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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 348/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), con sede legale in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Strada del Mainero n.161/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Triolo e dall'Avv. Carla Sgarito appellante contro
P.IVA ; già , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in Modena, via San Carlo n.8/20, in persona del procuratore speciale Avv. CP_3
nato a [...] il [...], per procura speciale a rogito Notaio di Persona_1
Modena dell'11/3/2023 al rep. n. 50144/15096, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Villani appellato
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“In vista dell'udienza di giorno 8 ottobre 2025, si precisano le seguenti conclusioni:
- preliminarmente accogliere l'appello in quanto ammissibile;
1 - ritenere e dichiarare che la convenuta ha posto in essere un comportamento CP_1 illegittimo in violazione dei propri doveri contrattuali in danno dell'appellante;
- ritenere e dichiarare che il contratto di mutuo è geneticamente usurario per il superamento del tasso soglia di usura, per effetto del tesso di mora e per l'effetto dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola interessi per violazione dell'art. 1815 comma secondo e/o comunque ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati:
- rideterminare l'importo dovuto dall'odierna appellante depurandolo dal tasso di interesse tempo per tempo;
- ritenere e dichiarare che il mutuo rientra nella categoria mutui ipotecari/fondiari;
- ritenere e dichiarare che tasso di interesse applicato è indeterminato per i motivi illustrati anche negli scritti del primo grado di giudizio;
- ritenere e dichiarare, sempre per i motivi indicati al punto 1, che il TAEG/ISC non è univocamente determinato;
ritenere e dichiarare l'indeterminatezza del mutuo per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, anatocismo nascosto e capitalizzazione di interessi e per effetto di commissioni spese varie che producono un tasso effettivo maggiore rispetto a quello dichiarato dalla convenuta nel contratto;
- accertare e quantificare il reale importo che deve corrispondere e/o ricevere l'odierna appellante;
- ritenere e dichiarare che ha violato gli obblighi di informazione, Controparte_2
come ampiamente argomentato sopra;
- ritenere e dichiarare che la ha diritto al risarcimento del Parte_1
danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime sia sul conto corrente che sul mutuo da determinarsi anche in equitativa (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa); condannare l'istituto di credito appellato al pagamento in favore della società appellante della misura che verrà determinata anche in via equitativa.
pag. 2/11 Si reitera la richiesta di CTU tecnico- contabile al fine di verificare il superamento del tasso soglia e quindi l'applicazione di tassi usurari sul contratto di finanziamento, con i seguenti quesiti:
a) determinare il tasso di interesse del mutuo per effetto della mora, inserendo tutte le spese applicate;
b) ricalcolare il piano di ammortamento prevedendo la restituzione tempo per tempo del solo capitale ed in via subordinata al tasso sostitutivo;
c) accertare il tasso effettivamente pattuito nonché verificare lo sforamento alla stipula anche per effetto del tasso di mora;
d) accertare e dichiarare l'esistenza del piano di ammortamento alla francese e per l'effetto ricalcolare con un piano di ammortamento italiano (quota capitale costante)
l'effettivo dare – avere tempo per tempo derivante dal contratto di mutuo;
e) accertare e riqualificare il presente mutuo come mutuo ipotecario e verificare il superamento del tasso con riferimento alla categoria dei mutui ipotecari;
f) accertare e dichiarare se per effetto del piano di ammortamento alla francese, sia stato pattuito espressamente il sistema di capitalizzazione di fatto applicato e se di conseguenza il tasso degli interessi è determinato e/o determinabile, anche per effetto del tasso effettivo desumibile;
in caso di indeterminatezza del tasso per effetto del piano di ammortamento, rideterminare il dare-avere tra le parti, con applicazione del tasso degli interessi sostitutivo ex art. 117 TUB per violazione degli articoli 1281, 1283 e
1284 c.c.”.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità di eventuali domande e/o eccezioni e/o modifiche del thema decidendum formulate ex adverso, confermare la sentenza del Tribunale di
Genova n. 327/2023 dichiarando inammissibili, improponibili e comunque infondate le domande tutte e le istanze dell'attrice, con la completa assolutoria della CP_1
(già ”.
