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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1060/2019 R.A.C.L., promossa da elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
OB Di CC e dall'avv. Paolo Spiga per procura speciale a margine del ricorso introduttivo ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Padova presso lo studio dell'avv. Controparte_1
LE IE e dell'avv. Simone Rizzi, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
resistente con la partecipazione di
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampiero Controparte_2
Schirru, che la rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico; terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2019, l' Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:
- che in data 10 luglio 2012 il lavoratore , dipendente di CP_3 [...]
era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro presso lo stabilimento della Controparte_1 di Sarroch, mentre stava eseguendo un intervento di controllo di tensione su un quadro CP_4 elettrico dell'impianto di demineralizzazione;
- che, nel corso dell'attività, si era sviluppata una fiammata proveniente dal quadro elettrico, che aveva investito il lavoratore, provocandogli ustioni di I e II grado al volto, al collo e alla mano destra;
pagina 1 di 12 - che, a seguito dell'infortunio, l' aveva riconosciuto in favore del lavoratore una Pt_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 19 per cento, derivante dagli esiti cicatriziali, da un impaccio funzionale della mano destra e da una sindrome ansioso-depressiva medio-severa;
- che, in conseguenza di tale valutazione, l' aveva proceduto alla costituzione di rendita Pt_1 per un importo complessivo di euro 118.969,10;
- che l'infortunio si era verificato in occasione di lavoro e in violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
- che la datrice di lavoro non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento, avendo omesso di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di legge e sulle corrette procedure operative.
Tutto ciò premesso, l'Istituto ricorrente ha domandato che il Tribunale voglia accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al lavoratore in data 10 luglio 2012 si è CP_3 verificato per fatto e colpa della per l'effetto, condannare la Controparte_1 convenuta al rimborso in favore dell' dell'importo di euro 118.969,10, ovvero della diversa Pt_1 somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto.
La società ha dedotto che l'infortunio non era dipeso da carenze organizzative o da violazioni della normativa antinfortunistica, bensì da una condotta gravemente imprudente del lavoratore, il quale aveva violato le procedure aziendali di sicurezza che gli vietavano di effettuare interventi diretti sugli impianti elettrici.
Ha evidenziato che il , contrariamente alle istruzioni ricevute, aveva aperto la zona CP_3 protetta del quadro elettrico e vi aveva inserito un cacciavite metallico, provocando così la fiammata che gli aveva causato le ustioni;
le sue mansioni si sarebbero dovute limitare, invece, alla verifica della tensione con apposito tester e alla segnalazione di eventuali anomalie alla ditta specializzata esterna.
Ha sostenuto che l'infortunio doveva pertanto ritenersi conseguenza esclusiva o comunque prevalente del comportamento del lavoratore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione o riduzione della responsabilità datoriale.
Ha inoltre eccepito che la percentuale di invalidità riconosciuta dall' era eccessiva, atteso che Pt_1 la sindrome ansioso-depressiva risultava preesistente all'infortunio, e che, conseguentemente, la menomazione effettivamente riconducibile all'evento non poteva superare l'8 per cento, pagina 2 di 12 corrispondente a euro 10.404,48.
Ha infine rappresentato che, all'epoca dei fatti, la società era coperta da polizza n. 301788439 stipulata con comprendente la garanzia per le azioni di regresso ex Controparte_5 artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, e ha chiesto, in via subordinata, di essere manlevata e garantita per ogni eventuale condanna.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per la riduzione della somma richiesta in relazione al concorso di colpa del lavoratore e alla reale entità del danno.
A seguito della notifica degli atti introduttivi del giudizio, disposta all'udienza del 20 febbraio
2020, si è costituita altresì eccependo la totale infondatezza delle deduzioni Controparte_2 attoree.
La compagnia ha rilevato che aveva osservato la normativa di Controparte_1 sicurezza e prevenzione, non potendo quindi ravvisarsi alcuna responsabilità a suo carico.
Ha sostenuto che l'infortunio era ascrivibile alla condotta colposa del lavoratore , il cui CP_3 comportamento imprudente aveva costituito causa unica o comunque prevalente dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ha inoltre dedotto che, in via subordinata, l'eventuale obbligo di garanzia dovesse essere limitato ai massimali di polizza e alle condizioni contrattuali (scoperti e franchigie), con esclusione di ogni importo eccedente.
Ha infine chiesto la compensazione delle spese tra assicuratore e assicurato, in applicazione del patto di gestione della lite.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. L ha dedotto che l'infortunio per cui è causa si è verificato a causa di un vizio Pt_1 funzionale di un quadro elettrico presso lo stabilimento nel quale , CP_4 CP_3 dipendente della stava effettuando un controllo sul Controparte_1 funzionamento di una ventola di raffreddamento.
Secondo l' , l'evento si era verificato poiché, nonostante l'azionamento del dispositivo Pt_1 blocco-porta, il circuito di alimentazione del salvamotore denominato QF 13.2 rimaneva comunque sotto tensione, essendo stato alimentato a monte del sezionatore. Tale vizio di assemblaggio consentiva l'apertura dello sportello del quadro anche con parti attive ancora in tensione.
L' ha sostenuto che il datore di lavoro non aveva predisposto misure idonee a impedire tale Pt_1 condizione di rischio, né aveva garantito una formazione specifica al lavoratore per l'esecuzione in pagina 3 di 12 sicurezza di operazioni di misura elettrica, e che l'infortunio era quindi da ricondursi alla responsabilità datoriale per violazione delle norme di prevenzione.
La società ha invece dedotto che l'infortunio era dipeso da una condotta CP_1 imprudente ed autonoma del lavoratore, al quale era stato espressamente vietato di eseguire interventi diretti sugli impianti elettrici.
Secondo la convenuta, il doveva unicamente limitarsi alla verifica con tester della CP_3 mancanza di tensione all'esterno del quadro, senza aprirlo, e, in caso di anomalia, era tenuto ad avvisare una ditta esterna specializzata incaricata degli interventi elettrici.
