Sentenza 6 ottobre 2025
Decreto cautelare 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/10/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Terra Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B45226A323, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Manzoli e Luigi Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Quintino Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a) della determinazione dirigenziale del Responsabile S.C. Servizi Tecnici e Manutentivi n. 0000190 del 24.01.2025 dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino avente per oggetto “ Interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sui fabbricati dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e sedi distaccate – per un periodo di ventiquattro mesi” – aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 14 e 71 del d.lgs. 36/2023 – impresa Quintino Costruzione S.p.A. P.IVA 08896090019 per un importo di € 6.138.952,71 oneri fiscali e contributivi inclusi. CIG: B45226A323 ”, comunicata mezzo piattaforma Sintel in data 24.01.2025;
b) della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023 in pari data;
c) della proposta di aggiudicazione della procedura di gara all’operatore economico Quintino Costruzioni S.p.A.;
d) di tutti i verbali di gara, tanto del Seggio di gara, quanto della Commissione giudicatrice, allegati alla citata determinazione di aggiudicazione quale parte integrante e sostanziale;
e) del giudizio positivo di verifica di congruità dell’offerta di cui ai verbali del Seggio di gara n° 3 del 23.12.2024 e n° 4 del 24.12.2024;
f) del giudizio di verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società Quintino Costruzioni S.p.A.;
g) della nota prot. 0026396 del 27.02.2025 di riscontro all’istanza di accesso ai documenti formulata da Terra Costruzioni con nota prot. A.O.U. Città della Salute 0023506 del 21.02.2025;
h) del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice di cui alla determinazione dirigenziale del Responsabile S.C. Servizi tecnici e manutentivi n. 0003763 del 11.12.2024;
i) laddove occorrendo, della deliberazione del Direttore generale n. 0001553 del 14.11.2024 di approvazione del progetto esecutivo e di indizione della procedura;
j) laddove occorrendo, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato, dei chiarimenti, dello schema di contratto, della modulistica di gara, degli allegati tutti alla deliberazione di indizione;
k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16.05.2025 :
oltre agli atti già impugnati col ricorso introduttivo anche:
l) del verbale di verifica di possesso dei requisiti professionali del progettista indicato dall’operatore economico affidatario dell’appalto, Quintino Costruzioni S.p.A., per eventuali servizi di progettazione (prot. AOU Città della Salute n. 0041552 del 31.03.2025), prodotto in giudizio in data 01.04.2025, e dei relativi allegati e documenti presupposti;
nonché per l’accertamento:
- del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto per cui è causa e/o di subentrare nel contratto di appalto ove questo fosse nelle more stipulato con il controinteressato aggiudicatario;
- dell’obbligo della stazione appaltante resistente di aggiudicare la gara d’appalto per cui è causa alla ricorrente e, conseguentemente, di stipulare il contratto con la stessa e/o di ordinarne il subentro nel contratto di appalto ove questo fosse nelle more stipulato con il controinteressato aggiudicatario;
e per la condanna al risarcimento del danno:
- in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e, previa riformulazione della graduatoria, conseguente aggiudicazione della procedura in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il controinteressato aggiudicatario;
- ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.U.O. Città della Salute e della Scienza di Torino e di Quintino Costruzioni S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 28.02.2025, la ricorrente, in proprio e quale mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ha impugnato, assieme a tutti gli atti della relativa procedura di gara come in epigrafe meglio indicati, la determinazione dirigenziale n. 190 del 24.01.2025 con cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha aggiudicato alla controinteressata l’appalto avente ad oggetto la “ Interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sui fabbricati dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e sedi distaccate – per un periodo di ventiquattro mesi” (procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; importo a base d’asta pari € 6.138.952,71, oneri fiscali e contributivi inclusi; CIG: B45226A323).
2. Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, deve premettersi che l’appalto in questione riguarda, in via principale, l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sui fabbricati dell’Azienda, alcuni dei quali remunerati a corpo, altri a misura secondo necessità. Per il caso di eventuali lavori di maggiore entità, viene previsto che l’operatore debba fornire, ove richiesto e/o necessario, anche il servizio di progettazione, ammettendosi che, qualora non sia in possesso della relativa qualificazione, lo stesso possa partecipare alla gara, associando o anche solo indicando un professionista che sia in possesso dei requisiti richiesti e che li dichiari in apposito modulo. Con specifico riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la lex specialis richiede infatti l’esecuzione, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di attività di progettazione relativa a lavori della categoria E.10 (vale a dire riguardanti “ Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria ”) per un importo fatturato, al netto di oneri fiscali e previdenziali, pari ad almeno il valore del corrispettivo presunto di tale attività (stimato dalla stazione appaltante in € 135.000,00).
3. La ricorrente, risultata seconda classificata all’esito della gara, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata formulando tre motivi di ricorso (l’ultimo dei quali proposto in via subordinata), così rubricati e sintetizzabili:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99, 17, 95, 96, 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, 7, 8 e 26 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento, arbitrarietà, contraddittorietà ”: la stazione appaltante avrebbe aggiudicato l’appalto alla controinteressata senza prima verificare il possesso dei requisiti in capo al professionista indicato da quest’ultima, il quale ne avrebbe falsamente dichiarato la sussistenza, cui dovrebbe conseguire l’esclusione dell’aggiudicataria;
“ 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, 8, 26 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento ”: a prescindere dalla falsità della dichiarazione del professionista, quest’ultimo difetterebbe del requisito esperienziale dichiarato, posto che avrebbe incluso anche attività professionali pregresse non attinenti a progettazione di lavori edili della categoria E.10, perché riguardanti progettazioni meramente impiantistiche oppure perché non riferibili alla progettazione ma ad attività successive alla stessa (quali la direzione dei lavori, i collaudi, ecc.); scomputando il corrispettivo fatturato per tali attività professionali ritenute non pertinenti, il professionista indicato dall’aggiudicataria non soddisferebbe la soglia minima di € 135.000,00 richiesta dalla lex specialis , con ciò determinando, anche sotto tale profilo, l’esclusione della controinteressata;
“ 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza ed inadeguatezza dell’istruttoria, carenza di motivazione, perplessità, arbitrarietà, erronea valutazione dei presupposti, travisamento, contraddittorietà ”: ad ogni modo, sarebbe illegittima la valutazione positiva di congruità e sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, la quale: a) non avrebbe offerto idonei giustificativi sul costo della manodopera, essendosi appiattita su quello stimato dalla stazione appaltante in applicazione delle tabelle ministeriali del 2023, senza nemmeno considerare gli adeguamenti retributivi stabiliti, con decorrenza dicembre 2023, dal nuovo CCNL di settore (e poi recepiti dalle tabelle ministeriali del 2025); b) avrebbe sottostimato, in ragione di un preteso errore di calcolo, il costo delle spese generali; c) non avrebbe offerto alcun giustificativo per quasi la metà dell’importo contrattuale offerto, posto che le proprie giustificazioni coprirebbero solo € 2.801.818,09 su un totale di € 4.765.620,97 indicati in offerta.
4. In vista della camera di consiglio del 03.04.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata.
In via preliminare, la stazione appaltante ha eccepito l’inammissibilità del ricorso stante il mancato deposito della documentazione a supporto delle relative censure. Anche la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità delle singole doglianze della ricorrente, sia di quelle relative all’omessa verifica dei requisiti del progettista ed alla pretesa falsità della dichiarazione di quest’ultimo in merito (per genericità e carenza di interesse, essendo superabile, la relativa questione, attraverso una verifica postuma di sostanziale riscontro della presenza dei requisiti, come avvenuto nel caso in esame), sia di quelle riguardanti il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (costituendo un abuso del processo le contestazioni della ricorrente sul costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria, avendo essa stessa indicato il medesimo costo).
Nel merito, entrambe le parti costituite hanno rilevato l’infondatezza delle censure avversarie in quanto: a) la verifica dei requisiti del professionista indicato dall’aggiudicataria potrebbe effettuarsi anche a seguito dell’aggiudicazione, trattandosi di attività solo eventuale ed essendo comunque possibile una verifica anche successiva degli stessi, con effetto convalidante/sanante della pregressa aggiudicazione; b) il RUP avrebbe frattanto proceduto, a seguito della notifica del ricorso, ad effettuare la verifica dei requisiti, che avrebbe dato esito positivo, con ciò superando le doglianze formali e sostanziali sollevate dalla ricorrente; c) la dichiarazione del professionista, pur evidenziando importi più alti, non sarebbe comunque falsa e fuorviante, posto che il valore delle prestazioni pregresse indicate ai fini della qualificazione professionale sarebbe ampiamente superiore rispetto alla soglia minima prevista dal bando di gara; d) contrariamente, a quanto indicato dalla ricorrente, sarebbero pienamente spendibili, ai fini della qualificazione, anche le progettazioni impiantistiche e le attività professionali riguardanti la fase esecutiva ma connesse alla progettazione svolta per lavori di categoria E.10; e) in ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo al professionista non costituirebbe causa di esclusione dell’operatore che lo ha indicato, essendone ammessa la sostituzione anche attraverso soccorso istruttorio; f) la verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe esente dai vizi lamentati dalla ricorrente, stante la congruità di un costo della manodopera in misura uguale a quello stimato dalla stazione appaltante sulla base delle tabelle ministeriali del 2023 (mentre sarebbe irrilevanti quelle del 2025, successive all’aggiudicazione), la correttezza del calcolo sulle spese generali e l’impossibilità di offrire giustificativi precisi sulla quota di importo contrattuale riferibile agli eventuali lavori a misura.
5. A fronte delle difese avversarie, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto il rinvio della camera di consiglio del 29.05.2025 per predisporre motivi aggiunti avverso il richiamato verbale del RUP del 31.03.2025 di positivo riscontro della sussistenza dei requisiti in capo al professionista indicato dall’aggiudicataria.
