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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2916/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MONTALBETTI MAURIZIO, elettivamente C.F._2 domiciliato in Varese via Speroni n. 14 presso lo studio del difensore avv. MONTALBETTI
MAURIZIO
RICORRENTE
contro
EREDI DI CATERINA GIANANTONI;
Controparte_1 CP_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
1) accertare e dichiarare che i signori e possiedono in modo esclusivo, Pt_1 Parte_2 pacifico ed ininterrotto a far data almeno dal 1991 l'appezzamento di terreno sito in Comune di Cugliate Fabiasco e così censito al catasto terreni di detto Comune: foglio 9, particella 817, partita
528, qualità Incolt. Prod. Di classe 4, Reddito dominicale eur 0,04 Lire 75, agrario euro 0,03 lire 50,
e che prima di loro, dal 1972, detto bene è stato posseduto sempre in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, dal signor di cui sono eredi;
2) per l'effetto, considerato altresì il Persona_1 disposto dell'art. 1146, co. 2, c.c., dichiarare in favore dei ricorrenti l'acquisto della proprietà del predetto appezzamento di terreno per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.; 3) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
4) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. – per parte ricorrente -
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il presente giudizio volto ad accertare l'acquisto per usucapione di un terreno sito in
Cugliate Fabiasco identificato presso il C.T. al foglio 9 particella 817, esponendo che:
- con atto di compravendita del 12.2.1972 (n. repertorio 17376) acquistò da Persona_1 [...]
dei terreni confinanti siti nel Comune di Cugliate Fabiasco (VA) e censiti presso il C.T. al CP_3
Foglio 9 mapp. n. 808 e n. 809 (doc. 1), successivamente acquistati dai ricorrenti per successione ereditaria legittima di (doc. 2); Persona_1
- i mappali n. 808 e 809 sono delimitati a sud dal mappale n. 817 che, da visura storica, risulta di proprietà della signora Fu . (doc. 3), della quale non è Controparte_1 Persona_2 CP_3 stato possibile avere ulteriori dati anagrafici in quanto non registrati a suo tempo e quindi non presenti negli archivi comunali;
- tuttavia, tale mappale 817 è da sempre stato utilizzato, dal signor prima e dai Persona_1 ricorrenti a far tempo dal 1991 per accedere terreno di proprietà, come dimostrato dalla concessione di un permesso di costruire nel 1972 (doc. 4) e dal fatto obbiettivo per cui l'unico modo per accedere ai mappali di proprietà richiede il passaggio attraverso il mappale 817 (doc. 5);
- in particolare, almeno a partire dall'anno 1991 (anno in cui sono diventati proprietari dei mappali
808/809 a seguito del decesso dei genitori, doc. 6) il sig. e la signora Parte_1 Parte_2 hanno goduto, in via esclusiva, in modo pieno ed indisturbato, dell'intero appezzamento di terreno identificato dal mappale 817 senza limitazioni di sorta o ingerenze da parte di terzi estranei o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà;
- in tale arco temporale, infatti, i ricorrenti si sono sempre occupati di tutti gli aspetti gestori, dei costi e degli oneri di manutenzione del predetto bene (provvedendo alla sua pulizia, al taglio e alla raccolta dell'erba, al controllo degli alberi).
Sulla base di tali presupposti e hanno chiesto l'accertamento Parte_1 Parte_2 dell'avvenuto acquisto per usucapione ventennale del terreno identificato al mappale 817.
Stante la difficoltà di identificare i convenuti, data la carenza dei dati anagrafici reperibili in relazione ai soggetti intestatari dell'immobile, previa istanza al Presidente del Tribunale è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami con decreto del 5.11.2023, perfezionatasi ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Nessuno si è costituito per le parti convenute che devono pertanto dichiararsi contumaci.
All'esito della prima udienza il giudice ha fissato la successiva udienza per la rimessione della causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, dato atto che gli attori non hanno chiesto la concessione di alcun termine per precisare o integrare la domanda, per indicare i mezzi di prova o produrre ulteriore documentazione.
Fatte tali premesse, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. Quindi, colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. È necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco,
pagina 2 di 4 accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem"(art. 1158 cod. civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Nel caso in esame tale onere probatorio non è stato adempiuto. Appare evidente, infatti, l'assenza della prova del possesso del terreno identificato dal mappale 817 che deve estrinsecarsi nella dimostrazione di atti materiali (es. recinzione, coltivazione, realizzazione di manufatti ecc.) dai quali sia possibile desumere il relativo esercizio in via esclusiva e pubblica per l'arco temporale ventennale, anche facendo ricorso alle presunzioni (art. 1142 c.c.). I ricorrenti hanno semplicemente allegato “di essersi sempre occupati di tutti gli aspetti gestori, dei costi e degli oneri di manutenzione del predetto bene (provvedendo alla sua pulizia, al taglio e alla raccolta dell'erba, al controllo degli alberi)” senza tuttavia indicare alcun mezzo di prova di queste circostanze che costituiscono il fatto costitutivo della domanda.
In sostanza la domanda si affida ad un unico riscontro documentale, rappresentato dal documento n. 4
a dimostrazione che nel 1972 fu concesso un permesso di costruire al dante causa dei ricorrenti che comprendeva anche una parte del mappale oggetto di causa. Inoltre, a detta dei ricorrenti, dallo stato dei luoghi rappresentato dall'estratto di mappa di cui al doc. 5 emerge che l'unico modo per accedere dalla strada provinciale ai mappali di proprietà 809 e 807 sia quello di passare dal mappale 817, che per l'appunto si pone tra i predetti mappali e la strada.
Il documento n. 4 in realtà non è sufficiente a dimostrare l'utilizzo esclusivo del terreno da parte del dante causa dei ricorrenti e successivamente da questi ultimi;
dimostra solo che nel 1972, nel richiedere un permesso di costruire aveva allegato una mappa nella quale era raffigurata una Persona_1 stradina di collegamento (di colore rosso che attraversa un terreno segnato in verde) che consente l'accesso dalla strada provinciale 23 ai mappali 809 e 808 attraversando una porzione di terreno che fa parte del più ampio mappale 817.
Tale documento di per sé non costituisce la prova dell'inizio dell'esercizio un possesso pubblico, non dimostrando l'acquisizione materiale del terreno identificato dal mappale 817 da parte del dante causa dei ricorrenti.
Lo stato dei luoghi, dal quale i ricorrenti pretendono di ricavare un ulteriore dimostrazione dell'esercizio ventennale del possesso, non si può ricavare dal solo estratto di una mappa. Inoltre, anche ipotizzando che l'accesso ai mappali 809/809 dalla strada provinciale sia sempre avvenuto attraversando il mappale 817, ciò potrebbe giustificare al più una domanda di accertamento di usucapione della servitù di passaggio, sempre dimostrando i relativi presupposti, oppure giustificare la domanda costitutiva della servitù in via coattiva, dimostrando in tal caso la sussistenza dell'interclusione del fondo (artt. 1050 e 1051 c.c.). Di certo però non consentirebbe di fondare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'intero fondo rappresentato dal mappale 817.
Sulla base di tali motivazioni la domanda deve essere rigettata. Quanto alle spese del giudizio, queste pagina 3 di 4 rimangono a carico della parte attrice, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione della proprietà proposta da e Parte_1
Parte_2
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Varese, 17 febbraio 2025
Il giudice dott. Fabio Rivellini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2916/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. MONTALBETTI MAURIZIO, elettivamente C.F._2 domiciliato in Varese via Speroni n. 14 presso lo studio del difensore avv. MONTALBETTI
MAURIZIO
RICORRENTE
contro
EREDI DI CATERINA GIANANTONI;
Controparte_1 CP_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
1) accertare e dichiarare che i signori e possiedono in modo esclusivo, Pt_1 Parte_2 pacifico ed ininterrotto a far data almeno dal 1991 l'appezzamento di terreno sito in Comune di Cugliate Fabiasco e così censito al catasto terreni di detto Comune: foglio 9, particella 817, partita
528, qualità Incolt. Prod. Di classe 4, Reddito dominicale eur 0,04 Lire 75, agrario euro 0,03 lire 50,
e che prima di loro, dal 1972, detto bene è stato posseduto sempre in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto, dal signor di cui sono eredi;
2) per l'effetto, considerato altresì il Persona_1 disposto dell'art. 1146, co. 2, c.c., dichiarare in favore dei ricorrenti l'acquisto della proprietà del predetto appezzamento di terreno per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.; 3) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Varese di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni;
4) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. – per parte ricorrente -
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il presente giudizio volto ad accertare l'acquisto per usucapione di un terreno sito in
Cugliate Fabiasco identificato presso il C.T. al foglio 9 particella 817, esponendo che:
- con atto di compravendita del 12.2.1972 (n. repertorio 17376) acquistò da Persona_1 [...]
dei terreni confinanti siti nel Comune di Cugliate Fabiasco (VA) e censiti presso il C.T. al CP_3
Foglio 9 mapp. n. 808 e n. 809 (doc. 1), successivamente acquistati dai ricorrenti per successione ereditaria legittima di (doc. 2); Persona_1
- i mappali n. 808 e 809 sono delimitati a sud dal mappale n. 817 che, da visura storica, risulta di proprietà della signora Fu . (doc. 3), della quale non è Controparte_1 Persona_2 CP_3 stato possibile avere ulteriori dati anagrafici in quanto non registrati a suo tempo e quindi non presenti negli archivi comunali;
- tuttavia, tale mappale 817 è da sempre stato utilizzato, dal signor prima e dai Persona_1 ricorrenti a far tempo dal 1991 per accedere terreno di proprietà, come dimostrato dalla concessione di un permesso di costruire nel 1972 (doc. 4) e dal fatto obbiettivo per cui l'unico modo per accedere ai mappali di proprietà richiede il passaggio attraverso il mappale 817 (doc. 5);
- in particolare, almeno a partire dall'anno 1991 (anno in cui sono diventati proprietari dei mappali
808/809 a seguito del decesso dei genitori, doc. 6) il sig. e la signora Parte_1 Parte_2 hanno goduto, in via esclusiva, in modo pieno ed indisturbato, dell'intero appezzamento di terreno identificato dal mappale 817 senza limitazioni di sorta o ingerenze da parte di terzi estranei o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà;
- in tale arco temporale, infatti, i ricorrenti si sono sempre occupati di tutti gli aspetti gestori, dei costi e degli oneri di manutenzione del predetto bene (provvedendo alla sua pulizia, al taglio e alla raccolta dell'erba, al controllo degli alberi).
Sulla base di tali presupposti e hanno chiesto l'accertamento Parte_1 Parte_2 dell'avvenuto acquisto per usucapione ventennale del terreno identificato al mappale 817.
Stante la difficoltà di identificare i convenuti, data la carenza dei dati anagrafici reperibili in relazione ai soggetti intestatari dell'immobile, previa istanza al Presidente del Tribunale è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami con decreto del 5.11.2023, perfezionatasi ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
Nessuno si è costituito per le parti convenute che devono pertanto dichiararsi contumaci.
All'esito della prima udienza il giudice ha fissato la successiva udienza per la rimessione della causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, dato atto che gli attori non hanno chiesto la concessione di alcun termine per precisare o integrare la domanda, per indicare i mezzi di prova o produrre ulteriore documentazione.
Fatte tali premesse, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. Quindi, colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. È necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco,
pagina 2 di 4 accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem"(art. 1158 cod. civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Nel caso in esame tale onere probatorio non è stato adempiuto. Appare evidente, infatti, l'assenza della prova del possesso del terreno identificato dal mappale 817 che deve estrinsecarsi nella dimostrazione di atti materiali (es. recinzione, coltivazione, realizzazione di manufatti ecc.) dai quali sia possibile desumere il relativo esercizio in via esclusiva e pubblica per l'arco temporale ventennale, anche facendo ricorso alle presunzioni (art. 1142 c.c.). I ricorrenti hanno semplicemente allegato “di essersi sempre occupati di tutti gli aspetti gestori, dei costi e degli oneri di manutenzione del predetto bene (provvedendo alla sua pulizia, al taglio e alla raccolta dell'erba, al controllo degli alberi)” senza tuttavia indicare alcun mezzo di prova di queste circostanze che costituiscono il fatto costitutivo della domanda.
In sostanza la domanda si affida ad un unico riscontro documentale, rappresentato dal documento n. 4
a dimostrazione che nel 1972 fu concesso un permesso di costruire al dante causa dei ricorrenti che comprendeva anche una parte del mappale oggetto di causa. Inoltre, a detta dei ricorrenti, dallo stato dei luoghi rappresentato dall'estratto di mappa di cui al doc. 5 emerge che l'unico modo per accedere dalla strada provinciale ai mappali di proprietà 809 e 807 sia quello di passare dal mappale 817, che per l'appunto si pone tra i predetti mappali e la strada.
Il documento n. 4 in realtà non è sufficiente a dimostrare l'utilizzo esclusivo del terreno da parte del dante causa dei ricorrenti e successivamente da questi ultimi;
dimostra solo che nel 1972, nel richiedere un permesso di costruire aveva allegato una mappa nella quale era raffigurata una Persona_1 stradina di collegamento (di colore rosso che attraversa un terreno segnato in verde) che consente l'accesso dalla strada provinciale 23 ai mappali 809 e 808 attraversando una porzione di terreno che fa parte del più ampio mappale 817.
Tale documento di per sé non costituisce la prova dell'inizio dell'esercizio un possesso pubblico, non dimostrando l'acquisizione materiale del terreno identificato dal mappale 817 da parte del dante causa dei ricorrenti.
Lo stato dei luoghi, dal quale i ricorrenti pretendono di ricavare un ulteriore dimostrazione dell'esercizio ventennale del possesso, non si può ricavare dal solo estratto di una mappa. Inoltre, anche ipotizzando che l'accesso ai mappali 809/809 dalla strada provinciale sia sempre avvenuto attraversando il mappale 817, ciò potrebbe giustificare al più una domanda di accertamento di usucapione della servitù di passaggio, sempre dimostrando i relativi presupposti, oppure giustificare la domanda costitutiva della servitù in via coattiva, dimostrando in tal caso la sussistenza dell'interclusione del fondo (artt. 1050 e 1051 c.c.). Di certo però non consentirebbe di fondare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'intero fondo rappresentato dal mappale 817.
Sulla base di tali motivazioni la domanda deve essere rigettata. Quanto alle spese del giudizio, queste pagina 3 di 4 rimangono a carico della parte attrice, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia dei convenuti;
- rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione della proprietà proposta da e Parte_1
Parte_2
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Varese, 17 febbraio 2025
Il giudice dott. Fabio Rivellini
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