La società ha quindi sostenuto che l'evento si era verificato poiché il lavoratore, contrariamente alle istruzioni ricevute, aveva aperto il quadro elettrico e, inserendo un cacciavite metallico all'interno, aveva causato il corto circuito e la conseguente fiammata che lo aveva investito.
2.2. L'istruttoria ha consentito di accertare la dinamica dell'infortunio nei termini sostanzialmente corrispondenti a quanto descritto dalle parti, differendo le rispettive costruzioni solo quanto alla valutazione delle cause e delle responsabilità.
In particolare, all'udienza dell'8 giugno 2021 è stata escussa ufficiale di polizia Testimone_1 giudiziaria e tecnico della prevenzione del Servizio RE di Cagliari. La teste ha riferito di avere partecipato agli accertamenti svolti nell'immediatezza dell'infortunio, esibendo in udienza il rapporto tecnico redatto dal Servizio RE, corredato dalla relativa documentazione fotografica
(documento poi depositato su ordine del Tribunale in data 2 agosto 2021. Ha spiegato che l'infortunio era avvenuto durante l'intervento del lavoratore su un cubicolo di una ventola, nel quale si trovava il salvamotore denominato QF 13.2, e che l'operazione aveva comportato l'apertura dello sportello del quadro elettrico. La teste ha dichiarato che “il cubicolo è chiuso da uno sportello con blocco porta che all'atto della apertura toglie la corrente all'interno del quadro”, ma ha precisato che “l'alimentazione della ventola di una delle soffianti è riarmata dall'alto, a monte, così che all'atto dell'apertura dello sportello risultava ancora in tensione”. Ha spiegato che la particolare configurazione dell'impianto faceva sì che, anche azionando il blocco- porta, una parte del circuito restasse alimentata, e che tale condizione di rischio non era immediatamente percepibile da chi non avesse specifica competenza elettrica. Ha aggiunto che il
“non si è reso conto della presenza del filo che riarmava l'alimentatore della ventola CP_3
(cosa che un occhio esperto avrebbe subito riconosciuto)”, e che “ha usato un cacciavite isolato solo nel manico ma non nello stelo”, precisando che “è bastato il contatto tra lo stelo metallico e la parte in tensione perché si creasse un corto circuito e si sprigionasse la fiammata che lo ha investito al viso, collo e braccio destro, non protetti da dispositivi adeguati”. Ha riferito che il pagina 4 di 12 stava effettuando “delle misure sulla ventola per le quali non era formato, non poteva CP_3 neppure usare il tester (pinza amperometrica)” e che “anche gli altri due operatori che eseguivano le stesse verifiche non avevano la competenza per farlo”. Ha inoltre dichiarato che
“c'era una ditta esterna incaricata, che ha infatti subito messo in sicurezza l'impianto ed in sede di ottemperanza so che è stato dato incarico ad una ditta specializzata”. A domanda, ha specificato che “non era corretto prevedere che l'alimentazione della ventola restasse in tensione, avrebbe dovuto disattivarsi del tutto”. Ha poi precisato che “anche il tecnico con specializzazione
PEI non può intervenire su impianto in tensione, salvo casi particolarissimi che qui non ricorrono”, e ha riferito che l'infortunato, sentito subito dopo il fatto, aveva dichiarato “che
l'impianto aveva segnalato un'anomalia della ventola ed era stato quindi incaricato da di Per_1 fare delle verifiche sull'amperaggio e in seguito di stringere dei morsetti all'interno del quadro, che lui pensava fosse privo di tensione”.
All'udienza dell'8 giugno 2021 è stato sentito anche il teste , responsabile della Tes_2 sezione “Service” della convenuta il quale ha riferito di essere Controparte_1 stato a capo dell'ufficio anche all'epoca dei fatti. Il teste ha dichiarato che “i nostri operatori possono solo azionare gli interruttori e utilizzare il tester che misura la tensione nella parte esterna al quadro, di risalita cavi, per accertarsi, in vista degli interventi, che la tensione sia stata tolta” e che “non sono assolutamente autorizzati ad aprire i quadri, nei quali anche dopo
l'apertura della maniglia di sicurezza rimane la tensione in punti raggiungibili solo con un cacciavite”. Ha affermato di riconoscere nelle fotografie parte del verbale RE (documento depositato in data 2 agosto 2021) “la parte interna del quadro dove è avvenuto l'incidente, che il signor non avrebbe neppure dovuto aprire, e non ho mai autorizzato ad aprirlo”, CP_6 precisando di essere “a conoscenza del fatto che l'apertura della maniglia di sicurezza del quadro elettrico non privava del tutto della tensione, che rimaneva però in punti raggiungibili solo con il cacciavite”.
Le dichiarazioni dell'infortunato raccolte nelle s.i.t. RE (documento CP_3 depositato il 2 agosto 2021) risultano infine del seguente tenore: egli ha indicato che, in data 10 luglio 2012 intorno alle ore 10:30, a causa del cattivo funzionamento della ventola di raffreddamento della soffiante, era stato incaricato dal sig. , con cui si era interfacciato Per_1 telefonicamente, di procedere al controllo dell'assorbimento elettrico della ventola;
si era quindi recato al cubicolo relativo al motore, aveva riarmato il termico e posizionato la pinza amperometrica, rilevando valori sulle singole fasi;
ipotizzando un cattivo contatto aveva provveduto a stringere dei morsetti utilizzando un cacciavite, senza guanti, con occhiali e scarpe di pagina 5 di 12 sicurezza;
nonostante l'interruttore fosse in posizione di off, al momento di riavvicinarsi al morsetto si era generata una forte fiammata. Quanto alla formazione specifica, alle domande rivolte dai verbalizzanti, il lavoratore ha dichiarato: “non ho mai partecipato a nessun corso di formazione del genere”.
La relazione esibita dalla teste è stata acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., venendo Tes_1 depositata in data 2 agosto 2021. Tale relazione, redatta a seguito dell'infortunio dai tecnici della prevenzione, ricostruisce le modalità dell'evento e le caratteristiche dell'impianto interessato.
