Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro- n. 465/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e – con gli Avv.ti GIANNINI Parte_1 Parte_2
TOMMASO e PREITE ELENA GIOVANNA ANGELA,
contro
– con il Funzionario CO
; Controparte_2
oggi 22/01/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi:
per la parte ricorrente gli Avv.ti GIANNINI TOMMASO e PREITE ELENA
GIOVANNA ANGELA;
per la parte resistente le funzionarie dott.sse e Controparte_3 [...]
, munite di delega agli atti. CP_4
L'Avv. GIANNINI, stante l'eccezione di prescrizione ridetermina la domanda economica per in € 1.258,14, mentre rileva che l'eccezione non incide Pt_1
sulle differenze richieste per (la domanda economica in tal caso Pt_2
decorrendo dal 2020).
La parte resistente si riporta alle proprie difese.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 465/2024 , avente per oggetto “servizio preruolo
– ricostruzione di carriera – differenze retributive ”, promossa
DA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio degli Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA C.F._2
GIOVANNA ANGELA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il CO P.IVA_1
patrocinio del Funzionario dott. , Controparte_2
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 11/07/2024, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il
, assumendo di avere lavorato come CO
docenti alle dipendenze del convenuto con una serie di contratti a tempo determinato CP_1
prima di essere immesse in ruolo e denunciando la violazione del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, non essendovi parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato ed il personale assunto a tempo indeterminato, con riferimento al computo dell'anzianità di servizio ed al trattamento retributivo. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la ricostruzione della carriera con computo integrale dell'anzianità di servizio preruolo e hanno 2 altresì domandato che siano loro corrisposte le differenze retributive derivanti dalla medesima progressione economica prevista per il personale a tempo indeterminato.
Hanno perciò formulato le seguenti conclusioni:
1. Previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione carriera n. 1707/2004 per
e n 230/2023 per Accertare e dichiarare la violazione del principio di Pt_1 Pt_2 non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente per la sig.ra un'anzianità Parte_1 preruolo dal 16.10.1991 al 31.8.2001 per un totale di anni 6 mesi 4 e giorni 29 e per la sig.ra un'anzianità preruolo dal 13.9.2001 al 30.6.2020 per un totale di Parte_2 anni 15 mesi 1 e giorni 7;;
2. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, dell'anzianità di servizio preruolo suindicata con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione delle ricorrenti nella corretta posizione stipendiale ad Esse spettante per legge dall'immissione in ruolo e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le differenze retributive maturate e maturandi dall'immissione in ruolo fino al saldo, pari alla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fossero stati correttamente collocati nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata, per un importo pari € € 6577,01 (di cui € 505,92 quale rateo 13.ma) per la sig.ra Parte_2
; per un importo pari ad € 8441,48 (di cui € 680,11 quale rateo 13.ma) per la
[...] sig.ra , il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
4. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati e comunque rilevando di avere correttamente operato.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
2. Le ricorrenti deducono in punto di diritto che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, non essendovi motivo alcuno per cui ai dipendenti a tempo determinato il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia discriminato all'atto della ricostruzione della carriera e sia retribuito con uno stipendio che rimane sempre pari a quello della prima fascia stipendiale per tutto il periodo di precariato.
3 Occorre anzitutto considerare che operano nella materia gli artt. 485 e 489 del D.Lvo 297/1994.
Dispone l'art. 485, comma primo, cit. “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. "
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019 (più di recente v. ord. Cass., n.
36418/2021), chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato quanto segue:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
4 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Evidenzia poi la complessa ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del , si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1
prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
5 Merita precisare che, ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto, pertanto, l'obbligo del datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato (fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento), sussiste anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (sent. Cass. n. 15231/2020).
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, come visto, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297/1994, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione anche con la recente sentenza n. 8426 del 25.3.2021, ha ribadito che, in base ai principi sopra richiamati, si rende necessaria una verifica del caso concreto.
6 2.1. Sulla base di queste premesse, nel caso di specie, occorre distinguere le posizioni delle due odierne ricorrenti.
La docente chiede di computare l'anzianità di servizio pre ruolo dall'anno Pt_1
scolastico 1991/1992 e lamenta che quando è stata immessa in ruolo, in data 1.9.2001, le sia stata riconosciuta un'anzianità di servizio complessiva di anni 5 e mesi 4, anziché di anni 6, mesi 4 e giorni 29, sostanzialmente quindi lamentando il mancato riconoscimento di poco meno di tredici mesi di servizio.
Occorre tuttavia rilevare che, come si evince dal decreto di ricostruzione carriera sub doc. n. 2 attoreo, l'anno scolastico 200/2001 è considerato come anno di ruolo dal . CP_1
Non v'è quindi ragione per cui la ricorrente debba computare il preruolo anche con riferimento a tale annualità.
Dal conteggio del preruolo effettivo svolto dalla difesa attorea va quindi detratto quantomeno il periodo di 11 mesi e 17 giorni che risulta essere stato attribuito per questa annualità (cfr. doc.
n. 1 attoreo). Vanno altresì decurtati ulteriori 48 giorni conteggiati per l'anno scolastico
1991/1992 in cui, stante il numero limitato di giorni lavorati non può certo ritenersi sussistere un servizio equiparabile a quello svolto dagli insegnanti a tempo indeterminato.
Infatti l'equiparabilità implica che i lavoratori assunti con contratti a termine abbiano prestato un servizio comparabile ai lavoratori a tempo indeterminato, in ragione di plurimi contratti precari susseguitisi senza rilevante soluzione di continuità: in tal caso, infatti, la natura, durata e frequenza delle prestazioni lavorative (e l'esperienza professionale per l'effetto maturata) non differiscono in concreto da quelle del personale in ruolo (a tempo indeterminato), mentre un'obiettiva diversificazione di trattamento è giustificata laddove il dipendente sia stato assunto per pochi giorni e/o con sensibile discontinuità e frammentarietà, fra un'assunzione e l'altra.
Ne consegue che complessivi giorni 395, ossia 13 mesi e 5 giorni, devono essere decurtati dal servizio preruolo, come calcolato in ricorso per la docente (anni 6, mesi 4 e giorni Pt_1
29), con la conseguenza che il servizio preruolo effettivo risulta ridotto a anni 5, mesi 3 e giorni
24, dal che si desume che il periodo di servizio preruolo riconosciuto dal (anni CP_1
7 normativa non ha avuto effetti discriminatori per questa posizione. La domanda di ricostruzione della carriera della ricorrente va pertanto rigettata. Pt_1
2.2. Diversamente deve dirsi per la ricorrente la quale, come rilevato dalla difesa Pt_2
attorea, ha prestato un servizio effettivo, a far data dal 2001, con modalità equiparabili a quelle di un docente a tempo indeterminato (cfr. stato matricolare), anche sotto il profilo della durata dei contratti, per complessivi giorni 5437, pari a anni 15, mesi 1 e giorni 7 risultando, pertanto, documentale la discriminazione, in quanto l'anzianità riconosciuta dall'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera è di soli anni 12 e mesi 8, inferiore a quella effettiva maturata (cfr. decreto di ricostruzione carriera sub doc. n. 2a di parte ricorrente).
La difesa del , del resto, non contesta la circostanza che il calcolo del servizio effettivo, CP_1
senza applicazione dei criteri indicati dagli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994 (ivi compresa la regola dell'equivalenza dei 180 giorni di servizio) sia più favorevole alla ricorrente e tanto basta per ritenere fondata la domanda volta al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati sino all'immissione in ruolo, con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base del riconoscimento dell'intero ed effettivo servizio preruolo prestato.
3. Va accolta, la domanda di condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive maturate dalle ricorrenti, per non essere state collocate nella corretta posizione stipendiale (nel periodo preruolo non essendo stata loro riconosciuta la progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva).
In particolare, la parte ricorrente lamenta che in conseguenza del mancato computo dell'anzianità di servizio preruolo, non vi sia stato il corretto inquadramento nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio.
Anche in tal caso la domanda appare ormai corroborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt. Cass. nn. 20918/19, 22558/2016 e le altre pronunce sopra richiamate), che ha affermato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
8 con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo, sicché vanno CP_5
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive, la
Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2924/2020, che ha così statuito: “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-
14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Del resto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato
9 alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La corretta applicazione della progressione stipendiale va fatta sulla base dell'effettivo servizio preruolo prestato fino all'immissione in ruolo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, ord. Cass. n. 32576/2023). Deve inoltre considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013 (in tal senso infatti il prospetto sub doc. n. 10 attoreo), del quale si dà atto nei conteggi attorei.
4. La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla corretta collocazione nei gradoni stipendiali va accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, in quanto eccepita dal convenuto ed in tale prospettiva la difesa attorea ha ridotto CP_1
la domanda della ricorrente a € 1.258,14. Per il resto, non constano contestazioni Pt_1
specifiche del convenuto in ordine ai conteggi attorei. In proposito pare CP_1
sufficiente rammentare che, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito
10 del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Peraltro, il Supremo
Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez. Lav., nn.
4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
5. In conclusione, va accertato il diritto della sola ricorrente al riconoscimento Pt_2
integrale, a fini giuridici ed economici, di un superiore servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, sicchè l'amministrazione scolastica resistente va condannata ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della ricorrente, tenendo conto di tutti i periodi di servizio preruolo effettivamente prestati.
Il convenuto va anche condannato ad attribuire alle ricorrenti la corretta fascia CP_1
stipendiale, tenendo conto dell'effettivo servizio preruolo prestato da entrambe e a corrispondere loro le differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le somme vanno riconosciute a titolo retributivo e non risarcitorio, come richiesto dalla difesa attorea, in quanto “la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della
11 condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale (…)” (sent. Cass. n. 10219/2020 cit.).
Sulle predette somme vanno riconosciuti gli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite, liquidate sulla base del valore delle domande accolte, vanno compensate nella misura della metà, in ragione del parziale rigetto delle pretese azionate;
con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_1 CO
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
rigetta la domanda di di riconoscimento di un maggiore periodo di servizio Parte_1
preruolo; accerta il diritto di all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della Parte_2
ricostruzione della carriera, del servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con tutti i contratti di lavoro a tempo determinato dalla stessa stipulati dal 13.9.2001 fino all'immissione in ruolo, condanna il alla ricostruzione della carriera della CO
ricorrente , ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto Parte_2
riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 15, mesi 1 e giorni 7; condanna il a corrispondere a CO Parte_2
la somma lorda di € 6.577,00 e a la somma lorda di €
[...] Parte_1
1.258,14, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
12 condanna il alla rifusione in favore della parte CO
ricorrente della metà delle spese di lite, liquidate in detta quota in € 1.200,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese anticipate, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari;
dichiarando compensata tra le parti la restante quota della metà.
Lecco, 22 gennaio 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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5 e mesi 4) non è affatto inferiore a quello effettivo, sicchè l'applicazione della censurata