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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8221/2023 di R.G.
tra nato a [...] il Parte_1
23 agosto 1976, residente a [...]n. 521 C.F.
rappresentato e difeso dall'Avv. Denis C.F._1
RO e dall'Avv. Giuseppe Zett
attore e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.10.1961, residente a [...]di Verona (VR), via
Orientale n. 5, assistito, rappresentato e difeso dall'avv.
SC CC
convenuto
All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 12 giugno 2023 La Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di euro 19.185,38, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal giorno del fatto illecito al definitivo saldo, e le ingiurie e minacce dal convenuto proferite all'indirizzo di esso attore in data 3 ottobre
2020, verso le ore 11,45, all'interno dell'Istituto
Scolastico ” A.Pacinotti” di Venezia-Mestre. Esponeva il ricorrente che in tale data mentre si trovava nell'atrio della scuola, veniva raggiunto dal signor Controparte_1 padre di studente del corso serale, il Persona_1 quale, nell'immediatezza, lo aggrediva verbalmente con frasi come “ magnamerda...terrone...africano...mangia banane...coglione...non sai insegnare… non vali niente..hai rubato la laurea...sei un incompetente”, Subito dopo, minacciava l'odierno attore con le seguenti espressioni: “ so dove abiti...ti aspetto sotto casa...so che macchina hai..ti apro la testa in due”. In conseguenza di tale condotta, il signor presentava querela ed il Pt_1 signor veniva tratto a giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Venezia. All'udienza fissata per il dibattimento il signor ammetteva i fatti e Controparte_1 la responsabilità, tanto da scusarsi con lettera del 22 novembre 2022, consegnata a mani al prof. nel Pt_1 corso della medesima udienza. Nel corso della stessa udienza e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il medesimo signor proponeva Controparte_1 la somma di euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.Lgs n. 274/2000 (secondo cui “il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la pag. 2/6 causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione…”). La proposta veniva respinta dal signor ma il Giudice, ritenutala Pt_1 congrua, dichiarava egualmente di non doversi procedere nei confronti dell'imputato In data 11 Controparte_1 gennaio 2023, il signor a mezzo racc. r.r. Pt_1 comunicava al signor di voler procedere Controparte_1 alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita relativamente ai danni patiti in seguito ai fatti delittuosi denunziati in querela In data 15 febbraio 2023, il signor faceva pervenire la propria adesione CP_1 alla procedura conciliativa, ma alla stessa non ne conseguiva alcun accordo sul risarcimento del danno patito dal signor in conseguenza della condotta illecita Pt_1 del signor In ordine al quantum debeatur Controparte_1
l'attore così quantificava il danno patito: euro 10.000,00
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'attività illecita del signor CP_1
; euro 7.726,26 per le spese di intervento legale
[...] nel procedimento penale;
euro 1.459,12 a titolo di rifusione delle spese relative all'attività stragiudiziale successiva alla conclusione del procedimento penale. E tanto per un totale di euro 19.185,38.
Il resistente contestava l'avversa prospettazione.
pag. 3/6 La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
2. I testi escussi in giudizio hanno confermato l'effettiva verificazione dei fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio con le coordinate di tempo e luogo ivi esposte. I fatti, inoltre, sono accaduti alla presenza, oltre che dei testi, anche del vicepreside e di alcuni bidelli della scuola, come dai primi riferito. A tanto si aggiunga che il resistente ha confessato di aver pronunciato le frasi minacciose e ingiuriose oggetto di esame. Ora, il danno può ritenersi provato mediante presunzioni fondate sulla constatazione che le esternazioni offensive e minacciose, espressive di disprezzo verso la persona del ricorrente, le sue doti morali, intellettuali e professionali, alla presenza di colleghi e di personale in servizio nello stesso luogo di lavoro dell'attore, abbiano determinato un patema d'animo nel destinatario e, di conseguenza, un effettivo danno, in termini di sofferenza interiore, quale conseguenza dell'uso, al suo indirizzo, delle espressioni riportate. Occorre al contempo considerare che l'illecito si è consumato alla presenza di un numero non esorbitante di persone e nei confronti di un soggetto passivo, docente di scuola media superiore, dotato certamente di un elevato livello culturale e di un grado di maturità psicofisica e di una capacità di reazione all'offesa tali da suggerire una intensità non elevata delle ripercussioni delle offese ricevute. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene congrua una liquidazione equitativa del danno subito da parte attrice per effetto delle frasi ingiuriose in questione nella misura di € 2.500,00. Per le minacce, poi, il danno morale da reato, considerata l'odiosità delle frasi minacciose pronunciate dal convenuto e la gravità del pag. 4/6 male minacciato, va equitativamente liquidato nella misura di € 3.500,00. La somma di € 6.000,00 spettante all'attore a titolo risarcitorio deve intendersi già espressa in valori monetari attuali e come tale va incrementata soltanto degli interessi legali dalla data del fatto fino al saldo.
