TRIB
Sentenza 7 agosto 2024
Sentenza 7 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/08/2024, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 8436 dell'anno 2017
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Angela Buttarazzi, e Parte_1 Parte_2
con la stessa elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Manzo n.21, presso l'Avv. Monica
Vercelli, come da procura in atti,
-ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Carmela Landi e Francesco Baccaro, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 109, come da procura in atti
-CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento somme.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi codesto Tribunale, la società Parte_2 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 5.400,00. A Controparte_1
sostegno della domanda è stato dedotto che essi attori sono comproprietari, unitamente ai sigg.
1 e , di una unità immobiliare sita nel Comune di Fisciano, alla Via CP_2 Controparte_3
San Rocco, la cui maggiore consistenza si appartiene ai sigg. e , CP_2 Controparte_3
mentre essi attori sono proprietari solo di un locale terraneo, in Catasto Fabbricati del Comune di
Fisciano (SA) al foglio 20, particella 516, subalterno 28. Che tale locale era stato concesso in locazione alla . Che, in seguito, accertato dal Comune di Parte_3
Fisciano il pericolo di crollo della sola porzione di fabbricato di proprietà dei sigg. CP_2
e , si era reso necessario provvedere ad urgenti lavori di abbattimento e Controparte_3 ricostruzione dell'intera unità immobiliare. Che, pertanto, con scrittura privata del 22.11.2012 si concordava fra gli attori e la convenuta, quale ditta esecutrice dei detti lavori di abbattimento e ricostruzione, un indennizzo che la seconda avrebbe dovuto versare ai primi a titolo di ristoro dei danni dagli stessi subiti (recesso dal contratto di locazione, mancato guadagno) per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori e fino alla riconsegna del locale terraneo ad essi attori, e ciò a far data dal 01/02/2013. Il ristoro veniva concordato in Euro 200,00 mensili che la convenuta doveva versare agli attori. Che, per quel che qui interessa, la convenuta aveva omesso di versare i ratei relativi alle mensilità da luglio 2015 a settembre 2017 per l'importo totale di Euro 5.400,00 e per tale ragione si adiva l'Autorità Giudiziaria.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 28/12/2017 la che Controparte_1 contestava tutta l'avversa domanda. Eccepiva la vessatorietà della clausola n. 2 della scrittura privata del 22.11.2012; la nullità della medesima clausola ex art. 1419 c.c. per mancanza di causa.
Spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di tutte le somme sino ad allora già versate agli attori, ed ammontanti ad Euro 6.400,00. Concludeva, indi, per il rigetto della domanda, per la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia della clausola n. 2 di cui alla scrittura privata del
22.11.2012 per violazione dell'art. 1341 c.c., ovvero ex art. 1419 c.c., per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa, dopo alcuni rinvii per Pandemia da Covid 19
e per esigenze di ruolo, fatte precisare le conclusioni è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda appare fondata per la ragioni che seguono.
1. Va subito detto che la fattispecie che ci occupa è un'azione contrattuale, atteso che la scrittura del
22.11.2012 non è mai stata risolta, ed è volta a far conseguire agli attori il ristoro per la perdita del godimento del locale terraneo di cui si tratta.
Quanto alla sussistenza del credito dedotto in giudizio va rilevato che parte attrice ha esibito la scrittura privata del 22.11.2012 a firma dell'odierna convenuta, con cui la stessa si obbligava al
2 versamento mensile della somma di Euro 200,00, in favore degli attori, riconoscendosi, pertanto, debitrice della controparte.
Detta scrittura, e per quel che qui interessa, non è stata mai disconosciuta dalla convenuta, sicché la sua provenienza non può essere messa in discussione in questa sede.
Ebbene, com'è noto, l'art. 1988 c.c. prevede che, in presenza di una ricognizione di debito, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante, e l'esistenza di esso si presume fino a prova contraria, con la conseguenza che si determina un'inversione dell'onere probatorio.
Come chiarito dalla Suprema Corte la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art. 2702 c.c. ad integrare una presunzione juris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione di paternità dello scritto.
Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia prodotta ne riconosce la sottoscrizione
(come nel caso di specie, in quanto non disconosciuta) la scrittura non solo fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, ma se le stesse integrano gli estremi del riconoscimento di debito, spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c. provare l'inesistenza del rapporto fondamentale. Non grava quindi su colui a favore del quale la dichiarazioni risulti rivolta provarne l'esistenza e validità (Cass. civ. sent. n 16007/2003).
A fronte di tale situazione, emergente dai documenti di causa, spettava alla convenuta fornire prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione sottostante (ex plurimis Cass. Civ.
23.02.2006 n. 4019).
Ma nessuna prova è stata articolata dalla convenuta, che si è limitata ad una generica contestazione, senza fornire validi elementi di prova.
2. Partendo dall'eccezione di vessatorietà della clausola n. 2 della citata scrittura privata del
22.11.2012, la stessa va rigettata.
In vero, precisato che la specifica sottoscrizione si rende necessaria solo per le clausole cd. vessatorie, disciplinate nell'art. 1341 c.c. secondo comma e richiamate nell'art. 1342 c.c., relativo ai contratti conclusi mediante moduli e formulari. Per cui si definiscono clausole vessatorie quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, secondo una tassativa elencazione nella quale non rientra quella relativa alla clausola di cui all'art. 2 del testo contrattuale in discorso, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscano a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita
3 proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Invece, nella fattispecie non si è in presenza di formulari o di moduli già predisposti, anzi nella premessa della scrittura le parti hanno dato atto dei motivi che li hanno determinati alla stipula e sottoscrizione dell'atto, la clausola che prevede il pagamento di una somma dovuta dalla ditta che esegue lavori a titolo di ristoro del mancato guadagno/perdita di godimento del bene non può in definitiva essere considerata vessatoria.
In vero, questa previsione contrattuale non costituisce altro che una limitazione al pregiudizio che gli attori subiscono nel non poter disporre, per un tempo indeterminato, del proprio locale terraneo, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'immobile, ed in particolare della proprietà dei sigg. . CP_2
Né tale clausola può considerarsi eccessiva, atteso che con il contratto di locazione in essere gli attori percepivano la maggiore somma di Euro 225,00 mensili, suscettibile di aumento annuo secondo indici ISTAT.
3. Parte convenuta ha anche eccepito la violazione dell'art. 1419 c.c. sostenendo la mancanza di causa nella richiamata scrittura e la nullità della clausola n.2.
Va osservato - al riguardo - che “la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1 - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la "conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”. (Cass., 10/11/2014, n. 23950).
Parte convenuta ha sostenuto che il pericolo di crollo dell'immobile poteva innescare un “collasso a catena anche delle strutture immediatamente adiacenti con elevato pericolo per la pubblica incolumità dei passanti” Da qui, ha dedotto che, stante la “causa di forza maggiore”, il contratto di locazione degli attori andava comunque risolto e che nessun danno poteva esser richiesto dagli
4 stessi alla convenuta stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla demolizione dell'intero fabbricato, e quindi anche della proprietà degli attori, a tutela della pubblica incolumità.
Orbene, emerge dagli atti di causa, invece, che la proprietà interessata dal potenziale crollo era solo quella dei sigg. , e non anche il locale terraneo degli attori. Ma che per procedere alla CP_2 ricostruzione dell'intera unità immobiliare era necessario occupare anche il locale terraneo degli attori. Da qui la richiesta di indennizzo/ristoro accettata, poi, dalla convenuta.
Doveva essere parte convenuta a provare, a contrario, che il pericolo di crollo affliggeva anche la proprietà degli attori, sicché era, anche, loro interesse procedere ai detti lavori, che nessuno danno sarebbe loro pervenuto dall'esecuzione dei lavori, anzi, che ne avrebbero tratto sicuro vantaggio.
Ma nessuna prova in tal senso è stata fornita, né è stato richiesto di espletare una CTU al riguardo.
Con la conseguenza che le riferite eccezioni sono rimaste prive di supporto probatorio.
Appare opportuno, a questo punto, ricordare come l'art. 843 c.c. prevede che il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio al vicino che abbia la riconosciuta necessità di costruire o riparare un muro o altra opera propria o comune. Se l'accesso cagiona un danno è dovuta una adeguata indennità. Sicché il proprietario, secondo la migliore dottrina, non può rifiutare legalmente l'accesso del vicino e quindi lo deve subire.
Presupposto per il riconoscimento di tale diritto è che ne venga riconosciuta la necessità.
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune;
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a verificare
l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità dell'opera (Cass. 7768/11).
Detta necessità, a cui è subordinato il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune, non deve essere riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio (Cass. 2274/95), nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli o sul fondo di un terzo con sacrificio minore.
Nella fattispecie, con la citata scrittura privata del 22.11.2012 le parti hanno inteso regolare proprio l'utilizzazione del fondo del vicino per eseguire i lavori sulla proprietà . CP_2
5 4. Da quanto sopra ne discende, quale logico corollario, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata.
Conclusivamente, la domanda proposta dall'attrice deve essere accolta.
Non sussistono elementi per una condanna per lite temeraria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario relativo, ed in rapporto all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la al pagamento in Controparte_1
favore degli attori della somma di Euro 5.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
in complessive Euro 2.764,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre la maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 05/8/2024. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 8436 dell'anno 2017
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Angela Buttarazzi, e Parte_1 Parte_2
con la stessa elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Manzo n.21, presso l'Avv. Monica
Vercelli, come da procura in atti,
-ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Carmela Landi e Francesco Baccaro, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 109, come da procura in atti
-CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento somme.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio, innanzi codesto Tribunale, la società Parte_2 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 5.400,00. A Controparte_1
sostegno della domanda è stato dedotto che essi attori sono comproprietari, unitamente ai sigg.
1 e , di una unità immobiliare sita nel Comune di Fisciano, alla Via CP_2 Controparte_3
San Rocco, la cui maggiore consistenza si appartiene ai sigg. e , CP_2 Controparte_3
mentre essi attori sono proprietari solo di un locale terraneo, in Catasto Fabbricati del Comune di
Fisciano (SA) al foglio 20, particella 516, subalterno 28. Che tale locale era stato concesso in locazione alla . Che, in seguito, accertato dal Comune di Parte_3
Fisciano il pericolo di crollo della sola porzione di fabbricato di proprietà dei sigg. CP_2
e , si era reso necessario provvedere ad urgenti lavori di abbattimento e Controparte_3 ricostruzione dell'intera unità immobiliare. Che, pertanto, con scrittura privata del 22.11.2012 si concordava fra gli attori e la convenuta, quale ditta esecutrice dei detti lavori di abbattimento e ricostruzione, un indennizzo che la seconda avrebbe dovuto versare ai primi a titolo di ristoro dei danni dagli stessi subiti (recesso dal contratto di locazione, mancato guadagno) per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori e fino alla riconsegna del locale terraneo ad essi attori, e ciò a far data dal 01/02/2013. Il ristoro veniva concordato in Euro 200,00 mensili che la convenuta doveva versare agli attori. Che, per quel che qui interessa, la convenuta aveva omesso di versare i ratei relativi alle mensilità da luglio 2015 a settembre 2017 per l'importo totale di Euro 5.400,00 e per tale ragione si adiva l'Autorità Giudiziaria.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 28/12/2017 la che Controparte_1 contestava tutta l'avversa domanda. Eccepiva la vessatorietà della clausola n. 2 della scrittura privata del 22.11.2012; la nullità della medesima clausola ex art. 1419 c.c. per mancanza di causa.
Spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di tutte le somme sino ad allora già versate agli attori, ed ammontanti ad Euro 6.400,00. Concludeva, indi, per il rigetto della domanda, per la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia della clausola n. 2 di cui alla scrittura privata del
22.11.2012 per violazione dell'art. 1341 c.c., ovvero ex art. 1419 c.c., per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa, dopo alcuni rinvii per Pandemia da Covid 19
e per esigenze di ruolo, fatte precisare le conclusioni è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda appare fondata per la ragioni che seguono.
1. Va subito detto che la fattispecie che ci occupa è un'azione contrattuale, atteso che la scrittura del
22.11.2012 non è mai stata risolta, ed è volta a far conseguire agli attori il ristoro per la perdita del godimento del locale terraneo di cui si tratta.
Quanto alla sussistenza del credito dedotto in giudizio va rilevato che parte attrice ha esibito la scrittura privata del 22.11.2012 a firma dell'odierna convenuta, con cui la stessa si obbligava al
2 versamento mensile della somma di Euro 200,00, in favore degli attori, riconoscendosi, pertanto, debitrice della controparte.
Detta scrittura, e per quel che qui interessa, non è stata mai disconosciuta dalla convenuta, sicché la sua provenienza non può essere messa in discussione in questa sede.
Ebbene, com'è noto, l'art. 1988 c.c. prevede che, in presenza di una ricognizione di debito, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto sottostante, e l'esistenza di esso si presume fino a prova contraria, con la conseguenza che si determina un'inversione dell'onere probatorio.
Come chiarito dalla Suprema Corte la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell'art. 2702 c.c. ad integrare una presunzione juris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione di paternità dello scritto.
Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia prodotta ne riconosce la sottoscrizione
(come nel caso di specie, in quanto non disconosciuta) la scrittura non solo fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, ma se le stesse integrano gli estremi del riconoscimento di debito, spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art. 1988 c.c. provare l'inesistenza del rapporto fondamentale. Non grava quindi su colui a favore del quale la dichiarazioni risulti rivolta provarne l'esistenza e validità (Cass. civ. sent. n 16007/2003).
A fronte di tale situazione, emergente dai documenti di causa, spettava alla convenuta fornire prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione dell'obbligazione sottostante (ex plurimis Cass. Civ.
23.02.2006 n. 4019).
Ma nessuna prova è stata articolata dalla convenuta, che si è limitata ad una generica contestazione, senza fornire validi elementi di prova.
2. Partendo dall'eccezione di vessatorietà della clausola n. 2 della citata scrittura privata del
22.11.2012, la stessa va rigettata.
In vero, precisato che la specifica sottoscrizione si rende necessaria solo per le clausole cd. vessatorie, disciplinate nell'art. 1341 c.c. secondo comma e richiamate nell'art. 1342 c.c., relativo ai contratti conclusi mediante moduli e formulari. Per cui si definiscono clausole vessatorie quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, secondo una tassativa elencazione nella quale non rientra quella relativa alla clausola di cui all'art. 2 del testo contrattuale in discorso, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscano a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita
3 proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Invece, nella fattispecie non si è in presenza di formulari o di moduli già predisposti, anzi nella premessa della scrittura le parti hanno dato atto dei motivi che li hanno determinati alla stipula e sottoscrizione dell'atto, la clausola che prevede il pagamento di una somma dovuta dalla ditta che esegue lavori a titolo di ristoro del mancato guadagno/perdita di godimento del bene non può in definitiva essere considerata vessatoria.
In vero, questa previsione contrattuale non costituisce altro che una limitazione al pregiudizio che gli attori subiscono nel non poter disporre, per un tempo indeterminato, del proprio locale terraneo, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'immobile, ed in particolare della proprietà dei sigg. . CP_2
Né tale clausola può considerarsi eccessiva, atteso che con il contratto di locazione in essere gli attori percepivano la maggiore somma di Euro 225,00 mensili, suscettibile di aumento annuo secondo indici ISTAT.
3. Parte convenuta ha anche eccepito la violazione dell'art. 1419 c.c. sostenendo la mancanza di causa nella richiamata scrittura e la nullità della clausola n.2.
Va osservato - al riguardo - che “la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1 - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la "conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto”. (Cass., 10/11/2014, n. 23950).
Parte convenuta ha sostenuto che il pericolo di crollo dell'immobile poteva innescare un “collasso a catena anche delle strutture immediatamente adiacenti con elevato pericolo per la pubblica incolumità dei passanti” Da qui, ha dedotto che, stante la “causa di forza maggiore”, il contratto di locazione degli attori andava comunque risolto e che nessun danno poteva esser richiesto dagli
4 stessi alla convenuta stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla demolizione dell'intero fabbricato, e quindi anche della proprietà degli attori, a tutela della pubblica incolumità.
Orbene, emerge dagli atti di causa, invece, che la proprietà interessata dal potenziale crollo era solo quella dei sigg. , e non anche il locale terraneo degli attori. Ma che per procedere alla CP_2 ricostruzione dell'intera unità immobiliare era necessario occupare anche il locale terraneo degli attori. Da qui la richiesta di indennizzo/ristoro accettata, poi, dalla convenuta.
Doveva essere parte convenuta a provare, a contrario, che il pericolo di crollo affliggeva anche la proprietà degli attori, sicché era, anche, loro interesse procedere ai detti lavori, che nessuno danno sarebbe loro pervenuto dall'esecuzione dei lavori, anzi, che ne avrebbero tratto sicuro vantaggio.
Ma nessuna prova in tal senso è stata fornita, né è stato richiesto di espletare una CTU al riguardo.
Con la conseguenza che le riferite eccezioni sono rimaste prive di supporto probatorio.
Appare opportuno, a questo punto, ricordare come l'art. 843 c.c. prevede che il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio al vicino che abbia la riconosciuta necessità di costruire o riparare un muro o altra opera propria o comune. Se l'accesso cagiona un danno è dovuta una adeguata indennità. Sicché il proprietario, secondo la migliore dottrina, non può rifiutare legalmente l'accesso del vicino e quindi lo deve subire.
Presupposto per il riconoscimento di tale diritto è che ne venga riconosciuta la necessità.
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune;
ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a verificare
l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità dell'opera (Cass. 7768/11).
Detta necessità, a cui è subordinato il diritto del vicino di accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera propria o comune, non deve essere riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio (Cass. 2274/95), nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli o sul fondo di un terzo con sacrificio minore.
Nella fattispecie, con la citata scrittura privata del 22.11.2012 le parti hanno inteso regolare proprio l'utilizzazione del fondo del vicino per eseguire i lavori sulla proprietà . CP_2
5 4. Da quanto sopra ne discende, quale logico corollario, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata.
Conclusivamente, la domanda proposta dall'attrice deve essere accolta.
Non sussistono elementi per una condanna per lite temeraria.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario relativo, ed in rapporto all'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la al pagamento in Controparte_1
favore degli attori della somma di Euro 5.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
in complessive Euro 2.764,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre la maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 05/8/2024. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
6