Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 36579/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, a seguito dell'odierna udienza di data
15.1.2025, emette con motivazione contestuale la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1 avv. Chiara Agnello
e convenuto CP_1
Avv. Alessia Faddili
e convenuta Controparte_2
Avv. Enrico Lucci
Con ricorso depositato telematicamente il 10.10.2024 la ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 09720249083838090000, notificatale in data 1/10/2024, per la riscossione della somma di € 25.928,40 di cui all'avviso di addebito n. 39720220012188101000, annullato da CP_1 questo Tribunale con sentenza n. 8750/2023, pubblicata in data 9/10/2023.
Premette che la decisione giudiziale “accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto n. 39720220012188101000; - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2143,00 oltre iva e cpa come per legge”; che è stata notificata ad , ai fini dell'esecuzione per il recupero delle spese legali, con pec 26/10/2023 e CP_1 che non è stata impugnata. Afferma la nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per inesistenza/inefficacia dell'atto presupposto.
Eccepisce altresì l'illegittimità del comportamento dell'ente impositore che ha consapevolmente inviato all' , successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che ne aveva disposto CP_3
l'annullamento, il ruolo volto ad ottenere il pagamento di somme non dovute e quella dell'agente della riscossione per non aver verificato l'effettiva debenza delle somme asseritamente dovute. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, costituitosi, l' rappresenta di avere provveduto alla eliminazione del ruolo e chiede la CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale.
Questo Giudice non può che uniformarsi alle concordi richieste di parte ricorrente e dell' CP_1 sulla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Infatti, la documentazione prodotta dal stesso istituto resistente evidenzia come in data 3.12.2024 sia stata data comunicazione a parte ricorrente dell'annullamento dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
Quanto alle spese, determinate col criterio della c.d. soccombenza virtuale, le stesse vanno poste a carico del convenuto che si è attivato successivamente alla proposizione del ricorso per annullare l'avviso di addebito, nonostante avesse ricevuto la notificazione della sentenza ad esso relativa in data 25.10.2023, come risulta dalla documentazione elettronica prodotta da parte ricorrente. Va pertanto condannato l' al pagamento delle spese processuali a favore della parte ricorrente, CP_1 liquidate come da dispositivo. Vanno interamente compensate nei confronti di quale agente CP_3 di riscossione che non era parte nel procedimento conclusosi con la sentenza citata, né ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara cessata fra le parti la materia del contendere e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in €
2200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%. Compensa interamente le spese processuali nei confronti di CP_3
Roma, 15.1.2025
Il Giudice