3. Non si ritiene invece che spettino all'attore la somma di € 7.726,26 per le spese di intervento legale nel procedimento penale e la somma di € 1.459,12 a titolo di rifusione delle spese relative all'attività stragiudiziale successiva alla conclusione del procedimento penale, non essendo stata fornita precisa ed adeguata documentazione di tale attività ma solo un preavviso di spesa. Laddove le spese legali sostenute dalla parte nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali
(cfr. cass. N. 2275/2006, n. 997/2010, n. 6422/2017, n.
22241/2025). Non avendo l'attrice dimostrato di avere effettivamente sopportato il relativo esborso, avendo prodotto unicamente un preavviso di parcella e non anche una fattura (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo), la domanda va in parte qua rigettata. A tanto si aggiunga che per ottenere la liquidazione delle spese legali relative al giudizio penale svoltosi dinanzi al giudice di pace l'attore avrebbe dovuto impugnare la sentenza di tale giudice, rimasta silente sul punto.
4. Al convenuto deve inoltre applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dal d. lgs. N. 7/2016, ex art. 4 determinata, secondo quanto previsto dal successivo art. 5,
pag. 5/6 nella somma di € 100,00.
5. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto della ridotta complessità della controversia sotto il profilo fattuale e giuridico e del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, seguono la soccombenza a vanno compensate per la metà considerata la soccombenza reciproca tra le parti terminata dal solo parziale accoglimento della domanda sul piano quantitativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
[...] depositato in data 12 giugno 2023, così provvede:
1)condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di €
6.000,00, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)condanna il convenuto al pagamento della somma di €
100,00 in favore dello Stato;
3)condanna il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, compensate per la metà, liquidate, già operata la compensazione, in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso di metà delle spese vive;
4)rigetta ogni altra domanda.
21.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8221/2023 di R.G.
tra nato a [...] il Parte_1
23 agosto 1976, residente a [...]n. 521 C.F.
rappresentato e difeso dall'Avv. Denis C.F._1
RO e dall'Avv. Giuseppe Zett
attore e
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
6.10.1961, residente a [...]di Verona (VR), via
Orientale n. 5, assistito, rappresentato e difeso dall'avv.
SC CC
convenuto
All'udienza del 27.11.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 12 giugno 2023 La Parte_1 conveniva innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di euro 19.185,38, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal giorno del fatto illecito al definitivo saldo, e le ingiurie e minacce dal convenuto proferite all'indirizzo di esso attore in data 3 ottobre
2020, verso le ore 11,45, all'interno dell'Istituto
Scolastico ” A.Pacinotti” di Venezia-Mestre. Esponeva il ricorrente che in tale data mentre si trovava nell'atrio della scuola, veniva raggiunto dal signor Controparte_1 padre di studente del corso serale, il Persona_1 quale, nell'immediatezza, lo aggrediva verbalmente con frasi come “ magnamerda...terrone...africano...mangia banane...coglione...non sai insegnare… non vali niente..hai rubato la laurea...sei un incompetente”, Subito dopo, minacciava l'odierno attore con le seguenti espressioni: “ so dove abiti...ti aspetto sotto casa...so che macchina hai..ti apro la testa in due”. In conseguenza di tale condotta, il signor presentava querela ed il Pt_1 signor veniva tratto a giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Venezia. All'udienza fissata per il dibattimento il signor ammetteva i fatti e Controparte_1 la responsabilità, tanto da scusarsi con lettera del 22 novembre 2022, consegnata a mani al prof. nel Pt_1 corso della medesima udienza. Nel corso della stessa udienza e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il medesimo signor proponeva Controparte_1 la somma di euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.Lgs n. 274/2000 (secondo cui “il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la pag. 2/6 causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione…”). La proposta veniva respinta dal signor ma il Giudice, ritenutala Pt_1 congrua, dichiarava egualmente di non doversi procedere nei confronti dell'imputato In data 11 Controparte_1 gennaio 2023, il signor a mezzo racc. r.r. Pt_1 comunicava al signor di voler procedere Controparte_1 alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita relativamente ai danni patiti in seguito ai fatti delittuosi denunziati in querela In data 15 febbraio 2023, il signor faceva pervenire la propria adesione CP_1 alla procedura conciliativa, ma alla stessa non ne conseguiva alcun accordo sul risarcimento del danno patito dal signor in conseguenza della condotta illecita Pt_1 del signor In ordine al quantum debeatur Controparte_1
l'attore così quantificava il danno patito: euro 10.000,00
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'attività illecita del signor CP_1
; euro 7.726,26 per le spese di intervento legale
[...] nel procedimento penale;
euro 1.459,12 a titolo di rifusione delle spese relative all'attività stragiudiziale successiva alla conclusione del procedimento penale. E tanto per un totale di euro 19.185,38.