I tecnici hanno accertato che l'infortunio era avvenuto all'interno di un cubicolo elettrico appartenente a un quadro di comando installato in un container dell'impianto e destinato al funzionamento di una ventola di raffreddamento. Hanno rilevato che il quadro era dotato di uno sportello con dispositivo blocco-porta, che avrebbe dovuto interrompere la corrente all'apertura, ma che in realtà non garantiva la completa disalimentazione. Dalla documentazione fotografica (in particolare le foto n. 3 e 4) risulta che l'alimentazione della ventola rimaneva collegata a monte del sezionatore, come indicato nella didascalia “alimentazione al QF13.2 a monte del sezionatore blocco porta”. Tale configurazione, definita dai tecnici come “vizio occulto”, faceva sì che parte dell'impianto restasse in tensione anche dopo l'apertura dello sportello. La relazione evidenzia che il contatto si era verificato nel punto in cui il lavoratore stava stringendo un morsetto con un cacciavite, e che il corto circuito era avvenuto tra i morsetti superiori del componente e la massa del quadro. La foto n. 5 mostra, con la relativa didascalia, la “asola di sostegno rimando blocco porta con evidente segno di fusione nel punto di contatto”. I tecnici hanno aggiunto che la documentazione aziendale relativa alla valutazione del rischio elettrico era generica e non conteneva indicazioni specifiche sulle operazioni da eseguire in sicurezza, mentre la chiave per l'apertura dei quadri era nella disponibilità degli operatori.
2.3. Dalle risultanze dell'istruttoria emerge che l'infortunio è stato causato da un difetto impiantistico non percepibile dal lavoratore.
La relazione tecnica RE ha attestato che, nel quadro elettrico interessato, il dispositivo blocco-porta non consentiva la completa esclusione della tensione: il circuito del salvamotore QF
13.2 restava alimentato anche dopo l'apertura dello sportello, configurando un vizio occulto. Tale condizione ha determinato il corto circuito e la successiva fiammata nel momento in cui il lavoratore ha utilizzato il cacciavite, nonostante l'interruttore generale del quadro risultasse in posizione “off”, circostanza che avrebbe dovuto garantire la totale disalimentazione dell'impianto.
Tale situazione denota la violazione delle disposizioni dettate in materia di sicurezza elettrica dall'articolo 80 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Allegato IV, punto 6.1, il quale prescrive che “le pagina 6 di 12 attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione”.
L'Allegato IV, punto 6.2, stabilisce inoltre che “nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche”.
Nel caso di specie, la permanenza di tensione all'interno del quadro, pur con dispositivo blocco- porta inserito e interruttore disattivato, dimostra che l'impianto non rispettava tali prescrizioni, in quanto non garantiva la separazione sicura delle parti attive durante le operazioni di controllo.
Ne consegue che il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo di valutare i rischi elettrici in tutte le condizioni prevedibili di esercizio, in violazione dell'articolo 80, comma 2, del D.Lgs.
81/2008, secondo cui: “
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.”
Non risultano inoltre adottate misure tecniche e organizzative idonee a eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi, né procedure atte a garantire nel tempo la permanenza delle condizioni di sicurezza, in violazione dell'articolo 80, comma 3, del medesimo decreto, che prevede: “A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1”.
È ravvisabile anche la violazione dell'articolo 82, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, il quale dispone che: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o pagina 7 di 12 quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività”.
Nel caso di specie, il lavoratore ha operato in assenza di formazione specifica, con un utensile metallico non isolato e senza guanti dielettrici, pur non essendo persona esperta o avvertita.
Tali omissioni si collocano in un più ampio difetto organizzativo, poiché la documentazione aziendale – secondo quanto affermato dai tecnici in sede di sopralluogo e non contestato specificamente dalla convenuta (che non ha prodotto il DVR) – non attestava corsi formativi specifici sul rischio elettrico, né la consegna di dispositivi di protezione individuale adeguati.
La condotta del datore di lavoro integra, pertanto, anche la violazione dell'articolo 2087 c.c., che impone di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività esercitata.
Alla luce di quanto accertato, la causa dell'infortunio è da individuarsi nel vizio impiantistico non neutralizzato, che ha consentito l'apertura del quadro in presenza di tensione.
La condotta del lavoratore, pur connotata da imprudenza, non assume rilievo causale, poiché egli
è stato adibito a un'attività che, per le sue conoscenze e la mancata formazione ricevuta, non era in grado di svolgere in sicurezza.
Trova così applicazione il principio generale, elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in forza del quale “in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227 c.c., comma 1, tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando
l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad pagina 8 di 12 ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. L, 22 ottobre 2020, n. 23146).
Di conseguenza, l'azione dell'infortunato non interrompe né attenua il nesso eziologico tra le carenze dell'impianto e l'evento lesivo.
3. Accertata la responsabilità della società datrice di lavoro, occorre determinare l'entità del danno per il quale l' può legittimamente esercitare l'azione di regresso. Pt_1
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tale azione è consentita solo nei limiti delle somme effettivamente corrisposte dall' a titolo di indennizzo per Pt_1 menomazioni causalmente riconducibili all'infortunio.
Le parti convenute hanno contestato che la menomazione riconosciuta dall' pari al 19 per Pt_1 cento, fosse interamente riconducibile all'infortunio del 10 luglio 2012, deducendo la preesistenza di disturbi ansiosi e di problematiche di natura psichica insorte già in epoca antecedente all'evento, tali da incidere sulla valutazione complessiva della menomazione.
Per accertare la misura effettiva del danno e la sussistenza di eventuali preesistenze, il Tribunale, con provvedimento del 22 marzo 2023, ha disposto consulenza medico-legale.
Il consulente, nella relazione depositata in data 3 febbraio 2024, ha affermato che “emerge che il sig. in data 10.07.12 ha riportato un infortunio in occasione di lavoro;
a causa di CP_3 tale evento ha riportato delle ustioni alla mano destra ed al volto sviluppando una riacutizzazione dello stato ansioso di cui già in passato aveva sofferto”.
Il c.t.u. ha aggiunto che “il sig. già in precedenza all'infortunio del luglio 2012 CP_3 aveva sofferto di problematiche di natura psichica (crisi di ansia) sia in età adolescenziale […] che successivamente nel 2009 e nel 2011, in seguito ad infortuni sul lavoro in cui due suoi colleghi persero la vita”.
Il consulente ha quindi concluso che “il danno biologico conseguente agli sfumati esiti cicatriziali a livello del volto e della mano destra corrisponde complessivamente al 4% […] quello relativo al lieve stato ansioso-depressivo corrisponde al 4% […] il danno biologico complessivo attualmente corrisponde all'8%”.
Con successivo provvedimento, il Tribunale ha richiesto chiarimenti, invitando il c.t.u. a precisare, “1) se sia possibile, sulla base della documentazione in atti, procedere alla determinazione dell'entità delle lesioni psicofisiche preesistenti all'infortunio del 10 luglio 2012;
2) in caso di risposta positiva al primo quesito, calcoli il c.t.u., sulla base delle tabelle di cui Pt_1
pagina 9 di 12 al D.M. 12 luglio 2000, la misura del danno biologico preesistente all'infortunio del 10 luglio
2012 e la misura di quello susseguente al detto infortunio, specificando l'entità dell'aggravamento sia in relazione alla patologia psichica che in relazione al danno biologico complessivo all'esito dell'aggravamento, con specifico riferimento alle date delle visite collegiali effettuate dall' Pt_1
(15 aprile 2014 e 7 giugno 2016) e all'attualità”.
Con relazione integrativa del marzo 2025, il dott. dopo accurato riesame della cartella Per_2 sanitaria depositata in data 23 novembre 2021, ha affermato che “è possibile procedere alla valutazione delle lesioni psicofisiche preesistenti all'infortunio del 10 luglio 2012”, stimandole nel
3 per cento.
Ha quindi indicato che la menomazione complessiva era stata valutata al 15 per cento al 15 luglio
2014 (di cui 8 per cento psichico), al 19 per cento al 1° maggio 2016 (di cui 12 per cento psichico)
e all'8 per cento alla data della visita peritale del 4 luglio 2023, specificando che la riduzione era dovuta al “un significativo miglioramento delle condizioni del ricorrente che si è verificato in un momento successivo alla stabilizzazione dei postumi;
infatti non è stato riscontrato alcun deficit funzionale a carico delle dita della mano destra (arto dominante) ed un quadro psicopatologico corrispondente ad un lieve stato ansio-depressivo come dimostrato anche dall'attuale consueta terapia (¼ di Cipralex 10 mg al giorno) ossia ad pari ad ¼ di quella assunta nel 2016” (vd. precedenti chiarimenti forniti dal consulente il 21 agosto 2024).
Dalle conclusioni peritali emerge, dunque, che il lavoratore presentava una menomazione di natura psichica preesistente nella misura del 3 per cento e che l'infortunio del 10 luglio 2012 aveva determinato un aggravamento temporaneo, con successiva stabilizzazione in postumi permanenti residui pari all'8 per cento complessivo, comprendente gli esiti cicatriziali e il lieve stato ansioso residuo.
Ne consegue che il diritto di regresso dell' può essere esercitato esclusivamente nei limiti Pt_1 dell'8 per cento, ossia alla misura del danno biologico effettivamente derivante dall'infortunio alla data della stabilizzazione dei sintomi, da calcolarsi sulla base del valore capitale previsto dalle tabelle vigenti, pari a circa euro 11.644,95 per un'invalidità permanente dell'8 per cento in Pt_1 soggetto trentaseienne.
4. Per quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei limiti dell'8 per cento e CP_1 deve essere condannata a rimborsare all' il valore capitale corrispondente Controparte_1 Pt_1 all'8 per cento di invalidità permanente determinato secondo le tabelle vigenti nella misura di Pt_1 euro 11.644,95.
Sulle somme così determinate spettano gli interessi legali quali interessi moratori (e non pagina 10 di 12 compensativi), decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla convenuta, sino al saldo.
Trattandosi di credito da regresso e non di credito di lavoro, non è dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c.; restano dovuti gli interessi moratori come sopra precisati.
Quanto alla garanzia invocata dalla società resistente, risulta provata la copertura di cui alla polizza n. 301788439 stipulata tra e le cui Controparte_1 Controparte_2 condizioni generali (doc. 8 fascicolo della società) estendono la copertura alla responsabilità ex artt. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965, con impegno dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurata di
“capitale, interessi e spese” nei limiti dei massimali, scoperti, franchigie e condizioni tutte di polizza.
Ne consegue la condanna dell'assicuratore a manlevare per Controparte_1 quanto dovuto all' in esecuzione della presente sentenza, nei limiti contrattuali. Pt_1
5. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite devono essere compensate nella misura di 8/9; il residuo 1/9 è posto a carico delle convenute in solido, da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per la materia previdenziale, di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Tra le convenute, le spese sono compensate in applicazione del patto di gestione della lite e delle condizioni di polizza (doc. 8 fascicolo della società).
5.1. Devono essere definitivamente poste a carico delle resistenti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a pagare all' la somma di euro 11.644,95 a titolo di valore capitale per invalidità
[...] Pt_1 permanente dell'8 per cento, oltre interessi legali moratori dalla notifica del ricorso sino al saldo;
2. condanna a tenere indenne da quanto Controparte_2 Controparte_1 dovuto in esecuzione del capo che precede nei limiti dei massimali, scoperti, franchigie e condizioni della polizza n. 301788439;
3. compensa le spese di lite nella misura di 8/9 tra e condanna e Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, Controparte_2 che liquida in euro 599,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. pagina 11 di 12 4. compensa le spese tra assicurata e assicuratrice.
5. pone definitivamente a carico di Controparte_1 spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 14 ottobre 2025.
e le Controparte_2
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1060/2019 R.A.C.L., promossa da elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
OB Di CC e dall'avv. Paolo Spiga per procura speciale a margine del ricorso introduttivo ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Padova presso lo studio dell'avv. Controparte_1
LE IE e dell'avv. Simone Rizzi, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
resistente con la partecipazione di
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampiero Controparte_2
Schirru, che la rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico; terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2019, l' Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:
- che in data 10 luglio 2012 il lavoratore , dipendente di CP_3 [...]
era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro presso lo stabilimento della Controparte_1 di Sarroch, mentre stava eseguendo un intervento di controllo di tensione su un quadro CP_4 elettrico dell'impianto di demineralizzazione;
- che, nel corso dell'attività, si era sviluppata una fiammata proveniente dal quadro elettrico, che aveva investito il lavoratore, provocandogli ustioni di I e II grado al volto, al collo e alla mano destra;
pagina 1 di 12 - che, a seguito dell'infortunio, l' aveva riconosciuto in favore del lavoratore una Pt_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 19 per cento, derivante dagli esiti cicatriziali, da un impaccio funzionale della mano destra e da una sindrome ansioso-depressiva medio-severa;
- che, in conseguenza di tale valutazione, l' aveva proceduto alla costituzione di rendita Pt_1 per un importo complessivo di euro 118.969,10;
- che l'infortunio si era verificato in occasione di lavoro e in violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sul datore ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
- che la datrice di lavoro non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento, avendo omesso di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di legge e sulle corrette procedure operative.
Tutto ciò premesso, l'Istituto ricorrente ha domandato che il Tribunale voglia accertare e dichiarare che l'infortunio occorso al lavoratore in data 10 luglio 2012 si è CP_3 verificato per fatto e colpa della per l'effetto, condannare la Controparte_1 convenuta al rimborso in favore dell' dell'importo di euro 118.969,10, ovvero della diversa Pt_1 somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto.
La società ha dedotto che l'infortunio non era dipeso da carenze organizzative o da violazioni della normativa antinfortunistica, bensì da una condotta gravemente imprudente del lavoratore, il quale aveva violato le procedure aziendali di sicurezza che gli vietavano di effettuare interventi diretti sugli impianti elettrici.
Ha evidenziato che il , contrariamente alle istruzioni ricevute, aveva aperto la zona CP_3 protetta del quadro elettrico e vi aveva inserito un cacciavite metallico, provocando così la fiammata che gli aveva causato le ustioni;
le sue mansioni si sarebbero dovute limitare, invece, alla verifica della tensione con apposito tester e alla segnalazione di eventuali anomalie alla ditta specializzata esterna.
Ha sostenuto che l'infortunio doveva pertanto ritenersi conseguenza esclusiva o comunque prevalente del comportamento del lavoratore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione o riduzione della responsabilità datoriale.
Ha inoltre eccepito che la percentuale di invalidità riconosciuta dall' era eccessiva, atteso che Pt_1 la sindrome ansioso-depressiva risultava preesistente all'infortunio, e che, conseguentemente, la menomazione effettivamente riconducibile all'evento non poteva superare l'8 per cento, pagina 2 di 12 corrispondente a euro 10.404,48.
Ha infine rappresentato che, all'epoca dei fatti, la società era coperta da polizza n. 301788439 stipulata con comprendente la garanzia per le azioni di regresso ex Controparte_5 artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, e ha chiesto, in via subordinata, di essere manlevata e garantita per ogni eventuale condanna.
Tanto premesso, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per la riduzione della somma richiesta in relazione al concorso di colpa del lavoratore e alla reale entità del danno.
A seguito della notifica degli atti introduttivi del giudizio, disposta all'udienza del 20 febbraio
2020, si è costituita altresì eccependo la totale infondatezza delle deduzioni Controparte_2 attoree.
La compagnia ha rilevato che aveva osservato la normativa di Controparte_1 sicurezza e prevenzione, non potendo quindi ravvisarsi alcuna responsabilità a suo carico.
Ha sostenuto che l'infortunio era ascrivibile alla condotta colposa del lavoratore , il cui CP_3 comportamento imprudente aveva costituito causa unica o comunque prevalente dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ha inoltre dedotto che, in via subordinata, l'eventuale obbligo di garanzia dovesse essere limitato ai massimali di polizza e alle condizioni contrattuali (scoperti e franchigie), con esclusione di ogni importo eccedente.
Ha infine chiesto la compensazione delle spese tra assicuratore e assicurato, in applicazione del patto di gestione della lite.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. L ha dedotto che l'infortunio per cui è causa si è verificato a causa di un vizio Pt_1 funzionale di un quadro elettrico presso lo stabilimento nel quale , CP_4 CP_3 dipendente della stava effettuando un controllo sul Controparte_1 funzionamento di una ventola di raffreddamento.
Secondo l' , l'evento si era verificato poiché, nonostante l'azionamento del dispositivo Pt_1 blocco-porta, il circuito di alimentazione del salvamotore denominato QF 13.2 rimaneva comunque sotto tensione, essendo stato alimentato a monte del sezionatore. Tale vizio di assemblaggio consentiva l'apertura dello sportello del quadro anche con parti attive ancora in tensione.
L' ha sostenuto che il datore di lavoro non aveva predisposto misure idonee a impedire tale Pt_1 condizione di rischio, né aveva garantito una formazione specifica al lavoratore per l'esecuzione in pagina 3 di 12 sicurezza di operazioni di misura elettrica, e che l'infortunio era quindi da ricondursi alla responsabilità datoriale per violazione delle norme di prevenzione.
La società ha invece dedotto che l'infortunio era dipeso da una condotta CP_1 imprudente ed autonoma del lavoratore, al quale era stato espressamente vietato di eseguire interventi diretti sugli impianti elettrici.
Secondo la convenuta, il doveva unicamente limitarsi alla verifica con tester della CP_3 mancanza di tensione all'esterno del quadro, senza aprirlo, e, in caso di anomalia, era tenuto ad avvisare una ditta esterna specializzata incaricata degli interventi elettrici.
