TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 390/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Riccardo Lini Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Riccardo Lini Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione
e hanno domandato, ai sensi degli Parte_1 Controparte_1
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la 1 separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
EN (Roma), in data 24.5.2007, dal quale è nata la figlia , Persona_1
in data 28.6.2006.
Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale.
Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge.
La presente causa, in ragione della proposizione anche della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., ammissibile anche in sede di ricorso congiunto (cfr. Cass. civ. 16 ottobre 2023 n. 28727), deve essere conseguentemente rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in EN (Roma), in data CP_1
24.5.2007;
2 b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di EN (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 5, parte 1);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
e) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 390/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
, con l'avv. Riccardo Lini Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Riccardo Lini Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione
e hanno domandato, ai sensi degli Parte_1 Controparte_1
artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., che il Tribunale pronunci la 1 separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
EN (Roma), in data 24.5.2007, dal quale è nata la figlia , Persona_1
in data 28.6.2006.
Mediante note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto accogliersi le condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, ribadendo la loro volontà di conseguire la separazione personale.
Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è
contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge.
La presente causa, in ragione della proposizione anche della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., ammissibile anche in sede di ricorso congiunto (cfr. Cass. civ. 16 ottobre 2023 n. 28727), deve essere conseguentemente rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in EN (Roma), in data CP_1
24.5.2007;
2 b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di EN (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007,
atto n. 5, parte 1);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
e) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
3