Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NEI CONFONTI DI
, (CF. ), elett.te dom.to in Latina Controparte_1 C.F._1 in Corso della Repubblica 224 c/o lo studio dell'Avv.to Emanuele Petracca che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_2
(CF. ), in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta Roma alla Via del Tempio n.
[...] P.IVA_1
1/A c/o lo studio dell'Avv.to Claudio Mauriello che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(CF. , elett.te dom.ta in Roma alla Via Gasperina CP_3 C.F._2 dio d io De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura allegata al fascicolo telematico.
res. in Germania in Fellbaker St. 91 Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1221/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Controparte_1
n. 1221/20 con cui il Tribunale di Velletri, dopo avere anche stigmatizzato il comportamento processuale tenuto dall'appellante, ha respinto le domande dal medesimo proposte nei confronti della banca convenuta, così statuendo:
“Il Tribunale di Velletri, II^ Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta ogni domanda attorea;
b) Dichiara assorbita la domanda di garanzia;
c) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di controparte, dei due CP_3 terzi residui, liquidati in € 12.987,00 per compensi, oltre accessori di legge;
d) Pone le spese della ctu. definitivamente a carico di e Controparte_1 CP_3
in solido tra loro”.
[...]
A sostegno del gravame, dopo aver evidenziato che contrariamente a quanto affermato dal
Primo Giudice, non sarebbero mai state modificate le domande nel corso del giudizio di primo grado avendo avuto ad oggetto sempre i medesimi fatti, ha posto i seguenti motivi:
- Erroneità e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. – legittimazione attiva.
- Erronea e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
- Contraddittoria motivazione della sentenza – risultanze processuali.
- Erronea e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
pag. 2/11 - Contraddittorietà della motivazione – richieste istruttorie.
- Erronea interpretazione dell'art. 189 c.p.c.
- Erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. sulla mancata raggiunta prova da parte della CP_2
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: accertato, come sia stata raggiunta la prova dell'apocrifia della firma apposta sul documento e sul conto corrente di cui è causa, e come la Controparte_2 in persona del l.r. p.t., direttore di filiale, abbia autorizzato la cointestazione e
[...] successivamente il prelievo, e l'illegittima disponibilità delle somme accreditate presso il conto corrente stesso, per l'effetto riformare la sentenza n. 1221/2020 condannando l' alla restituzione sul conto CP_5 corrente di cui è causa, con conseguente rispristino del saldo relativo, della somma prelevata di € 900.000,00; accertato come il comportamento contrario alla buona fede oltre che illegittimo, nell'esecuzione del contratto di apertura di conto corrente da parte della
[...] abbia causato un danno ingiunto al sig. Controparte_2 CP_1
nella qualità di erede e per l'effetto
[...] riformare la sentenza n. 1221/2020 condannando l'Istituto alla restituzione sul conto corrente di cui è causa, con conseguente ripristino del saldo relativo, delle somme prelevate di € 900.000,00; accertato come il comportamento contrario alla buona fede oltre che illegittimo, nella esecuzione del contratto di apertura di conto corrente da parte della
[...] abbia causato un danno ingiunto al sig. Controparte_2 CP_1
nella sua qualità di erede, e per l'effetto
[...] riformare la sentenza riformata e condannare la Controparte_2 al pagamento del risarcimento di tutti i danni sia patiti che patiendi che si
[...] riterranno equo liquidare.
Accertato e dichiarato l'intervenuta violazione dei principi di correttezza e di buona fede ex art. 1345 c.c., riformare la sentenza n. 1221/2020.
pag. 3/11 Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Si è costituita la quale, quale appellante avverso la medesima sentenza in CP_3 diverso giudizio e per gli stessi motivi, ha così concluso:
In via pregiudiziale, atteso che la sentenza oggetto di impugnazione numero 1221/2020, resa dal tribunale ordinario di Velletri, avente medesime parti e corrispondenza di oggetto,
è stata altresì impugnata separatamente dall'odierna concludente, per il quale è pendente rituale giudizio di appello portante il numero RG 4960/2020, sezione Seconda, Consigliere relatore dottoressa Raffaella Tronci, prima udienza al 21 giugno 2021, per economia processuale ritiene che i due giudizi debbano essere riuniti e trattati all'unisono.