La società ha quindi sostenuto che l'evento si era verificato poiché il lavoratore, contrariamente alle istruzioni ricevute, aveva aperto il quadro elettrico e, inserendo un cacciavite metallico all'interno, aveva causato il corto circuito e la conseguente fiammata che lo aveva investito.
2.2. L'istruttoria ha consentito di accertare la dinamica dell'infortunio nei termini sostanzialmente corrispondenti a quanto descritto dalle parti, differendo le rispettive costruzioni solo quanto alla valutazione delle cause e delle responsabilità.
In particolare, all'udienza dell'8 giugno 2021 è stata escussa ufficiale di polizia Testimone_1 giudiziaria e tecnico della prevenzione del Servizio RE di Cagliari. La teste ha riferito di avere partecipato agli accertamenti svolti nell'immediatezza dell'infortunio, esibendo in udienza il rapporto tecnico redatto dal Servizio RE, corredato dalla relativa documentazione fotografica
(documento poi depositato su ordine del Tribunale in data 2 agosto 2021. Ha spiegato che l'infortunio era avvenuto durante l'intervento del lavoratore su un cubicolo di una ventola, nel quale si trovava il salvamotore denominato QF 13.2, e che l'operazione aveva comportato l'apertura dello sportello del quadro elettrico. La teste ha dichiarato che “il cubicolo è chiuso da uno sportello con blocco porta che all'atto della apertura toglie la corrente all'interno del quadro”, ma ha precisato che “l'alimentazione della ventola di una delle soffianti è riarmata dall'alto, a monte, così che all'atto dell'apertura dello sportello risultava ancora in tensione”. Ha spiegato che la particolare configurazione dell'impianto faceva sì che, anche azionando il blocco- porta, una parte del circuito restasse alimentata, e che tale condizione di rischio non era immediatamente percepibile da chi non avesse specifica competenza elettrica. Ha aggiunto che il
“non si è reso conto della presenza del filo che riarmava l'alimentatore della ventola CP_3
(cosa che un occhio esperto avrebbe subito riconosciuto)”, e che “ha usato un cacciavite isolato solo nel manico ma non nello stelo”, precisando che “è bastato il contatto tra lo stelo metallico e la parte in tensione perché si creasse un corto circuito e si sprigionasse la fiammata che lo ha investito al viso, collo e braccio destro, non protetti da dispositivi adeguati”. Ha riferito che il pagina 4 di 12 stava effettuando “delle misure sulla ventola per le quali non era formato, non poteva CP_3 neppure usare il tester (pinza amperometrica)” e che “anche gli altri due operatori che eseguivano le stesse verifiche non avevano la competenza per farlo”. Ha inoltre dichiarato che
“c'era una ditta esterna incaricata, che ha infatti subito messo in sicurezza l'impianto ed in sede di ottemperanza so che è stato dato incarico ad una ditta specializzata”. A domanda, ha specificato che “non era corretto prevedere che l'alimentazione della ventola restasse in tensione, avrebbe dovuto disattivarsi del tutto”. Ha poi precisato che “anche il tecnico con specializzazione
PEI non può intervenire su impianto in tensione, salvo casi particolarissimi che qui non ricorrono”, e ha riferito che l'infortunato, sentito subito dopo il fatto, aveva dichiarato “che
l'impianto aveva segnalato un'anomalia della ventola ed era stato quindi incaricato da di Per_1 fare delle verifiche sull'amperaggio e in seguito di stringere dei morsetti all'interno del quadro, che lui pensava fosse privo di tensione”.
All'udienza dell'8 giugno 2021 è stato sentito anche il teste , responsabile della Tes_2 sezione “Service” della convenuta il quale ha riferito di essere Controparte_1 stato a capo dell'ufficio anche all'epoca dei fatti. Il teste ha dichiarato che “i nostri operatori possono solo azionare gli interruttori e utilizzare il tester che misura la tensione nella parte esterna al quadro, di risalita cavi, per accertarsi, in vista degli interventi, che la tensione sia stata tolta” e che “non sono assolutamente autorizzati ad aprire i quadri, nei quali anche dopo
l'apertura della maniglia di sicurezza rimane la tensione in punti raggiungibili solo con un cacciavite”. Ha affermato di riconoscere nelle fotografie parte del verbale RE (documento depositato in data 2 agosto 2021) “la parte interna del quadro dove è avvenuto l'incidente, che il signor non avrebbe neppure dovuto aprire, e non ho mai autorizzato ad aprirlo”, CP_6 precisando di essere “a conoscenza del fatto che l'apertura della maniglia di sicurezza del quadro elettrico non privava del tutto della tensione, che rimaneva però in punti raggiungibili solo con il cacciavite”.
Le dichiarazioni dell'infortunato raccolte nelle s.i.t. RE (documento CP_3 depositato il 2 agosto 2021) risultano infine del seguente tenore: egli ha indicato che, in data 10 luglio 2012 intorno alle ore 10:30, a causa del cattivo funzionamento della ventola di raffreddamento della soffiante, era stato incaricato dal sig. , con cui si era interfacciato Per_1 telefonicamente, di procedere al controllo dell'assorbimento elettrico della ventola;
si era quindi recato al cubicolo relativo al motore, aveva riarmato il termico e posizionato la pinza amperometrica, rilevando valori sulle singole fasi;
ipotizzando un cattivo contatto aveva provveduto a stringere dei morsetti utilizzando un cacciavite, senza guanti, con occhiali e scarpe di pagina 5 di 12 sicurezza;
nonostante l'interruttore fosse in posizione di off, al momento di riavvicinarsi al morsetto si era generata una forte fiammata. Quanto alla formazione specifica, alle domande rivolte dai verbalizzanti, il lavoratore ha dichiarato: “non ho mai partecipato a nessun corso di formazione del genere”.
La relazione esibita dalla teste è stata acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c., venendo Tes_1 depositata in data 2 agosto 2021. Tale relazione, redatta a seguito dell'infortunio dai tecnici della prevenzione, ricostruisce le modalità dell'evento e le caratteristiche dell'impianto interessato.
I tecnici hanno accertato che l'infortunio era avvenuto all'interno di un cubicolo elettrico appartenente a un quadro di comando installato in un container dell'impianto e destinato al funzionamento di una ventola di raffreddamento. Hanno rilevato che il quadro era dotato di uno sportello con dispositivo blocco-porta, che avrebbe dovuto interrompere la corrente all'apertura, ma che in realtà non garantiva la completa disalimentazione. Dalla documentazione fotografica (in particolare le foto n. 3 e 4) risulta che l'alimentazione della ventola rimaneva collegata a monte del sezionatore, come indicato nella didascalia “alimentazione al QF13.2 a monte del sezionatore blocco porta”. Tale configurazione, definita dai tecnici come “vizio occulto”, faceva sì che parte dell'impianto restasse in tensione anche dopo l'apertura dello sportello. La relazione evidenzia che il contatto si era verificato nel punto in cui il lavoratore stava stringendo un morsetto con un cacciavite, e che il corto circuito era avvenuto tra i morsetti superiori del componente e la massa del quadro. La foto n. 5 mostra, con la relativa didascalia, la “asola di sostegno rimando blocco porta con evidente segno di fusione nel punto di contatto”. I tecnici hanno aggiunto che la documentazione aziendale relativa alla valutazione del rischio elettrico era generica e non conteneva indicazioni specifiche sulle operazioni da eseguire in sicurezza, mentre la chiave per l'apertura dei quadri era nella disponibilità degli operatori.
2.3. Dalle risultanze dell'istruttoria emerge che l'infortunio è stato causato da un difetto impiantistico non percepibile dal lavoratore.
La relazione tecnica RE ha attestato che, nel quadro elettrico interessato, il dispositivo blocco-porta non consentiva la completa esclusione della tensione: il circuito del salvamotore QF
13.2 restava alimentato anche dopo l'apertura dello sportello, configurando un vizio occulto. Tale condizione ha determinato il corto circuito e la successiva fiammata nel momento in cui il lavoratore ha utilizzato il cacciavite, nonostante l'interruttore generale del quadro risultasse in posizione “off”, circostanza che avrebbe dovuto garantire la totale disalimentazione dell'impianto.
Tale situazione denota la violazione delle disposizioni dettate in materia di sicurezza elettrica dall'articolo 80 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Allegato IV, punto 6.1, il quale prescrive che “le pagina 6 di 12 attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione”.
L'Allegato IV, punto 6.2, stabilisce inoltre che “nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche”.
Nel caso di specie, la permanenza di tensione all'interno del quadro, pur con dispositivo blocco- porta inserito e interruttore disattivato, dimostra che l'impianto non rispettava tali prescrizioni, in quanto non garantiva la separazione sicura delle parti attive durante le operazioni di controllo.
Ne consegue che il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo di valutare i rischi elettrici in tutte le condizioni prevedibili di esercizio, in violazione dell'articolo 80, comma 2, del D.Lgs.
81/2008, secondo cui: “
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.”
Non risultano inoltre adottate misure tecniche e organizzative idonee a eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi, né procedure atte a garantire nel tempo la permanenza delle condizioni di sicurezza, in violazione dell'articolo 80, comma 3, del medesimo decreto, che prevede: “A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1”.
È ravvisabile anche la violazione dell'articolo 82, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, il quale dispone che: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o pagina 7 di 12 quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività”.
Nel caso di specie, il lavoratore ha operato in assenza di formazione specifica, con un utensile metallico non isolato e senza guanti dielettrici, pur non essendo persona esperta o avvertita.
Tali omissioni si collocano in un più ampio difetto organizzativo, poiché la documentazione aziendale – secondo quanto affermato dai tecnici in sede di sopralluogo e non contestato specificamente dalla convenuta (che non ha prodotto il DVR) – non attestava corsi formativi specifici sul rischio elettrico, né la consegna di dispositivi di protezione individuale adeguati.
La condotta del datore di lavoro integra, pertanto, anche la violazione dell'articolo 2087 c.c., che impone di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività esercitata.
Alla luce di quanto accertato, la causa dell'infortunio è da individuarsi nel vizio impiantistico non neutralizzato, che ha consentito l'apertura del quadro in presenza di tensione.
La condotta del lavoratore, pur connotata da imprudenza, non assume rilievo causale, poiché egli
è stato adibito a un'attività che, per le sue conoscenze e la mancata formazione ricevuta, non era in grado di svolgere in sicurezza.
Trova così applicazione il principio generale, elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in forza del quale “in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227 c.c., comma 1, tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando
l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad pagina 8 di 12 ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. L, 22 ottobre 2020, n. 23146).
Di conseguenza, l'azione dell'infortunato non interrompe né attenua il nesso eziologico tra le carenze dell'impianto e l'evento lesivo.
3. Accertata la responsabilità della società datrice di lavoro, occorre determinare l'entità del danno per il quale l' può legittimamente esercitare l'azione di regresso. Pt_1
Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, tale azione è consentita solo nei limiti delle somme effettivamente corrisposte dall' a titolo di indennizzo per Pt_1 menomazioni causalmente riconducibili all'infortunio.
Le parti convenute hanno contestato che la menomazione riconosciuta dall' pari al 19 per Pt_1 cento, fosse interamente riconducibile all'infortunio del 10 luglio 2012, deducendo la preesistenza di disturbi ansiosi e di problematiche di natura psichica insorte già in epoca antecedente all'evento, tali da incidere sulla valutazione complessiva della menomazione.
Per accertare la misura effettiva del danno e la sussistenza di eventuali preesistenze, il Tribunale, con provvedimento del 22 marzo 2023, ha disposto consulenza medico-legale.
Il consulente, nella relazione depositata in data 3 febbraio 2024, ha affermato che “emerge che il sig. in data 10.07.12 ha riportato un infortunio in occasione di lavoro;
a causa di CP_3 tale evento ha riportato delle ustioni alla mano destra ed al volto sviluppando una riacutizzazione dello stato ansioso di cui già in passato aveva sofferto”.
Il c.t.u. ha aggiunto che “il sig. già in precedenza all'infortunio del luglio 2012 CP_3 aveva sofferto di problematiche di natura psichica (crisi di ansia) sia in età adolescenziale […] che successivamente nel 2009 e nel 2011, in seguito ad infortuni sul lavoro in cui due suoi colleghi persero la vita”.
Il consulente ha quindi concluso che “il danno biologico conseguente agli sfumati esiti cicatriziali a livello del volto e della mano destra corrisponde complessivamente al 4% […] quello relativo al lieve stato ansioso-depressivo corrisponde al 4% […] il danno biologico complessivo attualmente corrisponde all'8%”.
Con successivo provvedimento, il Tribunale ha richiesto chiarimenti, invitando il c.t.u. a precisare, “1) se sia possibile, sulla base della documentazione in atti, procedere alla determinazione dell'entità delle lesioni psicofisiche preesistenti all'infortunio del 10 luglio 2012;
2) in caso di risposta positiva al primo quesito, calcoli il c.t.u., sulla base delle tabelle di cui Pt_1
pagina 9 di 12 al D.M. 12 luglio 2000, la misura del danno biologico preesistente all'infortunio del 10 luglio
2012 e la misura di quello susseguente al detto infortunio, specificando l'entità dell'aggravamento sia in relazione alla patologia psichica che in relazione al danno biologico complessivo all'esito dell'aggravamento, con specifico riferimento alle date delle visite collegiali effettuate dall' Pt_1
(15 aprile 2014 e 7 giugno 2016) e all'attualità”.
Con relazione integrativa del marzo 2025, il dott. dopo accurato riesame della cartella Per_2 sanitaria depositata in data 23 novembre 2021, ha affermato che “è possibile procedere alla valutazione delle lesioni psicofisiche preesistenti all'infortunio del 10 luglio 2012”, stimandole nel
3 per cento.
Ha quindi indicato che la menomazione complessiva era stata valutata al 15 per cento al 15 luglio
2014 (di cui 8 per cento psichico), al 19 per cento al 1° maggio 2016 (di cui 12 per cento psichico)
e all'8 per cento alla data della visita peritale del 4 luglio 2023, specificando che la riduzione era dovuta al “un significativo miglioramento delle condizioni del ricorrente che si è verificato in un momento successivo alla stabilizzazione dei postumi;
infatti non è stato riscontrato alcun deficit funzionale a carico delle dita della mano destra (arto dominante) ed un quadro psicopatologico corrispondente ad un lieve stato ansio-depressivo come dimostrato anche dall'attuale consueta terapia (¼ di Cipralex 10 mg al giorno) ossia ad pari ad ¼ di quella assunta nel 2016” (vd. precedenti chiarimenti forniti dal consulente il 21 agosto 2024).
Dalle conclusioni peritali emerge, dunque, che il lavoratore presentava una menomazione di natura psichica preesistente nella misura del 3 per cento e che l'infortunio del 10 luglio 2012 aveva determinato un aggravamento temporaneo, con successiva stabilizzazione in postumi permanenti residui pari all'8 per cento complessivo, comprendente gli esiti cicatriziali e il lieve stato ansioso residuo.
Ne consegue che il diritto di regresso dell' può essere esercitato esclusivamente nei limiti Pt_1 dell'8 per cento, ossia alla misura del danno biologico effettivamente derivante dall'infortunio alla data della stabilizzazione dei sintomi, da calcolarsi sulla base del valore capitale previsto dalle tabelle vigenti, pari a circa euro 11.644,95 per un'invalidità permanente dell'8 per cento in Pt_1 soggetto trentaseienne.
4. Per quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei limiti dell'8 per cento e CP_1 deve essere condannata a rimborsare all' il valore capitale corrispondente Controparte_1 Pt_1 all'8 per cento di invalidità permanente determinato secondo le tabelle vigenti nella misura di Pt_1 euro 11.644,95.
Sulle somme così determinate spettano gli interessi legali quali interessi moratori (e non pagina 10 di 12 compensativi), decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla convenuta, sino al saldo.
Trattandosi di credito da regresso e non di credito di lavoro, non è dovuta la rivalutazione automatica ex art. 429, comma 3, c.p.c.; restano dovuti gli interessi moratori come sopra precisati.
Quanto alla garanzia invocata dalla società resistente, risulta provata la copertura di cui alla polizza n. 301788439 stipulata tra e le cui Controparte_1 Controparte_2 condizioni generali (doc. 8 fascicolo della società) estendono la copertura alla responsabilità ex artt. 10 e 11 d.P.R. 1124/1965, con impegno dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurata di
“capitale, interessi e spese” nei limiti dei massimali, scoperti, franchigie e condizioni tutte di polizza.
Ne consegue la condanna dell'assicuratore a manlevare per Controparte_1 quanto dovuto all' in esecuzione della presente sentenza, nei limiti contrattuali. Pt_1
5. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite devono essere compensate nella misura di 8/9; il residuo 1/9 è posto a carico delle convenute in solido, da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 per la materia previdenziale, di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Tra le convenute, le spese sono compensate in applicazione del patto di gestione della lite e delle condizioni di polizza (doc. 8 fascicolo della società).
5.1. Devono essere definitivamente poste a carico delle resistenti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a pagare all' la somma di euro 11.644,95 a titolo di valore capitale per invalidità
[...] Pt_1 permanente dell'8 per cento, oltre interessi legali moratori dalla notifica del ricorso sino al saldo;
2. condanna a tenere indenne da quanto Controparte_2 Controparte_1 dovuto in esecuzione del capo che precede nei limiti dei massimali, scoperti, franchigie e condizioni della polizza n. 301788439;
3. compensa le spese di lite nella misura di 8/9 tra e condanna e Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, Controparte_2 che liquida in euro 599,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. pagina 11 di 12 4. compensa le spese tra assicurata e assicuratrice.
5. pone definitivamente a carico di Controparte_1 spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 14 ottobre 2025.
e le Controparte_2
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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