Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Mirco LOMBARDI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione. 377/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Cernusco Lombardone, Via XXV Aprile n. 16 con il patrocinio degli avv.ti BERNARDINI DE PACE
ANNAMARIA e SINATRA REBECCA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Cernusco Lombardone, Via XXV Aprile n. 16 con il patrocinio dell'avv. IACANGELO
ALESSANDRO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con R_ PE collocamento prevalentemente dalla madre, anche ai fini anagrafici, nell'immobile a Cernusco Lombardone (LC), in Via
XXV Aprile n. 16.
2) Il Signor si impegna ad asportare tutti i propri beni ed effetti personali, ancora presenti nell'immobile a Pt_2 Cernusco Lombardone (LC), in Via XXV Aprile n. 16, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale di Lecco. Le parti, quindi, provvederanno a concordare alcune date nelle quali il Signor potrà fare Pt_2 rientro nell'abitazione familiare per asportare ogni suo bene personale ivi presente.
3) I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie e a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e al benessere di e , nel rispetto delle loro capacità, R_ PE inclinazioni naturali e aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori si impegnano a esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno direttamente nei periodi di propria responsabilità.
a. durante il periodo scolastico, un pomeriggio tutte le settimane, indicativamente il sabato, dall'uscita da scuola (o dalle ore 15, se non c'è scuola) alle ore 19, quando il padre le riaccompagnerà dalla mamma per la cena;
b. durante le festività natalizie:
- dalle ore 10 alle ore 21 del 24 dicembre, oppure dalle ore 10 alle ore 21 del 25 dicembre, ad anni alterni con la madre
(anno 2025 con il padre la Vigilia);
dalle ore 10 alle ore 21 del 31 dicembre, oppure dalle ore 10 alle ore 21 del 1° gennaio, ad anni alterni con la madre
(anno 2025 con il padre il 31 dicembre);
dalle ore 10 alle ore 21 del 5 gennaio, oppure dalle ore 10 alle ore 21 del 6 gennaio, ad anni alterni con la madre (anno
2025 con il padre il 6 gennaio);
durante le vacanze scolastiche pasquali, dalle ore 10 alle ore 21 del giorno di Pasqua, oppure dalle ore 10 alle ore 21 del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre (anno 2025 con il padre il Lunedì dell'Angelo); durante le vacanze scolastiche estive, a eccezione di due settimane consecutive durante le quali la mamma porterà le figlie in vacanza (nel periodo da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno), proseguirà l'ordinario calendario di ripartizione dei tempi di frequentazione tra , e i genitori. Dall'8 al 22 luglio 2025 i genitori hanno già R_ PE previsto e concordato che farà una vacanza-studio in Inghilterra (il costo della quale verrà interamente sostenuto R_ dalla madre);
i genitori concordano che ciascuno di loro trascorra con le figlie il giorno del proprio compleanno, nonché la Festa della
Mamma e la Festa del Papà, indipendentemente dal regime ordinario di spettanza. e trascorreranno il R_ PE giorno del loro compleanno (il 25 ottobre e il 20 gennaio) con i genitori insieme e, ove non possibile, il pranzo con uno e la cena con l'altro, indipendentemente dal regime ordinario di spettanza.
