TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19502/2024: tra con l'avv. D'AMATI GIOVANNI NICOLA e Parte_1
Parte ricorrente contro non costituito Controparte_1
Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente SENTENZA
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1- Rilevato che con ricorso depositato il 21.05.2025 la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l' quale titolare del Fondo di garanzi lo 2 CP_1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Ha esposto di avere lavorato dal 1.9.2008 al 16.3.2018 per l'Associazione
[...]
(innanzi solo che con provve Controparte_2 ribunale di Ro tato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio per crisi da sovraindebitamento ex art. 14 ter L n.3/2012; che lo stato passivo definitivo è stato approvato il 24.3.2020; che il liquidatore dott.ssa ha trasmesso copia dello stato passivo definitivo al Giudice Delegato che ha Per_1 ato la liquidazione del patrimonio;
che con pec in data 10.6.2020 il Curatore ha trasmesso all' lo stato passivo. CP_1
Ha specificat essendo stata ammessa al passivo per euro 21.369,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per il TFR dovuto per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per € euro 10.001,82 per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione, in data 12.7.2021 ha presentato in via telematica (prot. 11432/2021) domanda di liquidazione del TFR e delle ultime tre mensilità allegando, oltre al documento di identità: - il modulo sottoscritto dal Curatore N_1 dott.ssa - lo stato passivo definitivo inoltratole dal Curatore, approvato il Per_2
24.3.202 Ha proseguito osservando che l' ha omesso il pagamento di quanto dovuto CP_1 rilevando la tardiva proposizion la domanda avendo riscontrato la mancata integrazione della documentazione richiesta con la seguente motivazione: GE Sig.ra
in riscontro alla precedente Sua si comunica che la domanda di intervento del Fondo di Parte_1
. 11432 è stata definita per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Ciò in quanto è decorso il termine di un anno e trecento giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa, trasmessa in data 12/07/2021, senza che sia stata prodotta tutta la documentazione utile per la definizione della stessa. Difatti, sia in allegato alla domanda telematica, sia nella pec da Lei inviata il 19/01/23 a seguito della richiesta di integrazione documentale dello scrivente Istituto, è stato trasmesso lo stato passivo privo della dichiarazione di esecutività. L'art. 2 della l. 297/82 al comma 2 testualmente recita "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo (...) il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo". È, quindi, proprio la norma regolatrice della materia a stabilire che l'accesso al Fondo di Garanzia possa avvenire solo se ed in quanto lo stato passivo venga dichiarato esecutivo. Non essendo stato prodotto tale documento, in esito al controllo periodico sulle pratiche pendenti in richiesta documenti, la Sua domanda è stata definita il 31/05/2023 per intervenuta decadenza, essendo spirato il suddetto termine decadenziale in data 08/05/2023. In diritto ha sostenuto l'illegittimità del comportamento dell' rilevando di avere CP_1 tempestivamente prodotto tutta la documentazione necessaria già all'atto della presentazione della domanda così come peraltro ritenuto dallo stesso con la CP_1 circolare del 24-07-2015 n. 4968 avente ad oggetto intervento del fondo di g n caso di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della l. 3/2012. Ha quindi concluso chiedendo: A) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta, commissiva e omissiva, dell' sintetizzata CP_1 nella parte in diritto del presente ricorso;
B) per l'effetto condannare l' a risarcire alla ricorrente il danno conseguente e a corrisponderle CP_1
l'importo di euro 31.371,60 o il diverso importo che risulterà dovuto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari e refusione del contributo unificato versato.
-2- Rilevato che parte opposta non si è costituita in giudizio. Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa con sentenza depositata in via telematica ai sensi dell'art. 127 ter.
-3- Il ricorso è fondato. Il Fondo di garanzia, attivato presso l' con il D. Lgs. 80/1992, in attuazione della CP_1 direttiva comunitaria 80/987/CEE, as al lavoratore subordinato la liquidazione dei crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale nonché il trattamento di fine rapporto. Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (v., da ultimo, Cass.
