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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9134/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Artini
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Lopardo
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visti del 20/08/2024)
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per il ricorrente, come da note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025: “Tutto ciò premesso, questa difesa chiede che Codesto Ill.mo Tribunale: revochi in via provvisoria ed urgente, nonché in via definitiva con decorrenza dal deposito del ricorso, sia l'obbligo posto
a carico del di contribuire al mantenimento ordinario del figlio sia l'obbligo Pt_1 Per_1
di concorrere alle spese straordinarie del medesimo, sia il diritto della CP_1
all'assegnazione della casa coniugale, posta in Empoli (FI), Via Val D'Orme n. 310, avendo il figlio raggiunto la propria indipendenza economica;
revochi l'assegno divorzile Per_1
versato dal a favore della considerato ed accertato il venir meno dei Pt_1 CP_1
presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione del predetto assegno. Rigetti comunque le domande riconvenzionali di parte resistente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze avanzate nelle proprie memorie nn. 1 e 3 ex art. 473 bis.17 c.p.c., opponendosi a quelle avversarie”.
Per la resistente, come da comparsa di costituzione del 6/12/2024: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, rigettata ogni avversa richiesta: in via preliminare disponga
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , con ogni conseguente Persona_2 provvedimento, nel merito, accertata l'assenza di indipendenza economica del figlio Per_2
respinga ogni domanda avversa. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle
[...]
domande avverse, si chiede la condanna di al versamento di un assegno Parte_2 divorzile pari ad € 1.200,00 al mese in favore della signora per tutti i CP_1
motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria si chiede che venga ordinato al l'esibizione della documentazione finanziaria e Parte_1
bancaria come già argomentato in narrativa, nonchè chiede prova per testi sul seguente capitolo: D.C.V. che confermate la attestazione riguardante il costo di locazione di una abitazione di cui alla dichiarazione che vi si mostra allegato 6 (si indica a teste Tes_1
”.
[...]
Motivi di fatto e ragioni di diritto della decisione
1. Con ricorso del 15/12/2024 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Parte_1
Firenze per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, attualmente disciplinate dalla sentenza n. 1377/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 07/05/2022 in esito a recepimento di conclusioni concordate tra le parti, nella parte in cui è stato posto a carico del ricorrente l'onere di corrispondere la somma mensile di e. 500,00 mensili in favore dell'ex
2 coniuge a titolo di assegno divorzile e di e. 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio (01/03/2002), maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, oltre alla partecipazione nella misura dei 2/3 alle spese straordinarie necessarie allo stesso ed è stata assegnata la casa coniugale all'ex coniuge per viverci unitamente al figlio fino al raggiungimento della sua CP_1 Per_1 autonomia economica;
in particolare, il ha chiesto la revoca dell'obbligo del Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne alla luce della raggiunta autosufficienza Per_1
economica del ragazzo a seguito del suo ingresso nel mondo del lavoro, con conseguente contestuale revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge;
si è costituita in giudizio la quale, dopo aver contestando quanto ex adverso dedotto, ha CP_1 chiesto, in rito, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio e, nel Per_1
merito, il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile previsto a proprio favore nella misura di e. 1.200,00 mensili;
la causa si
è svolta in istruttoria con l'esame delle parti, fino a quando, stante il mancato raggiungimento di un accordo auspicato dal Giudice delegato, quest'ultimo ha fissato udienza cartolare per il giorno 25/03/2025 per il deposito di note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, ponendo la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse e memorie.
2. Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover rigettare la richiesta della resistente di chiamata in causa del figlio maggiorenne a titolo di litisconsorte necessario, alla Per_1 luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere “non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020).
3. Nel merito, passando a valutare la domanda del ricorrente di revoca del Parte_1
contributo paterno per il mantenimento del figlio maggiorenne rileva il Collegio Per_1
cha dalla documentazione versata in atti non risulta essere stata raggiunta dal ragazzo la piena
3 indipendenza economica, tenuto conto che sta svolgendo, dal 21/11/2024, un Per_1 tirocinio presso l'azienda “Tinghi Motors s.r.l.”, venendo allo stesso corrisposta la modesta somma mensile di e. 500,00 a titolo di rimborso spese forfettario a fronte di una presenza di
39 ore settimanali (v. all. 4 comparsa di costituzione) e che lo stesso ricorrente ha ammesso nel corso dell'udienza del 9/01/2025 che il tirocinio del figlio è tuttora in corso e che la sottoscrizione del contratto definitivo in favore del ragazzo non è ancora avvenuta, essendo prevista per giugno 2025 .