4.1) Salvi diversi e migliori accordi tra le parti, dal momento nel quale il Signor reperirà una propria abitazione Pt_2 in zona limitrofa alla casa familiare, idonea ad ospitare le minori, quest'ultimo terrà con sé e : R_ PE
f. a fine settimana alternati dal sabato alle ore 14 (quando il padre preleverà le minori dalla casa materna), fino alle ore
20.30 della domenica (quando il padre le riaccompagnerà dalla mamma);
g. un pomeriggio tutte le settimane dall'uscita da scuola (o dalle ore 15, quando non c'è scuola) sino alle ore 20 (quando il padre le riaccompagnerà dalla mamma);
h. per metà delle vacanze scolastiche di Natale, ad anni alterni, dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre sera, oppure dal
30 dicembre sera al 6 gennaio mattina. In ogni caso, i genitori, ogni anno, alterneranno il giorno della Vigilia con quello di Natale;
i. per metà delle vacanze Pasquali, alternando annualmente con la madre un primo periodo comprendente il giorno di
Pasqua o un altro comprendente il Lunedì dell'Angelo;
l. durante i c.d. ponti scolastici, e le festività infra-annuali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre (per esempio:
25 aprile con la madre, 1° maggio con il padre, 2 giugno con la madre, 1° novembre con il padre e così di seguito);
m. per due settimane, non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno. Il medesimo periodo di due settimane, anche non consecutive, spetterà alla madre. Per il resto del periodo estivo proseguiranno le frequentazioni ordinarie;
n. i genitori concordano che le figlie trascorrano con ciascuno di loro, indipendentemente dal calendario delle visite qui definite, i giorni dei rispettivi compleanni, nonché la Festa della Mamma e la Festa del Papà, e che i genitori, insieme ove possibile, trascorrano con le figlie il giorno del loro compleanno (o, in caso di disaccordo, ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro).
5) I genitori si impegnano, ciascuno nel proprio periodo di responsabilità con e : R_ PE - a rispettare i desideri e gli impegni delle figlie e a far frequentare loro, con continuità, le attività extrascolastiche, ivi compresi i campus estivi e/o le vacanze-studio anche all'estero, che verranno scelti e programmati di comune accordo tra loro;
- a controllare il regolare svolgimento dei compiti assegnati alle figlie dall'Istituto scolastico, che dovranno essere eseguiti nel rispetto dei tempi e della pianificazione settimanale dettata dall'istituto scolastico;
- a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa alle figlie (scolastica, extrascolastica e relativa alla loro salute),
- a riferire indirizzi dei luoghi nei quali si recheranno insieme alle figlie al di fuori del Comune di residenza.
6) In caso di impossibilità lavorativa e/o indisponibilità del padre o della madre, da comunicarsi reciprocamente con un preavviso di almeno 48 ore, o di indisponibilità delle minori al diritto di visita, ciascun genitore potrà recuperare il giorno/i giorni persi nella settimana successiva.
7) I genitori si impegnano a non mettere in contatto le figlie con eventuali nuovi partner per due anni dal deposito del presente ricorso e, in seguito, a farlo con la necessaria e dovuta gradualità, condividendone le modalità.
8) Tenuto conto del tenore di vita di e , dei tempi genitori-figlie, delle risorse economiche delle parti e R_ PE dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre, attualmente disoccupato, contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'importo di € 100,00 per ciascuna figlia (cento/00) per 12 mensilità, a decorrere dal mese di marzo 2025; somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
I genitori concordano che dal mese successivo al reperimento di un'occupazione da parte del Signor - che gli Pt_2 garantisca un'entrata mensile netta tra gli € 1.500,00 e € 2.000,00 - il padre contribuirà al mantenimento di e R_
, versando, entro il 5 di ogni mese alla madre collocataria, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari PE a € 250,00 per ciascuna figlia, per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Le spese straordinarie relative alle minori, da individuarsi e concordarsi secondo le Linee Guida previste dal CNF
(noto alle parti e allegato sub doc. 7) saranno a carico al 100% della Signora sino a quando il Signor non Pt_1 Pt_2 percepirà uno stipendio. Dal mese successivo al reperimento di un'occupazione da parte del Signor - che gli Pt_2 garantisca un'entrata mensile netta tra gli € 1.500,00 e € 2.000,00 - le spese straordinarie saranno ripartite al 70% a carico della Signora e al 30% a carico del Signor Pt_1 Pt_2
10) I genitori si autorizzano sin d'ora, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per le figlie minori.
11) Le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.
12) I genitori si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse di e R_
. PE
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono Parte_1 Parte_2 nate le figlie in data 25/10/2013 e in data 20/1/2018 , attualmente entrambe ancora R_ PE minorenni.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/03/2025, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale nulla ha opposto alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori non sono in contrasto con l'interesse delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 12/05/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada