Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 61
Articolo 2
Versione
5 marzo 1963
Art. 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sara' provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche del personale dalle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformita' degli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 5 marzo 1963