora autonoma anche se ad elevato rischio di caduta. All'epoca dei fatti per cui si è in giudizio la malattia dementigena si presentava in un quadro moderato, configurandosi dunque un decadimento cognitivo con turbe della memoria e perdita parziale dell'autonomia funzionale intesa soprattutto come perdita delle abilita' strumentali e complesse della vita quotidiana, con perdita parziale delle abilita' di critica e giudizio. All'epoca dunque dei fatti, in ragione del decadimento cognitivo di cui il signor è risultato affetto fin dal 2016, egli era solo parzialmente capace di intendere e di volere CP_1
e nello specifico si puo' affermare che fosse in grado di intendere e di volere solo nelle attivita' di base della vita quotidiana (come ad esempio mangiare, vestirsi), che richiedono l'uso di capacita' cognitive semplici ma non nella gestione di attivita' complesse e che richiedano l'applicazione di varie funzioni cognitive (come ad esempio la gestione completa di una casa e o di una azienda e o di un patrimonio).
Verso dunque le attivita' complesse, come la gestione di una casa e o di un patrimonio, all'epoca dei fatti il signor era da ritenersi non capace in ragione del decadimento cognitivo. All'epoca dei CP_1 fatti per cui si è in giudizio inoltre la supervisione che era stata suggerita dai medici che lo hanno valutato, fin dal 2019, era stata applicata solo parzialmente da parte dei familiari, non vi era infatti personale badante h 24 né era in atto l'amministrazione si sostegno, due provvedimenti ritenuti necessari nel caso in oggetto all'epoca dei fatti. Riprova ne è l'immediata nomina, in urgenza, dell'amministratore di sostegno avvenuta il mese successivo agli eventi per cui si procede, proprio in
pagina 10 di 16 ragione del decadimento cognitivo” (cfr. pagg.
9-10 relazione di c.t.u. dott.ssa doc. 10 fasc. Per_4 convenuto).
Replicando alle osservazioni critiche di parte, la dott.ssa ha ulteriormente precisato che: “si Per_4 osserva qui che non si tratta di abilità cognitive semplici ma piuttosto complesse, capire infatti la relazione di nesso causale tra il posizionamento di un panno nel lavandino e la possibilità che questo otturi l'uscita dell'acqua e di conseguenza che tale acqua esca dal lavandino richiede abilità cognitive di logica, di capacità di relazionare azioni tra loro, di abilità di astrazione che non sono abilità cognitive semplici e che non attendono alle comuni attività della vita che sono comunemente intese in medicina come : lavarsi, vestirsi, usare i servizi, spostarsi, continenza, capacità di alimentarsi
(riferimento bibliografico BADL Basic activities of daily living, 1950 Kats, Cleveland). […] si osserva qui che essendo la patologia dementigena- sia essa di natura vascolare o degenerativa- per sua natura progressivamente evolutiva (con fluttuazioni più o meno ampie) è possibile tracciare una linea di continuità tra le attestazioni mediche antecedenti i fatti (che già dichiaravano il soggetto non autonomo!) e quelle successive, nell'arco di una continuità clinica che la pratica medica ben conosce.
[…] In conclusione se è pur vero che il signor veniva lasciato solo molte ore all'epoca dei fatti CP_1 ciò non determina automaticamente la certezza della sua autonomia ma anzi, ne configura un serio pericolo per il possibile accadimento di fatti potenzialmente pericolosi che, nella realtà, poi, sono accaduti” (cfr. pagg. 17-18, doc. 10 fasc. conv.).
Ebbene, richiamato quanto già osservato in merito alla valenza probatoria della c.t.u. formatasi in altro giudizio e osservato che le altre parti hanno potuto contraddire nel presente giudizio sulle risultanze di tale relazione, formulando osservazioni che non paiono idonee a contrastare la validità degli accertamenti svolti dalla dott.ssa e delle conclusioni cui la stessa è giunta circa l'incapacità Per_4 del di comprendere e volere l'azione dannosa per cui è causa, deve ritenersi che il convenuto non CP_1 fosse capace di intendere e volere, ai sensi dell'art. 2046 c.c., al momento in cui ha commesso il fatto oggetto del presente giudizio.
L'accertato stato di incapacità di intendere e di volere del al momento dei fatti esclude che questi CP_1 possa essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dal fatto dannoso per cui è causa e, quindi, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo agli odierni attori. Il nostro ordinamento, infatti, subordina la responsabilità civile e il conseguente obbligo risarcitorio alla pagina 11 di 16 circostanza che l'autore del fatto, da cui siano derivate conseguenze lesive, fosse dotato di capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, da intendersi come quel minimo di attitudine psichica ad agire e a valutare le ripercussioni e gli effetti del proprio operato affinché, secondo la comune coscienza, sia possibile ritenere che il fatto dannoso rappresenti il frutto di una libera scelta dell'autore.
Ne consegue che le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del non possono CP_1 trovare accoglimento.
3. Nondimeno, deve essere esaminata la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un'equa indennità ai sensi dell'art. 2047, comma 2, c.c., formulata dagli attori nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Come noto, tale disposizione stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che tale disposizione costituisce una limitazione al principio dell'irresponsabilità dell'incapace, sancita per fini indennitari di protezione del terzo. Il suo fondamento, infatti, risiede in una imprescindibile esigenza di solidarietà sociale, intesa come esigenza di riparare la vittima incolpevole.
Si è osservato, invero, che la ratio della condanna ex art. 2047 co. 2 c.c. (desumibile dalla Relazione del Ministro al Codice Civile del 1942) è quella di evitare che il “fatto Persona_5 dell'incapace”, non imputabile ai sensi dell'art. 2046 c.c., ricada sul danneggiato nel caso in cui manchi il responsabile (id est, il soggetto tenuto alla sorveglianza ex art. 2047 co. 1 c.c.) o il danno non venga risarcito.
Una risalente pronuncia della Suprema Corte ha coerentemente ritenuto che l'equa indennità liquidabile per il danno cagionato dall'incapace possa essere attribuita anche qualora non sussista persona obbligata alla vigilanza dell'incapace (cfr. Cass. n. 216/1953). L'avvento della Carta Costituzionale ha determinato un nesso tra la previsione in oggetto e i doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., a mente dei quali debba impedirsi che il danno resti allocato completamente in capo al pagina 12 di 16 soggetto danneggiato, qualora le condizioni economiche delle parti suggeriscano una diversa ripartizione del medesimo.
La Suprema Corte ha avallato, implicitamente, tale interpretazione, non ravvisando violazioni di legge nel caso in cui l'incapace, pur in assenza di soggetti tenuti alla sorveglianza, era stato condannato (cfr., ex multis, Cass. n. 16803/2008; più recentemente, Cass. 05/05/2021, n. 11718); anche la giurisprudenza di merito maggioritaria ha seguito tale orientamento, ritenendo che il secondo comma dell'art. 2047 c.c. trovi applicazione ogniqualvolta il danneggiato si trovi nell'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno per fatto dell'incapace. L'art. 2047 c.c., comma 2, dunque, predispone una tutela residuale per il danneggiato in cui si prospetta un sussidiario e complementare obbligo di indennizzo per l'incapace, ove non sia rinvenibile un soggetto in grado di rispondere pienamente e civilmente del fatto a lui non imputabile, e ciò a fini solidaristici, allorché la condizione economica dell'incapace, in rapporto a quella del danneggiato, sia in grado di apportare un parziale ristoro al danneggiato senza eccessivo impoverimento dell'incapace.
Alla luce di tale prospettiva solidaristica si comprende come l'obbligazione indennitaria che ne deriva sia funzionale a realizzare una tutela di secondo livello per il danneggiato che non sia in grado di ottenere un risarcimento da CH (così, Cass. n. 11718/2021, cit.).
Deve peraltro osservarsi che secondo la giurisprudenza richiamata, la domanda di indennizzo dall'incapace che ha determinato un danno ingiusto al terzo non presuppone il previo esperimento di un'azione di accertamento positivo o negativo della responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 c.c., comma 1, ove tale figura risulti assente.
Ne discende che nel caso di specie può trovare accoglimento la domanda ex art. 2047 c.c., comma 2, in quanto svolta direttamente nei confronti della danneggiante incapace privo di una figura di riferimento quale sorvegliante.
Per ciò che concerne l'equa indennità e la sua liquidazione, deve evidenziarsi la distinzione in punto di natura giuridica dell'indennità ex art. 2047 co. 2 c.c. da quella del risarcimento del danno da fatto illecito, a cui consegue che, diversamente dal risarcimento, l'indennità non è idonea a ristorare la vittima integralmente del danno subito, ma viene determinata in via equitativa dal giudice, al solo fine di evitare che, nonostante un soggetto abbia subito un pregiudizio, questo non venga neppure in parte pagina 13 di 16 riparato, dovendosi altresì considerare che la norma in esame pone come unico criterio per la determinazione dell'indennità le condizioni economiche delle parti.
Tutto ciò osservato, tale domanda può trovare accoglimento nella misura di seguito indicata.
Alla luce dei criteri sopra richiamati non deve procedersi ad una puntuale quantificazione dei danni subiti dagli attori, ragione per la quale non è stata disposta alcuna c.t.u. a tale fine nel presente giudizio, essendo peraltro in atti la documentazione relativa agli esborsi subiti dagli attori – per il tramite del proprio delegato geom. – per complessivi euro 13.024,00, al fine di ripristinare i danni subiti CP_5 dall'immobile attoreo, cui deve aggiungersi l'importo di euro 1.500,00 pari ad una mensilità del canone di locazione non versato dal conduttore dell'immobile attoreo nel periodo di esecuzione dei lavori.
L'importo complessivo di euro 14.524,00 può dunque fungere da parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell'equa indennità in favore degli attori.
Per ciò che concerne la valutazione delle condizioni economiche delle parti, risulta dagli atti che
è proprietario di sei immobili (cfr. doc. 3 fasc. attoreo); il convenuto ha rilevato che tale CP_1 documentazione non è aggiornata al momento della decisione ma non ha dedotto né provato che la sua situazione patrimoniale sia effettivamente mutata, in senso peggiorativo, nelle more. Ed invero, il convenuto avrebbe potuto produrre documentazione patrimoniale, immobiliare e mobiliare, nonché reddituale, sicuramente a sua disposizione, atta a dimostrare che l'elemento presuntivo introdotto dagli attori fosse sconfessato. Quanto agli attori, gli stessi risultano comproprietari dell'immobile oggetto di causa (in particolare: negozio, magazzino e appartamento tutti siti nella medesima palazzina, cfr. doc. 2 fasc. attoreo), mentre non sono noti ulteriori elementi concernenti la loro situazione patrimoniale.
Alla luce di tali elementi, si stima equo riconoscere a favore di parte attrice un'indennità pari ad euro
7.500,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
4. Sulla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata si CP_3 osserva quanto segue.
La compagnia ha eccepito l'assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare in relazione alla domanda di manleva e, nel merito, l'inoperatività della polizza.