Rebus sic stantibus, non si ravvisano i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento del figlio dal momento che il Per_1
contratto di tirocinio extracurriculare (di cui è stato depositato solo il documento che ne prova la proposta di attivazione) non permette di considerare il ragazzo completamente autonomo dal punto di vista economico, non apparendo il trattamento economico previsto in suo favore quale tirocinante nè idoneo né sufficiente ad assicurarne l'autosufficienza e a consentire al figlio di poter provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita;
nè, invero, il ricorrente ha dedotto o eccepito una colpevole inerzia del figlio nel reperire una occupazione lavorativa, emergendo invero agli atti la circostanza opposta.
Quanto all'entità del contributo paterno, ritiene il Collegio di dover prevedere una riduzione dell'importo mensile per il mantenimento di nella misura di e. 200,00 al Persona_2
mese, oltre rivalutazione annuale Istat, somma che si ritiene ad oggi congrua, tenuto conto degli introiti percepiti dal figlio in virtù del tirocinio in atto.
Quanto alla domanda del ricorrente di revoca della assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge la stessa deve essere rigettata, dovendo in detta abitazione CP_1
continuare a viverci il figlio che non appare ancora in grado di provvedere Per_1
autonomamente a soddisfare la propria esigenza abitativa, reperendo da solo un alloggio in locazione.
4 Quanto alla domanda di aumento assegno divorzile formulata in via riconvenzionale dalla resistente va osservato che la modifica delle condizioni di divorzio CP_1
presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, in difetto dei quali non può procedersi ad una revisione delle suddette condizioni;
in tal senso, si è espressa la Cassazione la quale ha affermato che il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma ponderazione di quei medesimi presupposti delle statuizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli, già valutati in seno al precedente titolo giudiziale, dovendo il Giudice piuttosto limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (v. Cass. 283/2020; Cass. Ord. n. 6639/2023): occorre, dunque, che si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento di cui si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambe le parti, nonché di altre vicende inerenti la prole.
Ciò premesso, stante la genericità delle deduzioni e l'assenza di allegazione di mezzi di prova a supporto della domanda avanzata dalla resistente, ritiene il Tribunale di non ravvisare i presupposti per un aumento dell'assegno divorzile, tenuto conto che non risulta riscontrato ovvero documentato un sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche della rispetto al tempo in cui è stata emessa la sentenza di divorzio. CP_1
Infine, ritiene il Collegio di non dover modificare le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1377/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 07/05/2022 in ordine alle spese straordinarie necessarie per il figlio poste nella misura di 2/3 a carico del Per_1
padre e di 1/3 a carico della madre, tenuto conto che permane inalterata la differenza reddituale tra i due genitori rispetto all'epoca di emissione della predetta sentenza di divorzio.
4. Quanto alle istanze istruttorie formulate dalla resistente (ordine di esibizione della documentazione finanziaria e bancaria;
prova orale sul costo di locazione di un'abitazione nel mercato immobiliare), le stesse risultano superflue ai fini della odierna decisione, dovendosi osservare che, in data 20/12/2024, il ricorrente ha depositato la documentazione adeguata ad attestare la propria situazione economico-patrimoniale, di tal ché la richiesta di esibizione documentale risulta ultronea, avendo il soddisfatto l'esigenza sottesa alla suddetta Pt_1
domanda; né si ravvisano i presupposti per accertamenti di p.t., dal momento che oggetto di
5 valutazione, per quanto attiene alla domanda attorea, è la raggiunta indipendenza economica del figlio e non la ricchezza economica del mentre per quanto attiene alla domanda Pt_1
formulata in via riconvenzionale dalla resistente, si è già detto come la stessa appaia sfornita di ogni riscontro probatorio;
quanto, infine, alla richiesta di ammissione di prove orali avanzata dalla resistente nella memoria depositata in data 30/12/2024, va rilevato che la decisione da assumere in questa sede si fonda su dati reddituali riscontrabili documentalmente, di tal chè ogni prova orale non appare rilevante ai fini del decidere.
5. Quanto alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza (il ricorrente soccombe in ordine alla richiesta di revoca del mantenimento ordinario per il figlio, la resistente in punto di aumento dell'assegno divorzile), ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1377/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 07/05/2022, ogni altra domanda rigettata o disattesa o assorbita, così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 del mese, l'importo di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne Per_1
- rigetta la domanda di aumento dell'assegno divorzile formulata da CP_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli avvisi di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi.
La Presidente est.
dott. ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della
Cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9134/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Artini
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Lopardo
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visti del 20/08/2024)
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per il ricorrente, come da note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025: “Tutto ciò premesso, questa difesa chiede che Codesto Ill.mo Tribunale: revochi in via provvisoria ed urgente, nonché in via definitiva con decorrenza dal deposito del ricorso, sia l'obbligo posto
a carico del di contribuire al mantenimento ordinario del figlio sia l'obbligo Pt_1 Per_1
di concorrere alle spese straordinarie del medesimo, sia il diritto della CP_1
all'assegnazione della casa coniugale, posta in Empoli (FI), Via Val D'Orme n. 310, avendo il figlio raggiunto la propria indipendenza economica;
revochi l'assegno divorzile Per_1
versato dal a favore della considerato ed accertato il venir meno dei Pt_1 CP_1
presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione del predetto assegno. Rigetti comunque le domande riconvenzionali di parte resistente. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze avanzate nelle proprie memorie nn. 1 e 3 ex art. 473 bis.17 c.p.c., opponendosi a quelle avversarie”.
Per la resistente, come da comparsa di costituzione del 6/12/2024: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Firenze, rigettata ogni avversa richiesta: in via preliminare disponga
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , con ogni conseguente Persona_2 provvedimento, nel merito, accertata l'assenza di indipendenza economica del figlio Per_2
respinga ogni domanda avversa. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle
[...]
domande avverse, si chiede la condanna di al versamento di un assegno Parte_2 divorzile pari ad € 1.200,00 al mese in favore della signora per tutti i CP_1
motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria si chiede che venga ordinato al l'esibizione della documentazione finanziaria e Parte_1
bancaria come già argomentato in narrativa, nonchè chiede prova per testi sul seguente capitolo: D.C.V. che confermate la attestazione riguardante il costo di locazione di una abitazione di cui alla dichiarazione che vi si mostra allegato 6 (si indica a teste Tes_1
”.
[...]
Motivi di fatto e ragioni di diritto della decisione
1. Con ricorso del 15/12/2024 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Parte_1
Firenze per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, attualmente disciplinate dalla sentenza n. 1377/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 07/05/2022 in esito a recepimento di conclusioni concordate tra le parti, nella parte in cui è stato posto a carico del ricorrente l'onere di corrispondere la somma mensile di e. 500,00 mensili in favore dell'ex
2 coniuge a titolo di assegno divorzile e di e. 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio (01/03/2002), maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, oltre alla partecipazione nella misura dei 2/3 alle spese straordinarie necessarie allo stesso ed è stata assegnata la casa coniugale all'ex coniuge per viverci unitamente al figlio fino al raggiungimento della sua CP_1 Per_1 autonomia economica;
in particolare, il ha chiesto la revoca dell'obbligo del Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne alla luce della raggiunta autosufficienza Per_1
economica del ragazzo a seguito del suo ingresso nel mondo del lavoro, con conseguente contestuale revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge;
si è costituita in giudizio la quale, dopo aver contestando quanto ex adverso dedotto, ha CP_1 chiesto, in rito, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio e, nel Per_1
merito, il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile previsto a proprio favore nella misura di e. 1.200,00 mensili;
la causa si
è svolta in istruttoria con l'esame delle parti, fino a quando, stante il mancato raggiungimento di un accordo auspicato dal Giudice delegato, quest'ultimo ha fissato udienza cartolare per il giorno 25/03/2025 per il deposito di note scritte di trattazione contenenti la precisazione delle rispettive conclusioni, ponendo la causa in decisione, senza concessione di termini per comparse e memorie.
2. Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover rigettare la richiesta della resistente di chiamata in causa del figlio maggiorenne a titolo di litisconsorte necessario, alla Per_1 luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere “non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17380 del 20/08/2020).
3. Nel merito, passando a valutare la domanda del ricorrente di revoca del Parte_1
contributo paterno per il mantenimento del figlio maggiorenne rileva il Collegio Per_1
cha dalla documentazione versata in atti non risulta essere stata raggiunta dal ragazzo la piena
3 indipendenza economica, tenuto conto che sta svolgendo, dal 21/11/2024, un Per_1 tirocinio presso l'azienda “Tinghi Motors s.r.l.”, venendo allo stesso corrisposta la modesta somma mensile di e. 500,00 a titolo di rimborso spese forfettario a fronte di una presenza di
39 ore settimanali (v. all. 4 comparsa di costituzione) e che lo stesso ricorrente ha ammesso nel corso dell'udienza del 9/01/2025 che il tirocinio del figlio è tuttora in corso e che la sottoscrizione del contratto definitivo in favore del ragazzo non è ancora avvenuta, essendo prevista per giugno 2025 .
