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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 28685/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. RUSSO DAVID, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano, via Fogazzaro n. 35/B
- PARTE OPPONENTE contro
e per essa, quale mandataria, CP_1 CP_2 con l'Avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, piazza Velasca n. 8
- PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano: - in via preliminare Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito in via principale dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il precetto notificato in data 6 luglio 2023 per le motivazioni indicate in narrativa. In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge” (citazione, dep. tel. 26.7.2023).
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così giudicare: in via preliminare - nel CP_1 rito 1) accertare e dichiarare che l'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. promossa dal Sig.
[...] è inammissibile in quanto promossa oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di Parte_1 precetto, per tutto quanto esposto in atto e, per l'effetto, confermare la validità dell'atto di precetto allo stesso notificato in data 30.06.2023; in via preliminare - nel merito 2) accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora e, per l'effetto, 3) rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. In via principale 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a precetto ex art. 617 comma 1 c.p.c. e confermare la legittimità dell'atto di precetto notificato al Sig. in data Parte_1
30.06.2023. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite” (comparsa, dep. tel. 29.11.2023).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.7.2023 e iscritto a ruolo in pari data,
[...]
conveniva in giudizio e per essa, quale mandataria, Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di CP_2 precetto ricevuto il 6.7.2023 e recante un importo complessivamente pari ad euro 125.137,11.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo fatto valere da controparte consisteva nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 19.12.2006 tra e Unicredit Parte_2
Banca spa innanzi al dott. notaio in Milano, rep. n. 18885, racc. n. 13505. Persona_1
In particolare, l'intimato, con un primo motivo di opposizione, deduceva la propria estraneità rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, in quanto il contratto di mutuo da quest'ultima azionato era stato concluso da con codice fiscale Parte_2
, e dunque da un soggetto diverso dall'intimato, avente nome di C.F._1 [...]
, con codice fiscale . Parte_1 C.F._2
Al contempo, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, sosteneva l'erroneità e comunque l'eccessività dell'importo precettato, in quanto il mutuatario aveva concesso una ipoteca per euro 197.280,00 ed aveva successivamente restituito una parte del relativo finanziamento, sia nella costanza del rapporto contrattuale, sia nella successiva sede esecutiva, ove era stato espropriato un immobile di valore pari a circa euro 100.000,00.
Alla luce di tutto ciò, l'intimato domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di dichiarare la nullità, l'invalidità
o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa, quale mandataria, CP_1
contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, CP_2
2 innanzitutto, la tardività dell'opposizione avversaria, in quanto spiegata ai sensi dell'art. 617, c. 1,
c.p.c. oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di precetto, consegnato nelle mani della moglie del destinatario in data 30.6.2023.
Inoltre, l'opposta sosteneva la validità della medesima intimazione, in quanto i dati anagrafici in essa contenuti corrispondevano integralmente a quelli indicati sia nel contratto di mutuo, sia nella nota di iscrizione ipotecaria, sia nella documentazione all'epoca consegnata dal mutuatario.
Oltre a ciò, l'intimante deduceva l'intervenuta cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, a far data dal 13.10.2020, del soggetto identificato con il codice fiscale
, in ragione di una doppia iscrizione risultante anche da taluni riscontri C.F._1 offerti dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, poi, e per essa, quale mandataria, riteneva CP_1 CP_2
l'incompatibilità tra i motivi di opposizione svolti da controparte, poiché la contestazione dello importo precettato implicava il riconoscimento della posizione di debitore da parte dell'intimato.
Infine, sotto altro profilo, l'opposta affermava la correttezza della pretesa fatta valere nei confronti dell'opponente, in quanto l'intervento in sede esecutiva aveva riguardato un credito pari ad euro 147.529,72 ed in quanto l'immobile pignorato era stato aggiudicato per euro 39.000,00, con successiva distribuzione di un importo ex art. 2855 c.c. pari ad euro 25.964,23.
Alla luce di tutto ciò, l'intimata domandava, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da controparte ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. e di rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'intimato e, in via principale, di respingere le pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
La sola opposta depositava in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c.
Entrambe le parti, infine, precisavano le conclusioni richiamando i rispettivi atti introduttivi.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 4.2.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
3 Le domande attoree non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata in via preliminare da CP_1
e per essa, quale mandataria, .
[...] CP_2
Si deve infatti considerare che le censure articolate da Parte_1
non risultano corrispondere a doglianze formali “ex art. 617 co. 1 c.p.c.” (citazione,
[...]
p. 1), bensì a censure attinenti all'an e al quantum dell'azione esecutiva e, in particolare, al diritto dell'opposta di procedere ad espropriazione forzata nei confronti dell'intimato.
Ne consegue che non risulta venire in rilievo il termine decadenziale invocato dall'intimante, trattandosi di una previsione normativa estranea all'ambito dei giudizi ex art. 615, c. 1, c.p.c.
*
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione non può essere accolto.
Sulla scorta di molteplici elementi – peraltro gravi, precisi e tra loro concordanti – emerge infatti una effettiva coincidenza e una piena identità tra la persona dell'opponente e il soggetto che ha stipulato il contratto di mutuo in controversia.
In primo luogo, invero, entrambi sono pacificamente nati in Egitto, a Fayoum, in data
18.5.1973 e condividono il primo nome, ovvero nonché il medesimo cognome, Pt_1 Pt_2
(cfr. doc. 2, fascicolo opponente;
cfr. citazione, p. 1). Pt_1
In secondo luogo, poi, il codice fiscale , associato al nominativo di C.F._1 [...]
risulta avere generato una “doppia iscrizione” nell'anagrafe nazionale della Parte_2 popolazione residente (doc. 9, fascicolo opposta) e, alla luce delle verifiche compiute dall'intimante presso Agenzia delle Entrate, lo stesso è risultato “valido, [ma] non più utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale” (doc. 10, fascicolo opposta).
In terzo luogo, infine, la visura camerale storica relativa all'impresa individuale CP_3 facente capo al soggetto con codice fiscale e, dunque, all'opponente, C.F._2 riporta che in data 8.9.2022 vi è stata una “variazione codice fiscale - codice fiscale precedente:
” in ragione della “modifica dati anagrafici di: C.F._1 Parte_1
- valori precedenti: cognome: nome: data di nascita: 18/05/1973; luogo di
[...] Pt_1 Pt_2 nascita Le Fayoum - Egitto” (doc. 16, fascicolo opposta).
Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., si deve ritenere che, da un lato, il nominativo di corrisponda anagraficamente alla persona di Parte_2 [...]
e che, dall'altro lato, il codice fiscale Parte_1 C.F._2
4 rappresenti un mero aggiornamento del codice fiscale . C.F._1
Ciò, peraltro, trova significativa conferma nella condotta processuale dell'opponente, il quale non soltanto ha contestato l'ammontare dell'importo precettato richiamando la “vendita all'asta dell'appartamento originariamente acquistato dal Sig. ai fini del quale aveva stipulato contratto di Pt_1 mutuo” (citazione, p. 4) e così atteggiandosi a soggetto effettivamente finanziato, ma ha altresì depositato in atti una copia del “contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto
Legislativo 1.9.93 n. 385” sottoscritto in sede notarile (doc. 1, fascicolo opponente), pur ammettendo di non aver ricevuto tale documento da controparte (cfr. citazione, p. 4) ed affermando solo genericamente “di esserne venuto in possesso aliunde” (verbale ud. 30.11.2023).
La doglianza in esame deve pertanto essere disattesa.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
Va infatti escluso che sussista una “eccessività della somma portata dal precetto” (citazione, p. 5), né
l'ammontare della pretesa recata dall'intimazione ex art. 480 c.p.c. in controversia può essere ritenuto “paradossale” (citazione, p. 4) ovvero “anomalo” (citazione, p. 5).
In primo luogo, invero, occorre considerare che il capitale finanziato è stato pari ad euro
131.520,00 (cfr. citazione, p. 4), con maggiorazione di interessi corrispettivi ed oltre interessi di mora a seguito dell'inadempimento del mutuatario (cfr. doc. 1, fascicolo opponente).
In secondo luogo, poi, è documentale che Unicredit spa, successivamente cedente del credito nei confronti di , in data 8.10.2012 sia intervenuta nella procedura esecutiva CP_1 relativa all'immobile concesso in ipoteca da controparte invocando un credito pari ad euro
147.529,72 (cfr. docc. 5-6, fascicolo opposta), così come è documentale che il medesimo bene pignorato non sia stato aggiudicato “sui 90/100.000 euro” (citazione, pp. 4-5), ma per l'inferiore somma di euro 39.000,00 (cfr. doc. 6, fascicolo opposta).
In terzo luogo, infine, risulta parimenti per tabulas che il creditore ipotecario abbia ricevuto, ai sensi dell'art. 2855 c.c., il solo importo di euro 25.964,23 (cfr. doc. 6, fascicolo opposta) in una data prossima al 29.6.2020 (cfr. doc. 13, fascicolo opposta).
Ne consegue che l'importo da ultimo precettato nella misura di euro 125.137,11 sia coerente con il debito originariamente assunto dal mutuatario, con gli interessi successivamente maturati in un arco di tempo pari a circa quindici anni e con la somma infine ottenuta dal creditore ipotecario in sede esecutiva.
D'altro canto, ha articolato la propria doglianza in Parte_1
5 termini sostanzialmente ipotetici, né ha offerto circostanziati elementi di fatto che possano indurre a differenti considerazioni.
La censura in discorso va pertanto respinta.
* * *
Si dà infine atto di avere già precisato, nel corso del presente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, “che il contratto di mutuo in controversia – a tasso variabile e con rimborso trentennale – non appare presentare dei profili di abusività o comunque di contrarietà rispetto alla normativa di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE, né con riferimento all'illustrazione del tasso degli interessi convenzionali (cfr. art.
5, doc. 1, fascicolo opponente), trattandosi di una clausola redatta in termini chiari e pianamente intellegibili, né con riferimento alla quantificazione del tasso degli interessi di mora, essendo stato pattuito un saggio inizialmente pari al 7,45% (cfr. art. 5, doc. 1, fascicolo opponente) che – anche in ragione dei parametri medi rilevati, in relazione al periodo di sottoscrizione del contratto, dal D.M. 20.3.2007, pari al 5,31% oltre alla maggiorazione del 2,1% per i casi di ritardato pagamento, nonché in ragione dei criteri desumibili dalla giurisprudenza CP_ eurounitaria (cfr. CGUE, sent. 14.3.2013, C-415/11, – non risulta avere imposto al mutuatario un indennizzo per un importo sproporzionalmente elevato” (ordinanza, dep. tel. 5.1.2024).
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. doc. 2, fascicolo opponente), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di e per essa, CP_1 quale mandataria, , nella complessiva misura di euro 5.000,00 oltre spese CP_2 generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. RUSSO DAVID, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Milano, via Fogazzaro n. 35/B
- PARTE OPPONENTE contro
e per essa, quale mandataria, CP_1 CP_2 con l'Avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, piazza Velasca n. 8
- PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano: - in via preliminare Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito in via principale dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il precetto notificato in data 6 luglio 2023 per le motivazioni indicate in narrativa. In ogni caso: vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge” (citazione, dep. tel. 26.7.2023).
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito così giudicare: in via preliminare - nel CP_1 rito 1) accertare e dichiarare che l'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. promossa dal Sig.
[...] è inammissibile in quanto promossa oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di Parte_1 precetto, per tutto quanto esposto in atto e, per l'effetto, confermare la validità dell'atto di precetto allo stesso notificato in data 30.06.2023; in via preliminare - nel merito 2) accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora e, per l'effetto, 3) rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. In via principale 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a precetto ex art. 617 comma 1 c.p.c. e confermare la legittimità dell'atto di precetto notificato al Sig. in data Parte_1
30.06.2023. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite” (comparsa, dep. tel. 29.11.2023).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 26.7.2023 e iscritto a ruolo in pari data,
[...]
conveniva in giudizio e per essa, quale mandataria, Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di CP_2 precetto ricevuto il 6.7.2023 e recante un importo complessivamente pari ad euro 125.137,11.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo fatto valere da controparte consisteva nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 19.12.2006 tra e Unicredit Parte_2
Banca spa innanzi al dott. notaio in Milano, rep. n. 18885, racc. n. 13505. Persona_1
In particolare, l'intimato, con un primo motivo di opposizione, deduceva la propria estraneità rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dall'opposta, in quanto il contratto di mutuo da quest'ultima azionato era stato concluso da con codice fiscale Parte_2
, e dunque da un soggetto diverso dall'intimato, avente nome di C.F._1 [...]
, con codice fiscale . Parte_1 C.F._2
Al contempo, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, sosteneva l'erroneità e comunque l'eccessività dell'importo precettato, in quanto il mutuatario aveva concesso una ipoteca per euro 197.280,00 ed aveva successivamente restituito una parte del relativo finanziamento, sia nella costanza del rapporto contrattuale, sia nella successiva sede esecutiva, ove era stato espropriato un immobile di valore pari a circa euro 100.000,00.
Alla luce di tutto ciò, l'intimato domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato da controparte e, in via principale, di dichiarare la nullità, l'invalidità
o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa, quale mandataria, CP_1
contestando in fatto e in diritto le deduzioni di controparte ed eccependo, CP_2
2 innanzitutto, la tardività dell'opposizione avversaria, in quanto spiegata ai sensi dell'art. 617, c. 1,
c.p.c. oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di precetto, consegnato nelle mani della moglie del destinatario in data 30.6.2023.
Inoltre, l'opposta sosteneva la validità della medesima intimazione, in quanto i dati anagrafici in essa contenuti corrispondevano integralmente a quelli indicati sia nel contratto di mutuo, sia nella nota di iscrizione ipotecaria, sia nella documentazione all'epoca consegnata dal mutuatario.
Oltre a ciò, l'intimante deduceva l'intervenuta cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, a far data dal 13.10.2020, del soggetto identificato con il codice fiscale
, in ragione di una doppia iscrizione risultante anche da taluni riscontri C.F._1 offerti dall'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, poi, e per essa, quale mandataria, riteneva CP_1 CP_2
l'incompatibilità tra i motivi di opposizione svolti da controparte, poiché la contestazione dello importo precettato implicava il riconoscimento della posizione di debitore da parte dell'intimato.
Infine, sotto altro profilo, l'opposta affermava la correttezza della pretesa fatta valere nei confronti dell'opponente, in quanto l'intervento in sede esecutiva aveva riguardato un credito pari ad euro 147.529,72 ed in quanto l'immobile pignorato era stato aggiudicato per euro 39.000,00, con successiva distribuzione di un importo ex art. 2855 c.c. pari ad euro 25.964,23.
Alla luce di tutto ciò, l'intimata domandava, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da controparte ai sensi dell'art. 617, c. 1, c.p.c. e di rigettare l'istanza di sospensione formulata dall'intimato e, in via principale, di respingere le pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
La sola opposta depositava in seguito le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 2 e n. 3, c.p.c.
Entrambe le parti, infine, precisavano le conclusioni richiamando i rispettivi atti introduttivi.
Il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 4.2.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
3 Le domande attoree non possono essere accolte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata in via preliminare da CP_1
e per essa, quale mandataria, .
[...] CP_2
Si deve infatti considerare che le censure articolate da Parte_1
non risultano corrispondere a doglianze formali “ex art. 617 co. 1 c.p.c.” (citazione,
[...]
p. 1), bensì a censure attinenti all'an e al quantum dell'azione esecutiva e, in particolare, al diritto dell'opposta di procedere ad espropriazione forzata nei confronti dell'intimato.
Ne consegue che non risulta venire in rilievo il termine decadenziale invocato dall'intimante, trattandosi di una previsione normativa estranea all'ambito dei giudizi ex art. 615, c. 1, c.p.c.
*
Tanto premesso, il primo motivo di opposizione non può essere accolto.
Sulla scorta di molteplici elementi – peraltro gravi, precisi e tra loro concordanti – emerge infatti una effettiva coincidenza e una piena identità tra la persona dell'opponente e il soggetto che ha stipulato il contratto di mutuo in controversia.
In primo luogo, invero, entrambi sono pacificamente nati in Egitto, a Fayoum, in data
18.5.1973 e condividono il primo nome, ovvero nonché il medesimo cognome, Pt_1 Pt_2
(cfr. doc. 2, fascicolo opponente;
cfr. citazione, p. 1). Pt_1
In secondo luogo, poi, il codice fiscale , associato al nominativo di C.F._1 [...]
risulta avere generato una “doppia iscrizione” nell'anagrafe nazionale della Parte_2 popolazione residente (doc. 9, fascicolo opposta) e, alla luce delle verifiche compiute dall'intimante presso Agenzia delle Entrate, lo stesso è risultato “valido, [ma] non più utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale” (doc. 10, fascicolo opposta).
In terzo luogo, infine, la visura camerale storica relativa all'impresa individuale CP_3 facente capo al soggetto con codice fiscale e, dunque, all'opponente, C.F._2 riporta che in data 8.9.2022 vi è stata una “variazione codice fiscale - codice fiscale precedente:
” in ragione della “modifica dati anagrafici di: C.F._1 Parte_1
- valori precedenti: cognome: nome: data di nascita: 18/05/1973; luogo di
[...] Pt_1 Pt_2 nascita Le Fayoum - Egitto” (doc. 16, fascicolo opposta).
Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., si deve ritenere che, da un lato, il nominativo di corrisponda anagraficamente alla persona di Parte_2 [...]
e che, dall'altro lato, il codice fiscale Parte_1 C.F._2
4 rappresenti un mero aggiornamento del codice fiscale . C.F._1
Ciò, peraltro, trova significativa conferma nella condotta processuale dell'opponente, il quale non soltanto ha contestato l'ammontare dell'importo precettato richiamando la “vendita all'asta dell'appartamento originariamente acquistato dal Sig. ai fini del quale aveva stipulato contratto di Pt_1 mutuo” (citazione, p. 4) e così atteggiandosi a soggetto effettivamente finanziato, ma ha altresì depositato in atti una copia del “contratto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto
Legislativo 1.9.93 n. 385” sottoscritto in sede notarile (doc. 1, fascicolo opponente), pur ammettendo di non aver ricevuto tale documento da controparte (cfr. citazione, p. 4) ed affermando solo genericamente “di esserne venuto in possesso aliunde” (verbale ud. 30.11.2023).
La doglianza in esame deve pertanto essere disattesa.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
Va infatti escluso che sussista una “eccessività della somma portata dal precetto” (citazione, p. 5), né
l'ammontare della pretesa recata dall'intimazione ex art. 480 c.p.c. in controversia può essere ritenuto “paradossale” (citazione, p. 4) ovvero “anomalo” (citazione, p. 5).
In primo luogo, invero, occorre considerare che il capitale finanziato è stato pari ad euro
131.520,00 (cfr. citazione, p. 4), con maggiorazione di interessi corrispettivi ed oltre interessi di mora a seguito dell'inadempimento del mutuatario (cfr. doc. 1, fascicolo opponente).
In secondo luogo, poi, è documentale che Unicredit spa, successivamente cedente del credito nei confronti di , in data 8.10.2012 sia intervenuta nella procedura esecutiva CP_1 relativa all'immobile concesso in ipoteca da controparte invocando un credito pari ad euro
147.529,72 (cfr. docc. 5-6, fascicolo opposta), così come è documentale che il medesimo bene pignorato non sia stato aggiudicato “sui 90/100.000 euro” (citazione, pp. 4-5), ma per l'inferiore somma di euro 39.000,00 (cfr. doc. 6, fascicolo opposta).
In terzo luogo, infine, risulta parimenti per tabulas che il creditore ipotecario abbia ricevuto, ai sensi dell'art. 2855 c.c., il solo importo di euro 25.964,23 (cfr. doc. 6, fascicolo opposta) in una data prossima al 29.6.2020 (cfr. doc. 13, fascicolo opposta).
Ne consegue che l'importo da ultimo precettato nella misura di euro 125.137,11 sia coerente con il debito originariamente assunto dal mutuatario, con gli interessi successivamente maturati in un arco di tempo pari a circa quindici anni e con la somma infine ottenuta dal creditore ipotecario in sede esecutiva.
D'altro canto, ha articolato la propria doglianza in Parte_1
5 termini sostanzialmente ipotetici, né ha offerto circostanziati elementi di fatto che possano indurre a differenti considerazioni.
La censura in discorso va pertanto respinta.
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Si dà infine atto di avere già precisato, nel corso del presente giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, “che il contratto di mutuo in controversia – a tasso variabile e con rimborso trentennale – non appare presentare dei profili di abusività o comunque di contrarietà rispetto alla normativa di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE, né con riferimento all'illustrazione del tasso degli interessi convenzionali (cfr. art.
5, doc. 1, fascicolo opponente), trattandosi di una clausola redatta in termini chiari e pianamente intellegibili, né con riferimento alla quantificazione del tasso degli interessi di mora, essendo stato pattuito un saggio inizialmente pari al 7,45% (cfr. art. 5, doc. 1, fascicolo opponente) che – anche in ragione dei parametri medi rilevati, in relazione al periodo di sottoscrizione del contratto, dal D.M. 20.3.2007, pari al 5,31% oltre alla maggiorazione del 2,1% per i casi di ritardato pagamento, nonché in ragione dei criteri desumibili dalla giurisprudenza CP_ eurounitaria (cfr. CGUE, sent. 14.3.2013, C-415/11, – non risulta avere imposto al mutuatario un indennizzo per un importo sproporzionalmente elevato” (ordinanza, dep. tel. 5.1.2024).
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La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse – anche in considerazione dello svolgimento di una fase sommaria e latu sensu cautelare – vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. doc. 2, fascicolo opponente), del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di e per essa, CP_1 quale mandataria, , nella complessiva misura di euro 5.000,00 oltre spese CP_2 generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
Milano, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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