In via preliminare cautelare, in forza di tutti i motivi esposti nella presente comparsa e dalla esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in caso di esecuzione della stessa sentenza prima della conclusione del presente appello di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado numero 1221/2020 emessa dal tribunale ordinario di Velletri in data 01/09/2020, a definizione del giudizio portante il numero RG 8252/2015
e in questa sede impugnata.
In via principale e nel merito, accertata la apocrifia della firma apposta sul documento di cointestazione del conto corrente di cui è causa, e per conseguenza la
[...] abbia autorizzato la cointestazione e Controparte_6 successivamente il prelievo e la conseguente chiusura del conto nonché l'illegittima disponibilità delle somme accreditate presso il conto corrente stesso e, per l'effetto, riformare la sentenza numero 1221/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, condannando l' alla restituzione sul conto corrente di cui è causa, con conseguente CP_5 ripristino del saldo relativo delle somme prelevate, pari a euro 900.000.
Accertato come il comportamento contrario alla buona fede, oltre che illegittimo nella esecuzione del contratto di apertura di conto corrente da parte della
[...] abbia causato un danno ingiusto per Controparte_2 indisponibilità della quota ereditaria alla ORa nella qualità di erede e, per CP_3
l'effetto, riformare la sentenza numero 1221/2020 emessa dal tribunale ordinario di Velletri
e condannare la al Controparte_2
pag. 4/11 pagamento del risarcimento di tutti i danni, sia patiti che pazienti, che si riterranno equo liquidare.
Accertato e dichiarato l'intervenuta violazione dei principi di correttezza e di buona fede ex articolo 1345 c.c., riformare la sentenza numero 1221/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare gli avversi gravami in quanto, a suo CP_2 dire, inammissibili oltre che infondati in fatto e diritto, proponendo altresì appello incidentale nel giudizio iscritto in seguito al gravame della ha così concluso: CP_3
“Si riporta a quanto domandato eccepito e dedotto nella sua comparsa di Costituzione in appello nella causa 4912/2020 e nella sua comparsa di costituzione in appello con appello incidentale nella causa 4960/2020 nonché nel prosieguo dei giudizi riuniti.
Impugna e contesta quanto dedotto, eccepito, domandato e richiesto dal OR CP_1
e dalla ORa nelle loro rispettive qualità, nei rispettivi atti di
[...] CP_3 appello e nel prosieguo dei giudizi riuniti. Ribadisce che, secondo l'orientamento prevalente, non vi è necessità che gli appellati notifichino a terzi contumaci le comparse di
Costituzione in appello, nelle quali vengano riproposte in via subordinata nei confronti dei terzi contumaci stessi le domande già formulate in via subordinata dagli appellati nei loro confronti in primo grado e non esaminate dal giudice di primo grado perché ritenute assorbite nella decisione. D'altronde, Codesta eccellentissima Corte di Appello, con il suo provvedimento del 23 Febbraio 2021 ha già ritenuto instaurato ritualmente il contraddittorio. Ciò nondimeno, per tuziorismo difensivo rinnova, per quanto di ragione, la richiesta già formulata nella sua comparsa di costituzione in appello nella causa
4912/2020 e nella sua comparsa di costituzione in appello con appello incidentale nella causa 4960/2020 di autorizzazione alla notifica al OR della comparsa Controparte_4 di costituzione in appello nella causa 4912/2020 e della comparsa di costituzione in appello con appello incidentale nella causa 4960/2020.
Insiste nelle conclusioni rassegnate, conclusioni che, per pronto riferimento del giudicante, riporta di seguito: Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello a ita, in accoglimento di tutto quanto sopra esposto ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta pag. 5/11 1) in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal OR improprio e/o Controparte_1 quale erede del OR , nonché l'appello proposto dalla ORa Persona_1 in proprio e quale erede del OR con CP_3 Persona_1 conseguente passaggio in giudicato della sentenza del giudice di primo grado.
Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibili per tardività le nuove domande e richieste istruttorie proposte in sede di appello dal OR
, in proprio e/o quale erede del OR , Controparte_1 Persona_1 nonché le nuove domande richieste istruttorie formulate in sede di appello dalla ORa in proprio e quale erede del OR CP_3 Persona_1
(nonché dichiarare inammissibile la riproposizione in appello delle nuove domande formulate e dei nuovi documenti prodotti dal OR e dalla Controparte_1 ORa solo con la comparsa conclusionale di primo grado e con la CP_3 memoria conclusionale di replica di primo grado, domande e produzioni già dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado) e rigettare integralmente l'appello proposto dal OR in proprio, e/o quale erede del Controparte_1 OR , nonché l'appello della ORa in proprio, Persona_1 CP_3
e/o quale erede del OR , perché totalmente infondati in fatto Persona_1
e in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza del giudice di primo grado.
2) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello della ORa accogliere l'impugnazione incidentale CP_3 condizionata proposta dalla banca (accertando e dichiarando l'inammissibilità e la tardività delle domande e allegazioni formulate dalla ORa in primo CP_3 grado e/o accertando e dichiarando la natura adesiva e non litisconsortile e principale dell'intervento in primo grado della ORa e, per l'effetto, CP_3 accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio.
3) sempre in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello del OR e/o dell'appello della ORa Controparte_1 [...] accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado di giudizio, di CP_3 seguito riproposte: “voglia l'onorevole Tribunale adito contrariis rejects, rigettare la domanda così come formulata da parte attrice, siccome infondata in fatto e in pag. 6/11 diritto e comunque non provata. In via subordinata, nella deprecata ipotesi che il
Tribunale dovesse accogliere anche in parte la domanda attorea voglia condannare il OR quale chiamato in causa, a rivalere e manlevare la Controparte_4 [...] in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore e così a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole risarcimento e/o indennizzo, nei limiti e termini, di una eventuale pronuncia sfavorevole. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio. Si chiede altresì la declaratoria di inammissibilità per tardività dei documenti numeri 1
e 2 prodotti da controparte in allegato alla sua memoria conclusionale di replica e delle parti della avversa memoria conclusionale di replica che fanno riferimento a tali documenti chiedendone lo stralcio e l'espulsione dal processo. Si chiede altresì, la declaratoria di inammissibilità per tardività delle nuove domande formulate da controparte soltanto nella sua comparsa conclusionale (domande e disconoscimenti della ORa Domanda di restituzione di somme nel conto corrente CP_3 di pertinenza;
Domande risarcitorie formulate dal OR da Controparte_1 qualità di erede del OR;
Domanda di condanna a titolo di Persona_1 risarcimento del danno a pagare euro 900.000, domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento;
Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale), nonché l'accertamento della rinuncia da parte del OR alle Controparte_1 domande formulate in citazione e non riproposte nelle conclusioni della sua comparsa conclusionale (Domanda di restituzioni al OR di Controparte_1 somme) chiedendosi altresì, la declaratoria di inammissibilità per tardività dei documenti numeri 1 e 2 prodotti da controparte in allegato alla sua memoria conclusionale di replica e delle parti della avversa memoria conclusionale di replica che fanno riferimento a tali documenti chiedendone lo stralcio e l'espulsione dal processo.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte di appello di Roma dovesse accogliere anche in parte l'appello del OR , in proprio e/o Controparte_1 quale erede del OR e/o l'appello della ORa Persona_1 CP_3 in proprio e/o quale erede del OR , condannare il OR Persona_1
quale chiamato in causa a rivalere e manlevare la Controparte_4 CP_2
pag. 7/11 in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, e così tenerle indenne da ogni conseguenza pregiudizievole risarcimento e/o indennizzo e/o pagamento, nei limiti e termini, di una eventuale pronuncia sfavorevole.
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con ogni riserva.
Disposta la riunione dei due procedimenti, alla udienza a trattazione scritta del
5.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Gli appelli vanno respinti in punto di fatto ed in modo assorbente rispetto a tutte le altre questioni ed agli ulteriori motivi sollevati dalle parti con i rispettivi atti.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_4
La domanda proposta dal in primo grado e fatta propria anche dalla CP_1 CP_3 aveva ad oggetto la falsità delle firme apposte apparentemente dal de cuius Persona_1
sul contratto di apertura di credito cointestato a e
[...] Persona_1 CP_4
del 3.4.2012, nonché sull'ordine di bonifico in favore di per il
[...] Controparte_4 giroconto della somma di € 900.000,00 e sulla richiesta di estinzione del c/c medesimo.
Tra l'altro, non è revocabile in dubbio che come emerge dall'originario libello introduttivo,
abbia agito non solo iure hereditatis, ma anche iure proprio sicchè, Controparte_1 sul punto, la censura rivolta alla sentenza che ha appunto respinto la domanda dal medesimo proposta iure proprio è del tutto infondata.
Tornando alla questione principale, è stata espletata nel corso del giudizio di primo grado una ctu. grafologica, non specificatamente contestata dalle parti in sede di gravame, all'esito della quale è emerso che:
“per quanto riguarda le firme in verifica apposte sul contratto di apertura e cointestazione in data 3.4.2012, il confronto tra queste e le firme comparative ha messo in luce la presenza di concordanze di natura formale e, per contro, sostanziali diversità gestuali.
I rilievi effettuati hanno fatto emergere l'incompatibilità fisiologica tra le firme comparative e le sottoscrizioni in verifica”.
pag. 8/11 E ancora: “Le firme in verifica apposte sul contratto di apertura e cointestazione in data
3.4.2012 … risultano essere apocrife in quanto non attribuibili alla grafomotricità di
. Dette firme sono verosimilmente frutto di imitazione a mano libera di Persona_1 modello autografo”.
Quanto alle altre firme sull'ordine di bonifico e su quello di chiusura del c/c non è stato possibile da parte del ctu. effettuare alcuna verifica sia perché, quanto al primo, non era presente alcuna sottoscrizione da parte del de cuius ma solo quella di Controparte_4 quale cointestatario, mentre quanto al secondo non è stato possibile reperite il documento da verificare.
Dunque, resta provato soltanto che il contratto di apertura di credito e cointestazione era stato in originale sottoscritto dal solo unico, quindi, ad avere eventuali Controparte_4 diritti di agire nei confronti della banca ove mai si fosse accertata una sua qualche responsabilità.
Affermano gli appellanti e che la ricostruzione dei fatti Controparte_1 CP_3 operata dal Primo Giudice sarebbe errata, non essendovi alcun dubbio che il contratto di apertura e cointestazione del 3.4.2012 altro non era che lo stesso c/c originariamente acceso dal de cuius nel lontano 1999, salvo poi essere stato cointestato da quest'ultimo (ma con firma risultata non autografa) anche al proprio figlio . CP_4
La circostanza sarebbe evincibile dal n. di rapporto e dalla medesima provvista, oltre che dalla stessa logica nel senso che, ove mai fosse stato il detto c/c intestato solo a CP_4
, non vi sarebbe stata alcuna necessità (da parte di quest'ultimo, evidentemente) di
[...] procedere ad una cointestazione anche con il genitore.
In realtà, occorre opportunamente evidenziare che la documentazione prodotta da solo in occasione della udienza di precisazione delle conclusioni è Controparte_1 stata giustamente ritenuta inammissibile dal Tribunale, in quanto tardiva rispetto alle preclusioni istruttorie maturate e, dunque, di essa non poteva e non può in questa sede tenersi debito conto.
Ciò premesso, dai soli documenti prodotti invece tempestivamente con l'atto introduttivo, non è dato ravvisare effettivamente alcun elemento da cui dedurre che si trattasse di un medesimo c/c emergendo, piuttosto, che quello oggetto della denuncia di falsità della sottoscrizione era del tutto diverso rispetto a quello originario del de cuius e, dunque,
pag. 9/11 alcuna pretesa, almeno alla stregua della argomentazioni prospettate dagli appellanti, poteva essere da questi vantata nei confronti della banca a titolo risarcitorio.
Ogni ulteriore deduzione pure prospettata in sede di gravame, se non addirittura in modo inammissibile in primo grado, come pure puntualmente rilevato dal Tribunale, resta nell'ambito della mera supposizione ma non tale da poter portare ad una diversa soluzione.
Semmai, una eventuale pretesa poteva essere esercitata nei confronti dell'altro coerede
, sempre che ve ne fossero i presupposti, la cui sottoscrizione non è mai Controparte_4 stata neanche contestata.
Ogni altro motivo di gravame, per le suesposte ragioni, resta assorbito, così come analogamente è a dirsi con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla banca nei confronti di , rimasto contumace. Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1221/2020 del Tribunale di Controparte_1 CP_3
Velletri, nonché su quello incidentale condizionato proposto dalla appellata, così CP_2 provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Dichiara assorbito ogni altro motivo nonché l'appello incidentale condizionato della banca.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della
[...] delle spese e competenze del presente Controparte_2 grado che, per l'intero, liquida quanto alle competenze in € 12.156,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
pag. 10/11 Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11