Il resistente contestava l'avversa prospettazione.
pag. 3/6 La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
2. I testi escussi in giudizio hanno confermato l'effettiva verificazione dei fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio con le coordinate di tempo e luogo ivi esposte. I fatti, inoltre, sono accaduti alla presenza, oltre che dei testi, anche del vicepreside e di alcuni bidelli della scuola, come dai primi riferito. A tanto si aggiunga che il resistente ha confessato di aver pronunciato le frasi minacciose e ingiuriose oggetto di esame. Ora, il danno può ritenersi provato mediante presunzioni fondate sulla constatazione che le esternazioni offensive e minacciose, espressive di disprezzo verso la persona del ricorrente, le sue doti morali, intellettuali e professionali, alla presenza di colleghi e di personale in servizio nello stesso luogo di lavoro dell'attore, abbiano determinato un patema d'animo nel destinatario e, di conseguenza, un effettivo danno, in termini di sofferenza interiore, quale conseguenza dell'uso, al suo indirizzo, delle espressioni riportate. Occorre al contempo considerare che l'illecito si è consumato alla presenza di un numero non esorbitante di persone e nei confronti di un soggetto passivo, docente di scuola media superiore, dotato certamente di un elevato livello culturale e di un grado di maturità psicofisica e di una capacità di reazione all'offesa tali da suggerire una intensità non elevata delle ripercussioni delle offese ricevute. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene congrua una liquidazione equitativa del danno subito da parte attrice per effetto delle frasi ingiuriose in questione nella misura di € 2.500,00. Per le minacce, poi, il danno morale da reato, considerata l'odiosità delle frasi minacciose pronunciate dal convenuto e la gravità del pag. 4/6 male minacciato, va equitativamente liquidato nella misura di € 3.500,00. La somma di € 6.000,00 spettante all'attore a titolo risarcitorio deve intendersi già espressa in valori monetari attuali e come tale va incrementata soltanto degli interessi legali dalla data del fatto fino al saldo.
3. Non si ritiene invece che spettino all'attore la somma di € 7.726,26 per le spese di intervento legale nel procedimento penale e la somma di € 1.459,12 a titolo di rifusione delle spese relative all'attività stragiudiziale successiva alla conclusione del procedimento penale, non essendo stata fornita precisa ed adeguata documentazione di tale attività ma solo un preavviso di spesa. Laddove le spese legali sostenute dalla parte nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali
(cfr. cass. N. 2275/2006, n. 997/2010, n. 6422/2017, n.
22241/2025). Non avendo l'attrice dimostrato di avere effettivamente sopportato il relativo esborso, avendo prodotto unicamente un preavviso di parcella e non anche una fattura (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo), la domanda va in parte qua rigettata. A tanto si aggiunga che per ottenere la liquidazione delle spese legali relative al giudizio penale svoltosi dinanzi al giudice di pace l'attore avrebbe dovuto impugnare la sentenza di tale giudice, rimasta silente sul punto.
4. Al convenuto deve inoltre applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dal d. lgs. N. 7/2016, ex art. 4 determinata, secondo quanto previsto dal successivo art. 5,
pag. 5/6 nella somma di € 100,00.
5. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto della ridotta complessità della controversia sotto il profilo fattuale e giuridico e del valore della causa, determinato in base al criterio del decisum, seguono la soccombenza a vanno compensate per la metà considerata la soccombenza reciproca tra le parti terminata dal solo parziale accoglimento della domanda sul piano quantitativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c.
[...] depositato in data 12 giugno 2023, così provvede:
1)condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di €
6.000,00, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)condanna il convenuto al pagamento della somma di €
100,00 in favore dello Stato;
3)condanna il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, compensate per la metà, liquidate, già operata la compensazione, in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso di metà delle spese vive;
4)rigetta ogni altra domanda.
21.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 6/6