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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1044/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1044/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CAGNONI MONICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VOGHERA, VIA EMILIA n. 47;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CODEVILLA, in data 02/09/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
CODEVILLA alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di Codevilla, di proprietà comune, sarà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia La sig.ra si farà esclusivo Per_1 Pt_1 carico di tutte le utenze relative all'immobile, nonché delle rate del mutuo cointestato stipulato per il suo acquisto fino alla data della sua estinzione (Settembre 2031);
3) Il marito si trasferirà altrove non appena riuscirà a reperire una idonea e CP_1
pag. 1 di 4 decorosa sistemazione, adatta per ospitare la figlia per il tempo che trascorrerà Per_1 con il padre. I coniugi concordano che il nuovo alloggio del marito dovrà prevedere una camera da letto esclusiva per la figlia, dotata di scrivania ai fini dello studio scolastico della minore. Il sig. potrà comunque mantenere la propria residenza anagrafica CP_1 presso la casa coniugale di Codevilla fino al dicembre 2025, con possibilità di proroga di mesi sei previo accordo tra i coniugi
4) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il sig. potrà vederla anche giornalmente, CP_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro e con le esigenze scolastiche e ricreative della minore. Trascorrerà con UN almeno un giorno feriale ogni settimana (da concordarsi con la moglie sulla base dei propri turni di riposo), due fine settimana al mese, nonché due settimane consecutive durante le vacanze estive. I genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alterni, i giorni di Natale e Pasqua, Santo Stefano
e il Lunedì dell'Angelo. I coniugi sono consapevoli, nell'interesse superiore della figlia e per il suo esclusivo benessere, che le predette condizioni di permanenza di presso i Per_1 genitori potranno subire deroghe o variazioni sulla base di sopravvenuti impegni scolastici e/o ricreativi della minore.
5) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento di la CP_1 Per_1 somma mensile di € 200,00 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 a decorrere dal mese in cui lo stesso lascerà la casa coniugale. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche (non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale) di UN secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento. I coniugi concordano inoltre che la sig.ra genitore collocatario in via prevalente della figlia, Pt_1 richiederà all'Ente erogatore la corresponsione della quota del 100% dell'Assegno Unico
Universale (o equipollenti) per la famiglia;
8) L'autovettura Suzuki Swift targata DE483GM, di proprietà della signora Pt_1 rimarrà in uso al marito, che provvederà alla sua manutenzione, al pagamento delle
pag. 2 di 4 spese relative al bollo e assicurazione e ad eventuali verbali per la violazione del Codice della Strada;
9) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per la figlia minorenne . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 02/09/2006, in CODEVILLA in data 02/09/2006, il cui pag. 3 di 4 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CODEVILLA alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2006;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/07/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1044/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1044/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CAGNONI MONICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VOGHERA, VIA EMILIA n. 47;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CODEVILLA, in data 02/09/2006, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
CODEVILLA alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2006, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di Codevilla, di proprietà comune, sarà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia La sig.ra si farà esclusivo Per_1 Pt_1 carico di tutte le utenze relative all'immobile, nonché delle rate del mutuo cointestato stipulato per il suo acquisto fino alla data della sua estinzione (Settembre 2031);
3) Il marito si trasferirà altrove non appena riuscirà a reperire una idonea e CP_1
pag. 1 di 4 decorosa sistemazione, adatta per ospitare la figlia per il tempo che trascorrerà Per_1 con il padre. I coniugi concordano che il nuovo alloggio del marito dovrà prevedere una camera da letto esclusiva per la figlia, dotata di scrivania ai fini dello studio scolastico della minore. Il sig. potrà comunque mantenere la propria residenza anagrafica CP_1 presso la casa coniugale di Codevilla fino al dicembre 2025, con possibilità di proroga di mesi sei previo accordo tra i coniugi
4) La figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il sig. potrà vederla anche giornalmente, CP_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro e con le esigenze scolastiche e ricreative della minore. Trascorrerà con UN almeno un giorno feriale ogni settimana (da concordarsi con la moglie sulla base dei propri turni di riposo), due fine settimana al mese, nonché due settimane consecutive durante le vacanze estive. I genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alterni, i giorni di Natale e Pasqua, Santo Stefano
e il Lunedì dell'Angelo. I coniugi sono consapevoli, nell'interesse superiore della figlia e per il suo esclusivo benessere, che le predette condizioni di permanenza di presso i Per_1 genitori potranno subire deroghe o variazioni sulla base di sopravvenuti impegni scolastici e/o ricreativi della minore.
5) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento di la CP_1 Per_1 somma mensile di € 200,00 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 a decorrere dal mese in cui lo stesso lascerà la casa coniugale. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
6) Il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese scolastiche, sportive, ricreative e mediche (non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale) di UN secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Pavia;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione di assegni di mantenimento. I coniugi concordano inoltre che la sig.ra genitore collocatario in via prevalente della figlia, Pt_1 richiederà all'Ente erogatore la corresponsione della quota del 100% dell'Assegno Unico
Universale (o equipollenti) per la famiglia;
8) L'autovettura Suzuki Swift targata DE483GM, di proprietà della signora Pt_1 rimarrà in uso al marito, che provvederà alla sua manutenzione, al pagamento delle
pag. 2 di 4 spese relative al bollo e assicurazione e ad eventuali verbali per la violazione del Codice della Strada;
9) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per la figlia minorenne . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 02/09/2006, in CODEVILLA in data 02/09/2006, il cui pag. 3 di 4 atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CODEVILLA alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2006;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/07/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4