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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 6060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6060/2024 promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROSSETTI C.F._2
EDOARDO CARLO e dell'avv. RIASSETTO ANTONELLA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
13/03/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 63 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: il 29/06/2004.
Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che il SI. provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, versando Parte_2 alla SI.ra un assegno mensile dell'importo di € 250,00 per 12 mensilità da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che ad integrazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/07/2024
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6060/2024 promossa da:
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROSSETTI C.F._2
EDOARDO CARLO e dell'avv. RIASSETTO ANTONELLA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
13/03/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 63 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Per_ Dal matrimonio è nato una figlia: il 29/06/2004.
Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che il SI. provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, versando Parte_2 alla SI.ra un assegno mensile dell'importo di € 250,00 per 12 mensilità da versarsi in Parte_1 via anticipata entro il 5 di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che ad integrazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, l'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/07/2024
pagina 2 di 3 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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