[...] Controparte_2
pag. 3/11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 327/2023 il Tribunale di Genova, rigettava le domande svolte da per sentire accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto Parte_1
di mutuo fondiario in data 27.04.2010, oggetto di causa, per sentir accertare l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto de quo, per sentir dichiarare che il TAEG/ISC non era stato univocamente determinato, per sentir dichiarare l'esistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, per vedersi riconoscere un conseguente risarcimento del danno.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della sentenza impugnata per omesso e immotivato rigetto delle prove richieste dalla parte attrice in assenza di elementi atti a giustificare la decisione in assenza della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;
ii. con il secondo motivo è stata dedotto la manifesta illogicità della sentenza impugnata “per aver ritenuto insussistente l'usura seppure matematicamente determinata ed accertata nella perizia di parte”; ha dedotto l'appellante che il tasso soglia, all'epoca della stipula del contratto di mutuo era da individuarsi nella misura del 3,945% mentre il tasso di mora indicato alla stipula del contratto era pari ad € 4,9960%;
iii. con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della sentenza impugnata “per non avere il Giudice di prime cure accertato la indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse e l'indeterminatezza del TAEG/ISC”; ha dedotto l'appellante che “nel contratto e nel documento di sintesi sono indicati prezzi e condizioni che conducono a un TAEG/ISC indicato in misura errata rispetto al valore rappresentato in termini percentuali pari al
2.2605% - confrontare allegato E – documento di sintesi. Il TAEG/ISC DEVE essere obbligatoriamente e chiaramente previsto in contratto esprimendo il costo complessivo del finanziamento. Il predetto indicatore espresso in misura
pag. 4/11 percentuale pur indicando i costi collegati al finanziamento necessari alla conclusione del contratto non li esprime nella maniera sintetica ed UNIVOCA come voluto dalla normativa vigente”; iv. con un quarto motivo – indicato con numerazione 3) – è stata dedotta la
“manifesta infondatezza della sentenza per non aver dichiarato
l'indeterminatezza del mutuo per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese”;
v. con un ulteriore motivo – indicato con numerazione 4) – è stato dedotto che “la sentenza merita di essere riformata nella parte in cui afferma “ritenuta
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno in assenza di clausole nulle e/o illegittime della nessun ristoro appare dovuto all'attrice”. Il CP_1
Giudice avrebbe dovuto affermare “L'azione di risarcimento merita di essere accolta in quanto l'attrice ha corrisposto illegittimi pagamenti”. La quantificazione del danno potrebbe essere fatta in via equitativa o demandata al
CTU”.
3- L'appellata già si è costituita chiedendo Controparte_1 Controparte_2 rigettarsi l'appello, e deducendo quanto segue:
i. il primo e il secondo motivo espongono difese in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19597/2020, applicati con la sentenza appellata ove è stato ritenuto che: “- il
TEGM è pari al 2,56 % (doc. 5 parte convenuta); - su tale base, occorre compiere il calcolo indicato dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni
Unite n. 19597/2020 (alle cui diffusissime argomentazioni si fa integrale rinvio), ossia l'addizione della maggiorazione per i tassi moratori (pari a 2,1 dall'1.4.2003 al 31.12.2017) * il coefficiente di cui al comma 4 dell'art. 2 legge
108/96 (pari a 1,5 fino al 30.06.2011), così pervenendo al tasso soglia usura per la categoria mutui a tasso variabile pari al 8,025; - poiché nel contratto il tasso moratorio è pattuito nella misura di 4,9960 (cfr. allegato D al contratto), non ricorre una ipotesi di interessi moratori usurari”;
pag. 5/11 ii. il terzo motivo non considera che: “- il tasso di interesse è specificamente pattuito;
- la clausola contrattuale che richiama l'Euribor è perfettamente legittima: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia illegittimo”;
iii. il quarto motivo non considera che la giurisprudenza ha già ritenuto che “il piano di ammortamento alla francese non integra una viola zione del divieto di anatocismo”; iv. la richiesta di risarcimento danni “non potrà che essere nuovamente respinta anche in quanto la controparte non ha mai dimostrato la sussistenza di alcun asserito danno”.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 14 ottobre 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1 – Infondato è il primo motivo d'appello svolto dall'appellante, in quanto con la sentenza impugnata è stata data puntuale motivazione in ordine alle questioni tecniche – relative al tasso soglia e all'ammortamento alla francese del mutuo fondiario – cui la parte attrice in primo grado aveva fatto richiesta di svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Sez.5,
pag. 6/11 30 gennaio 2020, n.2153; conforme Cass.Sez.5, 2 aprile 2020, n.7662). Con particolare riguardo ad istanza di consulenza tecnica è stato precisato dalla Corte di Cassazione che
“il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo”
(Cass.Sez.2, 3 gennaio 2011, n.72). Stante i principi ricordati, è da ritenersi priva di fondamento la deduzione dell'appellante in ordine alla lamentata manifesta illogicità della sentenza impugnata per omesso e immotivato rigetto delle prove richieste dalla parte attrice, contenendo la sentenza impugnata la motivazione in ordine agli elementi atti a giustificare la decisione in assenza della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
5.2 – Infondato è il secondo motivo d'appello. La deduzione di parte appellante in ordine alla lamentata usurarietà del tasso di mora pattuito è svolta riproponendo le risultanze della perizia di parte depositata nel primo grado di giudizio, ove il tasso di mora contrattualmente pattuito – pacificamente pari a € 4,9960% al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario – viene erroneamente confrontato con il tasso soglia per gli interessi corrispettivi e non con il tasso soglia per gli interessi di mora. La deduzione dell'appellante sulla assenza di distinzione, con riferimento tasso di soglia, tra interessi di mora e interessi corrispettivi (v. pag. 20 atto di citazione in appello) non
è accoglibile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato
pag. 7/11 dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass.Sez.Un. 18 settembre
2020, n.19597). Nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite viene specificato che “… la soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della I. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 +
4”. Le deduzioni dell'appellante non tengono conto della formula per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora come stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. Al contrario, con la sentenza appellata, è stata offerta compiuta ed espressa motivazione in ordine al calcolo del tasso soglia per gli interessi di mora, secondo la formulata stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pervenendo ad escluderne, nel caso, il superamento (v. pag.5 sentenza appellata: “- il tasso soglia ai fini della usura va quindi parametrato a quello individuato per i mutui a tasso variabile
(il contratto in esame prevede infatti un tasso variabile, cfr. art. 4 e successivo punto 2
pag. 8/11 della motivazione) - il TEGM è pari al 2,56 % (doc. 5 parte convenuta); - su tale base, occorre compiere il calcolo indicato dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni
Unite n. 19597/2020 (alle cui diffusissime argomentazioni si fa integrale rinvio), ossia
l'addizione della maggiorazione per i tassi moratori (pari a 2,1 dall'1.4.2003 al
31.12.2017) * il coefficiente di cui al comma 4 dell'art. 2 legge 108/96 (pari a 1,5 fino al 30.06.2011), così pervenendo al tasso soglia usura per la categoria mutui a tasso variabile pari al 8,025; - poiché nel contratto il tasso moratorio è pattuito nella misura di 4,9960 (cfr. allegato D al contratto), non ricorre una ipotesi di interessi moratori usurari”). Il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
5.3 – Infondato è il terzo motivo d'appello. L'appellante deduce la nullità delle clausole relative ai costi del mutuo fondiario, in applicazione del disposto dell'art.117 co.8 TUB, per vizi concernenti l'indicazione del TAEG/ISC. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass.Sez.1, 14 febbraio
2023, n.4597; conforme Cass.Sez.1, 9 dicembre 2021, n.39169). Il motivo d'appello è infondato non conseguendo da quanto dedotto dall'appellante alcuna nullità ex art.117
D.Lgs. 385/1993 delle clausole relative ai costi.
5.4 – Infondato è il quarto motivo d'appello relativo alla indeterminatezza dell'ammortamento alla francese. E' stato stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione il principio secondo cui, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
pag. 9/11 ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass.Sez.Un., 29 maggio 2024, n.15130; v. successivamente, conforme, Cass.Sez.1, 19 marzo 2025, n.7382). Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.7382/2025), trattandosi di contratto di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento è solo una
“mera ipotesi proiettiva”, sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, potendo poi risultare differente nell'esecuzione del contratto, stante la variabilità del tasso pattuito. Il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
5.5 – L'infondatezza dei primi quattro motivi d'appello comporta il rigetto anche del quinto motivo d'appello, non essendo stati dedotti né allegati specificamente dall'appellante danni diversi da quelli che sarebbero stati conseguenti all'eventuale fondatezza di alcuno dei primi quattro motivi di impugnazione.
6- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato, con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad €
520.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale €
7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
.
7- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 10/11 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata che liquida in € 20.119,00 oltre Controparte_1
15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 348/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), con sede legale in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Strada del Mainero n.161/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Triolo e dall'Avv. Carla Sgarito appellante contro
P.IVA ; già , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
in Modena, via San Carlo n.8/20, in persona del procuratore speciale Avv. CP_3
nato a [...] il [...], per procura speciale a rogito Notaio di Persona_1
Modena dell'11/3/2023 al rep. n. 50144/15096, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Villani appellato
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
“In vista dell'udienza di giorno 8 ottobre 2025, si precisano le seguenti conclusioni:
- preliminarmente accogliere l'appello in quanto ammissibile;
1 - ritenere e dichiarare che la convenuta ha posto in essere un comportamento CP_1 illegittimo in violazione dei propri doveri contrattuali in danno dell'appellante;
- ritenere e dichiarare che il contratto di mutuo è geneticamente usurario per il superamento del tasso soglia di usura, per effetto del tesso di mora e per l'effetto dichiarare la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola interessi per violazione dell'art. 1815 comma secondo e/o comunque ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati:
- rideterminare l'importo dovuto dall'odierna appellante depurandolo dal tasso di interesse tempo per tempo;
- ritenere e dichiarare che il mutuo rientra nella categoria mutui ipotecari/fondiari;
- ritenere e dichiarare che tasso di interesse applicato è indeterminato per i motivi illustrati anche negli scritti del primo grado di giudizio;
- ritenere e dichiarare, sempre per i motivi indicati al punto 1, che il TAEG/ISC non è univocamente determinato;
ritenere e dichiarare l'indeterminatezza del mutuo per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, anatocismo nascosto e capitalizzazione di interessi e per effetto di commissioni spese varie che producono un tasso effettivo maggiore rispetto a quello dichiarato dalla convenuta nel contratto;
- accertare e quantificare il reale importo che deve corrispondere e/o ricevere l'odierna appellante;
- ritenere e dichiarare che ha violato gli obblighi di informazione, Controparte_2
come ampiamente argomentato sopra;
- ritenere e dichiarare che la ha diritto al risarcimento del Parte_1
danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime sia sul conto corrente che sul mutuo da determinarsi anche in equitativa (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa); condannare l'istituto di credito appellato al pagamento in favore della società appellante della misura che verrà determinata anche in via equitativa.
pag. 2/11 Si reitera la richiesta di CTU tecnico- contabile al fine di verificare il superamento del tasso soglia e quindi l'applicazione di tassi usurari sul contratto di finanziamento, con i seguenti quesiti:
a) determinare il tasso di interesse del mutuo per effetto della mora, inserendo tutte le spese applicate;
b) ricalcolare il piano di ammortamento prevedendo la restituzione tempo per tempo del solo capitale ed in via subordinata al tasso sostitutivo;
c) accertare il tasso effettivamente pattuito nonché verificare lo sforamento alla stipula anche per effetto del tasso di mora;
d) accertare e dichiarare l'esistenza del piano di ammortamento alla francese e per l'effetto ricalcolare con un piano di ammortamento italiano (quota capitale costante)
l'effettivo dare – avere tempo per tempo derivante dal contratto di mutuo;
e) accertare e riqualificare il presente mutuo come mutuo ipotecario e verificare il superamento del tasso con riferimento alla categoria dei mutui ipotecari;
f) accertare e dichiarare se per effetto del piano di ammortamento alla francese, sia stato pattuito espressamente il sistema di capitalizzazione di fatto applicato e se di conseguenza il tasso degli interessi è determinato e/o determinabile, anche per effetto del tasso effettivo desumibile;
in caso di indeterminatezza del tasso per effetto del piano di ammortamento, rideterminare il dare-avere tra le parti, con applicazione del tasso degli interessi sostitutivo ex art. 117 TUB per violazione degli articoli 1281, 1283 e
1284 c.c.”.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità di eventuali domande e/o eccezioni e/o modifiche del thema decidendum formulate ex adverso, confermare la sentenza del Tribunale di
Genova n. 327/2023 dichiarando inammissibili, improponibili e comunque infondate le domande tutte e le istanze dell'attrice, con la completa assolutoria della CP_1
(già ”.
