TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/08/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1664 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Christian Alessi e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo e
, CF/p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gioacchino Bifulco
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , spiegando CP_1 Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249011335261000, notificata il giorno 25.9.2024, limitatamente ai carichi portati da n.9 avvisi di CP_1 addebito per l'importo complessivo di € 67.545,11. In particolare, parte opponente ha dedotto l'illegittimità della detta intimazione per i diversi motivi prospettati in ricorso ed in particolare ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e, comunque, l'avvenuta prescrizione dei crediti in essi incorporati.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Si è altresì costituita l' , eccependo il difetto della Controparte_3 propria legittimazione passiva e comunque chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso nel merito. 1
Nelle note difensive datate 29.5.2025 e depositate per l'udienza a trattazione scritta del 10.6.2025 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha formulato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con riferimento alla impugnativa riguardante i crediti portati dai diversi avvisi d'addebito richiamati nella intimazione opposta, fatta eccezione per quelli di cui all'avviso n. 59920160000700149. La rinunzia, accettata da entrambe le parti resistenti, ha condotto alla declaratoria ex art. 306 c.p.c., resa con ordinanza in data odierna, di parziale estinzione del giudizio, restando la materia del contendere circoscritta esclusivamente all' opposizione concernente i carichi contributivi di cui al detto AVD n. 59920160000700149.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_3
Si deve al riguardo premettere che in materia di obbligazioni per contributi previdenziali, allorché il debitore impugni l'intimazione di pagamento emessa dall'Ente riscossore, eccependo la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto ovvero la intervenuta prescrizione o altra causa d'estinzione (avvenuto pagamento anche parziale, stralcio o altro) del credito in esso incorporato, senza far valere vizi che attengano alla procedura esecutiva, così instaurando un giudizio d'opposizione ex art. 615 c.p.c., la legittimazione processuale passiva spetta esclusivamente all'Istituto previdenziale, che è l'ente impositore e il titolare del credito. In sostanza, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza, tutte le volte in cui la controversia non riguardi vizi formali di atti propri dell' e non Controparte_4 coinvolga pertanto in alcun modo una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma sia circoscritta esclusivamente ad un'azione d'accertamento negativo del credito contributivo, rimane escluso un litisconsorzio necessario del detto Ente e dell'Istituto previdenziale, tanto più tenuto conto del fatto che una eventuale decisione negativa sulla esistenza del credito avrebbe effetto anche nei confronti dell , Controparte_4 nonostante la sua mancata partecipazione al giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 5625/2019; Sez. II n. 16425/2019; Sez. I n. 13929/2019; Sez. Lavoro n. 24613/2020). Nella specie la impugnativa riguarda solo un atto proprio dell'Ente impositore e ciò che si contesta è il diritto di procedere in executivis per il realizzo di crediti propri di tale ente. Pertanto, non emergono profili che consentano di ritenere sussistente la legittimazione passiva dell . Controparte_2
Non può indurre a diversa conclusione l'astratta eventualità della ascrivibilità della eccepita prescrizione del credito ad inerzia della detta Agenzia, poiché la responsabilità di questa esaurirebbe i suoi effetti nel rapporto interno con l' CP_1 senza alcuna ricaduta sulla ritualità del giudizio. Si deve dunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_2
Passando al merito, si assume dall' che l'avviso di addebito n. CP_1
59920160000700149 sarebbe stato notificato in data 14.05.2016.
2 Dall'esame della documentazione prodotta in atti, però, si evince come l' si sia CP_1 limitato a depositare per detto avviso di addebito la ricevuta di avvenuta consegna priva del file contenente l'atto notificato. Di conseguenza, nonostante dal corpo della comunicazione emergano con certezza mittente ( e destinatario ( ) e nonostante l'oggetto sia indicato con la CP_1 Pt_1 dicitura “Avvisi Di Addebito – Commercianti”, non vi è alcuna prova (che il messaggio in parola contenesse effettivamente l'avviso di addebito indicato da parte resistente. La ritualità della notifica a mezzo pec può essere provata solamente tramite il deposito del documento nel formato informatico eml, sicché nella specie, essendo rimasto indimostrato l'avvenuto perfezionamento dell'iter notificatorio dell'AVD in questione, un tale atto deve dirsi inidoneo all'esercizio di una azione esecutiva e a costituire dunque oggetto di una valida intimazione di pagamento. Risulta pertanto fondata l'opposizione spiegata dal ricorrente. Ad abundantiam va aggiunto che i crediti incorporati nel detto AVD si sarebbero comunque prescritti anche a voler – in via d'astratta ipotesi - considerare valida la relativa notifica.
L'intimazione n. 29920239010100406000 infatti, notificata il giorno 24.10.2023, contrariamente a quanto sostiene l' non sarebbe comunque valsa ad impedire la CP_1 prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto, che sarebbe maturata in data 21.04.2022 nonostante la sospensione covid di 311 gg. derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni). Non può essere infatti condivisa la tesi degli Enti convenuti secondo la quale la sospensione del termine di prescrizione si sarebbe protratta addirittura dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia, per 542 giorni. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Infatti, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3 Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non vi sono state altre disposizioni che hanno ulteriormente prorogato la durata della sospensione in esame. Le altre disposizioni menzionate in memoria, infatti, hanno riguardato altre fattispecie. In dettaglio, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente a varie ipotesi, tra le quali (per quel che qui interessa) rientrano i “versamenti … [tributari e non tributari] in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” e derivanti da avvisi di pagamento o da cartelle esattoriali. Tale disposizione, quindi, concerne i termini per i “versamenti” da parte dei debitori, non quello per le attività di coltivazione dei crediti da parte dei creditori. Del resto, a ragionare diversamente, non si comprende come potrebbero coesistere, nel citato D.L. 18/80, l'art. 37 (che, espressamente sospende la prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) e l'68. Cioè: se l'art. 68, nel menzionare la sospensione dei termini per i “versamenti”, si riferisse implicitamente anche alla prescrizione dei correlativi diritti di credito, allora le due disposizioni finirebbero per sovrapporsi. Sarebbe pure incomprensibile, poi, la disciplina delle proroghe che si sono succedute nel tempo, posto che tanto l'art. 99 del D.L. 104/20, quanto l'art.
1-bis del D.L. 125/20, e pure l'art. 22-bis co. 2 del D.L. 183/20 e l'art. 4 del D.L. 41/21, nel rinnovare di volta in volta la proroga precedentemente stabilita, hanno investito solo l'art. 68 del D.L. 18/20, senza mai menzionare l'articolo 37. Ebbene: se gli artt. 37 e 68 del DL. 18/20 avessero rappresentato realmente due facce della medesima medaglia, nel senso che le proroghe dei termini per i “versamenti” dovesse essere letta come una implicita proroga pure dei termini di prescrizione ad essi correlati, ci si sarebbe aspettati che le varie proroghe menzionassero non solo l'art. 68 del D.L. 18/20 ma pure (e soprattutto) l'art. 37 che, come detto, è invece espressamente riferito alla prescrizione dei crediti contributivi. In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emergenziale abbia prorogato di soli 311 giorni la durata del termine di prescrizione dei diritti oggi in esame, e non per la durata dell'intera pandemia, come ipotizzato in memoria. Le disposizioni menzionate dagli Enti resistenti, invece, hanno prorogato solo i termini per i versamenti da parte dei contribuenti, senza modificare in alcun modo i termini (già prorogati) entro i quali i creditori avevano l'onere di attivarsi per mantenere integre le proprie ragioni.
In virtù delle superiori considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite sostenute dall vanno poste a Controparte_3 carico di parte ricorrente, stante la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'Ente. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000), dello svolgimento delle attività di studio introduzione, trattazione e decisione, e applicata una decurtazione del 50% in ragione della definizione in rito della vicenda.
4 Quelle inerenti ai rapporti fra l'opponente e l vanno invece compensate, in CP_1 ragione della soccombenza reciproca. Infatti: le spese inerenti ai titoli per i quali è stata depositata rinuncia agli atti del giudizio andrebbero poste a carico della parte rinunciante ex art. 306 cpc. Per il titolo che non è stato oggetto della detta rinuncia, invece, va ravvisata la soccombenza dell CP_1
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
;
[...]
- Dichiara prescritti i crediti contributivi incorporati nell'AVD n. 9920160000700149 e annulla, in parte qua l'intimazione di pagamento n. 299202490113352;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in complessivi € 3.500 oltre iva CPA e spese CP_5 generali;
- Compensa le spese di lite in ordine ai rapporti fra l'opponente e l CP_1
Trapani, 26.8.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Christian Alessi e
, CF/p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo e
, CF/p.iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gioacchino Bifulco
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' , spiegando CP_1 Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249011335261000, notificata il giorno 25.9.2024, limitatamente ai carichi portati da n.9 avvisi di CP_1 addebito per l'importo complessivo di € 67.545,11. In particolare, parte opponente ha dedotto l'illegittimità della detta intimazione per i diversi motivi prospettati in ricorso ed in particolare ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e, comunque, l'avvenuta prescrizione dei crediti in essi incorporati.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Si è altresì costituita l' , eccependo il difetto della Controparte_3 propria legittimazione passiva e comunque chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso nel merito. 1
Nelle note difensive datate 29.5.2025 e depositate per l'udienza a trattazione scritta del 10.6.2025 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha formulato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con riferimento alla impugnativa riguardante i crediti portati dai diversi avvisi d'addebito richiamati nella intimazione opposta, fatta eccezione per quelli di cui all'avviso n. 59920160000700149. La rinunzia, accettata da entrambe le parti resistenti, ha condotto alla declaratoria ex art. 306 c.p.c., resa con ordinanza in data odierna, di parziale estinzione del giudizio, restando la materia del contendere circoscritta esclusivamente all' opposizione concernente i carichi contributivi di cui al detto AVD n. 59920160000700149.
MOTIVAZIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_3
Si deve al riguardo premettere che in materia di obbligazioni per contributi previdenziali, allorché il debitore impugni l'intimazione di pagamento emessa dall'Ente riscossore, eccependo la mancata o irregolare notifica dell'atto presupposto ovvero la intervenuta prescrizione o altra causa d'estinzione (avvenuto pagamento anche parziale, stralcio o altro) del credito in esso incorporato, senza far valere vizi che attengano alla procedura esecutiva, così instaurando un giudizio d'opposizione ex art. 615 c.p.c., la legittimazione processuale passiva spetta esclusivamente all'Istituto previdenziale, che è l'ente impositore e il titolare del credito. In sostanza, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza, tutte le volte in cui la controversia non riguardi vizi formali di atti propri dell' e non Controparte_4 coinvolga pertanto in alcun modo una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma sia circoscritta esclusivamente ad un'azione d'accertamento negativo del credito contributivo, rimane escluso un litisconsorzio necessario del detto Ente e dell'Istituto previdenziale, tanto più tenuto conto del fatto che una eventuale decisione negativa sulla esistenza del credito avrebbe effetto anche nei confronti dell , Controparte_4 nonostante la sua mancata partecipazione al giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 5625/2019; Sez. II n. 16425/2019; Sez. I n. 13929/2019; Sez. Lavoro n. 24613/2020). Nella specie la impugnativa riguarda solo un atto proprio dell'Ente impositore e ciò che si contesta è il diritto di procedere in executivis per il realizzo di crediti propri di tale ente. Pertanto, non emergono profili che consentano di ritenere sussistente la legittimazione passiva dell . Controparte_2
Non può indurre a diversa conclusione l'astratta eventualità della ascrivibilità della eccepita prescrizione del credito ad inerzia della detta Agenzia, poiché la responsabilità di questa esaurirebbe i suoi effetti nel rapporto interno con l' CP_1 senza alcuna ricaduta sulla ritualità del giudizio. Si deve dunque dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_2
Passando al merito, si assume dall' che l'avviso di addebito n. CP_1
59920160000700149 sarebbe stato notificato in data 14.05.2016.
2 Dall'esame della documentazione prodotta in atti, però, si evince come l' si sia CP_1 limitato a depositare per detto avviso di addebito la ricevuta di avvenuta consegna priva del file contenente l'atto notificato. Di conseguenza, nonostante dal corpo della comunicazione emergano con certezza mittente ( e destinatario ( ) e nonostante l'oggetto sia indicato con la CP_1 Pt_1 dicitura “Avvisi Di Addebito – Commercianti”, non vi è alcuna prova (che il messaggio in parola contenesse effettivamente l'avviso di addebito indicato da parte resistente. La ritualità della notifica a mezzo pec può essere provata solamente tramite il deposito del documento nel formato informatico eml, sicché nella specie, essendo rimasto indimostrato l'avvenuto perfezionamento dell'iter notificatorio dell'AVD in questione, un tale atto deve dirsi inidoneo all'esercizio di una azione esecutiva e a costituire dunque oggetto di una valida intimazione di pagamento. Risulta pertanto fondata l'opposizione spiegata dal ricorrente. Ad abundantiam va aggiunto che i crediti incorporati nel detto AVD si sarebbero comunque prescritti anche a voler – in via d'astratta ipotesi - considerare valida la relativa notifica.
L'intimazione n. 29920239010100406000 infatti, notificata il giorno 24.10.2023, contrariamente a quanto sostiene l' non sarebbe comunque valsa ad impedire la CP_1 prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto, che sarebbe maturata in data 21.04.2022 nonostante la sospensione covid di 311 gg. derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni). Non può essere infatti condivisa la tesi degli Enti convenuti secondo la quale la sospensione del termine di prescrizione si sarebbe protratta addirittura dall'8.3.2020 al 31.8.2021, ossia, per 542 giorni. In particolare, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Infatti, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9 che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3 Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non vi sono state altre disposizioni che hanno ulteriormente prorogato la durata della sospensione in esame. Le altre disposizioni menzionate in memoria, infatti, hanno riguardato altre fattispecie. In dettaglio, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente a varie ipotesi, tra le quali (per quel che qui interessa) rientrano i “versamenti … [tributari e non tributari] in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” e derivanti da avvisi di pagamento o da cartelle esattoriali. Tale disposizione, quindi, concerne i termini per i “versamenti” da parte dei debitori, non quello per le attività di coltivazione dei crediti da parte dei creditori. Del resto, a ragionare diversamente, non si comprende come potrebbero coesistere, nel citato D.L. 18/80, l'art. 37 (che, espressamente sospende la prescrizione per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria) e l'68. Cioè: se l'art. 68, nel menzionare la sospensione dei termini per i “versamenti”, si riferisse implicitamente anche alla prescrizione dei correlativi diritti di credito, allora le due disposizioni finirebbero per sovrapporsi. Sarebbe pure incomprensibile, poi, la disciplina delle proroghe che si sono succedute nel tempo, posto che tanto l'art. 99 del D.L. 104/20, quanto l'art.
1-bis del D.L. 125/20, e pure l'art. 22-bis co. 2 del D.L. 183/20 e l'art. 4 del D.L. 41/21, nel rinnovare di volta in volta la proroga precedentemente stabilita, hanno investito solo l'art. 68 del D.L. 18/20, senza mai menzionare l'articolo 37. Ebbene: se gli artt. 37 e 68 del DL. 18/20 avessero rappresentato realmente due facce della medesima medaglia, nel senso che le proroghe dei termini per i “versamenti” dovesse essere letta come una implicita proroga pure dei termini di prescrizione ad essi correlati, ci si sarebbe aspettati che le varie proroghe menzionassero non solo l'art. 68 del D.L. 18/20 ma pure (e soprattutto) l'art. 37 che, come detto, è invece espressamente riferito alla prescrizione dei crediti contributivi. In sostanza, si deve ritenere che la disciplina emergenziale abbia prorogato di soli 311 giorni la durata del termine di prescrizione dei diritti oggi in esame, e non per la durata dell'intera pandemia, come ipotizzato in memoria. Le disposizioni menzionate dagli Enti resistenti, invece, hanno prorogato solo i termini per i versamenti da parte dei contribuenti, senza modificare in alcun modo i termini (già prorogati) entro i quali i creditori avevano l'onere di attivarsi per mantenere integre le proprie ragioni.
In virtù delle superiori considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite sostenute dall vanno poste a Controparte_3 carico di parte ricorrente, stante la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'Ente. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000), dello svolgimento delle attività di studio introduzione, trattazione e decisione, e applicata una decurtazione del 50% in ragione della definizione in rito della vicenda.
4 Quelle inerenti ai rapporti fra l'opponente e l vanno invece compensate, in CP_1 ragione della soccombenza reciproca. Infatti: le spese inerenti ai titoli per i quali è stata depositata rinuncia agli atti del giudizio andrebbero poste a carico della parte rinunciante ex art. 306 cpc. Per il titolo che non è stato oggetto della detta rinuncia, invece, va ravvisata la soccombenza dell CP_1
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
;
[...]
- Dichiara prescritti i crediti contributivi incorporati nell'AVD n. 9920160000700149 e annulla, in parte qua l'intimazione di pagamento n. 299202490113352;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in complessivi € 3.500 oltre iva CPA e spese CP_5 generali;
- Compensa le spese di lite in ordine ai rapporti fra l'opponente e l CP_1
Trapani, 26.8.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5