Sentenza 11 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2019, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto Nel procedimento a carico di AS AT, n. a Roma il 30/9/1992 avverso la sentenza del 4/5/2018 del Tribunale di Grosseto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per AT AS il difensore, avvocato Giuseppe Natalucci, che si riporta alla memoria chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice monocratico del predetto Tribunale ha assolto perché il fatto non sussiste AT AS dai reati di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, commessi fino al maggio 2012. 2. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 507 cod. proc. pen.. E' dato pacifico che il Pubblico Ministero non aveva depositato la lista testi, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., tuttavia la decadenza dalla prova poteva essere superata disponendo, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'acquisizione delle prove di accusa - escussione del verbalizzante e degli acquirenti della sostanza stupefacente - indicate a verbale all'udienza 4 maggio 2018 dal Pubblico Ministero, richiesta che il giudice monocratico aveva respinto fondando tale decisione su una risalente sentenza della Corte di legittimità smentita dalla successive decisioni di questa Corte.
3. Con memoria del 23 novembre 2018 il difensore di AT AS ha chiesto il rigetto del ricorso. Il presupposto dell'esercizio dei poteri del giudice di cui all'art. 507 cod. proc. pen., osserva, è costituito dall'espletamento dell'istruttoria, che nel caso non c'è stato avendo il pubblico ministero omesso il deposito della lista testi. Peraltro, tardivamente, solo all'udienza del 4 maggio 2018 e non alle udienze deputate all'ammissione della prova, il pubblico ministero aveva sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con l'adozione delle statuizioni conseguenti, come di seguito indicate.
2. Il Tribunale, nel disattendere la richiesta del pubblico ministero di fare ricorso ai poteri di ufficio onde procedere all'assunzione delle prove decisive ai fini del giudizio in fattispecie di conclamato mancato deposito della lista dei testi di accusa, ha richiamato una decisione di questa Corte a stregua della quale, in tema di istruzione dibattimentale, è esclusa dall'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 507 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte poiché il potere del giudice di integrare, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova presuppone, secondo il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen., che "terminata l'acquisizione delle prove" emerga l'assoluta necessità di assumere anche d'ufficio nuovi mezzi di prova (Sez. 5, n. 15631 del 01/12/2004, dep. 2005, P.G. in proc. Canzi, Rv. 232156).
3. L'opzione interpretativa condivisa dal Tribunale, fondata sull'analisi parziale del dato normativo e sulla valorizzazione di un inesistente principio dispositivo delle parti, si rivela tuttavia, erronea alla stregua dell'orientamento, avallato dalle decisioni delle Sezioni Unite e dal giudice delle leggi, nella ricostruzione della portata dell'art. 507 cod. proc. pen.
3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907), esaminando anche la sentenza richiamata dal Tribunale di Grosseto, hanno delineato l'ambito di applicazione e la finalità della norma di cui all'art. 507 cod. proc. pen. ed hanno stabilito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto ed hanno precisato che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen.. Secondo tale ricostruzione lo scopo della norma è reso evidente dalla formulazione letterale dell'art. 507 cod. proc. pen. il cui tenore non consente, se non con una evidente forzatura, di leggere il riferimento allo spazio temporale "terminata l'acquisizione delle prove" come un limite ovvero un divieto all'esercizio dei poteri officiosi del giudice all'ipotesi quando l'acquisizione delle prove non vi sia stata o quelle proposte non siano state ammissibili, dovendo, viceversa, leggersi come riferimento alla normale fisiologia del processo penale in cui l'assunzione delle prove vi sia stata. In realtà, osservano le Sezioni Unite, le limitazioni che sottostanno alla lettura fatta propria dalla sentenza oggi impugnata (che vi sia stata assunzione delle prove e non vi sia stata inerzia delle parti) non solo non vengono indicate nella legge delega (la direttiva 73) ma sono volte a configurare il divieto come una sorta di sanzione per l'inerzia della parte, opzione che, tuttavia, contrasta con la formulazione letterale della norma e con i limiti in cui, nel nostro sistema processuale, sono stati accolti i principi del sistema accusatorio, che non consentono di escludere un'iniziativa di ufficio del giudice diretta ad acquisire le informazioni necessarie per la sua decisione. Nella sentenza in esame è stato richiamato anche un più risalente orientamento enunciato prima della riforma dell'art. 111 Cost. (Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191607). In entrambe le decisioni le Sezioni Unite della Corte hanno adeguatamente evidenziato che diritto delle parti alla prova e potere-dovere di ammissione della prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. hanno parametri diversi: negativo il primo (non manifesta superfluità o irrilevanza); positivo la seconda (assoluta necessità), sicché, l'esercizio del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. non "neutralizza" la sanzione di inammissibilità, in quanto la parte decaduta ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. rischia di vedersi comunque denegata, o ristretta, l'ammissione delle prove a suo favore: e ciò, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria.
4. La correttezza dell'indirizzo ermeneutico che discende dalle descritta interpretazione è stata, in tempi più recenti, confermata dal giudice delle leggi, in linea di continuità con una più risalente decisione (Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 1993 n. 111).
4.1.Con sentenza n. 73 del 2010 la Corte Costituzionale, muovendo dal dato letterale - le parole "anche d'ufficio" presenti nella norma censurata, e - ancor più chiaramente - dalle previsioni dell'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., essenziali per una corretta esegesi della disciplina, ha escluso che fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione, consente al giudice di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prescritta dall'art. 468 cod. proc. pen. e, a seguito di tale decadenza, sia mancata ogni acquisizione probatoria. Anche nel caso portato all'attenzione del giudice delle leggi veniva in rilievo l'assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice di ufficio ma su istanza di parte, a seguito della intervenuta decadenza per tardivo deposito della lista testi.
5. La portata della interpretazione offerta dalle Sezioni Unite è stata chiarita in successive pronunce di questa Corte ove si è affermato, sempre in relazione a fattispecie nella quale il pubblico ministero non aveva presentato la lista dei testimoni, che il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013, P.M. in proc. Liu e altro, Rv. 256116) non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra l'acquisizione della prova e il proscioglimento (o la condanna) dell'imputato. Non vale obiettare, si osserva in tale decisione, che allorché il giudice ripristina, tramite l'applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen., poteri probatori da cui una parte è decaduta, finisce inevitabilmente per favorire questa, collaborando, di fatto - laddove essa si identifichi nel pubblico ministero - alla costruzione della piattaforma probatoria d'accusa in una situazione nella quale dovrebbe altrimenti assolvere l'imputato per carenza di prova del fatto contestato. Vero è che l'esercizio del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. può ridondare, in concreto, a potenziale vantaggio della parte che sollecita la prova (peraltro, solo in via di ipotesi, la cui realizzazione è comunque sempre legata al concreto risultato probatorio, al quale può concorrere e sul quale può incidere la controparte mediante il controesame). Ma ciò non può essere concepito come indice di «parzialità»: l'ammissione di una prova a richiesta di parte giova sempre, per definizione, a chi, avendo formulato la richiesta stessa (tempestiva o tardiva che sia), si veda accordato uno strumento argomentativo da impiegare a sostegno della propria tesi e pur sempre sottoposto alla verifica della escussione dialettica dibattimentale. La prospettiva del giudice è, in effetti, diversa da quella della parte: il giudice ammette la prova in quanto risponda al criterio legale, parametrato sulla sua idoneità a permettere una decisione causa cognita (nella specie, in termini di indispensabilità); che poi la prova, una volta introdotta nel processo, torni a beneficio della parte istante è una delle possibili conseguenze naturali, non un dato che entri nella valutazione del giudice in sede di ammissione.
6.Ritiene, conclusivamente il Collegio che nella fattispecie in esame, in cui vi era assoluta mancanza di mezzi probatori di parte non avendo il pubblico ministero depositato la lista testi, il Tribunale non poteva pervenire al proscioglimento dell'imputato limitandosi a prendere atto della inerzia della parte pubblica e che, non essendo in grado di decidere per la insufficienza del materiale probatorio a sua disposizione, avrebbe dovuto verificare l'assoluta indispensabilità, ai fini della decisione, delle prove testimoniali che il pubblico ministero gli aveva sottoposto senza che, con riferimento al momento della richiesta, si possa ritenere ravvisabile un'ulteriore decadenza essendo sufficiente che la parte formuli la richiesta al giudice in tempo utile ai fini della decisione. Ed è sulla assoluta necessità dell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria che gli sono stati richiesti che il giudice è tenuto ad esporre una specifica motivazione la cui mancanza non è superata dal mero rilievo della sanzione processuale dell'inerzia della parte che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione impugnata.
7.Consegue alle considerazioni svolte l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e trasmissione al giudice che l'ha pronunziata che dovrà quindi provvedere sulla richiesta di esercitare i poteri d'ufficio previsti dall'art. 507 doc. proc. pen., senza che vengano in considerazione decadenze o inerzie in cui le parti siano incorse.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Grosseto per il giud