Articolo 19 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 18Articolo 20
Versione
22 luglio 1951
Art. 19.
Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.
Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non puo' comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951