[...] Controparte_2
pag. 3/11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 327/2023 il Tribunale di Genova, rigettava le domande svolte da per sentire accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto Parte_1
di mutuo fondiario in data 27.04.2010, oggetto di causa, per sentir accertare l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto de quo, per sentir dichiarare che il TAEG/ISC non era stato univocamente determinato, per sentir dichiarare l'esistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, per vedersi riconoscere un conseguente risarcimento del danno.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della sentenza impugnata per omesso e immotivato rigetto delle prove richieste dalla parte attrice in assenza di elementi atti a giustificare la decisione in assenza della richiesta consulenza tecnica d'ufficio;
ii. con il secondo motivo è stata dedotto la manifesta illogicità della sentenza impugnata “per aver ritenuto insussistente l'usura seppure matematicamente determinata ed accertata nella perizia di parte”; ha dedotto l'appellante che il tasso soglia, all'epoca della stipula del contratto di mutuo era da individuarsi nella misura del 3,945% mentre il tasso di mora indicato alla stipula del contratto era pari ad € 4,9960%;
iii. con il terzo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della sentenza impugnata “per non avere il Giudice di prime cure accertato la indeterminatezza/indeterminabilità del tasso di interesse e l'indeterminatezza del TAEG/ISC”; ha dedotto l'appellante che “nel contratto e nel documento di sintesi sono indicati prezzi e condizioni che conducono a un TAEG/ISC indicato in misura errata rispetto al valore rappresentato in termini percentuali pari al
2.2605% - confrontare allegato E – documento di sintesi. Il TAEG/ISC DEVE essere obbligatoriamente e chiaramente previsto in contratto esprimendo il costo complessivo del finanziamento. Il predetto indicatore espresso in misura
pag. 4/11 percentuale pur indicando i costi collegati al finanziamento necessari alla conclusione del contratto non li esprime nella maniera sintetica ed UNIVOCA come voluto dalla normativa vigente”; iv. con un quarto motivo – indicato con numerazione 3) – è stata dedotta la
“manifesta infondatezza della sentenza per non aver dichiarato
l'indeterminatezza del mutuo per effetto dell'utilizzo del piano di ammortamento alla francese”;
v. con un ulteriore motivo – indicato con numerazione 4) – è stato dedotto che “la sentenza merita di essere riformata nella parte in cui afferma “ritenuta
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno in assenza di clausole nulle e/o illegittime della nessun ristoro appare dovuto all'attrice”. Il CP_1
Giudice avrebbe dovuto affermare “L'azione di risarcimento merita di essere accolta in quanto l'attrice ha corrisposto illegittimi pagamenti”. La quantificazione del danno potrebbe essere fatta in via equitativa o demandata al
CTU”.
3- L'appellata già si è costituita chiedendo Controparte_1 Controparte_2 rigettarsi l'appello, e deducendo quanto segue:
i. il primo e il secondo motivo espongono difese in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.19597/2020, applicati con la sentenza appellata ove è stato ritenuto che: “- il
TEGM è pari al 2,56 % (doc. 5 parte convenuta); - su tale base, occorre compiere il calcolo indicato dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni
Unite n. 19597/2020 (alle cui diffusissime argomentazioni si fa integrale rinvio), ossia l'addizione della maggiorazione per i tassi moratori (pari a 2,1 dall'1.4.2003 al 31.12.2017) * il coefficiente di cui al comma 4 dell'art. 2 legge
108/96 (pari a 1,5 fino al 30.06.2011), così pervenendo al tasso soglia usura per la categoria mutui a tasso variabile pari al 8,025; - poiché nel contratto il tasso moratorio è pattuito nella misura di 4,9960 (cfr. allegato D al contratto), non ricorre una ipotesi di interessi moratori usurari”;
pag. 5/11 ii. il terzo motivo non considera che: “- il tasso di interesse è specificamente pattuito;
- la clausola contrattuale che richiama l'Euribor è perfettamente legittima: il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia illegittimo”;
iii. il quarto motivo non considera che la giurisprudenza ha già ritenuto che “il piano di ammortamento alla francese non integra una viola zione del divieto di anatocismo”; iv. la richiesta di risarcimento danni “non potrà che essere nuovamente respinta anche in quanto la controparte non ha mai dimostrato la sussistenza di alcun asserito danno”.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 14 ottobre 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
5- Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1 – Infondato è il primo motivo d'appello svolto dall'appellante, in quanto con la sentenza impugnata è stata data puntuale motivazione in ordine alle questioni tecniche – relative al tasso soglia e all'ammortamento alla francese del mutuo fondiario – cui la parte attrice in primo grado aveva fatto richiesta di svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Sez.5,
pag. 6/11 30 gennaio 2020, n.2153; conforme Cass.Sez.5, 2 aprile 2020, n.7662). Con particolare riguardo ad istanza di consulenza tecnica è stato precisato dalla Corte di Cassazione che
“il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;
ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo”
(Cass.Sez.2, 3 gennaio 2011, n.72). Stante i principi ricordati, è da ritenersi priva di fondamento la deduzione dell'appellante in ordine alla lamentata manifesta illogicità della sentenza impugnata per omesso e immotivato rigetto delle prove richieste dalla parte attrice, contenendo la sentenza impugnata la motivazione in ordine agli elementi atti a giustificare la decisione in assenza della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
5.2 – Infondato è il secondo motivo d'appello. La deduzione di parte appellante in ordine alla lamentata usurarietà del tasso di mora pattuito è svolta riproponendo le risultanze della perizia di parte depositata nel primo grado di giudizio, ove il tasso di mora contrattualmente pattuito – pacificamente pari a € 4,9960% al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario – viene erroneamente confrontato con il tasso soglia per gli interessi corrispettivi e non con il tasso soglia per gli interessi di mora. La deduzione dell'appellante sulla assenza di distinzione, con riferimento tasso di soglia, tra interessi di mora e interessi corrispettivi (v. pag. 20 atto di citazione in appello) non
è accoglibile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato
pag. 7/11 dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (Cass.Sez.Un. 18 settembre
2020, n.19597). Nella motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite viene specificato che “… la soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 x 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della I. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 +
4”. Le deduzioni dell'appellante non tengono conto della formula per il calcolo del tasso soglia degli interessi di mora come stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione. Al contrario, con la sentenza appellata, è stata offerta compiuta ed espressa motivazione in ordine al calcolo del tasso soglia per gli interessi di mora, secondo la formulata stabilita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pervenendo ad escluderne, nel caso, il superamento (v. pag.5 sentenza appellata: “- il tasso soglia ai fini della usura va quindi parametrato a quello individuato per i mutui a tasso variabile
(il contratto in esame prevede infatti un tasso variabile, cfr. art. 4 e successivo punto 2
pag. 8/11 della motivazione) - il TEGM è pari al 2,56 % (doc. 5 parte convenuta); - su tale base, occorre compiere il calcolo indicato dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni
Unite n. 19597/2020 (alle cui diffusissime argomentazioni si fa integrale rinvio), ossia
l'addizione della maggiorazione per i tassi moratori (pari a 2,1 dall'1.4.2003 al
31.12.2017) * il coefficiente di cui al comma 4 dell'art. 2 legge 108/96 (pari a 1,5 fino al 30.06.2011), così pervenendo al tasso soglia usura per la categoria mutui a tasso variabile pari al 8,025; - poiché nel contratto il tasso moratorio è pattuito nella misura di 4,9960 (cfr. allegato D al contratto), non ricorre una ipotesi di interessi moratori usurari”). Il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
5.3 – Infondato è il terzo motivo d'appello. L'appellante deduce la nullità delle clausole relative ai costi del mutuo fondiario, in applicazione del disposto dell'art.117 co.8 TUB, per vizi concernenti l'indicazione del TAEG/ISC. La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass.Sez.1, 14 febbraio
2023, n.4597; conforme Cass.Sez.1, 9 dicembre 2021, n.39169). Il motivo d'appello è infondato non conseguendo da quanto dedotto dall'appellante alcuna nullità ex art.117
D.Lgs. 385/1993 delle clausole relative ai costi.
5.4 – Infondato è il quarto motivo d'appello relativo alla indeterminatezza dell'ammortamento alla francese. E' stato stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione il principio secondo cui, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di
pag. 9/11 ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass.Sez.Un., 29 maggio 2024, n.15130; v. successivamente, conforme, Cass.Sez.1, 19 marzo 2025, n.7382). Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.7382/2025), trattandosi di contratto di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento è solo una
“mera ipotesi proiettiva”, sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, potendo poi risultare differente nell'esecuzione del contratto, stante la variabilità del tasso pattuito. Il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
5.5 – L'infondatezza dei primi quattro motivi d'appello comporta il rigetto anche del quinto motivo d'appello, non essendo stati dedotti né allegati specificamente dall'appellante danni diversi da quelli che sarebbero stati conseguenti all'eventuale fondatezza di alcuno dei primi quattro motivi di impugnazione.
6- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF per le cause di valore indeterminato, con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad €
520.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale €
7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
.
7- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 10/11 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellata che liquida in € 20.119,00 oltre Controparte_1
15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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