Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 440/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 440/2025 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 04.03.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 07.03.1957 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Niccolò Giusti, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma, 71,
e
C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
30.05.1959 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Sensi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT) Via Cosimini, 31/2,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 04.03.2025 i sig.ri e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in data 16.05.1981 in Pt_2
Montecatini Terme, precisavano che dall'unione era nato il figlio AR (nato il
30.01.1984), maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 214/1999 del
23.06.1999 pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) Il Sig. si impegna a corrispondere in favore del figlio AR la Parte_1 somma di € 900,00 (novecento,00) mensili non soggetti a rivalutazione ISTAT, a titolo di mantenimento indiretto, mediante bonifico bancario in favore dello stesso entro e non oltre il giorno 2 alle seguenti coordinate:
IBAN : [...] 000000 101846
C.C. acceso presso Banca Centro Toscana Umbria - Filiale di Montecatini Terme;
2) godendo di redditi propri, i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, dando altresì atto di avere già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti;
ciascuna parte resterà pertanto titolare dei rispettivi beni mobili e immobili alle medesime intestati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20/26.03.2025 e acquisito il parere del PM in data 10.03.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
2
Considerato che
le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16.05.1981 in Montecatini Terme dai coniugi nato a [...] Parte_1
Terme, il 07.03.1957, e nata a [...], il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 16 Parte II Serie A, Anno 1981);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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