Rebus sic stantibus, non si ravvisano i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento del figlio dal momento che il Per_1
contratto di tirocinio extracurriculare (di cui è stato depositato solo il documento che ne prova la proposta di attivazione) non permette di considerare il ragazzo completamente autonomo dal punto di vista economico, non apparendo il trattamento economico previsto in suo favore quale tirocinante nè idoneo né sufficiente ad assicurarne l'autosufficienza e a consentire al figlio di poter provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita;
nè, invero, il ricorrente ha dedotto o eccepito una colpevole inerzia del figlio nel reperire una occupazione lavorativa, emergendo invero agli atti la circostanza opposta.
Quanto all'entità del contributo paterno, ritiene il Collegio di dover prevedere una riduzione dell'importo mensile per il mantenimento di nella misura di e. 200,00 al Persona_2
mese, oltre rivalutazione annuale Istat, somma che si ritiene ad oggi congrua, tenuto conto degli introiti percepiti dal figlio in virtù del tirocinio in atto.
Quanto alla domanda del ricorrente di revoca della assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge la stessa deve essere rigettata, dovendo in detta abitazione CP_1
continuare a viverci il figlio che non appare ancora in grado di provvedere Per_1
autonomamente a soddisfare la propria esigenza abitativa, reperendo da solo un alloggio in locazione.
4 Quanto alla domanda di aumento assegno divorzile formulata in via riconvenzionale dalla resistente va osservato che la modifica delle condizioni di divorzio CP_1
presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, in difetto dei quali non può procedersi ad una revisione delle suddette condizioni;
in tal senso, si è espressa la Cassazione la quale ha affermato che il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma ponderazione di quei medesimi presupposti delle statuizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli, già valutati in seno al precedente titolo giudiziale, dovendo il Giudice piuttosto limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (v. Cass. 283/2020; Cass. Ord. n. 6639/2023): occorre, dunque, che si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento di cui si chiede la revisione, che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambe le parti, nonché di altre vicende inerenti la prole.
Ciò premesso, stante la genericità delle deduzioni e l'assenza di allegazione di mezzi di prova a supporto della domanda avanzata dalla resistente, ritiene il Tribunale di non ravvisare i presupposti per un aumento dell'assegno divorzile, tenuto conto che non risulta riscontrato ovvero documentato un sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche della rispetto al tempo in cui è stata emessa la sentenza di divorzio. CP_1
Infine, ritiene il Collegio di non dover modificare le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1377/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 07/05/2022 in ordine alle spese straordinarie necessarie per il figlio poste nella misura di 2/3 a carico del Per_1
padre e di 1/3 a carico della madre, tenuto conto che permane inalterata la differenza reddituale tra i due genitori rispetto all'epoca di emissione della predetta sentenza di divorzio.
4. Quanto alle istanze istruttorie formulate dalla resistente (ordine di esibizione della documentazione finanziaria e bancaria;
prova orale sul costo di locazione di un'abitazione nel mercato immobiliare), le stesse risultano superflue ai fini della odierna decisione, dovendosi osservare che, in data 20/12/2024, il ricorrente ha depositato la documentazione adeguata ad attestare la propria situazione economico-patrimoniale, di tal ché la richiesta di esibizione documentale risulta ultronea, avendo il soddisfatto l'esigenza sottesa alla suddetta Pt_1
domanda; né si ravvisano i presupposti per accertamenti di p.t., dal momento che oggetto di
5 valutazione, per quanto attiene alla domanda attorea, è la raggiunta indipendenza economica del figlio e non la ricchezza economica del mentre per quanto attiene alla domanda Pt_1
formulata in via riconvenzionale dalla resistente, si è già detto come la stessa appaia sfornita di ogni riscontro probatorio;
quanto, infine, alla richiesta di ammissione di prove orali avanzata dalla resistente nella memoria depositata in data 30/12/2024, va rilevato che la decisione da assumere in questa sede si fonda su dati reddituali riscontrabili documentalmente, di tal chè ogni prova orale non appare rilevante ai fini del decidere.
5. Quanto alle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza (il ricorrente soccombe in ordine alla richiesta di revoca del mantenimento ordinario per il figlio, la resistente in punto di aumento dell'assegno divorzile), ne va disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1377/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 07/05/2022, ogni altra domanda rigettata o disattesa o assorbita, così dispone:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
5 del mese, l'importo di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne Per_1
- rigetta la domanda di aumento dell'assegno divorzile formulata da CP_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per gli avvisi di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15/05/2025 su relazione della dott.ssa
Monica Tarchi.
La Presidente est.
dott. ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della
Cancelleria.
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