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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Settimo Milanese - Piazza Eroi N. 5 20019 Settimo Milanese MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005579457000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249005579457000, notificata in data 30 gennaio 2025, riferita alle prodromiche cartelle di pagamento n. 13320110007385928000 e n. 13320140001856922000, per mancato pagamento dell'ICI in favore del Comune di Settimo Milanese per gli anni 2006 e 2007.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 13320110007385928000 e n. 13320140001856922000 e/o di precedenti richieste di pagamento, con conseguente decadenza dal diritto a riscuotere il tributo (prescrizione del credito).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione (tra i quali, ad es., anche l'intimazione di pagamento portante n. 13320219001875280000), senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 300,00, in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e
C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 300,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Settimo Milanese - Piazza Eroi N. 5 20019 Settimo Milanese MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005579457000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 13320249005579457000, notificata in data 30 gennaio 2025, riferita alle prodromiche cartelle di pagamento n. 13320110007385928000 e n. 13320140001856922000, per mancato pagamento dell'ICI in favore del Comune di Settimo Milanese per gli anni 2006 e 2007.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 13320110007385928000 e n. 13320140001856922000 e/o di precedenti richieste di pagamento, con conseguente decadenza dal diritto a riscuotere il tributo (prescrizione del credito).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI per contestare quanto ex adverso sostenuto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso, con salvezza delle spese di giudizio.
Nel corso dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, così come, in ogni caso, l'avvenuta regolare notifica di atti successivi utili ad interrompere la prescrizione (tra i quali, ad es., anche l'intimazione di pagamento portante n. 13320219001875280000), senza che la parte li abbia impugnati, divenendo definitivi.
Né, in ogni caso, la parte potrebbe far valere precedenti prescrizioni rispetto ad atti non impugnati tempestivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Dalla soccombenza deriva la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 300,00, in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e
C.P.A. nella misura di legge se dovute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 300,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.