9.6.2014 n. 12971, conforme all'orientamento più recente espresso da Cass. 19.12.2005 n. 27917 e Cass.
8.3.2011 n. 5494)." così Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6480 del 31/03/2015. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. In conformità al dettato normativo, l' nella circolare del 24-07-2015 n. 4968 e nella CP_1 successiva del 26/07/2023, n.70, ha r uito la disciplina dell'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 nel caso di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter della l. 3/2012 e delle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” per la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII). Le modalità di intervento del Fondo di garanzia sono specificamente indicate nelle disposizioni contenute al paragrafo 2 della citata circolare n. 4968/2015 che testualmente prevede: La liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta molte affinità con il fallimento e con la liquidazione coatta amministrativa;
tuttavia, questa procedura può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza, il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall'art. 2, comma 5 della L. 297/82. Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono: a. cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b. dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa); c. insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
d. esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto. I requisiti della non applicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, sono dimostrati dall'adozione da parte del Tribunale del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, che, come già precisato, è equiparato ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3 della L. 3/2012). Il requisito dell'accertamento dell'esistenza del credito nella procedura di liquidazione del patrimonio viene ottemperato con l'ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche se non è stato precedentemente accertato in giudizio, diversamente da quanto avviene nelle altre ipotesi di intervento del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 297/82. Per questa ragione, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo. I termini di prescrizione della domanda di intervento del Fondo, potendo questo tipo di procedura essere equiparata ad un pignoramento positivo, si intendono sospesi per la durata della liquidazione e decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura. Analogamente, nella fattispecie prevista dall'articolo 268, comma 3, del CCII, l'attestazione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento sull'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori può essere utilizzata dal lavoratore ai fini della prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge n. 297/1982.
-4- Nel caso in esame la sig.ra ha dimostrato di essere nell'impossibilità di fatto e Parte_1 di diritto a fornire la docu richiesta dall' in quanto la speciale procedura CP_1 di insolvenza adottata nei confronti dell'ex datore d ro non prevede l'emanazione di un provvedimento giudiziario che attesti l'esecutività del credito vantato. Come correttamente sostenuto dall' in entrambe le circolari citate deve ritenersi che CP_1 il provvedimento di apertura della p ura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 è equiparato ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3 della L. 3/2012) con la conseguenza che il requisito dell'accertamento dell'esistenza del credito viene ottemperato con l'ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche se non è stato precedentemente accertato in giudizio. Il successivo deposito dello stato passivo definitivo costituisce pertanto il provvedimento a seguito del quale il lavoratore, ammesso al passivo, può legittimamente chiedere al Fondo di Garanzia CP_1 la liquidazione del proprio credito. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la ricorrente ha corredato la domanda di liquidazione di tutti i documenti necessari ed in particolare della dichiarazione del liquidatore attestante il suo credito, il deposito dello stato passivo definitivo e il relativo provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale. Diversamente da quanto ritenuto dall' non vi era alcuna necessità di produrre CP_1
l'attestazione di esecutività dello stato pa . Di conseguenza il provvedimento di rigetto fondato sull'asserita decadenza è illegittimo. La ricorrente avendo presentato la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del suo credito ammesso al passivo della procedura fin dal deposito della domanda in data 12.7.2021 non è incorsa in alcuna decadenza. In assenza di specifiche contestazioni sul quantum, sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione in favore della ricorrente da parte del Fondo di Garanzia dell' della somma complessiva di € 31.371,60 di cui € 21.369,81 CP_1 per t.f.r. ed € 10.001,82 lo di retribuzioni. Spese di lite secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo di euro 31.371,60 oltre accessori di leg Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.150,00 oltre 15% per CP_1 spese forfettarie e refusione del contributo unificato versato.
Roma, 15/01/2025
Il Giudice
Tiziana Orru