Anche in applicazione del principio della ragione più liquida, già richiamato supra (cfr. par. 1), deve osservarsi che la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
pagina 14 di 16 In ragione della polizza in atti, stipulata dal , si è obbligata a tenere Controparte_4 CP_3 indenne il contraente/assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
Ne consegue che ai fini dell'operatività della polizza deve essere affermato un obbligo risarcitorio in capo al contraente/assicurato. Tale presupposto difetta, all'evidenza, nel caso di specie, ove si è ritenuta l'incapacità di intendere e di volere di ai sensi dell'art. 2046 c.c., con conseguente rigetto CP_1 della domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori ex art. 2043 c.c. nei suoi confronti.
Alla luce della già richiamata differente natura giuridica dell'equa indennità rispetto all'obbligazione risarcitoria, non può pertanto ritenersi l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
7. In punto di spese di lite si osserva quanto segue.
Nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto, deve ritenersi la soccombenza prevalente di quest'ultimo; tuttavia, alla luce del rigetto della domanda risarcitoria e dell'accoglimento della domanda subordinata di condanna al pagamento dell'equa indennità ex art. 2047, co. 2 c.c., si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporsi una parziale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nella misura di 1/3.
Previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, dunque, le spese di lite nella residua misura di 2/3 sono liquidate, a favore di parte attrice e a carico del convenuto, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata e della media complessità delle questioni trattate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in euro 193,32 per spese e in pagina 15 di 16 complessivi euro 3.678,67 per compensi (inclusa la fase di attivazione della negoziazione assistita), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Stante il rigetto della domanda di manleva, il convenuto deve essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata. Tali spese vengono liquidate – in ragione dei criteri poc'anzi già richiamati, in particolare dell'attività effettivamente espletata dalla terza chiamata – in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda di risarcimento proposta da parte attrice nei confronti di CP_1
- condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 7.500,00, CP_1 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di equa indennità ai sensi dell'art. 2047, co. 2 c.c.;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP_1 CP_3
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condanna a CP_1 rifondere parte attrice delle residue spese di lite, che si liquidano in euro 193,32 per spese e in complessivi euro 3.678,67 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rifondere la terza chiamata delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8409/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_1 C.F._1 IC, elettivamente domiciliato in VICOLO DELLA DISCIPLINA 7, BRESCIA presso il difensore avv. ND IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 ND IC, elettivamente domiciliato in VICOLO DELLA DISCIPLINA 7, BRESCIA presso il difensore avv. ND IC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ND Parte_3 C.F._3 IC, elettivamente domiciliato in VICOLO DELLA DISCIPLINA 7, BRESCIA presso il difensore avv. ND IC ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato dall'amministratrice di sostegno CP_1 C.F._4 dott.ssa (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONINI Controparte_2 C.F._5 MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 42 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BONINI MATTEO
CONVENUTO
(C.F. C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CODROICO ANDREA e CP_3 P.IVA_1 dell'avv. GIRARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BRENNERO, 139 38100 TRENTO presso il difensore avv. CODROICO ANDREA
TE MA
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Respinta ogni contraria difesa, eccezione, domanda, voglia l'adito Tribunale
In via principale e nel merito: per le ragioni e i fatti in atti esposti, ritenuta la responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni patiti all'immobile di proprietà attrice sito in Brescia, Via Gerolamo Romanino n. 2b, nel condominio Romanino, piano terra con soppalco e interrato, adibito a negozio, identificato catastalmente al NCU di Brescia sez. SNA foglio 27 particella 2026 sub 2 e sub 13, condannare
l'odierno convenuto a rifondere agli attori tutti i danni patiti, quantificati nella somma di €
14.524,00=, oltre interessi, o quella somma maggiore o minore che venisse accertata, con la rifusione di spese e competenze di lite della presente causa e del preventivo procedimento di negoziazione assistita.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse eccezioni, nel caso fosse ritenuta la non imputabilità del fatto al convenuto per la pretesa e contestata mancanza di capacità di intendere e volere del signor al momento del fatto, condannare l'odierno convenuto a CP_1 pagare agli attori un'equa indennità per i danni subiti ai sensi dell'art. 2047 II comma c.c., nella misura di € 14.524,00= o quella che fosse ritenuta congrua, tenuto conto di tutte le condizioni del caso, e della allegazione della pretesa incapacità solo ex post, nella causa e non nel precedente procedimento di negoziazione assistita. Con la rifusione di spese e competenze di lite e del preventivo procedimento di negoziazione assistita.
In via istruttoria: si insiste nelle istanze istruttorie tutte formulate a verbale di udienza e nelle memorie agli atti.”
Per RT EN:
“Nel merito ed in via principale
Per tutti i motivi dedotti in causa, previa ogni declaratoria del caso, rigettarsi ogni domanda – nessuna esclusa – come svolta dagli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di .
[...] CP_1
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi venissero accertate come sussistenti responsabilità del convenuto
pagina 2 di 16 e nell'ipotesi in cui, il convenuto fosse condannato al risarcimento a CP_1 CP_1 favore degli attori di qualsivoglia danno, dichiararsi, se del caso, la terza chiamata in CP_3 forza del contratto assicurativo sottoscritto dal a tenere manlevato il convenuto Controparte_4
dalle domande tutte – nessuna esclusa – contro lo stesso proposte dagli attori e CP_1 conseguentemente condannarsi la suddetta Compagnia al pagamento di ogni somma – nessuna esclusa
– che il Tribunale riterrà dovuta a favore dell'attrice per responsabilità dell'assicurato . CP_1
Tenersi, inoltre, manlevato il convenuto e, quindi, rimborsarsi al medesimo anche le CP_1 spese del presente giudizio.
Con tutte le conseguenze di legge.
Spese rifuse.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie già dedotte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, istanze che in questa sede si reiterano:
1) Vero che in data 18.6.2020 verso le ore 11,00 intervenivo in Brescia, via Gerolamo Romanino n. 2 presso l'attività denominata Zio Sam, in quanto interessata da una perdita d'acqua proveniente dal piano superiore?
2) Vero che, presa la scala ed entrato dalla finestra aperta del piano superiore, trovava il sig. CP_1
, proprietario dell'appartamento, che ometteva di rispondere ai miei ripetuti richiami?
[...]
3) Vero che, dopo varie discussioni, essendo impossibile comunicare con il sig. , cercavo CP_1 di fagli comprendere che era necessario entrare nell'appartamento adiacente per poterlo visionare?
4) Vero che il sig. precisava di essere privo delle chiavi di tale appartamento, in quanto CP_1 le stesse erano in possesso di una persona addetta alle pulizie che non si trovava in casa?
5) Vero che, subito dopo, vedevo il sig. dirigersi verso la porta di accesso a detto CP_1 immobile ed aprirla con una spinta?
6) Vero che, una volta entrato nell'appartamento, vedevo in un bagno piccolo dell'immobile il rubinetto del lavandino aperto ed, all'interno del lavandino, un asciugamano che otturava lo scarico, provocando la fuoriuscita dell'acqua sul pavimento, come risulta dal rapporto di cui confermo integralmente il contenuto (si rammostri al teste il doc. n. 5 di parte attrice)?
Si indicano quali testimoni a conferma delle suddette circostanze, il capo squadra e compilatore della
pagina 3 di 16 relazione di intervento , nonché i Vigili del Fuoco e Testimone_1 Persona_1 Testimone_2
tutti presso il Comando Vigili del Fuoco di Brescia, via Scuole n. 6.
[...]
7) Vero che il sig. risultava in data 30.7.2018 essere stato dimesso, a seguito di ricovero, CP_1 come da referto ambulatoriale della Fondazione Poliambulanza in data 19.9.2019, che mi si rammostra, con diagnosi alla dimissione di deterioramento cognitivo lieve con NPS e caduta intercorrente (si rammostri al teste il documento a pag. 2 e 3 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
8) Vero che il sig. come, da relazione clinica di dimissione della Casa di Cura Domus CP_1
Salutis di Brescia, veniva ricoverato dall'1.6.2017 al 21.6.2017 con diagnosi di “demenza mista di grado lieve” (si rammostri al teste il documento a pag. 9 della relazione tecnica dott.ssa doc. 5 Per_2 di parte convenuta)?
9) Vero che in data 22.6.2016 presso il Dipartimento di Geriatria della Fondazione Poliambulanza veniva visitato il sig. per una prima valutazione cognitiva e comportamentale e veniva CP_1 dato atto di un deficit cognitivo lieve a breve termine (si rammostri al teste il documento a pag. 11 della relazione tecnica dott.ssa doc. 5 di parte convenuta)? Per_2
10) Vero che, dopo il ricovero del 2017 il sig. era assistito assiduamente dai figli e dalla CP_1 segretaria in quanto incapace di attendere alle normali attività, di guidare l'automobile e di gestire gli affari di famiglia?
11) Vero che il sig. alle ore 21.52 del 7.4.2020 era stato accompagnato dal personale CP_1 del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Istituto Clinico Città di Brescia come risulta dal verbale che si rammostra (si rammostri al teste pagina 14 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
12) Vero che, ai fini della raccolta anamnestica, i sanitari del Pronto Soccorso avevano reputato necessario contattare i famigliari di non avendo sul punto il paziente fornito CP_1 informazione alcuna (si rammostri al teste pagina 14 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
13) Vero che al suo arrivo presso il Pronto Soccorso il sig. si era dimostrato aggressivo CP_1
e violento per cui erano state convocate le Forze dell'Ordine (si rammostri al teste pagina 14 del doc.
n. 2 di parte convenuta)?
14) Vero che i sanitari del Pronto Soccorso avevano rilevato una scarsa alimentazione di CP_1
protratta da alcuni giorni e che il medesimo non aveva assunto la terapia domiciliare (si
[...] rammostri al teste pagina 14 del doc. n. 2 di parte convenuta)?
pagina 4 di 16 A conferma delle suddette circostanze si indica la prof.ssa moglie di , Persona_3 CP_1 residente in [...](Brescia) e la sig.ra residente in [...]
(Brescia).
Ci si oppone, infine, all'ammissione dei capitoli di prova avversari per i motivi già dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni da ritenersi nuove.”
Per CP_3
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale del sig. CP_1
in relazione alla chiamata in causa ed alle domande svolte nei confronti di per
[...] CP_3 mancanza della relativa autorizzazione del Giudice Tutelare necessaria ai sensi dell'art. 374 c.c., per i motivi indicati nel paragrafo 1) della comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12.09.2023;
- in via principale: rigettare le domande di parte attrice formulate nei confronti del convenuto essendo le stesse infondate in fatto ed in diritto;
- ancora in via principale: rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di
stante l'inoperatività della garanzia invocata, per i motivi indicati nel paragrafo 2) della CP_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2023;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 richiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni d'acqua
[...] verificatesi nell'immobile di loro proprietà, dovute all'acqua proveniente dal rubinetto del lavandino del bagno lasciato aperto nell'immobile soprastante, di proprietà del convenuto.
Gli attori hanno dedotto la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., in quanto custode della cosa, quale proprietario dell'immobile o, in subordine, ex art. 2043 c.c..
pagina 5 di 16 Parte attrice ha pertanto richiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di euro 14.524,00, comprensiva delle opere effettuate per il ripristino e del mancato guadagno relativo alla mensilità del canone di locazione dell'immobile, o quella somma maggiore o minore che venisse accertata, con vittoria di spese della presente causa e del procedimento di negoziazione assistita.
in persona dell'amministratore di sostegno si è costituito contestando CP_1 Controparte_2 ogni avverso assunto in fatto e in diritto, deducendo che non può essere invocata né la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto il danno non è stato provocato dalla cosa in sé considerata ma esclusivamente da un'azione posta in essere dall'uomo, né la responsabilità ex art. 2043 c.c., poiché l'autore del fatto dannoso, all'epoca dei fatti novantenne affetto da decadimento cognitivo, era incapace di intendere e di volere. Ha infine contestato la quantificazione dei danni come effettuata dagli attori. La parte convenuta ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare la chiamata in causa dell'assicurazione del condominio al fine di esserne manlevata da ogni eventuale conseguenza CP_3 pregiudizievole;
in via principale il rigetto delle domande attoree e in via subordinata dichiararsi CP_3 tenuta a manlevare il convenuto dalle domande contro lo stesso proposte dagli attori, con spese
[...] rifuse.
Con decreto in data 1.12.2022 è stata autorizzata la chiamata in causa di la compagnia CP_3 non si è costituita e all'udienza del 20.04.2023 ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza anzidetta gli attori hanno chiesto, in via subordinata rispetto alle conclusioni formulate in citazione, la condanna del convenuto a corrispondere loro una indennità nella misura di euro 14.524,00. A fronte di tale nuova domanda attorea, il convenuto è stato nuovamente autorizzato alla chiamata in causa di costituendosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione CP_3 CP_3 processuale del convenuto in relazione alla chiamata in causa del terzo per mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 374 c.c., nonché l'inoperatività della polizza che, in caso di spargimento di acqua, copre solo i danni diretti all'immobile assicurato, cioè quello del convenuto, e non comprende la garanzia di conduzione degli appartamenti invocata dal convenuto, poiché non sottoscritta. Ha pertanto concluso richiedendo in via preliminare, l'accertamento della carenza di legittimazione processuale del convenuto alla chiamata in causa della terza e, in via principale, il rigetto delle domande CP_3 attoree e della domanda di manleva formulata dal convenuto, con vittoria di spese di lite.
pagina 6 di 16 Nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo gli stessi subito in concreto il danno, poiché tutti i costi di ripristino sono stati sostenuti dal geom. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del CP_5
14.03.2024, gli attori hanno rilevato la tardività dell'eccezione e, in ogni caso, la sua infondatezza in quanto il geom. era un mero mandatario, incaricato di gestire il rapporto locativo. CP_5
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Ai fini della decisione della presente controversia appare opportuna l'applicazione del principio della cd. ragione più liquida, in base al quale la domanda va decisa sulla base della soluzione già pronta o di più pronto raggiungimento, senza che sia necessario la previa disamina di tutte le altre (Cass.
16.05.2006; Cass. 25.01.2010), sebbene tecnicamente preliminari o poste dalle parti in via prioritaria.
Il fatto storico dedotto dagli attori deve ritenersi provato alla luce della documentazione in atti, risultando peraltro incontestato.
Ed invero, risulta dal rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco del Comando di Brescia che gli stessi, in data 18.06.2020, sollecitati dal conduttore dell'immobile attoreo, sottostante a quello di proprietà del convenuto – che lamentava copiose infiltrazioni di acqua – dopo essere entrati nell'appartamento del hanno notato che “in un bagno piccolo c'era il rubinetto del lavandino CP_1 tutto aperto e che all'interno del lavandino c'era una asciugamano che otturava lo scarico, provocando la fuori uscita dell'acqua sul pavimento” (cfr. pag. 3, doc. 6 fasc. att.).
Dopo aver chiuso l'acqua i Vigili del fuoco si recavano nel locale sottostante e notavano che in esso
“c'era un enorme quantità d'acqua che filtrava dai solai”; gli stessi provvedevano, pertanto, agli interventi urgenti di messa in sicurezza dell'immobile.
Deve dunque ritenersi provato che le abbondanti infiltrazioni di acqua che in data 18.06.2020 hanno danneggiato l'immobile di proprietà degli attori siano derivate dall'immobile sovrastante, di proprietà
pagina 7 di 16 del convenuto in particolare da un bagno, il cui lavandino era stato ostruito dallo stesso CP_1 con un asciugamano, dopo che lo stesso aveva lasciato aperto il rubinetto. CP_1
2. Ciò premesso, gli attori hanno dedotto in primo luogo la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. A seguito dell'eccezione di incapacità sollevata ex art. 2046 c.c. dal convenuto, nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori hanno modificato le proprie domande, introducendo in subordine la domanda di riconoscimento di una equa indennità ai sensi dell'art. 2047 c.c., nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di incapacità dello stesso.
Sulla qualificazione giuridica della domanda si osserva quanto segue.
Parte attrice ha dedotto la responsabilità extracontrattuale del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Spetta pertanto al Giudice statuire sulla qualificazione giuridica della fattispecie astratta ritenuta sussunta dal caso di specie, fermi gli elementi fattuali dedotti da parte attrice. Deve peraltro rammentarsi che il Giudice non è in ogni caso vincolato alla qualificazione prospettata dalla parte, atteso che, per giurisprudenza consolidata, è tenuto a statuire sulla riqualificazione giuridica della fattispecie astratta ritenuta sussunta dal caso di specie, fermi gli elementi fattuali dedotti dalla parte attrice (cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., n. 27/2000 ove la Suprema Corte ha statuito che:
“nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto”).
Ebbene, nel caso di specie le domande di risarcimento formulate dagli attori risultano astrattamente riconducibili alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., atteso che l'evento dannoso è conseguito ad una condotta umana, costituendo la cosa il mero strumento mediante il quale il convenuto ha causato il danno con la sua azione.
Com'è noto, incombe sull'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043
c.c. l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito previsti dalla norma, ovvero la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
pagina 8 di 16 Per quanto concerne, in particolare, tale ultimo requisito, l'eccezione di incapacità ex art. 2046 c.c. sollevata dal convenuto deve essere valutata alla luce delle risultanze della relazione di c.t.u. della dott.ssa (specialista in neurologia), svolta in altro giudizio concernente i medesimi Persona_4 fatti (Trib. Brescia, R.G. n. 4417/22) e acquisita agli atti del presente giudizio, essendo stata prodotta dalla parte convenuta quale doc. 10, allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c.
Quanto alla utilizzabilità di tale relazione di c.t.u. nel presente giudizio, deve osservarsi che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche”, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr., ex multis, Cass. 1.02.2023, n. 2947).
Come è noto, l'efficacia probatoria delle prove atipiche è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998,
Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983), in quanto tali idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, circa l'esistenza del fatto allegato.
Nell'alveo delle prove atipiche, dunque, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009,
Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001).
La relazione di c.t.u. formatasi in altro giudizio e prodotta dalla parte convenuta nel presente giudizio,
d'altra parte, è stata sottoposta al contraddittorio con le controparti e in relazione alle risultanze della stessa le parti hanno potuto dedurre, anche con le memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, la c.t.u. dott.ssa con motivazione convincente e pienamente Per_4 condivisibile - che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti del giudizio in cui è stata espletata tale c.t.u. - dalla quale pertanto questo Giudice non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato e in continua aderenza ai documenti agli pagina 9 di 16 atti, ha ritenuto che al momento del fatto per cui è causa fosse solo parzialmente capace CP_1 di intendere e di volere, in particolare solo in relazione alle attività di base della vita quotidiana.
La c.t.u. dott.sa , invero, ha ritenuto che: “il signor e' risultato essere affetto da Per_4 CP_1 decadimento cognitivo con turbe principalmente della memoria e secondariamente di tipo comportamentali;
la patologia e' in atto dal 2016 e si e' progressivamente aggravata anche se lentamente, fino a configurare oggi un quadro di severo decadimento cognitivo con, oggi, totale perdita di autonomia cognitiva e funzionale e totale e completa richiesta di assistenza in ogni attivita' di base e strumentale della vita quotidiana. A questo quadro di natura neurologica si associano importanti comorbidita' di tipo cardiologico (flutter atriale, tachicardia parossistica sopraventricolare, bradicardia sinusale, cardiopatia ischemica in pregresso infarto miocardico, con ptca e stent, cardiopatia valvolare con insufficienza aortica moderata e frazione di eiezione 30%, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2) e difficolta' nella deambulazione, che è ad oggi ancora autonoma anche se ad elevato rischio di caduta. All'epoca dei fatti per cui si è in giudizio la malattia dementigena si presentava in un quadro moderato, configurandosi dunque un decadimento cognitivo con turbe della memoria e perdita parziale dell'autonomia funzionale intesa soprattutto come perdita delle abilita' strumentali e complesse della vita quotidiana, con perdita parziale delle abilita' di critica e giudizio. All'epoca dunque dei fatti, in ragione del decadimento cognitivo di cui il signor è risultato affetto fin dal 2016, egli era solo parzialmente capace di intendere e di volere CP_1
e nello specifico si puo' affermare che fosse in grado di intendere e di volere solo nelle attivita' di base della vita quotidiana (come ad esempio mangiare, vestirsi), che richiedono l'uso di capacita' cognitive semplici ma non nella gestione di attivita' complesse e che richiedano l'applicazione di varie funzioni cognitive (come ad esempio la gestione completa di una casa e o di una azienda e o di un patrimonio).
Verso dunque le attivita' complesse, come la gestione di una casa e o di un patrimonio, all'epoca dei fatti il signor era da ritenersi non capace in ragione del decadimento cognitivo. All'epoca dei CP_1 fatti per cui si è in giudizio inoltre la supervisione che era stata suggerita dai medici che lo hanno valutato, fin dal 2019, era stata applicata solo parzialmente da parte dei familiari, non vi era infatti personale badante h 24 né era in atto l'amministrazione si sostegno, due provvedimenti ritenuti necessari nel caso in oggetto all'epoca dei fatti. Riprova ne è l'immediata nomina, in urgenza, dell'amministratore di sostegno avvenuta il mese successivo agli eventi per cui si procede, proprio in
pagina 10 di 16 ragione del decadimento cognitivo” (cfr. pagg.
9-10 relazione di c.t.u. dott.ssa doc. 10 fasc. Per_4 convenuto).
Replicando alle osservazioni critiche di parte, la dott.ssa ha ulteriormente precisato che: “si Per_4 osserva qui che non si tratta di abilità cognitive semplici ma piuttosto complesse, capire infatti la relazione di nesso causale tra il posizionamento di un panno nel lavandino e la possibilità che questo otturi l'uscita dell'acqua e di conseguenza che tale acqua esca dal lavandino richiede abilità cognitive di logica, di capacità di relazionare azioni tra loro, di abilità di astrazione che non sono abilità cognitive semplici e che non attendono alle comuni attività della vita che sono comunemente intese in medicina come : lavarsi, vestirsi, usare i servizi, spostarsi, continenza, capacità di alimentarsi
(riferimento bibliografico BADL Basic activities of daily living, 1950 Kats, Cleveland). […] si osserva qui che essendo la patologia dementigena- sia essa di natura vascolare o degenerativa- per sua natura progressivamente evolutiva (con fluttuazioni più o meno ampie) è possibile tracciare una linea di continuità tra le attestazioni mediche antecedenti i fatti (che già dichiaravano il soggetto non autonomo!) e quelle successive, nell'arco di una continuità clinica che la pratica medica ben conosce.
[…] In conclusione se è pur vero che il signor veniva lasciato solo molte ore all'epoca dei fatti CP_1 ciò non determina automaticamente la certezza della sua autonomia ma anzi, ne configura un serio pericolo per il possibile accadimento di fatti potenzialmente pericolosi che, nella realtà, poi, sono accaduti” (cfr. pagg. 17-18, doc. 10 fasc. conv.).
Ebbene, richiamato quanto già osservato in merito alla valenza probatoria della c.t.u. formatasi in altro giudizio e osservato che le altre parti hanno potuto contraddire nel presente giudizio sulle risultanze di tale relazione, formulando osservazioni che non paiono idonee a contrastare la validità degli accertamenti svolti dalla dott.ssa e delle conclusioni cui la stessa è giunta circa l'incapacità Per_4 del di comprendere e volere l'azione dannosa per cui è causa, deve ritenersi che il convenuto non CP_1 fosse capace di intendere e volere, ai sensi dell'art. 2046 c.c., al momento in cui ha commesso il fatto oggetto del presente giudizio.
L'accertato stato di incapacità di intendere e di volere del al momento dei fatti esclude che questi CP_1 possa essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dal fatto dannoso per cui è causa e, quindi, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in capo agli odierni attori. Il nostro ordinamento, infatti, subordina la responsabilità civile e il conseguente obbligo risarcitorio alla pagina 11 di 16 circostanza che l'autore del fatto, da cui siano derivate conseguenze lesive, fosse dotato di capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, da intendersi come quel minimo di attitudine psichica ad agire e a valutare le ripercussioni e gli effetti del proprio operato affinché, secondo la comune coscienza, sia possibile ritenere che il fatto dannoso rappresenti il frutto di una libera scelta dell'autore.
Ne consegue che le domande risarcitorie formulate dagli attori nei confronti del non possono CP_1 trovare accoglimento.
3. Nondimeno, deve essere esaminata la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un'equa indennità ai sensi dell'art. 2047, comma 2, c.c., formulata dagli attori nella memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Come noto, tale disposizione stabilisce che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità”.
La dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che tale disposizione costituisce una limitazione al principio dell'irresponsabilità dell'incapace, sancita per fini indennitari di protezione del terzo. Il suo fondamento, infatti, risiede in una imprescindibile esigenza di solidarietà sociale, intesa come esigenza di riparare la vittima incolpevole.
Si è osservato, invero, che la ratio della condanna ex art. 2047 co. 2 c.c. (desumibile dalla Relazione del Ministro al Codice Civile del 1942) è quella di evitare che il “fatto Persona_5 dell'incapace”, non imputabile ai sensi dell'art. 2046 c.c., ricada sul danneggiato nel caso in cui manchi il responsabile (id est, il soggetto tenuto alla sorveglianza ex art. 2047 co. 1 c.c.) o il danno non venga risarcito.
Una risalente pronuncia della Suprema Corte ha coerentemente ritenuto che l'equa indennità liquidabile per il danno cagionato dall'incapace possa essere attribuita anche qualora non sussista persona obbligata alla vigilanza dell'incapace (cfr. Cass. n. 216/1953). L'avvento della Carta Costituzionale ha determinato un nesso tra la previsione in oggetto e i doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., a mente dei quali debba impedirsi che il danno resti allocato completamente in capo al pagina 12 di 16 soggetto danneggiato, qualora le condizioni economiche delle parti suggeriscano una diversa ripartizione del medesimo.
La Suprema Corte ha avallato, implicitamente, tale interpretazione, non ravvisando violazioni di legge nel caso in cui l'incapace, pur in assenza di soggetti tenuti alla sorveglianza, era stato condannato (cfr., ex multis, Cass. n. 16803/2008; più recentemente, Cass. 05/05/2021, n. 11718); anche la giurisprudenza di merito maggioritaria ha seguito tale orientamento, ritenendo che il secondo comma dell'art. 2047 c.c. trovi applicazione ogniqualvolta il danneggiato si trovi nell'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno per fatto dell'incapace. L'art. 2047 c.c., comma 2, dunque, predispone una tutela residuale per il danneggiato in cui si prospetta un sussidiario e complementare obbligo di indennizzo per l'incapace, ove non sia rinvenibile un soggetto in grado di rispondere pienamente e civilmente del fatto a lui non imputabile, e ciò a fini solidaristici, allorché la condizione economica dell'incapace, in rapporto a quella del danneggiato, sia in grado di apportare un parziale ristoro al danneggiato senza eccessivo impoverimento dell'incapace.
Alla luce di tale prospettiva solidaristica si comprende come l'obbligazione indennitaria che ne deriva sia funzionale a realizzare una tutela di secondo livello per il danneggiato che non sia in grado di ottenere un risarcimento da CH (così, Cass. n. 11718/2021, cit.).
Deve peraltro osservarsi che secondo la giurisprudenza richiamata, la domanda di indennizzo dall'incapace che ha determinato un danno ingiusto al terzo non presuppone il previo esperimento di un'azione di accertamento positivo o negativo della responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 c.c., comma 1, ove tale figura risulti assente.
Ne discende che nel caso di specie può trovare accoglimento la domanda ex art. 2047 c.c., comma 2, in quanto svolta direttamente nei confronti della danneggiante incapace privo di una figura di riferimento quale sorvegliante.
Per ciò che concerne l'equa indennità e la sua liquidazione, deve evidenziarsi la distinzione in punto di natura giuridica dell'indennità ex art. 2047 co. 2 c.c. da quella del risarcimento del danno da fatto illecito, a cui consegue che, diversamente dal risarcimento, l'indennità non è idonea a ristorare la vittima integralmente del danno subito, ma viene determinata in via equitativa dal giudice, al solo fine di evitare che, nonostante un soggetto abbia subito un pregiudizio, questo non venga neppure in parte pagina 13 di 16 riparato, dovendosi altresì considerare che la norma in esame pone come unico criterio per la determinazione dell'indennità le condizioni economiche delle parti.
Tutto ciò osservato, tale domanda può trovare accoglimento nella misura di seguito indicata.
Alla luce dei criteri sopra richiamati non deve procedersi ad una puntuale quantificazione dei danni subiti dagli attori, ragione per la quale non è stata disposta alcuna c.t.u. a tale fine nel presente giudizio, essendo peraltro in atti la documentazione relativa agli esborsi subiti dagli attori – per il tramite del proprio delegato geom. – per complessivi euro 13.024,00, al fine di ripristinare i danni subiti CP_5 dall'immobile attoreo, cui deve aggiungersi l'importo di euro 1.500,00 pari ad una mensilità del canone di locazione non versato dal conduttore dell'immobile attoreo nel periodo di esecuzione dei lavori.
L'importo complessivo di euro 14.524,00 può dunque fungere da parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell'equa indennità in favore degli attori.
Per ciò che concerne la valutazione delle condizioni economiche delle parti, risulta dagli atti che
è proprietario di sei immobili (cfr. doc. 3 fasc. attoreo); il convenuto ha rilevato che tale CP_1 documentazione non è aggiornata al momento della decisione ma non ha dedotto né provato che la sua situazione patrimoniale sia effettivamente mutata, in senso peggiorativo, nelle more. Ed invero, il convenuto avrebbe potuto produrre documentazione patrimoniale, immobiliare e mobiliare, nonché reddituale, sicuramente a sua disposizione, atta a dimostrare che l'elemento presuntivo introdotto dagli attori fosse sconfessato. Quanto agli attori, gli stessi risultano comproprietari dell'immobile oggetto di causa (in particolare: negozio, magazzino e appartamento tutti siti nella medesima palazzina, cfr. doc. 2 fasc. attoreo), mentre non sono noti ulteriori elementi concernenti la loro situazione patrimoniale.
Alla luce di tali elementi, si stima equo riconoscere a favore di parte attrice un'indennità pari ad euro
7.500,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
4. Sulla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata si CP_3 osserva quanto segue.
La compagnia ha eccepito l'assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare in relazione alla domanda di manleva e, nel merito, l'inoperatività della polizza.
Anche in applicazione del principio della ragione più liquida, già richiamato supra (cfr. par. 1), deve osservarsi che la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
pagina 14 di 16 In ragione della polizza in atti, stipulata dal , si è obbligata a tenere Controparte_4 CP_3 indenne il contraente/assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (cfr. doc. 7 fasc. conv.).
Ne consegue che ai fini dell'operatività della polizza deve essere affermato un obbligo risarcitorio in capo al contraente/assicurato. Tale presupposto difetta, all'evidenza, nel caso di specie, ove si è ritenuta l'incapacità di intendere e di volere di ai sensi dell'art. 2046 c.c., con conseguente rigetto CP_1 della domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori ex art. 2043 c.c. nei suoi confronti.
Alla luce della già richiamata differente natura giuridica dell'equa indennità rispetto all'obbligazione risarcitoria, non può pertanto ritenersi l'operatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
7. In punto di spese di lite si osserva quanto segue.
Nei rapporti tra la parte attrice e il convenuto, deve ritenersi la soccombenza prevalente di quest'ultimo; tuttavia, alla luce del rigetto della domanda risarcitoria e dell'accoglimento della domanda subordinata di condanna al pagamento dell'equa indennità ex art. 2047, co. 2 c.c., si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporsi una parziale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nella misura di 1/3.
Previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, dunque, le spese di lite nella residua misura di 2/3 sono liquidate, a favore di parte attrice e a carico del convenuto, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata e della media complessità delle questioni trattate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in euro 193,32 per spese e in pagina 15 di 16 complessivi euro 3.678,67 per compensi (inclusa la fase di attivazione della negoziazione assistita), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Stante il rigetto della domanda di manleva, il convenuto deve essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata. Tali spese vengono liquidate – in ragione dei criteri poc'anzi già richiamati, in particolare dell'attività effettivamente espletata dalla terza chiamata – in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda di risarcimento proposta da parte attrice nei confronti di CP_1
- condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 7.500,00, CP_1 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, a titolo di equa indennità ai sensi dell'art. 2047, co. 2 c.c.;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di;
CP_1 CP_3
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, condanna a CP_1 rifondere parte attrice delle residue spese di lite, che si liquidano in euro 193,32 per spese e in complessivi euro 3.678,67 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna a rifondere la terza chiamata delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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