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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6898/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente fa presente che a seguito della sent. della Corte di
Cassazione (ord. n. 4292/25) ha concluso secondo l'orientamento dettato dalla Corte Costituzionale come da documentazione depositata
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 6898/2025 del Ruolo Generale, notificato in data 20 novembre 2025, la Sig.ra Ricorrente1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, con il quale il Comune di Aci Castello ha accertato il mancato versamento dell'IMU per l'anno 2020 per un importo complessivo di € 2.589,00, sull'immobile sito in Aci Castello, Via Empedocle n. 59.
La ricorrente ha eccepito l'infondatezza della pretesa, sostenendo la sussistenza dei requisiti per l'esenzione per abitazione principale, e ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aci Castello, depositando controdeduzioni con cui ha contestato le argomentazioni avversarie, sostenendo la legittimità dell'accertamento in quanto il coniuge della ricorrente beneficiava della medesima agevolazione per un altro immobile sito in un comune diverso, e ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, questo
Giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso in considerazione, anche, della recente ordinanza della Suprema Corte n. 4292 del 19 febbraio 2025.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992, essendo il ricorso di manifesta fondatezza.
Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene alla spettanza dell'esenzione IMU per l'abitazione principale nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la propria residenza anagrafica in immobili diversi, situati in Comuni differenti. Un orientamento giurisprudenziale ormai superato richiedeva, ai fini del beneficio fiscale, che il possessore e il suo nucleo familiare non solo dimorassero stabilmente nell'immobile, ma vi risiedessero anche anagraficamente. Tale impostazione escludeva la possibilità di riconoscere due diverse abitazioni principali per ciascun coniuge.
Tuttavia, tale quadro normativo e giurisprudenziale è stato radicalmente modificato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 209 del 2022. La Suprema Corte di Cassazione, recependo i principi affermati dal
Giudice delle leggi, ha chiarito che, a seguito di tale pronuncia, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta, pertanto, al possessore dell'immobile ove questi dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un diverso comune. Tale principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4292 del 19 febbraio 2025, puntualmente richiamata dalla difesa della ricorrente.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato fonda la pretesa impositiva sulla circostanza che
"l'immobile indicato nell'allegata scheda immobiliare non è adibito a dimora abituale pur essendo il luogo in cui è stata indicata la residenza anagrafica". Tale presupposto, come esplicitato nelle controdeduzioni del
Comune, deriva unicamente dalla diversa residenza anagrafica del coniuge della ricorrente. Questo fondamento giuridico, alla luce del nuovo e consolidato orientamento giurisprudenziale, è palesemente illegittimo.
L'Ente resistente, inoltre, sostiene che la permanenza stabile e continuativa presso l'immobile non sia stata provata dalla ricorrente, onerata a suo dire di tale dimostrazione.
Se è vero che l'onere di dedurre e provare la ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta grava sul contribuente, è altrettanto vero che la ricorrente ha assolto a tale onere. Contrariamente a quanto asserito dal Comune, la contribuente ha prodotto in giudizio la documentazione relativa ai consumi di energia elettrica e del servizio idrico, da cui emerge un utilizzo costante e continuativo dell'immobile, pienamente compatibile con la destinazione ad abitazione principale.
Di contro, il Comune di Aci Castello non ha fornito alcuna prova concreta del fatto che la sig.ra Ricorrente1 non dimorasse abitualmente nell'immobile di Aci Castello, limitandosi a fondare la propria pretesa sulla situazione anagrafica del coniuge, circostanza oggi irrilevante ai fini della concessione del beneficio. Pertanto,
l'avviso di accertamento, basandosi su un presupposto giuridico superato dalla declaratoria di incostituzionalità e su un presupposto di fatto smentito dalla documentazione prodotta, deve essere annullato.
Le spese di giudizio, tuttavia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
La decisione si fonda, infatti, sull'applicazione di un principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza depositata in data successiva all'anno d'imposta oggetto di accertamento.
Tale mutamento del quadro giurisprudenziale su una questione dirimente integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catania, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6898/2025 depositato il 11/12/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente fa presente che a seguito della sent. della Corte di
Cassazione (ord. n. 4292/25) ha concluso secondo l'orientamento dettato dalla Corte Costituzionale come da documentazione depositata
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 6898/2025 del Ruolo Generale, notificato in data 20 novembre 2025, la Sig.ra Ricorrente1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, con il quale il Comune di Aci Castello ha accertato il mancato versamento dell'IMU per l'anno 2020 per un importo complessivo di € 2.589,00, sull'immobile sito in Aci Castello, Via Empedocle n. 59.
La ricorrente ha eccepito l'infondatezza della pretesa, sostenendo la sussistenza dei requisiti per l'esenzione per abitazione principale, e ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aci Castello, depositando controdeduzioni con cui ha contestato le argomentazioni avversarie, sostenendo la legittimità dell'accertamento in quanto il coniuge della ricorrente beneficiava della medesima agevolazione per un altro immobile sito in un comune diverso, e ha concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.
Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione, questo
Giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso in considerazione, anche, della recente ordinanza della Suprema Corte n. 4292 del 19 febbraio 2025.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992, essendo il ricorso di manifesta fondatezza.
Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene alla spettanza dell'esenzione IMU per l'abitazione principale nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la propria residenza anagrafica in immobili diversi, situati in Comuni differenti. Un orientamento giurisprudenziale ormai superato richiedeva, ai fini del beneficio fiscale, che il possessore e il suo nucleo familiare non solo dimorassero stabilmente nell'immobile, ma vi risiedessero anche anagraficamente. Tale impostazione escludeva la possibilità di riconoscere due diverse abitazioni principali per ciascun coniuge.
Tuttavia, tale quadro normativo e giurisprudenziale è stato radicalmente modificato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 209 del 2022. La Suprema Corte di Cassazione, recependo i principi affermati dal
Giudice delle leggi, ha chiarito che, a seguito di tale pronuncia, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta, pertanto, al possessore dell'immobile ove questi dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un diverso comune. Tale principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4292 del 19 febbraio 2025, puntualmente richiamata dalla difesa della ricorrente.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato fonda la pretesa impositiva sulla circostanza che
"l'immobile indicato nell'allegata scheda immobiliare non è adibito a dimora abituale pur essendo il luogo in cui è stata indicata la residenza anagrafica". Tale presupposto, come esplicitato nelle controdeduzioni del
Comune, deriva unicamente dalla diversa residenza anagrafica del coniuge della ricorrente. Questo fondamento giuridico, alla luce del nuovo e consolidato orientamento giurisprudenziale, è palesemente illegittimo.
L'Ente resistente, inoltre, sostiene che la permanenza stabile e continuativa presso l'immobile non sia stata provata dalla ricorrente, onerata a suo dire di tale dimostrazione.
Se è vero che l'onere di dedurre e provare la ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta grava sul contribuente, è altrettanto vero che la ricorrente ha assolto a tale onere. Contrariamente a quanto asserito dal Comune, la contribuente ha prodotto in giudizio la documentazione relativa ai consumi di energia elettrica e del servizio idrico, da cui emerge un utilizzo costante e continuativo dell'immobile, pienamente compatibile con la destinazione ad abitazione principale.
Di contro, il Comune di Aci Castello non ha fornito alcuna prova concreta del fatto che la sig.ra Ricorrente1 non dimorasse abitualmente nell'immobile di Aci Castello, limitandosi a fondare la propria pretesa sulla situazione anagrafica del coniuge, circostanza oggi irrilevante ai fini della concessione del beneficio. Pertanto,
l'avviso di accertamento, basandosi su un presupposto giuridico superato dalla declaratoria di incostituzionalità e su un presupposto di fatto smentito dalla documentazione prodotta, deve essere annullato.
Le spese di giudizio, tuttavia, devono essere integralmente compensate tra le parti.
La decisione si fonda, infatti, sull'applicazione di un principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza depositata in data successiva all'anno d'imposta oggetto di accertamento.
Tale mutamento del quadro giurisprudenziale su una questione dirimente integra quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Catania, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello