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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 3567 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024) vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_1
, , , CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
, , , CP_14 Controparte_15 CP_16
, , Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 Parte_25
, , rappresentati e difesi, Parte_26 Parte_27 giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Germanico 172;
APPELLANTI NEL PROC. 2692/2024;
, , , Parte_11 Controparte_23 Parte_27
, , Controparte_24 Controparte_12 CP_16
, , E Parte_3 Parte_6 Controparte_21
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Parte_28
Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Germanico 172;
APPELLATI NEL PROC. N. 3567 NEL PROC. 3567/2024
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_25 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via delle Tre Madonne 8
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. 2692/2024 E APPELLANTE NEL PROC. N. 3567/2024
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6205/2023 pubblicata in data 26/7/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava l'illegittimità, con conseguente annullamento, del licenziamento comminato a in data 29/12/2023 con ordine alla società Italia -Trasporto Aereo s.p.a.- Parte_28
Ita Airways (ITA) di reintegrare il suddetto lavoratore nel posto di lavoro e condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore delle retribuzioni non corrisposte in costanza di rapporto a decorrere dall'avvio del procedimento disciplinare e di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità oltre interessi legali via via rivalutati dalle rispettive scadenze sino al saldo e versamento dei contributi assistenziali.
Dichiarava inoltre risolto il rapporto di lavoro con i ricorrenti Parte_11
, , , , Parte_5 Controparte_23 Parte_27 Controparte_24 Controparte_12
, , e con CP_16 Parte_3 Parte_6 Controparte_21 condanna della società al pagamento in loro Controparte_26 favore di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in favore , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, , , , Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3 Pt_6
e di 7 mensilità in favore di oltre interessi e rivalutazione
[...] Controparte_21 monetaria dalla cessazione del rapporto sino al saldo.
Rigettava nel resto il ricorso dei lavoratori.
Avverso tale sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , Pt_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, , , , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Controparte_1 CP_2
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23
, e Controparte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 proponevano appello fondato su più motivi (n.r.g. 2692/2024).
Co In tale giudizio la società si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame e presentando appello incidentale condizionato.
Co Presentava appello anche la società (n. r,g. 2567/2024), fondato su più motivi, con il quale contestava le statuizioni emesse nei confronti dei lavoratori Parte_28
, , , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27 Controparte_24
, , , e Controparte_12 CP_16 Parte_3 Parte_6 CP_21
.
[...]
I suddetti lavoratori si costituivano in tale giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
I giudizi venivano riuniti, nel corso dell'udienza del 17/04/2025, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e decisi all'esito della successiva udienza del 03/07/2025 come da dispositivo.
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_27
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_28
, ,
[...] Controparte_12 Parte_28 CP_13 CP_14
, , Controparte_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, , , , ,
[...] Controparte_19 Controparte_29 Controparte_21 CP_22 [...] , , e CP_23 Controparte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
premesso di avere ottenuto nel giugno 2023 sentenza declaratoria del diritto alla
[...] Co prosecuzione del loro rapporto di lavoro alle dipendenze della società per effetto della cessione di ramo di azienda disposta in favore di tale società dalle precedenti datrici di lavoro e Alitalia Cityliner e premesso altresì di essere stati illegittimamente CP_30 Co convocati dalla società , con email del 18/10/2023, per essere sottoposti ad una “visita medica preassuntiva”, avevano agito in giudizio impugnando i licenziamenti disciplinari loro intimati, tra il dicembre 2023 ed il gennaio 2024, in ragione della loro mancata presentazione alla suddetta visita medica.
Contestavano la legittimità del recesso per: I) elusione della sentenza del 14/6/2023, avendo ITA illegittimamente disposto una visita medica “preassuntiva” malgrado l'accertamento giudiziale della continuità del rapporto;
(II) violazione del termine massimo per l'irrogazione della sanzione previsto dall'art. 28 del CCNL;
(III) violazione, quanto alla ricorrente dell'obbligo di preventiva contestazione degli addebiti, Pt_11 non avendo ella mai ricevuto la lettera di contestazione disciplinare;
(IV) violazione, quanto alla ricorrente del divieto di licenziamento nel periodo di puerperio;
(V) CP_9 ritorsività della decisione aziendale di revocare le facilitazioni di viaggio, che avrebbero consentito ai ricorrenti di raggiugere la sede della visita sopportando costi inferiori;
(VI) insussistenza dei fatti contestati, atteso che nelle giornate fissate per le visite erano tutti impossibilitati a comparire fruendo di riposi, ferie, malattie o erano fuori turno per part time;
(VII) violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo essi manifestato la propria disponibilità a sottoporsi alla visita medica in altra data;
(VIII) violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare.
Il Tribunale, previo rigetto della richiesta di sospensione ex art. 337 c.p.c. del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della definizione del giudizio relativo al Co passaggio per cessione di ramo di azienda dei lavoratori alle dipendenze di , accoglieva solo in parte tali rivendicazioni.
Rilevato come i licenziamenti impugnati fossero stati intimati ai ricorrenti sulla base di una contestazione disciplinare di tenore analogo avente ad oggetto l'assenza ingiustificata alla visita medica di cui alla convocazione recapitata il 18/10/2023 ed il 20/10/2023 (con l'indicazione della data di convocazione per la ripresa dell'attività) con conseguente inadempimento da parte dei lavoratori alle disposizioni aziendali ed impossibilità della società datrice di utilizzare la loro prestazione lavorativa (e quindi di riammetterli in servizio) e con un ulteriore danno patrimoniale determinato dal costo della visita quantificato in € 298 affermava con riferimento a tutti i lavoratori ricorrenti, ad eccezione di la fondatezza sotto un profilo sostanziale dell'addebito e Parte_28 quindi la sussistenza del fatto contestato.
Rilevato in particolare come non fosse in contestazione l'effettiva convocazione dei lavoratori alle data indicate date e come gli stessi non si fossero presentati né alla visita del 20/10/2023 né alle successive date del 25, 30, 31/10 e 2/11 di quello stesso anno, né alle successive date fissate per la ripresa dell'attività (26 e 31/10, 2 e 6/11 del 2023) affermava come tale condotta non potesse ritenersi giustificata. Evidenziava l'insufficienza a tale scopo tanto della loro eventuale assegnazione, in tali giorni, di riposi, ferie e altri istituti (evidenziando come quantomeno con la convocazione del 20/10/2023 la società avesse specificato che la stessa superava e sostituiva le precedenti assegnazioni di riposi, ferie e altri istituti), sia della programmazione delle assenze da parte dell'ufficio di (evidenziando come CP_31 la stessa fosse inidonea a vanificare la convocazione, proveniente quest'ultima dall'organo di vertice della gestione del personale e cioè il responsabile dell' CP_32
e non risultando i ricorrenti in tali date nemmeno materialmente
[...] riammessi in servizio), né il cadere della convocazione nelle giornate programmate come assenza per part-time (evidenziando a tale proposito la carenza di allegazioni in ordine alle concrete modalità di fruizione di tale istituto e comunque la contrarietà a correttezza e buona fede di tale condotta tenendo conto del protrarsi da diversi mesi dell'assenza dal lavoro dei ricorrenti) e come infine fosse strumentale la contestazione circa la qualificazione della visita come “preassuntiva”, trattandosi di questione terminologica insufficiente a fondare una risposta inadempiente del lavoratore evidenziando come la stessa fosse stata in ogni caso, con la seconda convocazione, qualificata come visita medica di idoneità.
Affermava inoltre l'infondatezza anche dell'ulteriore profilo di contestazione relativo alla eccessiva brevità del preavviso presso una sede (Roma o Milano) lontana dalla residenza e senza facilitazioni di viaggio, rilevando la congruità dello stesso, l'irrilevanza a tale scopo della revoca delle facilitazioni di viaggio nonché l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto la presunta assenza del preavviso per l'effettuazione dell'esame tossicologico (stante il carattere meramente ipotetico di tale evenienza).
Escludeva inoltre la fondatezza di quanto sostenuto in ordine alla impossibilità a presentarsi alla visita per improrogabili e specifici impegni personali o familiari dei ricorrenti e (avendo essi prenotato visite mediche per la data fissata), CP_20 CP_16
(in quanto impegnato ad assistere il padre invalido grave), (in quanto Pt_6 CP_8 impegnato ad assistere la figlia e la madre affette da handicap), (in quanto CP_21 impegnata ad assistere i figli affetti da handicap), (in quanto impegnato con Parte_23
l'affidamento del figlio), (in quanto presente in una RSA per assistere la madre Pt_10 in gravissime condizioni) e (perché impegnata in una visita medica nei giorni CP_4 fissati).
Affermava invece la giustificatezza dell'assenza alla visita del ricorrente Pt_28 evidenziando come quest'ultimo avesse documentato di essere stato in malattia dal 4/8 al 20/11/2023.
Evidenziava come le particolari condizioni in cui le condotte inadempienti erano state tenute dai ricorrenti avessero reso particolarmente grave, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, la loro assenza e le stesse fossero tali da recidere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro (con conseguente proporzionalità della sanzione espulsiva applicata nei loro confronti) essendo legittima la pretesa datoriale di effettuazione di una visita di idoneità alla stregua di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 ed evidenziando altresì come i ricorrenti, per lungo tempo in cassa integrazione, non avessero più reso la loro prestazione in qualità di assistenti di volo sin dall'ottobre 2021 essendo il loro rapporto stato ripristinato solo in via amministrativa e contabile.
Evidenziava come la sussistenza della giusta causa di recesso in relazione alla condotta contestata consentisse di affermare l'infondatezza anche della dedotta nullità del licenziamento della ricorrente in quanto adottato nell'anno di vita della figlia CP_9 prevedendo la disciplina invocata da quest'ultima (art. 54 del d.lgs. 151/2001), espressamente, la non operatività del divieto di licenziamento in presenza “colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Respingeva inoltre le contestazioni procedurali delle ricorrenti Pt_11
(evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla suddetta lavoratrice, la contestazione disciplinare nei suoi confronti fosse stata spedita e recapitata in data 17/11/2023), e (stante l'infondatezza dell'eccezione di tardività della CP_22 Pt_21 contestazione disciplinare evidenziando a tale proposito la congruità del lasso di tempo, pari a circa un mese e mezzo, intercorso tra la data di spedizione della stessa e la condotta contestata tenuto conto della complessità dell'organizzazione e del numero dei lavoratori interessati alla procedura e l'assenza di lesioni al diritto di difesa delle suddette ricorrenti).
Affermava infine la parziale fondatezza dell'ultimo motivo di doglianza inerente alla violazione del termine per la comunicazione del provvedimento di licenziamento in quanto asseritamente effettuata in violazione del termine di 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni in sede disciplinare, stabilito dall'art. 28, comma 4, C.C.N.L.
Rilevava come a tale termine, in particolare ove prevedeva espressamente che nel caso di suo superamento le giustificazioni rassegnate dal lavoratore dovevano intendersi come accolte, dovesse attribuirsi natura perentoria con conseguente invalidità del licenziamento adottato in sua violazione.
Evidenziava altresì come il suddetto termine dovesse, in caso di audizione orale del lavoratore, farsi decorrere da tale data e come a tale fine dovesse considerarsi, al fine di impedire la decadenza, in applicazione del generale principio di scissione degli effetti della comunicazione per mittente e destinatario, la data di spedizione del provvedimento espulsivo.
Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta in atti (e respinta, in quanto tardiva, la richiesta istruttoria della società datrice di autorizzazione alla produzione in corso di causa della ricevuta di ritiro della corrispondenza da parte di
[...]
non ritenendo a tale proposito sussistenti, stante la carenza di allegazione a tale CP_33 proposito da parte della convenuta, nemmeno i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.) accertava l'intempestività della comunicazione del licenziamento solo limitatamente ai ricorrenti , Pt_11 Pt_5 CP_23 Parte_27
, e essendo invece tempestiva per gli CP_24 CP_12 CP_16 Parte_3 Pt_6 altri ricorrenti. Accertava la violazione di tale disposizione contrattuale anche con riferimento alla ricorrente evidenziando come la prima comunicazione di licenziamento, CP_21 effettivamente spedita entro il termine di cui all'art. 28 C.C.N.L., non fosse andata a buon fine per causa imputabile alla società in quanto spedita ad un indirizzo errato (Rione Don Guanella 5, Napoli, anziché Rione Don Guanella 53) essendo invece intempestivo il successivo invio di tale atto di recesso, avvenuto a mezzo pec, il 19/02/2024
In ordine alle conseguenze di tale violazione riteneva applicabile per tutti e 10 i citati ricorrenti, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità enunciati nella gravata sentenza, la sanzione di cui all'art. 18, comma 6, l. 300/1970 prevista per le violazioni meramente procedurali, evidenziando , per quanto riguarda i ricorrenti , , Pt_11 Pt_5 CP_23 Parte_27 CP_24 CP_12 CP_16
e ome tale vizio assumesse valenza meramente formale, stante la Parte_3 Pt_6 brevità dello sforamento del termine contrattuale per 1 o 2 giorni al massimo ed evidenziando altresì come ad analoghe conclusioni dovessero aggiungersi anche con riferimento alla ricorrente “considerando per un verso che il ritardo del CP_21 licenziamento spedito il 19.2. è senz'altro dipeso dal fatto che lo stesso datore di lavoro ha avuto notizia dell'errore commesso soltanto in data 22.1.2024 e, per altro verso, che gli esiti dei procedimenti disciplinari dei colleghi erano ben noti alla ricorrente, per mezzo dei suoi legali, con la conseguenza che il ritardo, comunque temporalmente contenuto, difficilmente avrebbe potuto essere apprezzato come volontà abdicativa”.
Dichiarava pertanto con riferimento a tali ricorrenti, in applicazione della norma Co citata, la risoluzione del rapporto di lavoro con condanna della società al pagamento della indennità risarcitoria prevista per tale norma nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per i ricorrenti , Pt_11 Pt_5 CP_23 Parte_27
, e e di 7 mensilità in favore della CP_24 CP_12 CP_16 Parte_3 Pt_6 ricorrente (considerando per quest'ultima la maggiore durata del ritardo CP_21 rispetto alle altre violazioni) in entrambi i casi da determinarsi in altra sede.
Affermava infine l'infondatezza della eccezione sollevata dal lavoratore
[...]
in ordine al non avere mai ricevuto la lettera di licenziamento per CP_18 raccomandata, evidenziando come tale doglianza oltre che tardiva, fosse del tutto infondata essendo il licenziamento stato recapitato con raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 23/01/2024 e consegnata il 30/01/2024 (a cui aveva fatto seguito, in data 31/01/2024, l'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore).
Respingeva inoltre per tutti i ricorrenti, ad eccezione di , la domanda di Pt_28 condanna della società datrice all'erogazione delle retribuzioni non corrisposte dalla data di comunicazione della contestazione disciplinare atteso che, a fronte del grave inadempimento dei lavoratori all'obbligo di rendere possibile la visita medica necessaria per la ripresa dell'attività, si qualifica come legittimo e giustificato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva sin da tale data a titolo di eccezione di inadempimento.
Ritiene innanzitutto il Collegio che non possa trovare accoglimento la richiesta di Co
di sospensione del presente giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., nell'attesa della definizione del giudizio di impugnazione instaurato dalla stessa società avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società appellante.
Devono infatti ribadirsi a tale proposito le condivisibili considerazioni già effettuate dal Tribunale, non specificamente contestate dalla società appellante (la quale, costituendosi nel giudizio n.r.g. 2692/2024 si è, in sostanza, limitata ad una mera reiterazione della richiesta evidenziando il rapporto di pregiudizialità logica sussistente tra i due giudizi) in ordine alla inopportunità dell'accoglimento di tale richiesta (finalizzata ad ottenere, come evidenziato dal giudice di prime cure, un provvedimento di carattere facoltativo, cfr. a tale proposito Cass. n. 8885 del 29/03/2023 e Cass. n. 26251 del 03/11/2017) “in ragione dell'oggettiva complessità della questione decisa con la sentenza che ha disposto la riammissione in servizio dei ricorrenti e altresì della radicale autonomia della questione sottoposta al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto la validità dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro attualmente pacificamente in essere Co con i lavoratori – dacché comunque ripristinato da in esecuzione della sentenza - tenuto anche conto della natura degli interessi in gioco e dell'assenza, all'attualità, di precedenti della Corte di Appello di Roma sulla questione pregiudiziale”.
Tanto premesso si osserva che con più motivi gli appellanti , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , , Parte_24 Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, , ,
[...] CP_22 Controparte_23 Controparte_24 Parte_25 [...]
e (n.r.g. 2692/2024) contestano la gravata sentenza Parte_26 Parte_27 per:
I) “Erronea applicazione dell'art. 28 CCNL, erronea applicazione dell'art. 18 L. 300/70 ovvero della sanzione indennitaria invece che della reintegrazione”
Contestano in particolare la gravata sentenza sia nella parte in cui, in violazione di tale disposizione contrattuale, aveva fatto decorrere il termine non dalla scadenza del termine assegnato per le giustificazioni ma dalla data successiva in cui le stesse erano state materialmente rese e, in particolare, da quella della loro audizione orale.
Contestano la gravata sentenza anche relativamente alle conseguenze sanzionatorie fatte derivare dalla violazione della citata disposizione contrattuale.
Sostengono a tale proposito che alla stregua del complessivo tenore di tale disposizione contrattuale, ove prevede che nel caso di mancata adozione del provvedimento disciplinare entro il detto termine “Le giustificazioni si intenderanno accolte” sarebbe conseguita l'insussistenza del fatto addebitato con conseguente applicabilità dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
II) Insussistenza della giusta causa di recesso. I fatti rientrano tra le condotte punibili dal CCNL con una sanzione conservativa. Violazione del principio di proporzionalità.
Contestano che vi fosse stata nel caso di specie una volontà da parte loro di sottrarsi alla visita medica evidenziando a tale proposito come fossero rimaste totalmente prive di riscontro le richieste di chiarimento in ordine alle modalità di riassunzione degli stessi in servizio, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, evidenziando la differenza tra la visita “preassuntiva” e quella periodica, di carattere meno invasivo e ribadendo altresì di non essere tenuti, nei giorni fissati per le visite mediche, ad effettuare la prestazione lavorativa usufruendo di permessi o ferie, di orario part-time etc.
Lamentano la carenza di proporzionalità della sanzione esclusiva applicata essendo l'addebito disciplinare riconducibile, anche in ragione delle modalità con cui si era realizzato. alle condotte punibili dal C.C.N.L. con sanzione conservativa.
Evidenziano a tale proposito quanto disposto dal CCNL applicato dalla società ove all'art. 28 impone ad essa di applicare le sanzioni conservative per le “mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b), e c) (e cioè in quelle che prevedono le sanzioni minori del rimprovero verbale o scritto e della multa pari alla indennità oraria di 2 o 4 ore di volo, n.d.e.) ”.
Ribadisce inoltre la fondatezza delle singole giustificazioni con riferimento alla lavoratrice affermando l'idoneità a tale proposito della certificazione prodotta. Pt_10
III) entità della retribuzione “da determinarsi in altra sede”.
Contesta quanto statuito nella gravata sentenza in ordine alla necessità di determinare in altra sede le retribuzioni oggetto di condanna, evidenziando come la loro retribuzione fosse stata indicata nei ricorsi aventi ad oggetto la cessione di ramo d'azienda senza che vi fosse stata alcuna contestazione in proposito da parte della società resistente e rivendicando quindi, in riforma della gravata sentenza, la quantificazione delle indennità risarcitoria.
Il secondo motivo da esaminarsi preliminarmente, essendo potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di contestazione dei lavoratori, non può trovare accoglimento.
Così come rilevato dal Tribunale risulta pacifico che i lavoratori appellanti pur Co essendo stati all'uopo convocati da per l'effettuazione di una visita medica di idoneità non si siano presentati per l'effettuazione di tale incombente alle date all'uopo fissate né a quelle successivamente indicate per la ripresa dell'attività lavorativa. Risulta parimenti pacifico in causa come la convocazione alla predetta visita medica di idoneità sia avvenuta all'esito di un lungo periodo di mancato svolgimento da parte dei lavoratori (a partire dal 15/10/2021) della propria prestazione lavorativa a causa del Co disconoscimento da parte di del loro preteso diritto al passaggio alle sue dipendente in ragione della cessione di ramo di azienda operata in suo favore dalla società precedente datrice dei lavoratori (da e Alitalia Cityliner), passaggio avvenuto CP_30 esclusivamente in esecuzione della pronuncia giudiziale del Tribunale di Roma n. 6205 del 14/6/2023, senza tuttavia effettuazione, alla data di instaurazione del giudizio, del materiale ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro.
Fatta tale premessa ritiene il Collegio la fondatezza di quanto sostenuto dalla società Co
in ordine alla necessità di effettuare, preventivamente alla materiale riammissione in servizio dei lavoratori, una visita medica di idoneità, incombente quest'ultimo che risulta essere necessario tanto a garantire la stessa salute dei lavoratori, in adempimento degli obblighi ex art. 2087 c.c. che gravano sul datore di lavoro, che la incolumità dei terzi Co utenti del servizio di trasporto aereo svolto da stante le mansioni di assistente di volo pacificamente svolte dai lavoratori appellanti.
Trattasi di obbligo, quello di verifica della idoneità fisica dei dipendenti chiaramente previsto, così come dedotto dalla resistente e come evidenziato dal Tribunale, CP_34 dall'art. 41 comma 2 lett. a) e b) (ove prevede la “a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”) e che quest'ultima era tenuta ad effettuare, a fronte del lungo periodo di inattività dei lavoratori (ben superiore di fatto ad un anno) tanto come visita preventiva ai sensi della lett. a che come visita periodica ai sensi della successiva lett. b.
Tanto premesso devono ribadirsi le conclusioni del Tribunale in ordine alla gravità dell'inadempimento costituito dalla mancata presentazione alla visita per cui erano stati convocati dalla società e alla sua idoneità a giustificare, anche sotto il profilo della proporzionalità, il recesso per giusta causa, trattandosi di condotta, sostanzialmente equiparabile ad una insubordinazione, e tale da compromettere, in assenza di verifica della loro idoneità fisica allo svolgimento del servizio, il diritto della società datrice all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di lavoro stipulato tra le parti, con evidente e grave pregiudizio degli interessi, anche economici della società datrice.
La condotta addebitata risulta pertanto riconducibile a quanto previsto a tale proposito la contrattazione collettiva di riferimento ove prevede il licenziamento per giusta causa nei casi di “mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro” (art. 28 C.C.N.L. prodotto in atti). Nè possono trarsi decisivi elementi in contrario a favore dei lavoratori da quanto loro dedotto in ordine all'essere per tali giorni destinati alla fruizione di riposi, ferie o altri istituti o anche in ordine al loro collocamento in part-time.
A tale proposito il Tribunale, nel respingere tali eccezioni, aveva rilevato quanto segue:
“ Sostiene però la difesa dei ricorrenti che il fatto, come contestato, sarebbe insussistente, nel senso sopra ampiamente chiarito, non essendosi i ricorrenti mai deliberatamente sottratti alle visite mediche, essendo stati, essi, anzi impossibilitati a presenziare in ragione del fatto che nelle date indicate l'ufficio competente per la programmazione delle attività aveva previsto la fruizione di ferie, permessi, giorni liberi dal servizio o part-time. Sennonché, come dedotto e documentato dalla società, quanto meno con la convocazione del 20.10.2024, a firma del Responsabile delle Risorse Umane, la società aveva specificato che le convocazioni superavano e sostituivano le precedenti assegnazioni di riposi, ferie e altri istituti.
Del tutto strumentale appare, in proposito, la difesa dei ricorrenti secondo cui la detta comunicazione sarebbe stata considerata inidonea a superare la programmazione delle assenze da parte dell'ufficio di tenuto conto che essa proveniva, come CP_31 detto, dall'organo di vertice della gestione del personale (il responsabile dell'Ufficio delle Risorse Umane) e, soprattutto, considerata la particolarità della condizione lavorativa dei ricorrenti, mai inseriti nei turni di lavoro in quanto non ancora concretamente riammessi in servizio, per i quali la programmazione dei turni da parte dell' era, evidentemente, meramente formale e nient'affatto Controparte_35 corrispondente alle effettive esigenze di organizzazione dei turni del personale e di alternanza con i giorni di riposo previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, risultando i ricorrenti sempre assenti dal servizio in tutti i giorni del mese, variamente imputati nei prospetti comunicati agli istituti contrattuali disponibili (quali, in particolare, riposo mensile, riposo arretrato, ferie, giorni libero da servizio e PT). Ciò è certamente vero e agevolmente comprensibile in riferimento alle assenze contabilizzate come riposi mensili, riposi arretrati, ferie e giorni liberi dal servizio per i quali, come detto, il ricorso ai detti istituti appare chiaramente un mero espediente per la registrazione delle assenze giustificate dei ricorrenti, non ancora concretamente riammessi in servizio e quindi di fatto assenti malgrado il formale ripristino contabile e amministrativo del rapporto. Del resto i ricorrenti non hanno mai dedotto, né tanto meno documentato, di aver avanzato richiesta di ferie e/o permessi. Ma, a ben vedere, a valutazioni non dissimili si perviene anche in riferimento alle assenze per part-time. Sul Co punto, infatti, anzitutto, a fronte della allegazione da parte di della assenza ingiustificata alla visita, la parte ricorrente si è limitata ad allegare e a documentare che, in corrispondenza (per taluni ricorrenti) della data della visita, la programmazione prevedesse l'assenza del lavoratore per part-time, senza tuttavia fornire alcuna specificazione in ordine alle concrete modalità di fruizione del part-time, e, in particolare, in ordine ai giorni del mese in cui il part-time dovesse essere fruito, come da pattuizioni individuali. In ogni caso, anche ad ipotizzare – superando l'assenza di specifica allegazione al riguardo - che i ricorrenti interessati dal part-time avessero (contrattualmente) diritto di fruire del part-time proprio nei giorni indicati nei prospetti (per taluni ricorrenti appunto coincidenti con la data della visita medica), si ritiene che proprio la particolare condizione lavorativa dei ricorrenti renda del tutto contraria a correttezza e buona fede la decisione di non presentarsi a visita nel giorno in cui era programmata l'assenza per parttime, malgrado fossero assenti dal lavoro in via continuativa da mesi, e, comunque, apparendo senz'altro esigibile, in un'ottica di diligente collaborazione, che il lavoratore, assente da mesi, si adoperasse per presenziare alla visita medica di idoneità indispensabile per la ripresa della prestazione, anche impegnando qualche ora della giornata programmata come part-time, avendo avuto a disposizione molti altri giorni liberi dal servizio (nei quali avrebbe dovuto invece lavorare) utili per attendere ai suoi ulteriori e diversi interessi.
Tutto ciò, naturalmente, fatta salva la concomitanza di eventuali diversi impegni personali (lavorativi e non), che potessero giustificare la loro oggettiva indisponibilità, e ciò anche a prescindere dalla contabilizzazione dell'assenza come part-time (su cui v. infra).
Conclusivamente, sul punto, deve ritenersi che non giustifica affatto l'assenza dei ricorrenti alla visita di idoneità la mera circostanza che i turni programmati li vedessero assenti per ferie, permessi, GLS o PT nelle giornate indicate.”
Trattasi di conclusioni meritevoli di conferma e non inficiate dalle contestazioni effettuate tale proposito dagli appellanti i quali non si confrontano compiutamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata così come sopra riportate.
Mentre appare infatti evidente come a fronte di una inattività protrattasi di fatto per più anni (seppure non imputabile ai lavoratori) avesse, così come ritenuto dal giudice di prime cure, un valore meramente formale l'assegnazione agli appellanti di ferie o permessi o di orari part-time non risulta nemmeno compiutamente contestato da questi ultimi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al non essere state fornite specifiche allegazioni in ordine alla mancata richiesta di permessi o ferie o all'articolazione oraria del part-time loro assegnato mentre, così come pure rilevato dal Tribunale, in tale complessivo contesto, stante in particolare il carattere meramente formale dell'assegnazione di permessi o riposi o dell'orario part-time (così come evidenziato dal giudice di prime cure, “il ricorso ai detti istituti appare chiaramente un mero espediente per la registrazione delle assenze giustificate dei ricorrenti, non ancora concretamente riammessi in servizio e quindi di fatto assenti malgrado il formale ripristino contabile e amministrativo del rapporto”) non può comunque reputarsi conforme a buona fede contrattuale ex art. 1460 c.c. la mancata presentazione ad un incombente necessario per la ripresa materiale dell'attività lavorativa, presentazione che risultava pertanto pienamente esigibile da parte del datore di lavoro.
Non vale ad inficiare o ad attenuare la gravità dell'inadempimento la mancata risposta della società datrice alle lettere del 19/10/2023, di richiesta di chiarimenti presentate tanto dal legale dei lavoratori che dalla loro associazione sindacale, omessa risposta che non faceva comunque venire meno l'obbligo degli appellanti a presentarsi alla visita medica.
Questo anche con riferimento alla definizione della visita medica come
“preassuntiva” connotazione quest'ultima da ritenersi, così come affermato dal Tribunale, meramente terminologica e che, per di più, era stata successivamente corretta dalla ulteriore lettera di convocazione del 20/10/2023 inviata alla società.
Del resto così come rilevato dal Tribunale (con statuizione non specificamente contestata), “come dedotto e documentato dalla società, quanto meno con la convocazione del 20.10.2024 (rectius 20.10.2023, n.d.e.) , a firma del Responsabile delle Risorse Umane, la società aveva specificato che le convocazioni superavano e sostituivano le precedenti assegnazioni di riposi, ferie e altri istituti”
Trattasi di disposizione (adottata, così come rilevato dal Tribunale dall'organo di vertice della gestione del personale e cioè dal responsabile dell'Ufficio delle Risorse Umane) certamente legittima, tanto più in ragione del già evidenziato carattere meramente formale delle predette assegnazioni (anche con riferimento agli orari part- time), in quanto adottata dalla società in ragione di sopravvenute esigenze aziendali (quella di dare compiuta esecuzione alla citata sentenza n. 6605/2023, ripristinando la funzionalità del rapporto di lavoro).
La condotta addebitata ai suddetti lavoratori deve pertanto essere qualificata come grave e reiterato inadempimento ai propri obblighi contrattuali tale da giustificare il Co recesso per giusta causa adottato nei loro confronti da .
Nè, in assenza di una tipizzazione specifica in sede contrattuale, potrebbe ricondursi la condotta addebitata a violazioni punibili con sanzione conservativa, non potendo certamente considerarsi a tale stregua la disposizione che, prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per “ quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b), e c)”.
Trattasi di disposizione contrattuale che per la sua assoluta atipicità, non può consentire l'applicazione di quanto previsto a tale proposito dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300/1970 e la cui applicabilità deve comunque escludersi alla luce delle precedenti considerazioni in ordine all'essere l'inadempimento imputato ai lavoratori di per sé suscettibile di giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi di quanto previsto dell' art. 28 C.C.N.L.
Infondato anche l'ulteriore profilo di contestazione specificamente avanzato in appello con riferimento alle giustificazioni dell'assenza alla visita medica addotte dalla lavoratrice (la gravata sentenza non risulta impugnata ove aveva respinto tali Pt_10 eccezioni con riferimento ai lavoratori , CP_20 CP_16 Pt_6 CP_8 CP_21
e ).
[...] Parte_23 CP_4 Si osserva che il Tribunale aveva respinto le eccezioni della suddetta lavoratrice, fondate sulla necessità di essere presente nei giorni di convocazione (pacificamente 20/10 e 25/10/2023 con ulteriore convocazione per la ripresa dell'attività lavorativa per il successivo 26/10/2023) presso una RSA al fine di assistere la propria madre in gravissime condizioni.
Rilevava a tale proposito (analogamente a quanto effettuato in relazione ad altri lavoratori appellanti) come tali giustificazioni fossero “del tutto inidonee a privare di rilievo disciplinare l'assenza alla visita medica, non avendo essi neppure documentato di essere titolari dei benefici legati all'assistenza ad un familiare gravemente disabile e non avendo, in ogni caso, dimostrato, in risposta alla contestazione di ITA, di aver mai comunicato la detta condizione né tanto meno di aver mai fatto richiesta di permesso ex art. 33, comma 3 l. n. 104/1992 per la data della visita, pur avendone tutto il tempo considerato il preavviso concesso”.
Trattasi di affermazione con cui l'appellante non si confronta compiutamente.
Quest'ultima si è infatti limitata a ribadire il contenuto della documentazione già prodotta nella precedente fase del giudizio (attestante la sua presenza presso una RSA al fine di assistere la propria madre, in ragione dell'aggravamento della sua condizione clinica, nel periodo dal 14/10/2023 al 26/10/2023 nonché “nell'arco della giornata in data 27/10/2023” ), documentazione ritenuta dal Tribunale, per le ragioni precedentemente evidenziate, non idonea al fine di giustificare la mancata presentazione della lavoratrice alla visita medica senza nulla controdedurre in ordine a quanto rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla mancata comunicazione alla società datrice di tale situazione o alla mancata presentazione di richiesta di permesso ai sensi della l. 104/1992, non essendo, del resto, si aggiunge, nemmeno stata allegata (prima ancora che dimostrata) l'impossibilità per la suddetta lavoratrice di provvedere all'assistenza del proprio genitore, nei giorni della convocazione, avvalendosi dell'aiuto di altri familiari.
Ne consegue l'inidoneità delle circostanze dedotte documentate a giustificare la mancata riscontro della convocazione a visita.
Il primo motivo di appello dei lavoratori risulta invece parzialmente accoglibile nei termini che seguono.
Gli appellanti contestano la gravata sentenza, con riferimento all'interpretazione dell'art. 28 C.C.N.L. fornita dal Tribunale, sotto due distinti profili attinenti il primo alla individuazione della data di scadenza del termine previsto da tale articolo e il secondo alle conseguenze sanzionatorie della sua violazione.
Si osserva che l'art. 28, commi 4 e ss. C.C.N.L. dispone in particolare che”:
“…La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, una volta che l'Azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze…
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte”.
Tanto premesso il primo profilo di contestazione risulta infondato, ritenendo il Collegio meritevole di conferma l'interpretazione di tale disposto contrattuale fornita dal Tribunale ove, nel caso di disposta audizione orale, faceva decorrere dalla data di quest'ultima il termine di 20 giorni per l'adozione del provvedimento disciplinare.
Trattasi di interpretazione conforme al principio di buona fede contrattuale e comunque non in contrasto con il tenore letterale della disposizione contrattuale citata, dovendosi ritenere che, nel caso di audizione orale (adempimento quest'ultimo obbligatorio per il datore di lavoro) venga inevitabilmente differito anche il termine concesso al dipendente per rassegnare le proprie giustificazioni, giustificazioni che saranno fornite con completezza solo all'esito della sua audizione.
Diversamente, così come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, tale disposto contrattuale porterebbe a conseguenze prive di logica, non essendo il datore di lavoro in grado, anteriormente all'audizione del lavoratore, di valutare compiutamente le sue difese ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare, sanzione che, in mancanza, verrebbe emessa invalidamente in violazione delle garanzie difensive del lavoratore.
Risultano applicabili, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (con riferimento a diverso contratto collettivo) alla cui stregua in tema di potere disciplinare del datore di lavoro, qualora la contrattazione collettiva fissi uno "spatium deliberandi" per l'adozione della sanzione e il lavoratore incolpato faccia richiesta di audizione personale, la tempestività dell'irrogazione deve essere valutata con riferimento all'audizione, o al giorno fissato per l'audizione, atteso che solo da questo momento il datore di lavoro può valutare le eventuali giustificazioni e determinarsi circa l'adozione del provvedimento (cfr. Cass. n. 5116 del 30/03/2012 pronuncia emessa con riferimento all'art. 194 del c.c.n.l. del 2/7/2004 per i dipendenti della distribuzione cooperativa. Sostanzialmente nello stesso senso anche Cass. n. 9656 del 18/04/2018 emessa con riferimento all'art. 8 del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata del 20/1/2008).
Risulta invece fondato il secondo profilo di contestazione attinente alle conseguenze sanzionatorie della violazione del termine, motivo da valutarsi con esclusivo riferimento agli appellati , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, , , , Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3 Pt_6
e per il quale il termine ex art. 28 C.C.N.L. risulta essere stato
[...] Controparte_21 Co violato da . Si osserva che, come precedentemente evidenziato, l'art. 28 C.C.N.L. dispone, nel caso di violazione del termine di 20 giorni per l'emissione del provvedimento disciplinare, che “le giustificazioni si intenderanno accolte”.
Ciò premesso il Collegio intende dare continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili per analogia di fattispecie anche al presente giudizio, alla cui stregua in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata;
ne deriva che, in tale ipotesi, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 e non quella di cui al comma 6 della predetta norma (in tal senso Cass. n. 21569 del 03/09/2018 e Cass. n. 5485 del 01/03/2024).
Rileva la SC che “….l'indicazione di un termine per il compimento di un'attività giuridicamente rilevante e la previsione di una determinata conseguenza per l'ipotesi di mancato compimento entro tale termine comportano necessariamente l'obbligo di procedere all'indicata specifica attività entro il termine stabilito e la fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni nel caso di inottemperanza al suddetto obbligo;
si tratta di un arricchimento delle garanzie di difesa dell'incolpato da parte della contrattazione collettiva, realizzato sia con la previsione di un termine finale, sia con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento;
pertanto, la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega al ritardo la conseguenza di un'accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, e prefigura come accolte le giustificazioni, sulla scorta della previsione pattizia e dei principi di buona fede e correttezza” (Cass. n. 5485/2024 in parte motiva).
In tale ipotesi, la tutela applicabile è chiaramente quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. 300/1970 (e non quella di cui al comma 6 dello stesso articolo di legge) dovendo, in base alla fictio iuris di cui alla disposizione contrattuale citata, intendersi accettate le giustificazioni fornite dal lavoratore ove affermavano la giustificatezza della mancata presentazione a visita.
I licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori, nella vigenza della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012, devono perciò considerarsi non semplicemente inefficaci per il mancato rispetto di un termine procedurale bensì illegittimi per l'insussistenza del fatto contestato, per avere il datore di lavoro accolto (in ragione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva) le giustificazioni del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa, con applicabilità della tutela di cui all'art. 18, comma 4, della l. 300/1970.
Non può invece trovare accoglimento per tali lavoratori, per il periodo anteriore al licenziamento, la domanda di condanna della società datrice all'erogazione delle retribuzioni non corrisposte dalla data di comunicazione della contestazione disciplinare dovendo ribadirsi quanto già rilevato a tale proposito dal giudice di prime cure (non specificamente contestata dagli appellanti ) in ordine al doversi ritenere, a fronte del grave inadempimento dei lavoratori all'obbligo di rendere possibile la visita medica necessaria per la ripresa dell'attività, legittimo e giustificato, a titolo di eccezione di inadempimento, il mancato adempimento dell'obbligazione retributiva.
Risulta infondato il terzo motivo (chiaramente riferibile ai soli lavoratori appellanti a cui è stata accolta impugnazione di licenziamento e riconosciuta la relativa indennità risarcitoria).
Il Tribunale nell'affermare l'impossibilità, in assenza di elementi idonei, di una compiuta determinazione della retribuzione globale di fatto ex art. 18 l. 300/1970 aveva in particolare rilevato quanto segue:
“ Va poi evidenziato, quanto all'ammontare della retribuzione globale di fatto, Co che, a fronte delle puntuali contestazioni di in ordine all'erronea inclusione nella retribuzione di voci non spettanti, quali l'indennità di volo variabile e le diarie, i ricorrenti non hanno fornito alcun conteggio analitico della retribuzione né hanno prodotto le ultime buste paga, con la conseguenza che non è possibile finanche comprendere le modalità di calcolo della retribuzione. Nondimeno, a fronte della contestazione di ITA circa la computabilità nelle mensilità aggiuntive del solo stipendio di base sulla base delle previsioni del CCNL, i ricorrenti, sui quali gravava l'onere della prova del titolo dedotto in giudizio, non hanno neppure depositato il CCNL applicato, di modo che anche sotto tale profilo non è possibile accertare la correttezza del calcolo eseguito.
La condanna, quindi, non potrà che essere emessa in riferimento ad un ammontare della retribuzione globale di fatto da accertare in altra sede”
Ciò premesso è sufficiente osservare, con rilievo assorbente rispetto all'esame dell'ulteriori questioni prospettate a tale proposito dalle parti, come gli appellanti non abbiano idoneamente contestato le motivazioni espressamente addotte dal Tribunale a fondamento della impossibilità di quantificare nel presente giudizio le retribuzioni dovute ai lavoratori.
Nè potrebbe darsi seguito a quanto da loro sostenuto in ordine alla mancata contestazione in altro giudizio, tuttora pendente (quello definito in primo grado con la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 6205/2023 attualmente gravata d'appello), delle retribuzioni quantificate nei ricorsi introduttivi, risultando oggetto del presente giudizio non la retribuzione dovuta a seguito del passaggio alle dipendenze della società odierne appellata ex art. 2112 c.c. ma quella di fatto ai fini dell'indennità risarcitoria ex art. 18 l. 300/1970, nozioni tra di loro non completamente coincidenti.
La società appellata risulta del resto avere avanzato nel presente giudizio, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado (cfr. punti da 889 in poi), contestazioni specifiche in ordine alle somme richieste a tale titolo dai lavoratori appellanti senza che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, possa attribuirsi rilievo alla Co condotta processuale tenuta da in altro separato giudizio (quello definito dalla sentenza n. 6205/2023) al cui esito, peraltro, la retribuzione dovuta ai lavoratori non era stata nemmeno compiutamente quantificata essendosi il Tribunale limitato a condannare genericamente la società datrice, dopo aver accertato il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 15/10/2021, al pagamento in loro favore delle “retribuzioni maturate dalla decorrenza da ultimo indicata” senza effettuare una compiuta quantificazione delle stesse (cfr. copia del dispositivo della citata sentenza prodotta in allegato al ricorso di primo grado).
Deve ritenersi pertanto meritevole di conferma quanto statuito a tale proposito dal giudice di prime cure ove, nell'impossibilità di quantificare la retribuzione di fatto dovuta ai lavoratori, aveva emesso pronuncia di condanna generica demandando ad altra sede la sua esatta quantificazione.
CP_2 Non possono trovare accoglimento gli appelli incidentale e principale di
Con l'unico motivo di appello incidentale e con il primo motivo di appello Co principale la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 comma 5, 421 c.p.c. e 2697 c.c,
Contesta in particolare la gravata sentenza, con argomentazioni di tenore analogo, nella parte in cui non aveva ammesso la produzione, nel corso della precedente fase del giudizio, ai fini della dimostrazione della tempestività della spedizione della comunicazione di licenziamento, della “bolgetta” contenente la ricevuta, in data 13 e 14/12/2023, delle raccomandate con cui veniva intimato il suddetto atto di recesso.
Ribadisce l'ammissibilità di tale produzione documentale lamentando a tale proposito la violazione da parte del giudice di prime cure dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c. evidenziando la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma, tanto in termini piste probatorie che di allegazioni.
Co Con un secondo motivo di appello principale contesta la gravata sentenza, con riferimento alla valutazione della posizione della lavoratrice per “ CP_21
Erronea valutazione di un punto decisivo della controversia – erroneo esame delle risultanze istruttorie rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento – sul travisamento dei fatti – vizio ultra petizione”.
Contesta in particolare, con riferimento alla suddetta lavoratrice, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'erroneità dell'indirizzo di spedizione della comunicazione di licenziamento del 19/12/2023. Ribadisce la correttezza di tale indirizzo sostenendo che l'erroneità del numero civico indicato nella lettera di licenziamento (5 anziché 53 della strada Rione Don Guanella di Napoli), non avrebbe provato in alcun modo l'invio della stessa presso il suddetto indirizzo, invio che sarebbe invece avvenuto al civico 53, così come sarebbe risultato dalla bolgetta di invio delle raccomandate che aveva chiesto di produrre nel corso della precedente fase di giudizio.
Sostiene inoltre che quanto statuito in proposito dal giudice di prime cure sarebbe viziato da ultrapetizione trattandosi di questione non prospettata dalla lavoratrice.
Ribadisce pertanto la legittimità del licenziamento in quanto tempestivamente comunicato.
Co Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza, con riferimento alla posizione del lavoratore , per “Erronea valutazione di un punto decisivo della Pt_28 controversia e del ccnl di settore – erroneo esame delle risultanze istruttorie rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento”.
Contesta in particolare la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto giustificata la mancata presentazione del suddetto lavoratore alle visite fissate per il 30 ed il 31/10/2023 per avere lo stesso documentato il suo stato di malattia dal 4/8 al 20/11/2023.
Afferma a tale proposito l'inconferenza della documentazione prodotta dall'appellato rispetto agli addebiti posti a fondamento del licenziamento Pt_28 impugnato, affermando di non essere mai stata informata dal suddetto lavoratore del suo stato di malattia evidenziando come nei certificati prodotti in sede di giustificazione fosse indicata, come datore di lavoro, la società cedente CP_30
Evidenzia a tale proposito gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 12 C.C.N.L.) di informare tempestivamente dello stato di malattia il proprio datore di lavoro dovendo in caso di violazione considerarsi l'assenza ingiustificata.
Con un quarto motivo, avanzato in via subordinata, contesta la gravata sentenza per erronea quantificazione della indennità risarcitoria riconosciuta alla lavoratroce
CP_21
Sostiene l'ingiustificatezza della concessione alla suddetta lavoratrice dell'indennità risarcitoria in 7 mensilità (anziché in 6) in quanto del tutto irragionevole e sproporzionata e in violazione dei criteri previsti dalla sentenza della C. Cost. n. 194/2018 per la determinazione del quantum dell'indennità risarcitoria, evidenziando come la suddetta lavoratrice dovesse reputarsi nei suoi confronti priva di anzianità.
L'unico motivo di appello incidentale ed il primo motivo di appello principale di Co
non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono (trattasi naturalmente di profilo di contestazione che naturalmente assume rilievo esclusivamente nei confronti di quei soli lavoratori per i quali è stata ribadita l'illegittimità di licenziamento impugnato per violazione del termine di cui all'art. 28 C.C.N.L.).
Si osserva che il giudice di prime cure aveva respinto la richiesta della società appellante di produrre, in corso di causa, la cd. “bolgetta” (e cioè l'elenco riepilogativo delle raccomandate con indicazione del numero della raccomandata e del nominativo del destinatario, consegnate dalla società appellante a al fine della loro CP_33 spedizione con apposizione da parte di un incaricato di quest'ultima del timbro a titolo di ricevuta), in quanto tardiva, escludendo anche la possibilità di acquisire tale documento ai sensi dell'art. 421 c.p.c. rilevando quanto segue:
“La società, infatti, a fronte della censura di intempestività del licenziamento, si è limitata ad allegare e ad argomentare, nella memoria difensiva tempestivamente depositata, che il termine ex art. 28 CCNL era stato rispettato dovendo aversi riguardo alla data di adozione del provvedimento e che, in ogni caso, anche considerando la data di spedizione, il termine era stato rispettato per come emergente dai “report di spedizione” prodotti. In nessuna parte della memoria difensiva si fa riferimento alla CP_3 circostanza che, malgrado i report delle riportino una determinata data, in realtà il procedimento di spedizione era iniziato anteriormente a tale data. In ogni caso, la documentazione di cui la parte ha chiesto autorizzarsi la produzione non sarebbe neppure sufficiente a ritenere senz'altro impedita la decadenza alla data di ritiro della documentazione, in difetto di allegazione e prova anche dei termini del Co contratto di servizio tra e le . Occorre infatti ribadire che, ai fini CP_33 della verifica della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare, occorre aver riguardo al momento in cui il mittente ha avviato il procedimento di comunicazione, demandandolo ad un servizio sottratto alla sua ingerenza e al quale sia imputabile qualsivoglia ritardo. Ma se tanto è, al fine di poter apprezzare l'idoneità della consegna della cd. bolgetta all'incaricato delle Poste ai fini dell'affermazione del rispetto del termine contrattuale, sarebbe stato necessario conoscere i termini del servizio in essere tra le parti, dovendo essere appurato se, ad esempio, nel lasso temporale tra la consegna della bolgetta e la spedizione effettiva delle raccomandate, il mittente/committente (del servizio) fosse autorizzato a bloccare la spedizione (nel qual caso deve escludersi che l'iter possa dirsi definitivamente sottratto alla sua ingerenza) o se, sotto altro profilo, il contratto di servizio prevedesse determinati termini per l'esecuzione del recapito, i quali, proprio perché noti al mittente, non potrebbero che essere a lui imputabili e quindi computabili dell'eventuale ritardo della spedizione. Il tema di indagine sarebbe stato, quindi, inammissibilmente allargato a circostanze rimaste del tutto estranee ai fatti di causa, apparendo, pertanto, l'ulteriore indagine istruttoria persino meramente esplorativa…”. (pag. 21-22 della sentenza impugnata).
Trattasi di motivazione meritevole di conferma in quanto non inficiata dalle motivazioni poste a fondamento dell'appello.
Com'è noto il potere istruttorio ufficioso ex art. 421 e 437 c.p.c. non può essere esercitato al di là delle allegazioni validamente effettuate dalle parti o in assenza di “piste probatorie” e comporta che le relative circostanze di fatto siano state puntualmente allegate o contestate e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. in tal senso Cass. n. 7694 del 28/03/2018 e Cass. n. 6753 del 04/05/2012).
Trattasi di presupposti che non possono ritenersi sussistenti nel presente caso di specie.
Così come rilevato dal Tribunale a fronte della specifica contestazione da parte dei lavoratori della violazione, nell'intimazione del licenziamento, del termine di 20 giorni previsto dall'art. 28 C.C.N.L. (contestazione supportata da una tabella riassuntiva inclusa nel ricorso introduttivo del presente giudizio contenente, tra l'altro, l'indicazione delle date in cui era avvenuta l'audizione orale dei lavoratori e di comunicazione di licenziamento nonché dei giorni intercorsi tra tali eventi) la società appellante, certamente gravata interamente, in ordine alla regolarità della procedura di licenziamento, dell'onere tanto allegatorio che probatorio, nell'affermare l'avvenuto rispetto del suddetto termine contrattuale, si era limitata, oltre ad invocare (correttamente) quale data di decorrenza iniziale quella dell'audizione orale del lavoratore, ad affermare la sufficienza, al fine di rispettare il predetto termine di decadenza contrattuale, la sola manifestazione di volontà del licenziamento (cioè la redazione della lettera di recesso) o, in via subordinata, quella di spedizione della raccomandata per come emergente dai “report di spedizione” prodotti come parte degli allegati relativi alle singole posizioni dei lavoratori ricorrenti.
Non ha invece effettuato, così come rilevato dal Tribunale, alcuna allegazione non solo in ordine alla esistenza della citata “bolgetta” ma nemmeno in ordine alla necessità di rapportare il termine di decadenza invocato dai lavoratori ad una data anteriore rispetto a quella di spedizione e cioè a quella di materiale consegna al servizio postale dei plichi da spedire (data rappresentata dai timbri apposti alla citata
“bolgetta”), circostanza quest'ultima che rimane pertanto dedotta esclusivamente in corso di causa, peraltro implicitamente, con la richiesta di produzione del documento citato.
In tale complessivo contesto non possono che reputarsi meritevoli di conferma (a prescindere dalla valutazione della questione se l'onere di tempestiva comunicazione del provvedimento di recesso potesse effettivamente ritenersi soddisfatto dalla mera consegna del plico al vettore postale e non alla materiale spedizione dello stesso, come invece affermato dal Tribunale) le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità di tale produzione documentale e alla insussistenza a tale proposito dei presupposti dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.
Trattasi infatti di acquisizione richiesta al fine di dimostrare circostanze di fatto (la data di materiale consegna del plico a , anteriore alla spedizione e CP_33 rappresentata dalla documentazione in questione) non tempestivamente allegate dalla società datrice e relativamente alle quali non poteva ritenersi realizzata la sussistenza di quelle “piste probatorie” che ne costituivano, alla stregua dei citati principi di legittimità, il necessario presupposto, presupposto di fatto che pertanto non poteva essere oggetto di approfondimento istruttorio nel corso della precedente fase del giudizio (e tantomeno nella presente fase di impugnazione).
Parte Non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello di
Deve innanzitutto escludersi che quanto affermato dal giudice di prime cure, in ordine al difetto di comunicazione in data 19/12/2023, possa considerarsi alla stregua di un vizio di ultrapetizione, essendo stato dedotto nel ricorso di primo grado, così come rilevato da parte appellata, nella tabella riepilogativa di cui al punto 17, come la suddetta lavoratrice avesse ricevuto la comunicazione di licenziamento in data 19/02/2024 a mezzo pec.
Trattasi di contestazione che inevitabilmente determinava il gravare sull'odierna appellante dell'onere della prova di avere dimostrato di avere effettuato una valida comunicazione anteriore a tale data, onere della prova che, nel presente caso di specie, non può ritenersi soddisfatto.
Deve infatti presumersi che la raccomandata sia stata inviata all'indirizzo (Rione Don Guanella 5 in Napoli) indicato nella sua intestazione, circostanza quest'ultima che peraltro trova indiretto riscontro nelle stesse risultanze del report allegato alla comparsa di costituzione (prodotto come parte dell'all. 51 della comparsa di primo Co grado di ), ove si evince il mancato buon fine di tale spedizione, circostanza quest'ultima che non può non reputarsi significativa dell'invio del plico ad un indirizzo errato (e cioè al civico 5) tanto più alla luce del pacifico buon fine della contestazione disciplinare, correttamente inviata, così come risulta in atti, al civico 53, circostanza questa significativa del fatto che a tale indirizzo vi fosse effettivamente la residenza della suddetta lavoratrice.
Non possono desumersi a tale proposito validi elementi di prova in contrario dalla
“bolgetta”. di cui era stata chiesta l'acquisizione.
Trattasi di documento la cui produzione risulta, per le ragioni precedentemente evidenziate, inammissibile nel presente giudizio e le cui risultanze (in ordine all'indirizzo di spedizione della raccomandata inviata alla lavoratrice non CP_21 potrebbero in ogni caso reputarsi decisive in ordine all'individuazione dell'indirizzo di destinazione della raccomandata.
Le indicazioni ivi contenute (presumibilmente rappresentative delle indicazioni apposte, nella minuta, dalla stessa società mittente) non sono tali da escludere, a fronte delle precedentemente evidenziate risultanze documentali, l'erroneità dell'indirizzo di invio del plico.
Non può, del resto, non valutarsi sfavorevolmente nei confronti della società appellante, ex art. 116, comma 2, c.p.c., il fatto che quest'ultima, a differenza di quanto avvenuto relativamente alla posizione di altri lavoratori, non abbia prodotto in atti copia dell'avviso di ricevimento o della busta di spedizione del plico raccomandato, documentazione quest'ultima certamente più significativa in ordine all'effettivo indirizzo a cui il plico raccomandato era stato spedito.
Ne consegue la meritevolezza di conferma di quanto statuito sul punto dal Tribunale, dovendo reputarsi intempestiva e in violazione del termine contrattuale di cui l'art. 28 C.C.N.L. l'unica comunicazione alla suddetta lavoratrice di cui sia stata dimostrata la validaa effettuazione e cioè quella del 19/02/2024.
Non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo relativa alla posizione del dipendente . Pt_28
Premesso che risulta pacifico che il suddetto lavoratore fosse, così come risulta dalla documentazione medica prodotta in atti e così come rilevato dal Tribunale con statuizione non contestata, in malattia per il periodo dal 04/08/2023 al 20/11/2023, comprensivo pertanto dei giorni di convocazione a visita, deve ritenersi anche in questo caso meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla giustificabilità della mancata presentazione a visita per le date del 30 e del 31/10/2023.
Si concorda infatti con quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'essere lo stato di malattia del suddetto lavoratore, addotto e documentato dallo stesso in sede di giustificazioni disciplinari (cfr. verbale di audizione disciplinare del 1/12/2023 prodotto in atti. La circostanza non comunque di per sé contestata), di per sé oggettivamente tale da giustificare, stante l'impossibilità di presentazione, il mancato riscontro alla convocazione a visita, e tale da fare escludere, nonostante la mancata comunicazione del certificato medico alla società datrice (comunicazione comunque pacificamente effettuata alla società datrice in sede di audizione orale e che, pertanto, la società datrice doveva comunque considerare al momento dell'intimazione del recesso) la possibilità di attribuire rilievo disciplinare a tale condotta.
Non vale a mutare tali conclusioni quanto dedotto dalla società appellante in ordine alla violazione da parte del lavoratore dell'onere, stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile (art. 12 CCNL), di comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia (al momento della sua insorgenza) e di successivo invio della relativa certificazione medica (entro il secondo giorno).
Trattasi, si osserva, di allegazione di per sé inammissibile in ragione della sua tardività, in quanto effettuata per la prima volta nella presente fase di impugnazione e che, in ogni caso, non può ritenersi rilevante ai fini della presente decisione trattandosi di regolamentazione, sotto il profilo amministrativo, dello stato di assenza del lavoratore di per sé non decisiva, in quanto tale, ai diversi fini della valutazione sotto il profilo disciplinare di una mancata presentazione a visita resa di per sé impossibile (o comunque non ragionevolmente esigibile dal datore di lavoro) in ragione dello stato di infermità del lavoratore (il quale dalla sua residenza sita nella città di Padova, così come si desume dagli indirizzi di destinazione delle lettere di contestazione disciplinare e licenziamento prodotte in atti, si sarebbe dovuto recare nonostante il suo stato di malattia nella città di Roma ove era stato convocato per la visita medica). A quanto precedentemente accertato in ordine all'applicabilità in favore della lavoratrice della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. CP_21
300/1970 (stante la fondatezza del secondo motivo di appello dei lavoratori e Co l'infondatezza dei motivi di appello incidentale e principale di in ordine alla ritenuta intempestività dell'atto di recesso intimato alla suddetta lavoratrice) deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del quarto motivo di Co appello principale di attinente alla erronea qualificazione della indennità risarcitoria di cui al comma 6 del citato articolo di legge, tutela non applicabile nel caso di specie.
Alla stregua delle considerazioni che seguono, in parziale riforma della gravata sentenza, dovrà essere riconosciuta ai lavoratori , Parte_11 Parte_5 [...]
, , CP_23 Parte_27 Controparte_24 Controparte_12 CP_16
, e la tutela
[...] Parte_3 Parte_6 Controparte_21 reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
Dovrà pertanto disporsi l'annullamento del licenziamento intimato ai suddetti lavoratori con ordine alla società appellata di reintegrarli nel posto di lavoro con condanna al pagamento in favore degli stessi di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dal momento del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Devono ribadirsi in ordine agli stessi le considerazioni già effettuate dal Tribunale con riferimento all'appellato in ordine alla infondatezza dell'eccezione di Pt_28 Co aliunde percipiendum e perceptum di , stante l'assenza a tale proposito di idonee allegazioni e di prova da parte di quest'ultima.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza nei confronti dei lavoratori indicati in dispositivo ( , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, , Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3
e ) e solo per il presente grado di appello nei Parte_6 Controparte_21 Co confronti del lavoratore (stante l'integrale rigetto dell'appello di Parte_28 con conseguente conferma della condanna alle spese disposta in suo favore dal Tribunale) mentre la complessità e difficoltà ricostruttiva della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado nei confronti degli altri lavoratori.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione, nei confronti Co dell'appellante principale ed incidentale , l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello dei lavoratori di cui al n.r.g. 2692/2024 e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato agli appellanti
[...]
, , , Pt_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27 Controparte_24
, , e Controparte_12 CP_16 Parte_3 Parte_6 [...]
e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento con ordine alla società CP_21 appellata Ita- Italia Trasporto Aereo spa di reintegrare i suddetti lavoratori nel posto di lavoro con condanna al pagamento in favore degli stessi di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Rigetta gli appelli incidentale e principale nella causa n.r.g, 3567/2024 della società Ita- Italia Trasporto Aereo spa.
Condanna la società Ita - Italia Trasporto Aereo spa a rifondere ai lavoratori
, Parte_28 Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, ,
[...] Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3
e le spese di lite di primo grado che
[...] Parte_6 Controparte_21 liquida in complessivi € 19.184,20 oltre € 259 per esborsi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Condanna la società Ita - Italia Trasporto Aereo spa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ai lavoratori Parte_28 Parte_11 Pt_5
, , ,
[...] Controparte_23 Parte_27 Controparte_24 Controparte_12
, , e che CP_16 Parte_3 Parte_6 Controparte_21 liquida in complessivi € 19.801 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nei confronti degli altri lavoratori.
Dà atto che sussistono, per la società appellante principale ed incidentale Ita - Italia Trasporto Aereo spa le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2692 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 3567 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024) vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_1
, , , CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13
, , , CP_14 Controparte_15 CP_16
, , Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , ,
[...] Controparte_23 Controparte_24 Parte_25
, , rappresentati e difesi, Parte_26 Parte_27 giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Germanico 172;
APPELLANTI NEL PROC. 2692/2024;
, , , Parte_11 Controparte_23 Parte_27
, , Controparte_24 Controparte_12 CP_16
, , E Parte_3 Parte_6 Controparte_21
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Parte_28
Panici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via Germanico 172;
APPELLATI NEL PROC. N. 3567 NEL PROC. 3567/2024
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_25 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via delle Tre Madonne 8
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. 2692/2024 E APPELLANTE NEL PROC. N. 3567/2024
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6205/2023 pubblicata in data 26/7/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava l'illegittimità, con conseguente annullamento, del licenziamento comminato a in data 29/12/2023 con ordine alla società Italia -Trasporto Aereo s.p.a.- Parte_28
Ita Airways (ITA) di reintegrare il suddetto lavoratore nel posto di lavoro e condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore delle retribuzioni non corrisposte in costanza di rapporto a decorrere dall'avvio del procedimento disciplinare e di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità oltre interessi legali via via rivalutati dalle rispettive scadenze sino al saldo e versamento dei contributi assistenziali.
Dichiarava inoltre risolto il rapporto di lavoro con i ricorrenti Parte_11
, , , , Parte_5 Controparte_23 Parte_27 Controparte_24 Controparte_12
, , e con CP_16 Parte_3 Parte_6 Controparte_21 condanna della società al pagamento in loro Controparte_26 favore di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in favore , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, , , , Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3 Pt_6
e di 7 mensilità in favore di oltre interessi e rivalutazione
[...] Controparte_21 monetaria dalla cessazione del rapporto sino al saldo.
Rigettava nel resto il ricorso dei lavoratori.
Avverso tale sentenza , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , , Pt_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 [...]
, , , , , Parte_22 Parte_23 Parte_24 Controparte_1 CP_2
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , , ,
[...] CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
, ,
[...] Controparte_20 Controparte_21 CP_22 Controparte_23
, e Controparte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 proponevano appello fondato su più motivi (n.r.g. 2692/2024).
Co In tale giudizio la società si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame e presentando appello incidentale condizionato.
Co Presentava appello anche la società (n. r,g. 2567/2024), fondato su più motivi, con il quale contestava le statuizioni emesse nei confronti dei lavoratori Parte_28
, , , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27 Controparte_24
, , , e Controparte_12 CP_16 Parte_3 Parte_6 CP_21
.
[...]
I suddetti lavoratori si costituivano in tale giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
I giudizi venivano riuniti, nel corso dell'udienza del 17/04/2025, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e decisi all'esito della successiva udienza del 03/07/2025 come da dispositivo.
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , ,
[...] Parte_23 Parte_24 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_27
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_28
, ,
[...] Controparte_12 Parte_28 CP_13 CP_14
, , Controparte_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, , , , ,
[...] Controparte_19 Controparte_29 Controparte_21 CP_22 [...] , , e CP_23 Controparte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
premesso di avere ottenuto nel giugno 2023 sentenza declaratoria del diritto alla
[...] Co prosecuzione del loro rapporto di lavoro alle dipendenze della società per effetto della cessione di ramo di azienda disposta in favore di tale società dalle precedenti datrici di lavoro e Alitalia Cityliner e premesso altresì di essere stati illegittimamente CP_30 Co convocati dalla società , con email del 18/10/2023, per essere sottoposti ad una “visita medica preassuntiva”, avevano agito in giudizio impugnando i licenziamenti disciplinari loro intimati, tra il dicembre 2023 ed il gennaio 2024, in ragione della loro mancata presentazione alla suddetta visita medica.
Contestavano la legittimità del recesso per: I) elusione della sentenza del 14/6/2023, avendo ITA illegittimamente disposto una visita medica “preassuntiva” malgrado l'accertamento giudiziale della continuità del rapporto;
(II) violazione del termine massimo per l'irrogazione della sanzione previsto dall'art. 28 del CCNL;
(III) violazione, quanto alla ricorrente dell'obbligo di preventiva contestazione degli addebiti, Pt_11 non avendo ella mai ricevuto la lettera di contestazione disciplinare;
(IV) violazione, quanto alla ricorrente del divieto di licenziamento nel periodo di puerperio;
(V) CP_9 ritorsività della decisione aziendale di revocare le facilitazioni di viaggio, che avrebbero consentito ai ricorrenti di raggiugere la sede della visita sopportando costi inferiori;
(VI) insussistenza dei fatti contestati, atteso che nelle giornate fissate per le visite erano tutti impossibilitati a comparire fruendo di riposi, ferie, malattie o erano fuori turno per part time;
(VII) violazione dei principi di correttezza e buona fede, avendo essi manifestato la propria disponibilità a sottoporsi alla visita medica in altra data;
(VIII) violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare.
Il Tribunale, previo rigetto della richiesta di sospensione ex art. 337 c.p.c. del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della definizione del giudizio relativo al Co passaggio per cessione di ramo di azienda dei lavoratori alle dipendenze di , accoglieva solo in parte tali rivendicazioni.
Rilevato come i licenziamenti impugnati fossero stati intimati ai ricorrenti sulla base di una contestazione disciplinare di tenore analogo avente ad oggetto l'assenza ingiustificata alla visita medica di cui alla convocazione recapitata il 18/10/2023 ed il 20/10/2023 (con l'indicazione della data di convocazione per la ripresa dell'attività) con conseguente inadempimento da parte dei lavoratori alle disposizioni aziendali ed impossibilità della società datrice di utilizzare la loro prestazione lavorativa (e quindi di riammetterli in servizio) e con un ulteriore danno patrimoniale determinato dal costo della visita quantificato in € 298 affermava con riferimento a tutti i lavoratori ricorrenti, ad eccezione di la fondatezza sotto un profilo sostanziale dell'addebito e Parte_28 quindi la sussistenza del fatto contestato.
Rilevato in particolare come non fosse in contestazione l'effettiva convocazione dei lavoratori alle data indicate date e come gli stessi non si fossero presentati né alla visita del 20/10/2023 né alle successive date del 25, 30, 31/10 e 2/11 di quello stesso anno, né alle successive date fissate per la ripresa dell'attività (26 e 31/10, 2 e 6/11 del 2023) affermava come tale condotta non potesse ritenersi giustificata. Evidenziava l'insufficienza a tale scopo tanto della loro eventuale assegnazione, in tali giorni, di riposi, ferie e altri istituti (evidenziando come quantomeno con la convocazione del 20/10/2023 la società avesse specificato che la stessa superava e sostituiva le precedenti assegnazioni di riposi, ferie e altri istituti), sia della programmazione delle assenze da parte dell'ufficio di (evidenziando come CP_31 la stessa fosse inidonea a vanificare la convocazione, proveniente quest'ultima dall'organo di vertice della gestione del personale e cioè il responsabile dell' CP_32
e non risultando i ricorrenti in tali date nemmeno materialmente
[...] riammessi in servizio), né il cadere della convocazione nelle giornate programmate come assenza per part-time (evidenziando a tale proposito la carenza di allegazioni in ordine alle concrete modalità di fruizione di tale istituto e comunque la contrarietà a correttezza e buona fede di tale condotta tenendo conto del protrarsi da diversi mesi dell'assenza dal lavoro dei ricorrenti) e come infine fosse strumentale la contestazione circa la qualificazione della visita come “preassuntiva”, trattandosi di questione terminologica insufficiente a fondare una risposta inadempiente del lavoratore evidenziando come la stessa fosse stata in ogni caso, con la seconda convocazione, qualificata come visita medica di idoneità.
Affermava inoltre l'infondatezza anche dell'ulteriore profilo di contestazione relativo alla eccessiva brevità del preavviso presso una sede (Roma o Milano) lontana dalla residenza e senza facilitazioni di viaggio, rilevando la congruità dello stesso, l'irrilevanza a tale scopo della revoca delle facilitazioni di viaggio nonché l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto la presunta assenza del preavviso per l'effettuazione dell'esame tossicologico (stante il carattere meramente ipotetico di tale evenienza).
Escludeva inoltre la fondatezza di quanto sostenuto in ordine alla impossibilità a presentarsi alla visita per improrogabili e specifici impegni personali o familiari dei ricorrenti e (avendo essi prenotato visite mediche per la data fissata), CP_20 CP_16
(in quanto impegnato ad assistere il padre invalido grave), (in quanto Pt_6 CP_8 impegnato ad assistere la figlia e la madre affette da handicap), (in quanto CP_21 impegnata ad assistere i figli affetti da handicap), (in quanto impegnato con Parte_23
l'affidamento del figlio), (in quanto presente in una RSA per assistere la madre Pt_10 in gravissime condizioni) e (perché impegnata in una visita medica nei giorni CP_4 fissati).
Affermava invece la giustificatezza dell'assenza alla visita del ricorrente Pt_28 evidenziando come quest'ultimo avesse documentato di essere stato in malattia dal 4/8 al 20/11/2023.
Evidenziava come le particolari condizioni in cui le condotte inadempienti erano state tenute dai ricorrenti avessero reso particolarmente grave, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, la loro assenza e le stesse fossero tali da recidere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro (con conseguente proporzionalità della sanzione espulsiva applicata nei loro confronti) essendo legittima la pretesa datoriale di effettuazione di una visita di idoneità alla stregua di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 ed evidenziando altresì come i ricorrenti, per lungo tempo in cassa integrazione, non avessero più reso la loro prestazione in qualità di assistenti di volo sin dall'ottobre 2021 essendo il loro rapporto stato ripristinato solo in via amministrativa e contabile.
Evidenziava come la sussistenza della giusta causa di recesso in relazione alla condotta contestata consentisse di affermare l'infondatezza anche della dedotta nullità del licenziamento della ricorrente in quanto adottato nell'anno di vita della figlia CP_9 prevedendo la disciplina invocata da quest'ultima (art. 54 del d.lgs. 151/2001), espressamente, la non operatività del divieto di licenziamento in presenza “colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Respingeva inoltre le contestazioni procedurali delle ricorrenti Pt_11
(evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla suddetta lavoratrice, la contestazione disciplinare nei suoi confronti fosse stata spedita e recapitata in data 17/11/2023), e (stante l'infondatezza dell'eccezione di tardività della CP_22 Pt_21 contestazione disciplinare evidenziando a tale proposito la congruità del lasso di tempo, pari a circa un mese e mezzo, intercorso tra la data di spedizione della stessa e la condotta contestata tenuto conto della complessità dell'organizzazione e del numero dei lavoratori interessati alla procedura e l'assenza di lesioni al diritto di difesa delle suddette ricorrenti).
Affermava infine la parziale fondatezza dell'ultimo motivo di doglianza inerente alla violazione del termine per la comunicazione del provvedimento di licenziamento in quanto asseritamente effettuata in violazione del termine di 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le proprie giustificazioni in sede disciplinare, stabilito dall'art. 28, comma 4, C.C.N.L.
Rilevava come a tale termine, in particolare ove prevedeva espressamente che nel caso di suo superamento le giustificazioni rassegnate dal lavoratore dovevano intendersi come accolte, dovesse attribuirsi natura perentoria con conseguente invalidità del licenziamento adottato in sua violazione.
Evidenziava altresì come il suddetto termine dovesse, in caso di audizione orale del lavoratore, farsi decorrere da tale data e come a tale fine dovesse considerarsi, al fine di impedire la decadenza, in applicazione del generale principio di scissione degli effetti della comunicazione per mittente e destinatario, la data di spedizione del provvedimento espulsivo.
Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta in atti (e respinta, in quanto tardiva, la richiesta istruttoria della società datrice di autorizzazione alla produzione in corso di causa della ricevuta di ritiro della corrispondenza da parte di
[...]
non ritenendo a tale proposito sussistenti, stante la carenza di allegazione a tale CP_33 proposito da parte della convenuta, nemmeno i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.) accertava l'intempestività della comunicazione del licenziamento solo limitatamente ai ricorrenti , Pt_11 Pt_5 CP_23 Parte_27
, e essendo invece tempestiva per gli CP_24 CP_12 CP_16 Parte_3 Pt_6 altri ricorrenti. Accertava la violazione di tale disposizione contrattuale anche con riferimento alla ricorrente evidenziando come la prima comunicazione di licenziamento, CP_21 effettivamente spedita entro il termine di cui all'art. 28 C.C.N.L., non fosse andata a buon fine per causa imputabile alla società in quanto spedita ad un indirizzo errato (Rione Don Guanella 5, Napoli, anziché Rione Don Guanella 53) essendo invece intempestivo il successivo invio di tale atto di recesso, avvenuto a mezzo pec, il 19/02/2024
In ordine alle conseguenze di tale violazione riteneva applicabile per tutti e 10 i citati ricorrenti, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità enunciati nella gravata sentenza, la sanzione di cui all'art. 18, comma 6, l. 300/1970 prevista per le violazioni meramente procedurali, evidenziando , per quanto riguarda i ricorrenti , , Pt_11 Pt_5 CP_23 Parte_27 CP_24 CP_12 CP_16
e ome tale vizio assumesse valenza meramente formale, stante la Parte_3 Pt_6 brevità dello sforamento del termine contrattuale per 1 o 2 giorni al massimo ed evidenziando altresì come ad analoghe conclusioni dovessero aggiungersi anche con riferimento alla ricorrente “considerando per un verso che il ritardo del CP_21 licenziamento spedito il 19.2. è senz'altro dipeso dal fatto che lo stesso datore di lavoro ha avuto notizia dell'errore commesso soltanto in data 22.1.2024 e, per altro verso, che gli esiti dei procedimenti disciplinari dei colleghi erano ben noti alla ricorrente, per mezzo dei suoi legali, con la conseguenza che il ritardo, comunque temporalmente contenuto, difficilmente avrebbe potuto essere apprezzato come volontà abdicativa”.
Dichiarava pertanto con riferimento a tali ricorrenti, in applicazione della norma Co citata, la risoluzione del rapporto di lavoro con condanna della società al pagamento della indennità risarcitoria prevista per tale norma nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per i ricorrenti , Pt_11 Pt_5 CP_23 Parte_27
, e e di 7 mensilità in favore della CP_24 CP_12 CP_16 Parte_3 Pt_6 ricorrente (considerando per quest'ultima la maggiore durata del ritardo CP_21 rispetto alle altre violazioni) in entrambi i casi da determinarsi in altra sede.
Affermava infine l'infondatezza della eccezione sollevata dal lavoratore
[...]
in ordine al non avere mai ricevuto la lettera di licenziamento per CP_18 raccomandata, evidenziando come tale doglianza oltre che tardiva, fosse del tutto infondata essendo il licenziamento stato recapitato con raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 23/01/2024 e consegnata il 30/01/2024 (a cui aveva fatto seguito, in data 31/01/2024, l'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore).
Respingeva inoltre per tutti i ricorrenti, ad eccezione di , la domanda di Pt_28 condanna della società datrice all'erogazione delle retribuzioni non corrisposte dalla data di comunicazione della contestazione disciplinare atteso che, a fronte del grave inadempimento dei lavoratori all'obbligo di rendere possibile la visita medica necessaria per la ripresa dell'attività, si qualifica come legittimo e giustificato l'inadempimento dell'obbligazione retributiva sin da tale data a titolo di eccezione di inadempimento.
Ritiene innanzitutto il Collegio che non possa trovare accoglimento la richiesta di Co
di sospensione del presente giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., nell'attesa della definizione del giudizio di impugnazione instaurato dalla stessa società avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società appellante.
Devono infatti ribadirsi a tale proposito le condivisibili considerazioni già effettuate dal Tribunale, non specificamente contestate dalla società appellante (la quale, costituendosi nel giudizio n.r.g. 2692/2024 si è, in sostanza, limitata ad una mera reiterazione della richiesta evidenziando il rapporto di pregiudizialità logica sussistente tra i due giudizi) in ordine alla inopportunità dell'accoglimento di tale richiesta (finalizzata ad ottenere, come evidenziato dal giudice di prime cure, un provvedimento di carattere facoltativo, cfr. a tale proposito Cass. n. 8885 del 29/03/2023 e Cass. n. 26251 del 03/11/2017) “in ragione dell'oggettiva complessità della questione decisa con la sentenza che ha disposto la riammissione in servizio dei ricorrenti e altresì della radicale autonomia della questione sottoposta al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto la validità dell'atto di recesso dal rapporto di lavoro attualmente pacificamente in essere Co con i lavoratori – dacché comunque ripristinato da in esecuzione della sentenza - tenuto anche conto della natura degli interessi in gioco e dell'assenza, all'attualità, di precedenti della Corte di Appello di Roma sulla questione pregiudiziale”.
Tanto premesso si osserva che con più motivi gli appellanti , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , , Parte_24 Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , ,
[...] Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 CP_21
, , ,
[...] CP_22 Controparte_23 Controparte_24 Parte_25 [...]
e (n.r.g. 2692/2024) contestano la gravata sentenza Parte_26 Parte_27 per:
I) “Erronea applicazione dell'art. 28 CCNL, erronea applicazione dell'art. 18 L. 300/70 ovvero della sanzione indennitaria invece che della reintegrazione”
Contestano in particolare la gravata sentenza sia nella parte in cui, in violazione di tale disposizione contrattuale, aveva fatto decorrere il termine non dalla scadenza del termine assegnato per le giustificazioni ma dalla data successiva in cui le stesse erano state materialmente rese e, in particolare, da quella della loro audizione orale.
Contestano la gravata sentenza anche relativamente alle conseguenze sanzionatorie fatte derivare dalla violazione della citata disposizione contrattuale.
Sostengono a tale proposito che alla stregua del complessivo tenore di tale disposizione contrattuale, ove prevede che nel caso di mancata adozione del provvedimento disciplinare entro il detto termine “Le giustificazioni si intenderanno accolte” sarebbe conseguita l'insussistenza del fatto addebitato con conseguente applicabilità dell'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
II) Insussistenza della giusta causa di recesso. I fatti rientrano tra le condotte punibili dal CCNL con una sanzione conservativa. Violazione del principio di proporzionalità.
Contestano che vi fosse stata nel caso di specie una volontà da parte loro di sottrarsi alla visita medica evidenziando a tale proposito come fossero rimaste totalmente prive di riscontro le richieste di chiarimento in ordine alle modalità di riassunzione degli stessi in servizio, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, evidenziando la differenza tra la visita “preassuntiva” e quella periodica, di carattere meno invasivo e ribadendo altresì di non essere tenuti, nei giorni fissati per le visite mediche, ad effettuare la prestazione lavorativa usufruendo di permessi o ferie, di orario part-time etc.
Lamentano la carenza di proporzionalità della sanzione esclusiva applicata essendo l'addebito disciplinare riconducibile, anche in ragione delle modalità con cui si era realizzato. alle condotte punibili dal C.C.N.L. con sanzione conservativa.
Evidenziano a tale proposito quanto disposto dal CCNL applicato dalla società ove all'art. 28 impone ad essa di applicare le sanzioni conservative per le “mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b), e c) (e cioè in quelle che prevedono le sanzioni minori del rimprovero verbale o scritto e della multa pari alla indennità oraria di 2 o 4 ore di volo, n.d.e.) ”.
Ribadisce inoltre la fondatezza delle singole giustificazioni con riferimento alla lavoratrice affermando l'idoneità a tale proposito della certificazione prodotta. Pt_10
III) entità della retribuzione “da determinarsi in altra sede”.
Contesta quanto statuito nella gravata sentenza in ordine alla necessità di determinare in altra sede le retribuzioni oggetto di condanna, evidenziando come la loro retribuzione fosse stata indicata nei ricorsi aventi ad oggetto la cessione di ramo d'azienda senza che vi fosse stata alcuna contestazione in proposito da parte della società resistente e rivendicando quindi, in riforma della gravata sentenza, la quantificazione delle indennità risarcitoria.
Il secondo motivo da esaminarsi preliminarmente, essendo potenzialmente assorbente rispetto all'esame degli ulteriori profili di contestazione dei lavoratori, non può trovare accoglimento.
Così come rilevato dal Tribunale risulta pacifico che i lavoratori appellanti pur Co essendo stati all'uopo convocati da per l'effettuazione di una visita medica di idoneità non si siano presentati per l'effettuazione di tale incombente alle date all'uopo fissate né a quelle successivamente indicate per la ripresa dell'attività lavorativa. Risulta parimenti pacifico in causa come la convocazione alla predetta visita medica di idoneità sia avvenuta all'esito di un lungo periodo di mancato svolgimento da parte dei lavoratori (a partire dal 15/10/2021) della propria prestazione lavorativa a causa del Co disconoscimento da parte di del loro preteso diritto al passaggio alle sue dipendente in ragione della cessione di ramo di azienda operata in suo favore dalla società precedente datrice dei lavoratori (da e Alitalia Cityliner), passaggio avvenuto CP_30 esclusivamente in esecuzione della pronuncia giudiziale del Tribunale di Roma n. 6205 del 14/6/2023, senza tuttavia effettuazione, alla data di instaurazione del giudizio, del materiale ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro.
Fatta tale premessa ritiene il Collegio la fondatezza di quanto sostenuto dalla società Co
in ordine alla necessità di effettuare, preventivamente alla materiale riammissione in servizio dei lavoratori, una visita medica di idoneità, incombente quest'ultimo che risulta essere necessario tanto a garantire la stessa salute dei lavoratori, in adempimento degli obblighi ex art. 2087 c.c. che gravano sul datore di lavoro, che la incolumità dei terzi Co utenti del servizio di trasporto aereo svolto da stante le mansioni di assistente di volo pacificamente svolte dai lavoratori appellanti.
Trattasi di obbligo, quello di verifica della idoneità fisica dei dipendenti chiaramente previsto, così come dedotto dalla resistente e come evidenziato dal Tribunale, CP_34 dall'art. 41 comma 2 lett. a) e b) (ove prevede la “a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”) e che quest'ultima era tenuta ad effettuare, a fronte del lungo periodo di inattività dei lavoratori (ben superiore di fatto ad un anno) tanto come visita preventiva ai sensi della lett. a che come visita periodica ai sensi della successiva lett. b.
Tanto premesso devono ribadirsi le conclusioni del Tribunale in ordine alla gravità dell'inadempimento costituito dalla mancata presentazione alla visita per cui erano stati convocati dalla società e alla sua idoneità a giustificare, anche sotto il profilo della proporzionalità, il recesso per giusta causa, trattandosi di condotta, sostanzialmente equiparabile ad una insubordinazione, e tale da compromettere, in assenza di verifica della loro idoneità fisica allo svolgimento del servizio, il diritto della società datrice all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di lavoro stipulato tra le parti, con evidente e grave pregiudizio degli interessi, anche economici della società datrice.
La condotta addebitata risulta pertanto riconducibile a quanto previsto a tale proposito la contrattazione collettiva di riferimento ove prevede il licenziamento per giusta causa nei casi di “mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro” (art. 28 C.C.N.L. prodotto in atti). Nè possono trarsi decisivi elementi in contrario a favore dei lavoratori da quanto loro dedotto in ordine all'essere per tali giorni destinati alla fruizione di riposi, ferie o altri istituti o anche in ordine al loro collocamento in part-time.
A tale proposito il Tribunale, nel respingere tali eccezioni, aveva rilevato quanto segue:
“ Sostiene però la difesa dei ricorrenti che il fatto, come contestato, sarebbe insussistente, nel senso sopra ampiamente chiarito, non essendosi i ricorrenti mai deliberatamente sottratti alle visite mediche, essendo stati, essi, anzi impossibilitati a presenziare in ragione del fatto che nelle date indicate l'ufficio competente per la programmazione delle attività aveva previsto la fruizione di ferie, permessi, giorni liberi dal servizio o part-time. Sennonché, come dedotto e documentato dalla società, quanto meno con la convocazione del 20.10.2024, a firma del Responsabile delle Risorse Umane, la società aveva specificato che le convocazioni superavano e sostituivano le precedenti assegnazioni di riposi, ferie e altri istituti.
Del tutto strumentale appare, in proposito, la difesa dei ricorrenti secondo cui la detta comunicazione sarebbe stata considerata inidonea a superare la programmazione delle assenze da parte dell'ufficio di tenuto conto che essa proveniva, come CP_31 detto, dall'organo di vertice della gestione del personale (il responsabile dell'Ufficio delle Risorse Umane) e, soprattutto, considerata la particolarità della condizione lavorativa dei ricorrenti, mai inseriti nei turni di lavoro in quanto non ancora concretamente riammessi in servizio, per i quali la programmazione dei turni da parte dell' era, evidentemente, meramente formale e nient'affatto Controparte_35 corrispondente alle effettive esigenze di organizzazione dei turni del personale e di alternanza con i giorni di riposo previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, risultando i ricorrenti sempre assenti dal servizio in tutti i giorni del mese, variamente imputati nei prospetti comunicati agli istituti contrattuali disponibili (quali, in particolare, riposo mensile, riposo arretrato, ferie, giorni libero da servizio e PT). Ciò è certamente vero e agevolmente comprensibile in riferimento alle assenze contabilizzate come riposi mensili, riposi arretrati, ferie e giorni liberi dal servizio per i quali, come detto, il ricorso ai detti istituti appare chiaramente un mero espediente per la registrazione delle assenze giustificate dei ricorrenti, non ancora concretamente riammessi in servizio e quindi di fatto assenti malgrado il formale ripristino contabile e amministrativo del rapporto. Del resto i ricorrenti non hanno mai dedotto, né tanto meno documentato, di aver avanzato richiesta di ferie e/o permessi. Ma, a ben vedere, a valutazioni non dissimili si perviene anche in riferimento alle assenze per part-time. Sul Co punto, infatti, anzitutto, a fronte della allegazione da parte di della assenza ingiustificata alla visita, la parte ricorrente si è limitata ad allegare e a documentare che, in corrispondenza (per taluni ricorrenti) della data della visita, la programmazione prevedesse l'assenza del lavoratore per part-time, senza tuttavia fornire alcuna specificazione in ordine alle concrete modalità di fruizione del part-time, e, in particolare, in ordine ai giorni del mese in cui il part-time dovesse essere fruito, come da pattuizioni individuali. In ogni caso, anche ad ipotizzare – superando l'assenza di specifica allegazione al riguardo - che i ricorrenti interessati dal part-time avessero (contrattualmente) diritto di fruire del part-time proprio nei giorni indicati nei prospetti (per taluni ricorrenti appunto coincidenti con la data della visita medica), si ritiene che proprio la particolare condizione lavorativa dei ricorrenti renda del tutto contraria a correttezza e buona fede la decisione di non presentarsi a visita nel giorno in cui era programmata l'assenza per parttime, malgrado fossero assenti dal lavoro in via continuativa da mesi, e, comunque, apparendo senz'altro esigibile, in un'ottica di diligente collaborazione, che il lavoratore, assente da mesi, si adoperasse per presenziare alla visita medica di idoneità indispensabile per la ripresa della prestazione, anche impegnando qualche ora della giornata programmata come part-time, avendo avuto a disposizione molti altri giorni liberi dal servizio (nei quali avrebbe dovuto invece lavorare) utili per attendere ai suoi ulteriori e diversi interessi.
Tutto ciò, naturalmente, fatta salva la concomitanza di eventuali diversi impegni personali (lavorativi e non), che potessero giustificare la loro oggettiva indisponibilità, e ciò anche a prescindere dalla contabilizzazione dell'assenza come part-time (su cui v. infra).
Conclusivamente, sul punto, deve ritenersi che non giustifica affatto l'assenza dei ricorrenti alla visita di idoneità la mera circostanza che i turni programmati li vedessero assenti per ferie, permessi, GLS o PT nelle giornate indicate.”
Trattasi di conclusioni meritevoli di conferma e non inficiate dalle contestazioni effettuate tale proposito dagli appellanti i quali non si confrontano compiutamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata così come sopra riportate.
Mentre appare infatti evidente come a fronte di una inattività protrattasi di fatto per più anni (seppure non imputabile ai lavoratori) avesse, così come ritenuto dal giudice di prime cure, un valore meramente formale l'assegnazione agli appellanti di ferie o permessi o di orari part-time non risulta nemmeno compiutamente contestato da questi ultimi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al non essere state fornite specifiche allegazioni in ordine alla mancata richiesta di permessi o ferie o all'articolazione oraria del part-time loro assegnato mentre, così come pure rilevato dal Tribunale, in tale complessivo contesto, stante in particolare il carattere meramente formale dell'assegnazione di permessi o riposi o dell'orario part-time (così come evidenziato dal giudice di prime cure, “il ricorso ai detti istituti appare chiaramente un mero espediente per la registrazione delle assenze giustificate dei ricorrenti, non ancora concretamente riammessi in servizio e quindi di fatto assenti malgrado il formale ripristino contabile e amministrativo del rapporto”) non può comunque reputarsi conforme a buona fede contrattuale ex art. 1460 c.c. la mancata presentazione ad un incombente necessario per la ripresa materiale dell'attività lavorativa, presentazione che risultava pertanto pienamente esigibile da parte del datore di lavoro.
Non vale ad inficiare o ad attenuare la gravità dell'inadempimento la mancata risposta della società datrice alle lettere del 19/10/2023, di richiesta di chiarimenti presentate tanto dal legale dei lavoratori che dalla loro associazione sindacale, omessa risposta che non faceva comunque venire meno l'obbligo degli appellanti a presentarsi alla visita medica.
Questo anche con riferimento alla definizione della visita medica come
“preassuntiva” connotazione quest'ultima da ritenersi, così come affermato dal Tribunale, meramente terminologica e che, per di più, era stata successivamente corretta dalla ulteriore lettera di convocazione del 20/10/2023 inviata alla società.
Del resto così come rilevato dal Tribunale (con statuizione non specificamente contestata), “come dedotto e documentato dalla società, quanto meno con la convocazione del 20.10.2024 (rectius 20.10.2023, n.d.e.) , a firma del Responsabile delle Risorse Umane, la società aveva specificato che le convocazioni superavano e sostituivano le precedenti assegnazioni di riposi, ferie e altri istituti”
Trattasi di disposizione (adottata, così come rilevato dal Tribunale dall'organo di vertice della gestione del personale e cioè dal responsabile dell'Ufficio delle Risorse Umane) certamente legittima, tanto più in ragione del già evidenziato carattere meramente formale delle predette assegnazioni (anche con riferimento agli orari part- time), in quanto adottata dalla società in ragione di sopravvenute esigenze aziendali (quella di dare compiuta esecuzione alla citata sentenza n. 6605/2023, ripristinando la funzionalità del rapporto di lavoro).
La condotta addebitata ai suddetti lavoratori deve pertanto essere qualificata come grave e reiterato inadempimento ai propri obblighi contrattuali tale da giustificare il Co recesso per giusta causa adottato nei loro confronti da .
Nè, in assenza di una tipizzazione specifica in sede contrattuale, potrebbe ricondursi la condotta addebitata a violazioni punibili con sanzione conservativa, non potendo certamente considerarsi a tale stregua la disposizione che, prevede la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per “ quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b), e c)”.
Trattasi di disposizione contrattuale che per la sua assoluta atipicità, non può consentire l'applicazione di quanto previsto a tale proposito dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300/1970 e la cui applicabilità deve comunque escludersi alla luce delle precedenti considerazioni in ordine all'essere l'inadempimento imputato ai lavoratori di per sé suscettibile di giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi di quanto previsto dell' art. 28 C.C.N.L.
Infondato anche l'ulteriore profilo di contestazione specificamente avanzato in appello con riferimento alle giustificazioni dell'assenza alla visita medica addotte dalla lavoratrice (la gravata sentenza non risulta impugnata ove aveva respinto tali Pt_10 eccezioni con riferimento ai lavoratori , CP_20 CP_16 Pt_6 CP_8 CP_21
e ).
[...] Parte_23 CP_4 Si osserva che il Tribunale aveva respinto le eccezioni della suddetta lavoratrice, fondate sulla necessità di essere presente nei giorni di convocazione (pacificamente 20/10 e 25/10/2023 con ulteriore convocazione per la ripresa dell'attività lavorativa per il successivo 26/10/2023) presso una RSA al fine di assistere la propria madre in gravissime condizioni.
Rilevava a tale proposito (analogamente a quanto effettuato in relazione ad altri lavoratori appellanti) come tali giustificazioni fossero “del tutto inidonee a privare di rilievo disciplinare l'assenza alla visita medica, non avendo essi neppure documentato di essere titolari dei benefici legati all'assistenza ad un familiare gravemente disabile e non avendo, in ogni caso, dimostrato, in risposta alla contestazione di ITA, di aver mai comunicato la detta condizione né tanto meno di aver mai fatto richiesta di permesso ex art. 33, comma 3 l. n. 104/1992 per la data della visita, pur avendone tutto il tempo considerato il preavviso concesso”.
Trattasi di affermazione con cui l'appellante non si confronta compiutamente.
Quest'ultima si è infatti limitata a ribadire il contenuto della documentazione già prodotta nella precedente fase del giudizio (attestante la sua presenza presso una RSA al fine di assistere la propria madre, in ragione dell'aggravamento della sua condizione clinica, nel periodo dal 14/10/2023 al 26/10/2023 nonché “nell'arco della giornata in data 27/10/2023” ), documentazione ritenuta dal Tribunale, per le ragioni precedentemente evidenziate, non idonea al fine di giustificare la mancata presentazione della lavoratrice alla visita medica senza nulla controdedurre in ordine a quanto rilevato dal giudice di prime cure in ordine alla mancata comunicazione alla società datrice di tale situazione o alla mancata presentazione di richiesta di permesso ai sensi della l. 104/1992, non essendo, del resto, si aggiunge, nemmeno stata allegata (prima ancora che dimostrata) l'impossibilità per la suddetta lavoratrice di provvedere all'assistenza del proprio genitore, nei giorni della convocazione, avvalendosi dell'aiuto di altri familiari.
Ne consegue l'inidoneità delle circostanze dedotte documentate a giustificare la mancata riscontro della convocazione a visita.
Il primo motivo di appello dei lavoratori risulta invece parzialmente accoglibile nei termini che seguono.
Gli appellanti contestano la gravata sentenza, con riferimento all'interpretazione dell'art. 28 C.C.N.L. fornita dal Tribunale, sotto due distinti profili attinenti il primo alla individuazione della data di scadenza del termine previsto da tale articolo e il secondo alle conseguenze sanzionatorie della sua violazione.
Si osserva che l'art. 28, commi 4 e ss. C.C.N.L. dispone in particolare che”:
“…La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione è fatta mediante comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il termine entro cui il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere, in nessun caso, inferiore a 10 giorni. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, una volta che l'Azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze…
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione devono essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni si intenderanno accolte”.
Tanto premesso il primo profilo di contestazione risulta infondato, ritenendo il Collegio meritevole di conferma l'interpretazione di tale disposto contrattuale fornita dal Tribunale ove, nel caso di disposta audizione orale, faceva decorrere dalla data di quest'ultima il termine di 20 giorni per l'adozione del provvedimento disciplinare.
Trattasi di interpretazione conforme al principio di buona fede contrattuale e comunque non in contrasto con il tenore letterale della disposizione contrattuale citata, dovendosi ritenere che, nel caso di audizione orale (adempimento quest'ultimo obbligatorio per il datore di lavoro) venga inevitabilmente differito anche il termine concesso al dipendente per rassegnare le proprie giustificazioni, giustificazioni che saranno fornite con completezza solo all'esito della sua audizione.
Diversamente, così come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, tale disposto contrattuale porterebbe a conseguenze prive di logica, non essendo il datore di lavoro in grado, anteriormente all'audizione del lavoratore, di valutare compiutamente le sue difese ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare, sanzione che, in mancanza, verrebbe emessa invalidamente in violazione delle garanzie difensive del lavoratore.
Risultano applicabili, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (con riferimento a diverso contratto collettivo) alla cui stregua in tema di potere disciplinare del datore di lavoro, qualora la contrattazione collettiva fissi uno "spatium deliberandi" per l'adozione della sanzione e il lavoratore incolpato faccia richiesta di audizione personale, la tempestività dell'irrogazione deve essere valutata con riferimento all'audizione, o al giorno fissato per l'audizione, atteso che solo da questo momento il datore di lavoro può valutare le eventuali giustificazioni e determinarsi circa l'adozione del provvedimento (cfr. Cass. n. 5116 del 30/03/2012 pronuncia emessa con riferimento all'art. 194 del c.c.n.l. del 2/7/2004 per i dipendenti della distribuzione cooperativa. Sostanzialmente nello stesso senso anche Cass. n. 9656 del 18/04/2018 emessa con riferimento all'art. 8 del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata del 20/1/2008).
Risulta invece fondato il secondo profilo di contestazione attinente alle conseguenze sanzionatorie della violazione del termine, motivo da valutarsi con esclusivo riferimento agli appellati , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, , , , Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3 Pt_6
e per il quale il termine ex art. 28 C.C.N.L. risulta essere stato
[...] Controparte_21 Co violato da . Si osserva che, come precedentemente evidenziato, l'art. 28 C.C.N.L. dispone, nel caso di violazione del termine di 20 giorni per l'emissione del provvedimento disciplinare, che “le giustificazioni si intenderanno accolte”.
Ciò premesso il Collegio intende dare continuità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, applicabili per analogia di fattispecie anche al presente giudizio, alla cui stregua in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata;
ne deriva che, in tale ipotesi, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 e non quella di cui al comma 6 della predetta norma (in tal senso Cass. n. 21569 del 03/09/2018 e Cass. n. 5485 del 01/03/2024).
Rileva la SC che “….l'indicazione di un termine per il compimento di un'attività giuridicamente rilevante e la previsione di una determinata conseguenza per l'ipotesi di mancato compimento entro tale termine comportano necessariamente l'obbligo di procedere all'indicata specifica attività entro il termine stabilito e la fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni nel caso di inottemperanza al suddetto obbligo;
si tratta di un arricchimento delle garanzie di difesa dell'incolpato da parte della contrattazione collettiva, realizzato sia con la previsione di un termine finale, sia con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento;
pertanto, la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega al ritardo la conseguenza di un'accettazione delle giustificazioni, ancorché inserita in un contesto di norme procedurali, ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, e prefigura come accolte le giustificazioni, sulla scorta della previsione pattizia e dei principi di buona fede e correttezza” (Cass. n. 5485/2024 in parte motiva).
In tale ipotesi, la tutela applicabile è chiaramente quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. 300/1970 (e non quella di cui al comma 6 dello stesso articolo di legge) dovendo, in base alla fictio iuris di cui alla disposizione contrattuale citata, intendersi accettate le giustificazioni fornite dal lavoratore ove affermavano la giustificatezza della mancata presentazione a visita.
I licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori, nella vigenza della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012, devono perciò considerarsi non semplicemente inefficaci per il mancato rispetto di un termine procedurale bensì illegittimi per l'insussistenza del fatto contestato, per avere il datore di lavoro accolto (in ragione di quanto disposto dalla contrattazione collettiva) le giustificazioni del dipendente e dunque per la totale mancanza di un elemento essenziale della giusta causa, con applicabilità della tutela di cui all'art. 18, comma 4, della l. 300/1970.
Non può invece trovare accoglimento per tali lavoratori, per il periodo anteriore al licenziamento, la domanda di condanna della società datrice all'erogazione delle retribuzioni non corrisposte dalla data di comunicazione della contestazione disciplinare dovendo ribadirsi quanto già rilevato a tale proposito dal giudice di prime cure (non specificamente contestata dagli appellanti ) in ordine al doversi ritenere, a fronte del grave inadempimento dei lavoratori all'obbligo di rendere possibile la visita medica necessaria per la ripresa dell'attività, legittimo e giustificato, a titolo di eccezione di inadempimento, il mancato adempimento dell'obbligazione retributiva.
Risulta infondato il terzo motivo (chiaramente riferibile ai soli lavoratori appellanti a cui è stata accolta impugnazione di licenziamento e riconosciuta la relativa indennità risarcitoria).
Il Tribunale nell'affermare l'impossibilità, in assenza di elementi idonei, di una compiuta determinazione della retribuzione globale di fatto ex art. 18 l. 300/1970 aveva in particolare rilevato quanto segue:
“ Va poi evidenziato, quanto all'ammontare della retribuzione globale di fatto, Co che, a fronte delle puntuali contestazioni di in ordine all'erronea inclusione nella retribuzione di voci non spettanti, quali l'indennità di volo variabile e le diarie, i ricorrenti non hanno fornito alcun conteggio analitico della retribuzione né hanno prodotto le ultime buste paga, con la conseguenza che non è possibile finanche comprendere le modalità di calcolo della retribuzione. Nondimeno, a fronte della contestazione di ITA circa la computabilità nelle mensilità aggiuntive del solo stipendio di base sulla base delle previsioni del CCNL, i ricorrenti, sui quali gravava l'onere della prova del titolo dedotto in giudizio, non hanno neppure depositato il CCNL applicato, di modo che anche sotto tale profilo non è possibile accertare la correttezza del calcolo eseguito.
La condanna, quindi, non potrà che essere emessa in riferimento ad un ammontare della retribuzione globale di fatto da accertare in altra sede”
Ciò premesso è sufficiente osservare, con rilievo assorbente rispetto all'esame dell'ulteriori questioni prospettate a tale proposito dalle parti, come gli appellanti non abbiano idoneamente contestato le motivazioni espressamente addotte dal Tribunale a fondamento della impossibilità di quantificare nel presente giudizio le retribuzioni dovute ai lavoratori.
Nè potrebbe darsi seguito a quanto da loro sostenuto in ordine alla mancata contestazione in altro giudizio, tuttora pendente (quello definito in primo grado con la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 6205/2023 attualmente gravata d'appello), delle retribuzioni quantificate nei ricorsi introduttivi, risultando oggetto del presente giudizio non la retribuzione dovuta a seguito del passaggio alle dipendenze della società odierne appellata ex art. 2112 c.c. ma quella di fatto ai fini dell'indennità risarcitoria ex art. 18 l. 300/1970, nozioni tra di loro non completamente coincidenti.
La società appellata risulta del resto avere avanzato nel presente giudizio, sin dalla comparsa di costituzione di primo grado (cfr. punti da 889 in poi), contestazioni specifiche in ordine alle somme richieste a tale titolo dai lavoratori appellanti senza che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, possa attribuirsi rilievo alla Co condotta processuale tenuta da in altro separato giudizio (quello definito dalla sentenza n. 6205/2023) al cui esito, peraltro, la retribuzione dovuta ai lavoratori non era stata nemmeno compiutamente quantificata essendosi il Tribunale limitato a condannare genericamente la società datrice, dopo aver accertato il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 15/10/2021, al pagamento in loro favore delle “retribuzioni maturate dalla decorrenza da ultimo indicata” senza effettuare una compiuta quantificazione delle stesse (cfr. copia del dispositivo della citata sentenza prodotta in allegato al ricorso di primo grado).
Deve ritenersi pertanto meritevole di conferma quanto statuito a tale proposito dal giudice di prime cure ove, nell'impossibilità di quantificare la retribuzione di fatto dovuta ai lavoratori, aveva emesso pronuncia di condanna generica demandando ad altra sede la sua esatta quantificazione.
CP_2 Non possono trovare accoglimento gli appelli incidentale e principale di
Con l'unico motivo di appello incidentale e con il primo motivo di appello Co principale la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 comma 5, 421 c.p.c. e 2697 c.c,
Contesta in particolare la gravata sentenza, con argomentazioni di tenore analogo, nella parte in cui non aveva ammesso la produzione, nel corso della precedente fase del giudizio, ai fini della dimostrazione della tempestività della spedizione della comunicazione di licenziamento, della “bolgetta” contenente la ricevuta, in data 13 e 14/12/2023, delle raccomandate con cui veniva intimato il suddetto atto di recesso.
Ribadisce l'ammissibilità di tale produzione documentale lamentando a tale proposito la violazione da parte del giudice di prime cure dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c. evidenziando la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma, tanto in termini piste probatorie che di allegazioni.
Co Con un secondo motivo di appello principale contesta la gravata sentenza, con riferimento alla valutazione della posizione della lavoratrice per “ CP_21
Erronea valutazione di un punto decisivo della controversia – erroneo esame delle risultanze istruttorie rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento – sul travisamento dei fatti – vizio ultra petizione”.
Contesta in particolare, con riferimento alla suddetta lavoratrice, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'erroneità dell'indirizzo di spedizione della comunicazione di licenziamento del 19/12/2023. Ribadisce la correttezza di tale indirizzo sostenendo che l'erroneità del numero civico indicato nella lettera di licenziamento (5 anziché 53 della strada Rione Don Guanella di Napoli), non avrebbe provato in alcun modo l'invio della stessa presso il suddetto indirizzo, invio che sarebbe invece avvenuto al civico 53, così come sarebbe risultato dalla bolgetta di invio delle raccomandate che aveva chiesto di produrre nel corso della precedente fase di giudizio.
Sostiene inoltre che quanto statuito in proposito dal giudice di prime cure sarebbe viziato da ultrapetizione trattandosi di questione non prospettata dalla lavoratrice.
Ribadisce pertanto la legittimità del licenziamento in quanto tempestivamente comunicato.
Co Con un terzo motivo contesta la gravata sentenza, con riferimento alla posizione del lavoratore , per “Erronea valutazione di un punto decisivo della Pt_28 controversia e del ccnl di settore – erroneo esame delle risultanze istruttorie rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità del licenziamento”.
Contesta in particolare la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto giustificata la mancata presentazione del suddetto lavoratore alle visite fissate per il 30 ed il 31/10/2023 per avere lo stesso documentato il suo stato di malattia dal 4/8 al 20/11/2023.
Afferma a tale proposito l'inconferenza della documentazione prodotta dall'appellato rispetto agli addebiti posti a fondamento del licenziamento Pt_28 impugnato, affermando di non essere mai stata informata dal suddetto lavoratore del suo stato di malattia evidenziando come nei certificati prodotti in sede di giustificazione fosse indicata, come datore di lavoro, la società cedente CP_30
Evidenzia a tale proposito gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 12 C.C.N.L.) di informare tempestivamente dello stato di malattia il proprio datore di lavoro dovendo in caso di violazione considerarsi l'assenza ingiustificata.
Con un quarto motivo, avanzato in via subordinata, contesta la gravata sentenza per erronea quantificazione della indennità risarcitoria riconosciuta alla lavoratroce
CP_21
Sostiene l'ingiustificatezza della concessione alla suddetta lavoratrice dell'indennità risarcitoria in 7 mensilità (anziché in 6) in quanto del tutto irragionevole e sproporzionata e in violazione dei criteri previsti dalla sentenza della C. Cost. n. 194/2018 per la determinazione del quantum dell'indennità risarcitoria, evidenziando come la suddetta lavoratrice dovesse reputarsi nei suoi confronti priva di anzianità.
L'unico motivo di appello incidentale ed il primo motivo di appello principale di Co
non possono trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono (trattasi naturalmente di profilo di contestazione che naturalmente assume rilievo esclusivamente nei confronti di quei soli lavoratori per i quali è stata ribadita l'illegittimità di licenziamento impugnato per violazione del termine di cui all'art. 28 C.C.N.L.).
Si osserva che il giudice di prime cure aveva respinto la richiesta della società appellante di produrre, in corso di causa, la cd. “bolgetta” (e cioè l'elenco riepilogativo delle raccomandate con indicazione del numero della raccomandata e del nominativo del destinatario, consegnate dalla società appellante a al fine della loro CP_33 spedizione con apposizione da parte di un incaricato di quest'ultima del timbro a titolo di ricevuta), in quanto tardiva, escludendo anche la possibilità di acquisire tale documento ai sensi dell'art. 421 c.p.c. rilevando quanto segue:
“La società, infatti, a fronte della censura di intempestività del licenziamento, si è limitata ad allegare e ad argomentare, nella memoria difensiva tempestivamente depositata, che il termine ex art. 28 CCNL era stato rispettato dovendo aversi riguardo alla data di adozione del provvedimento e che, in ogni caso, anche considerando la data di spedizione, il termine era stato rispettato per come emergente dai “report di spedizione” prodotti. In nessuna parte della memoria difensiva si fa riferimento alla CP_3 circostanza che, malgrado i report delle riportino una determinata data, in realtà il procedimento di spedizione era iniziato anteriormente a tale data. In ogni caso, la documentazione di cui la parte ha chiesto autorizzarsi la produzione non sarebbe neppure sufficiente a ritenere senz'altro impedita la decadenza alla data di ritiro della documentazione, in difetto di allegazione e prova anche dei termini del Co contratto di servizio tra e le . Occorre infatti ribadire che, ai fini CP_33 della verifica della tempestività dell'esercizio del potere disciplinare, occorre aver riguardo al momento in cui il mittente ha avviato il procedimento di comunicazione, demandandolo ad un servizio sottratto alla sua ingerenza e al quale sia imputabile qualsivoglia ritardo. Ma se tanto è, al fine di poter apprezzare l'idoneità della consegna della cd. bolgetta all'incaricato delle Poste ai fini dell'affermazione del rispetto del termine contrattuale, sarebbe stato necessario conoscere i termini del servizio in essere tra le parti, dovendo essere appurato se, ad esempio, nel lasso temporale tra la consegna della bolgetta e la spedizione effettiva delle raccomandate, il mittente/committente (del servizio) fosse autorizzato a bloccare la spedizione (nel qual caso deve escludersi che l'iter possa dirsi definitivamente sottratto alla sua ingerenza) o se, sotto altro profilo, il contratto di servizio prevedesse determinati termini per l'esecuzione del recapito, i quali, proprio perché noti al mittente, non potrebbero che essere a lui imputabili e quindi computabili dell'eventuale ritardo della spedizione. Il tema di indagine sarebbe stato, quindi, inammissibilmente allargato a circostanze rimaste del tutto estranee ai fatti di causa, apparendo, pertanto, l'ulteriore indagine istruttoria persino meramente esplorativa…”. (pag. 21-22 della sentenza impugnata).
Trattasi di motivazione meritevole di conferma in quanto non inficiata dalle motivazioni poste a fondamento dell'appello.
Com'è noto il potere istruttorio ufficioso ex art. 421 e 437 c.p.c. non può essere esercitato al di là delle allegazioni validamente effettuate dalle parti o in assenza di “piste probatorie” e comporta che le relative circostanze di fatto siano state puntualmente allegate o contestate e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. in tal senso Cass. n. 7694 del 28/03/2018 e Cass. n. 6753 del 04/05/2012).
Trattasi di presupposti che non possono ritenersi sussistenti nel presente caso di specie.
Così come rilevato dal Tribunale a fronte della specifica contestazione da parte dei lavoratori della violazione, nell'intimazione del licenziamento, del termine di 20 giorni previsto dall'art. 28 C.C.N.L. (contestazione supportata da una tabella riassuntiva inclusa nel ricorso introduttivo del presente giudizio contenente, tra l'altro, l'indicazione delle date in cui era avvenuta l'audizione orale dei lavoratori e di comunicazione di licenziamento nonché dei giorni intercorsi tra tali eventi) la società appellante, certamente gravata interamente, in ordine alla regolarità della procedura di licenziamento, dell'onere tanto allegatorio che probatorio, nell'affermare l'avvenuto rispetto del suddetto termine contrattuale, si era limitata, oltre ad invocare (correttamente) quale data di decorrenza iniziale quella dell'audizione orale del lavoratore, ad affermare la sufficienza, al fine di rispettare il predetto termine di decadenza contrattuale, la sola manifestazione di volontà del licenziamento (cioè la redazione della lettera di recesso) o, in via subordinata, quella di spedizione della raccomandata per come emergente dai “report di spedizione” prodotti come parte degli allegati relativi alle singole posizioni dei lavoratori ricorrenti.
Non ha invece effettuato, così come rilevato dal Tribunale, alcuna allegazione non solo in ordine alla esistenza della citata “bolgetta” ma nemmeno in ordine alla necessità di rapportare il termine di decadenza invocato dai lavoratori ad una data anteriore rispetto a quella di spedizione e cioè a quella di materiale consegna al servizio postale dei plichi da spedire (data rappresentata dai timbri apposti alla citata
“bolgetta”), circostanza quest'ultima che rimane pertanto dedotta esclusivamente in corso di causa, peraltro implicitamente, con la richiesta di produzione del documento citato.
In tale complessivo contesto non possono che reputarsi meritevoli di conferma (a prescindere dalla valutazione della questione se l'onere di tempestiva comunicazione del provvedimento di recesso potesse effettivamente ritenersi soddisfatto dalla mera consegna del plico al vettore postale e non alla materiale spedizione dello stesso, come invece affermato dal Tribunale) le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità di tale produzione documentale e alla insussistenza a tale proposito dei presupposti dell'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.
Trattasi infatti di acquisizione richiesta al fine di dimostrare circostanze di fatto (la data di materiale consegna del plico a , anteriore alla spedizione e CP_33 rappresentata dalla documentazione in questione) non tempestivamente allegate dalla società datrice e relativamente alle quali non poteva ritenersi realizzata la sussistenza di quelle “piste probatorie” che ne costituivano, alla stregua dei citati principi di legittimità, il necessario presupposto, presupposto di fatto che pertanto non poteva essere oggetto di approfondimento istruttorio nel corso della precedente fase del giudizio (e tantomeno nella presente fase di impugnazione).
Parte Non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello di
Deve innanzitutto escludersi che quanto affermato dal giudice di prime cure, in ordine al difetto di comunicazione in data 19/12/2023, possa considerarsi alla stregua di un vizio di ultrapetizione, essendo stato dedotto nel ricorso di primo grado, così come rilevato da parte appellata, nella tabella riepilogativa di cui al punto 17, come la suddetta lavoratrice avesse ricevuto la comunicazione di licenziamento in data 19/02/2024 a mezzo pec.
Trattasi di contestazione che inevitabilmente determinava il gravare sull'odierna appellante dell'onere della prova di avere dimostrato di avere effettuato una valida comunicazione anteriore a tale data, onere della prova che, nel presente caso di specie, non può ritenersi soddisfatto.
Deve infatti presumersi che la raccomandata sia stata inviata all'indirizzo (Rione Don Guanella 5 in Napoli) indicato nella sua intestazione, circostanza quest'ultima che peraltro trova indiretto riscontro nelle stesse risultanze del report allegato alla comparsa di costituzione (prodotto come parte dell'all. 51 della comparsa di primo Co grado di ), ove si evince il mancato buon fine di tale spedizione, circostanza quest'ultima che non può non reputarsi significativa dell'invio del plico ad un indirizzo errato (e cioè al civico 5) tanto più alla luce del pacifico buon fine della contestazione disciplinare, correttamente inviata, così come risulta in atti, al civico 53, circostanza questa significativa del fatto che a tale indirizzo vi fosse effettivamente la residenza della suddetta lavoratrice.
Non possono desumersi a tale proposito validi elementi di prova in contrario dalla
“bolgetta”. di cui era stata chiesta l'acquisizione.
Trattasi di documento la cui produzione risulta, per le ragioni precedentemente evidenziate, inammissibile nel presente giudizio e le cui risultanze (in ordine all'indirizzo di spedizione della raccomandata inviata alla lavoratrice non CP_21 potrebbero in ogni caso reputarsi decisive in ordine all'individuazione dell'indirizzo di destinazione della raccomandata.
Le indicazioni ivi contenute (presumibilmente rappresentative delle indicazioni apposte, nella minuta, dalla stessa società mittente) non sono tali da escludere, a fronte delle precedentemente evidenziate risultanze documentali, l'erroneità dell'indirizzo di invio del plico.
Non può, del resto, non valutarsi sfavorevolmente nei confronti della società appellante, ex art. 116, comma 2, c.p.c., il fatto che quest'ultima, a differenza di quanto avvenuto relativamente alla posizione di altri lavoratori, non abbia prodotto in atti copia dell'avviso di ricevimento o della busta di spedizione del plico raccomandato, documentazione quest'ultima certamente più significativa in ordine all'effettivo indirizzo a cui il plico raccomandato era stato spedito.
Ne consegue la meritevolezza di conferma di quanto statuito sul punto dal Tribunale, dovendo reputarsi intempestiva e in violazione del termine contrattuale di cui l'art. 28 C.C.N.L. l'unica comunicazione alla suddetta lavoratrice di cui sia stata dimostrata la validaa effettuazione e cioè quella del 19/02/2024.
Non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo relativa alla posizione del dipendente . Pt_28
Premesso che risulta pacifico che il suddetto lavoratore fosse, così come risulta dalla documentazione medica prodotta in atti e così come rilevato dal Tribunale con statuizione non contestata, in malattia per il periodo dal 04/08/2023 al 20/11/2023, comprensivo pertanto dei giorni di convocazione a visita, deve ritenersi anche in questo caso meritevole di conferma quanto affermato dal Tribunale in ordine alla giustificabilità della mancata presentazione a visita per le date del 30 e del 31/10/2023.
Si concorda infatti con quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'essere lo stato di malattia del suddetto lavoratore, addotto e documentato dallo stesso in sede di giustificazioni disciplinari (cfr. verbale di audizione disciplinare del 1/12/2023 prodotto in atti. La circostanza non comunque di per sé contestata), di per sé oggettivamente tale da giustificare, stante l'impossibilità di presentazione, il mancato riscontro alla convocazione a visita, e tale da fare escludere, nonostante la mancata comunicazione del certificato medico alla società datrice (comunicazione comunque pacificamente effettuata alla società datrice in sede di audizione orale e che, pertanto, la società datrice doveva comunque considerare al momento dell'intimazione del recesso) la possibilità di attribuire rilievo disciplinare a tale condotta.
Non vale a mutare tali conclusioni quanto dedotto dalla società appellante in ordine alla violazione da parte del lavoratore dell'onere, stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile (art. 12 CCNL), di comunicazione al datore di lavoro dello stato di malattia (al momento della sua insorgenza) e di successivo invio della relativa certificazione medica (entro il secondo giorno).
Trattasi, si osserva, di allegazione di per sé inammissibile in ragione della sua tardività, in quanto effettuata per la prima volta nella presente fase di impugnazione e che, in ogni caso, non può ritenersi rilevante ai fini della presente decisione trattandosi di regolamentazione, sotto il profilo amministrativo, dello stato di assenza del lavoratore di per sé non decisiva, in quanto tale, ai diversi fini della valutazione sotto il profilo disciplinare di una mancata presentazione a visita resa di per sé impossibile (o comunque non ragionevolmente esigibile dal datore di lavoro) in ragione dello stato di infermità del lavoratore (il quale dalla sua residenza sita nella città di Padova, così come si desume dagli indirizzi di destinazione delle lettere di contestazione disciplinare e licenziamento prodotte in atti, si sarebbe dovuto recare nonostante il suo stato di malattia nella città di Roma ove era stato convocato per la visita medica). A quanto precedentemente accertato in ordine all'applicabilità in favore della lavoratrice della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. CP_21
300/1970 (stante la fondatezza del secondo motivo di appello dei lavoratori e Co l'infondatezza dei motivi di appello incidentale e principale di in ordine alla ritenuta intempestività dell'atto di recesso intimato alla suddetta lavoratrice) deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame del quarto motivo di Co appello principale di attinente alla erronea qualificazione della indennità risarcitoria di cui al comma 6 del citato articolo di legge, tutela non applicabile nel caso di specie.
Alla stregua delle considerazioni che seguono, in parziale riforma della gravata sentenza, dovrà essere riconosciuta ai lavoratori , Parte_11 Parte_5 [...]
, , CP_23 Parte_27 Controparte_24 Controparte_12 CP_16
, e la tutela
[...] Parte_3 Parte_6 Controparte_21 reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, l. 300/1970.
Dovrà pertanto disporsi l'annullamento del licenziamento intimato ai suddetti lavoratori con ordine alla società appellata di reintegrarli nel posto di lavoro con condanna al pagamento in favore degli stessi di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dal momento del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Devono ribadirsi in ordine agli stessi le considerazioni già effettuate dal Tribunale con riferimento all'appellato in ordine alla infondatezza dell'eccezione di Pt_28 Co aliunde percipiendum e perceptum di , stante l'assenza a tale proposito di idonee allegazioni e di prova da parte di quest'ultima.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza nei confronti dei lavoratori indicati in dispositivo ( , , Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, , Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3
e ) e solo per il presente grado di appello nei Parte_6 Controparte_21 Co confronti del lavoratore (stante l'integrale rigetto dell'appello di Parte_28 con conseguente conferma della condanna alle spese disposta in suo favore dal Tribunale) mentre la complessità e difficoltà ricostruttiva della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado nei confronti degli altri lavoratori.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione, nei confronti Co dell'appellante principale ed incidentale , l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello dei lavoratori di cui al n.r.g. 2692/2024 e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato agli appellanti
[...]
, , , Pt_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27 Controparte_24
, , e Controparte_12 CP_16 Parte_3 Parte_6 [...]
e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento con ordine alla società CP_21 appellata Ita- Italia Trasporto Aereo spa di reintegrare i suddetti lavoratori nel posto di lavoro con condanna al pagamento in favore degli stessi di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto in godimento dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra entro il limite massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Rigetta gli appelli incidentale e principale nella causa n.r.g, 3567/2024 della società Ita- Italia Trasporto Aereo spa.
Condanna la società Ita - Italia Trasporto Aereo spa a rifondere ai lavoratori
, Parte_28 Parte_11 Parte_5 Controparte_23 Parte_27
, ,
[...] Controparte_24 Controparte_12 CP_16 Parte_3
e le spese di lite di primo grado che
[...] Parte_6 Controparte_21 liquida in complessivi € 19.184,20 oltre € 259 per esborsi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Condanna la società Ita - Italia Trasporto Aereo spa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ai lavoratori Parte_28 Parte_11 Pt_5
, , ,
[...] Controparte_23 Parte_27 Controparte_24 Controparte_12
, , e che CP_16 Parte_3 Parte_6 Controparte_21 liquida in complessivi € 19.801 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nei confronti degli altri lavoratori.
Dà atto che sussistono, per la società appellante principale ed incidentale Ita - Italia Trasporto Aereo spa le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa