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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37/2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagia Parte_1
appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dell'Osso Controparte_1
NONCHE'
appellato
, con sede in Bernalda, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Massimo Lavitola
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 684/2020 del Tribunale di Parte_1
Matera pubblicata il 24.11.2020.
Gli appellati si costituivano per resistere al gravame. Con certificazione dell'Ordine degli avvocati di Matera del 29.4.2025, si constatava l'intervenuto decesso dell'avv. Lavitola Massimo, difensore di una delle parti appellate e la Corte dichiarava l'interruzione del processo con ordinanza del 29.4.2025, comunicata alle parti.
Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile, introdotta dalla L. 69/2009 a decorrere dal 4.6.2009- in forza del quale l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 37/2021, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano
Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37/2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagia Parte_1
appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dell'Osso Controparte_1
NONCHE'
appellato
, con sede in Bernalda, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Massimo Lavitola
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 684/2020 del Tribunale di Parte_1
Matera pubblicata il 24.11.2020.
Gli appellati si costituivano per resistere al gravame. Con certificazione dell'Ordine degli avvocati di Matera del 29.4.2025, si constatava l'intervenuto decesso dell'avv. Lavitola Massimo, difensore di una delle parti appellate e la Corte dichiarava l'interruzione del processo con ordinanza del 29.4.2025, comunicata alle parti.
Successivamente, il giudizio non è stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Pertanto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile, introdotta dalla L. 69/2009 a decorrere dal 4.6.2009- in forza del quale l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 37/2021, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano