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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/08/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
362/2023 in data 19/01/2023, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Iacolare
parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bettiol parte convenuta
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
parte convenuta contumace
avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice : Parte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE 1.
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 D.Lgs. 209/05, la procedibilità e proponibilità della domanda di risarcimento avanzata dal
Sig. per aver subito, in qualità di Parte_1
trasportato del motociclo Honda 150, tg. DJ44645, di proprietà del Sig. , lesioni fisiche e danni Controparte_2
morali in seguito al sinistro avvenuto con il veicolo Fiat
DA, tg. DE091BX;
2. Condannare, per l'effetto della declaratoria e dell'art. 141 D.Lgs. 209/05 e successive modifiche, la Parte_2
n.q. di F.G.V.S. designato per la Campania,
[...]
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dal Sig.
nelle rispettive misure di € 798.087,60 a titolo Pt_1
di danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico, dell'invalidità temporanea totale e parziale, della sofferenza morale calcolata al 50% e con una personalizzazione del 30%, € 6.293,70 per spese mediche occorse ed € 128.413,83 per danno patrimoniale da perdita
Pag. 2 di 19 di capacità lavorativa, ovvero, facendole proprie, nelle diverse misure - ritenute di giustizia- risultate in corso di causa a mezzo CTU medico-legale;
3. Condannare, sulle somme liquidate, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo;
4. Accertata anche la mancata adesione all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla stregua della condotta di fatto e delle risultanze tutte ivi comprendendovi il contegno processuale assunto, dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
dei convenuti con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex D.M. 55/14, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre al 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.;
IN VIA MERAMENTE GRADATA
6. Ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 D.Lgs. 209/05, la procedibilità e proponibilità della domanda di risarcimento avanzata dal Sig. per aver subito, in Parte_1
qualità di trasportato del motociclo Honda 150, tg.
DJ44645, di proprietà del Sig. lesioni Controparte_2
fisiche e danni morali nonché la responsabilità esclusiva del conducente di quest'ultimo ( per aver Controparte_3
Pag. 3 di 19 cagionato il sinistro avvenuto con il veicolo Fiat DA, tg. DE091BX;
7. Condannare in solido, per l'effetto della declaratoria e dell'art. 144 D.Lgs. 209/05 e successive modifiche, la
[...]
n.q. di F.G.V.S. designato per la Parte_2
Campania, ed il sig. ciascuno per il loro Controparte_2
titolo come per legge, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti alle lesioni subite dal Sig. nelle rispettive misure di € Pt_1
798.087,60 a titolo di danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico, dell'invalidità temporanea totale e parziale, della sofferenza morale calcolata al 50% e con una personalizzazione del 30%, € 6.293,70 per spese mediche occorse ed € 128.413,83 per danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, ovvero, facendole proprie, nelle diverse misure - ritenute di giustizia- risultate in corso di causa a mezzo CTU medico-legale;
8. Condannare, sulle somme liquidate, al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo;
9. Accertata anche la mancata adesione all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, alla stregua della condotta di fatto e delle risultanze tutte ivi comprendendovi il contegno processuale assunto, dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
dei convenuti con conseguente loro condanna al risarcimento
Pag. 4 di 19 dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
10. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex D.M. 55/14, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.,
oltre al 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.;
IN VIA SUBORDINATA
11. Condannare i responsabili al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal giudice ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c.;
12. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali ex D.M. 55/14, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre al 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A.”
per parte convenuta : Parte_2
“ In via preliminare istruttoria, ribadite le contestazioni sollevate all'udienza del 24.07.2024, disporsi la rinnovazione della CTU medico legale, affidandola ad altro
Esperto, dacché il giudizio in punto nesso di causa delle lesioni con il mancato utilizzo del casco è
irrimediabilmente afflitto da:
insanabili contraddizioni intrinseche (non si capisce come indossando il casco, lesioni di ordine minore quali il trauma occipitale si sarebbero evitate mentre lesioni di
Pag. 5 di 19 maggior gravità quali la sindrome neurocognitiva no, a parità di forza d'urto);
errato (mero) presupposto della sussistenza di danno assonale, in realtà (i) non risultante dalla documentazione medica in atti, (ii) incompatibile con i sintomi (non)
rilevati all'attore (iii) né mai dedotto nemmeno nella perizia di parte attrice. Sicché il ragionamento per cui il
CTU non sarebbe in grado di escludere che indossando il casco le lesioni si sarebbero verificate ugualmente è
gravemente afflitto in nuce dalla fallanza del presupposto fattuale della ipotetica sussistenza di danno assonale non sussistente e non provato.
mancata ed apodittica risposta alle in vero articolate osservazioni del CTP di “liquidate” in poche Pt_2
righe e sempre incentrando il proprio (fallace) ragionamento sull'arbitrario presupposto della ipotetica sussistenza del danno assonale che è stato categoricamente e motivatamente escluso dal CTP di essendo Pt_2
recisamente contestato che il predetto danno – ove sussistente – non sarebbe stato riscontrabile (e riscontrato) a mezzo diagnostica per immagini.
Il CTU infine riferisce, quanto alla lesione neurocognitiva, di “non poter escludere” che qualora l'attore avesse indossato il casco tale lesione si sarebbe verificata ugualmente, ma in realtà la circostanza che il danno occipitale non si sarebbe verificato mediante l'uso del casco, è di per sé sufficiente a ritenere “più
Pag. 6 di 19 probabile che non” che l'utilizzo del casco avrebbe evitato anche il danno neurologico.
In subordine disporsi la chiamata a chiarimenti del CTU,
fissando apposita udienza anche alla presenza dei CC.TT.PP.
IN VIA PRELIMINARE DI RITO Accertare e dichiarare la inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta dal
Sig. nei confronti di Parte_1 Parte_2
– F.G.V.S. per non avere l'attore azione diretta nei
[...]
confronti della Impresa designata alla gestione del Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell'art. 141 C.d.A., con ogni conseguente statuizione.
Spese rifuse.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'azione ex art. 141 C.d.A. esperita dall'attore nei confronti di – Parte_2
F.G.V.S., accertato e determinato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., il grado di colpa del Sig. Parte_1
nella determinazione dell'evento lesivo occorsogli
[...]
in conseguenza del sinistro avvenuto in data 02.05.2020 e comunque dell'aggravamento del danno per aver accettato il rischio di salire a bordo del motociclo condotto dal Sig.
benché privo di patente idonea e in Controparte_3
condizioni psicofisiche alterate e per non aver indossato i prescritti mezzi di protezione (casco protettivo),
respingere la domanda così come formulata.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Pag. 7 di 19 Per ogni denegata ipotesi ridurre la domanda attorea a termini di equità e in ragione della quota di accertanda responsabilità del danneggiato, contenendosi comunque il risarcimento nei limiti di giustizia, con esclusione delle voci di danno non dovute e/o non provate e che non siano causalmente riconducibili al sinistro de quo e comunque nei limiti del massimale di legge al tempo vigente.
Respingere in ogni caso la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese rifuse o quantomeno compensate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. nonché le colà formulate istanze di acquisizione documentale.
Disporsi l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. presso l'INPS
e/o l'INAIL dell'ammontare delle erogazioni disposte in favore del Sig. in conseguenza del Parte_1
sinistro de quo siccome da memoria ex art. 183 co. VI n. 3
c.p.c.
Ammettersi, in caso di ammissione delle istanze avversarie,
la prova contraria come da memoria ex art. 183 co. VI n. 3
c.p.c. Concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
Pag. 8 di 19 quale proprietario del motociclo Honda 150 targato DJ44645
e quale Impresa designata per la Parte_2
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, esponendo che il 2/5/2020 in località
Castellabate (Napoli) il predetto motociclo sul quale egli viaggiava quale trasportato, e privo di assicurazione per la rc auto, andava a collidere con autovettura Fiat DA.
L'attore chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei gravi danni patiti a causa del sinistro;
danni che, sulla base di perizia medico legale allegata alla citazione, quantificava in euro 798.087,60 per danno non patrimoniale, euro 6.293,70 per spese mediche, euro
128.413,83 per danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa.
Il convenuto rimaneva contumace. Controparte_2
Il Fondo si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità dell'azione diretta ex art 141 cda nei suoi confronti;
eccepiva un concorso ex art 1227 primo e secondo comma cod. civ. in capo al danneggiato, per avere accettato il trasporto da parte di conducente in condizioni di manifesta alterazione psicofisica ed anche privo di abilitazione alla guida;
nella valutazione del danno,
inoltre, occorreva tener conto del fatto che il danneggiato non indossava il casco protettivo;
contestava il “cumulo”
Pag. 9 di 19 di danno morale e personalizzazione come calcolato dall'attore e contestava il danno da perdita della capacità
lavorativa.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U.
medico legale.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
L'eccezione di inammissibilità della domanda ex art 141 cda
è fondata: l'azione diretta ex art 141 cda può essere proposta dal danneggiato per ottenere il risarcimento dalla
“impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo
al momento del sinistro”; il dato testuale esclude che l'azione diretta sia esperibile nei confronti del Fondo di
Garanzia, che non è un'impresa di assicurazione.
L'attore, tuttavia, nella prima memoria ha precisato di agire anche ai sensi dell'art 144 Cda, esperendo azione ordinaria nei confronti del responsabile;
l'emendatio è
ammissibile perché è stato convenuto in giudizio anche il soggetto ritenuto responsabile del sinistro, e alla citazione risulta allegata la relazione di incidente stradale dei Carabinieri nella quale viene ricostruita la dinamica del sinistro e viene riferita l'esclusiva responsabilità del conducente della moto.
Pag. 10 di 19 I Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro hanno evidenziato le plurime violazioni commesse dal conducente della moto;
prima fra tutte, il non aver rispettato il segnale dello STOP, con conseguente esclusiva responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.
Parte convenuta non ha contestato la dinamica come ricostruita nella relazione dai Carabinieri (ci si riporta qui alla relazione, allegata alla citazione quale doc.1);
responsabile dell'impatto con la Fiat DA è il conducente della moto.
Non essendo la moto assicurata, spetta al Fondo di garanzia risarcire il danno.
Il Fondo convenuto ha eccepito il concorso del danneggiato ex art 1227 cod. civ., per avere questi accettato il rischio facendosi trasportare da conducente alterato e non abilitato alla guida.
Tali circostanze, e cioè che il conducente della moto si trovasse in stato di alterazione e non fosse munito di idonea patente di guida, sono certe.
Si legge nella relazione dei Carabinieri: “A seguito dei
controlli sullo stato psicofisico, il conducente del
veicolo B è risultato positivo al test per Controparte_3
le sostanze stupefacenti”; inoltre risulta che guidasse veicolo per cui è richiesta patente Cat. A2 di cui non era
Pag. 11 di 19 provvisto.
Quanto alla rilevanza delle due circostanze, occorre distinguere.
Che il fosse o meno munito di abilitazione alla CP_2
guida non è questione che riguardi il passeggero;
il trasportato non ha il dovere di informarsi su questo aspetto, ed è lecito supporre che, in mancanza di indicazioni contrarie, il passeggero ritenga che il conducente sia munito della necessaria abilitazione;
di certo non ha l'onere di indagare su questo.
Diverso è per lo stato di alterazione del conducente.
I Carabinieri scrivono:” ci portavamo presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania per sottoporre il conducente del
Motociclo agli accertamenti tossicologici e alcolemici, in
quanto sul poso del sinistro prima del trasporto in
ospedale e da un colloquio con organi accertatori mostrava
pupille dilatate e linguaggio sconnesso e non orientato nel
discorso”.
Lo stato di alterazione psicofisico del conducente doveva essere pertanto evidente anche al trasportato;
il che rileva per riconoscere l'eccepito concorso colposo in capo all'odierno attore, ai sensi dell'art 1227 primo comma cod.
civ.
Pag. 12 di 19 Infatti, come evidenziato dal Fondo convenuto, "il concorso
colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo
comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della
responsabilità del danneggiarne, è configurabile non
solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato
nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in
tutti i casi in cui il danneggiato si esponga
volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in
violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali
di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza
sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva
che sia) che si inserisca come antecedente causale
necessario nel processo causale che culmina con il danno da
lui subito…. Deve ritenersi … che anche la mera
consapevolezza da parte di un soggetto di porsi in una
situazione da cui consegua una più o meno elevata
probabilità che si produca a suo danno un evento
pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al
rischio - a cui non sia collegata alcuna azione o omissione
di un comportamento avente un diretto apporto causale
rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una
corresponsabilità del danneggiato……Occorre infatti
collocarsi nella corretta prospettiva secondo la quale con
l'accettazione consapevole del rischio il trasportato ha
posto in essere un antecedente causale non del fatto
Pag. 13 di 19 dannoso complessivo, ovvero del sinistro in cui sono
rimasti coinvolti lui e il danneggiante (nel caso di
specie, dell'incidente stradale) ma dell'evento che si è
verificato a suo carico (la lesione alla propria integrità
fisica) e pertanto non ne può far gravare tutta la
responsabilità su altro soggetto" (Corte di Cassazione,
sez. III Civile, sentenza n. 11698/14).
Nel caso di specie, si ritiene di quantificare la responsabilità del danneggiato nella misura del 30%.
Il quantum dovuto al danneggiato è controverso anche per un altro aspetto.
Il Fondo ha sollevato anche eccezione ai sensi del secondo comma dell'art 1227 cod. civ., riguardo ai danni che il trasportato avrebbe potuto evitare se avesse indossato il casco protettivo, come d'obbligo.
Sul punto, il C.T.U. medico legale dr , Persona_1
premesso che a causa del sinistro l' ha riportato Pt_1
“trauma cranio facciale con ferita lacera in regione
frontale dx con focolai contusivi cerebrali, sindrome
cerebrale organica post-traumatica, severa ipoacusia con
acufene bilaterale, sfacelo del retropiede destro con
frattura pluriframmentaria esposta del meta epifisaria
distale della tibia e perone e frattura esposta del
calcagno destro…” scrive che “gli esiti cicatriziali in
Pag. 14 di 19 sede temporale e la frattura occipitale con l'uso del casco
protettivo probabilmente non si sarebbero realizzati”.
Diversa la conclusione alla quale giunge il C.T.U. circa la sindrome neurocognitiva: “ è noto che nei traumi cranici
anche con l'uso del casco protettivo possono verificarsi
dei danni assonali proprio per le energie cinetiche a cui
viene sottoposto l'encefalo. Il sottoscritto CTU non è in
grado di escludere che l'uso del casco protettivo avrebbe
evitato la genesi di un danno assonale e quindi di un
disturbo neuro cognitivo, quale quello presentato dal
paziente”.
Nel rispondere alle obiezioni del consulente di parte convenuta, il C.T.U. precisa poi meglio : “Il casco
protettivo non esclude la realizzazione di un danno
encefalico poiché questo può determinarsi a prescindere da
una frattura dell'involucro osseo che protegge l'encefalo e
trovare la sua genesi nelle forze di accelerazione e
decelerazione a cui è sottoposto il capo durante un
sinistro con dinamica particolarmente complessa quale
quella patita dal signor . Per quanto attiene la Pt_1
valutazione del collega laddove afferma che la RM
successiva mostrava la risoluzione dei focolai, si deve
precisare che, com'è noto in letteratura, il danno assonale
è difficilmente visibile agli esami di imaging e la
Pag. 15 di 19 diagnosi viene, pertanto, affidata principalmente
all'anamnesi e all'esame obiettivo. Questo perché le
lesioni sono generalmente microscopiche e non rilevabili
con gli esami strumentali” .
Pertanto, aderendo alla condivisibile valutazione del CTU,
si conclude nel senso che il mancato uso del casco non incide sulla produzione della sindrome neurocognitiva.
Ciò premesso, richiamata qui integralmente la relazione del
C.T.U., il danno non patrimoniale subito dall' Pt_1
sulla base delle Tabelle di liquidazione milanesi aggiornate al 2024, tenuto conto che all'epoca del fatto il danneggiato aveva 27 anni, viene liquidato come segue:
• euro 517.709 per i 52 punti di danno permanente (62
punti – 10 punti corrispondenti agli esiti cicatriziali in sede temporale e la frattura occipitale , che non si sarebbero prodotti con l'uso del casco protettivo); ivi compresa la sofferenza soggettiva;
• euro 15.570 per i 90 giorni di IT al 100% (euro 173 al giorno, come chiesto dall'attore, stante il grado di sofferenza particolarmente elevato);
• euro 29.950 per i 200 giorni di IT al 75%;
complessivamente euro 563.229 all'attualità.
Pag. 16 di 19 Non sussistono invece i presupposti per una c.d.
personalizzazione, in mancanza di allegazioni a sua giustificazione.
Vanno considerate le spese sanitarie, indicate dal CTU in euro 5.683,71 complessivamente, e la spesa di consulenza medica pari ad euro 610 come da doc. 3 attoreo;
oltre alla spesa di CTP pari ad euro 6.100 (v nota del CTP allegata alla CTU).
Va infine esaminata la domanda di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa.
Si tratta di una voce di danno patrimoniale che può essere riconosciuta ove sia allegata e dimostrata una riduzione/privazione di reddito.
Nel caso in esame, l'attore riferisce che prima del sinistro egli svolgeva attività di “barman prima ed
impiegato agenzia scommesse poi” (così a pag. 6 dell'atto di citazione, punto n); per valutare un danno da diminuzione o perdita della capacità lavorativa sarebbe necessario esaminare il reddito percepito, cosa che non è
possibile in mancanza della relativa documentazione. La CTU
si è limitata a valutare che le condizioni dell' Pt_1
post sinistro gli precludono l'attività di barman.
Per tale voce di danno nulla può pertanto essere riconosciuto.
Pag. 17 di 19 I convenuti vanno in definitiva condannati al pagamento di euro 402.935,90 (pari al 70% di euro 575.622,71) valutati all'attualità.
Vanno inoltre corrisposti gli interessi da calcolare sull'importo di euro 402.935,90 devalutato, in base agli indici annuali ISTAT, dalla data della sentenza alla data del sinistro e via via annualmente rivalutato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2014 come aggiornato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 362/2023, così
decide:
1. condanna , quale Fondo di Garanzia Parte_2
per le Vittime della Strada, e in solido al Controparte_2
pagamento di euro 402.935,90 in favore di Parte_1
; oltre interessi come in motivazione;
[...]
2 condanna quale Fondo di Garanzia Parte_2
per le Vittime della Strada, e in solido Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
; spese che si liquidano in euro 22.457
[...]
complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso
Pag. 18 di 19 spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 545
per spese;
in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. pone la spesa di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso a Treviso il 25/08/2025
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
Pag. 19 di 19