6. Con ricorso notificato in data 02.05.2025, la ricorrente ha quindi impugnato anche tale atto, formulando avverso lo stesso ulteriori tre motivi aggiunti che hanno sostanzialmente riproposto e sviluppato le doglianze già articolate coi primi due motivi del ricorso introduttivo. Più nel dettaglio, tali motivi aggiunti sono così rubricati e sintetizzabili:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99, 17, 95, 96, 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, 7, 8 e 26 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento, arbitrarietà, contraddittorietà. Violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione in corso di giudizio (artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990) ”: l’effettuazione della verifica dei requisiti del professionista successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, da un lato, confermerebbe la fondatezza di quanto già dedotto col primo motivo del ricorso introduttivo, dall’altro, costituirebbe una forma di inammissibile integrazione postuma della motivazione della predetta aggiudicazione;
“ 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 96, 98, comma 3, lett. b), 100, del d.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, 7, 8 e 26 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, arbitrarietà, lesione della par condicio, violazione dei principi di buona fede e correttezza ”: l’accertamento postumo del RUP confermerebbe la falsità della dichiarazione resa in corso di gara dal professionista indicato dall’aggiudicataria, essendo stati riscontrati incarichi pregressi per € 192.720,95 a fronte di € 220.945,21 dichiarati;
“ 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, 8, 26 del Disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione del DM 17 giugno 2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento ”: il RUP avrebbe erroneamente confermato la spendibilità, ai fini della qualificazione, sia di progettazioni impiantistiche non riconducibili alla categoria edile E.10, sia di attività professionali che, sebbene riconducibili alla predetta categoria, non atterrebbero alla progettazione ma alla fase esecutiva; scomputando i relativi importi, sarebbe confermato il mancato raggiungimento della soglia minima di incarichi di progettazione edile E.10 per € 135.000,00; ad ogni modo, poi, non vi sarebbe (o comunque non sarebbe stata fornita a seguito di istanza di accesso agli atti, con conseguente istanza istruttoria di acquisizione rivolta al Collegio) idonea documentazione comprovante la quota di fatturato imputabile al professionista rispetto agli incarichi svolti in raggruppamento temporaneo di professionisti (in particolare, presso l’Ospedale San GE di ON per la nuova centrale di sterilizzazione e la nuova banca degli occhi), nonché l’effettiva riconducibilità di altri incarichi a lavori di categoria E.10 (in particolare, quello svolto presso l’Ospedale Santa Maria del Popolo di Omegna per la ristrutturazione dei piani terra e terzo).
7. In vista della nuova camera di consiglio del 29.05.2025, la stazione appaltante e la controinteressata hanno preso posizione anche sui motivi aggiunti. In via preliminare, hanno entrambe eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti per effetto del sopravvenuto accertamento postumo della sussistenza dei requisiti in capo al professionista indicato dall’aggiudicataria e della mancata impugnazione nei termini di legge della determinazione dirigenziale n. 1146 del 10.04.2025 (pur depositata in giudizio in data 14.04.2025) di formale presa d’atto della sussistenza di tali requisiti come accertata dal verbale del RUP del 31.03.2025. La controinteressata ha anche eccepito l’inammissibilità: a) del secondo motivo aggiunto, in quanto introdurrebbe una censura nuova (quella sulla falsità della dichiarazione del progettista) che avrebbe dovuto essere dedotta col ricorso introduttivo e che, comunque, sarebbe ininfluente sull’aggiudicazione stante il raggiungimento accertato dal RUP della soglia minima di qualificazione di € 135.000,00 per incarichi pregressi (con conseguente difetto di interesse alla relativa contestazione); b) del terzo motivo aggiunto, sempre per carenza di interesse, in considerazione del fatto che, anche decurtando le progettazioni impiantistiche oggetto di contestazione, sarebbe comunque soddisfatta la predetta soglia minima di qualificazione relativa al requisito esperienziale.
8. A fronte della rinuncia all’istanza cautelare formulata in sede di camera di consiglio del 29.05.2025, la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 23.09.2025 e le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo sulle rispettive posizioni e dando atto dell’intervenuta sottoscrizione, in data 04.08.2025, del contratto con l’aggiudicataria.
9. Alla pubblica udienza del 23.09.2025 le parti hanno quindi discusso la causa e la stessa è stata poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. In via preliminare, devono essere esaminate le varie eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità sollevate dalla stazione appaltante e dalla controinteressata avverso il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.
10.1. È innanzitutto infondata l’eccezione della stazione appaltante di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancato immediato deposito della documentazione a supporto delle relative censure, stante il chiaro disposto dell’art. 46, comma 4, c.p.a. secondo cui che “ la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/06/2025, n. 5098).
La ricorrente pertanto ben poteva (come, peraltro, ha fatto) produrre la documentazione in un momento successivo al deposito del ricorso, nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. per la trattazione dell’istanza cautelare e dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per la trattazione del merito (ovviamente dimidiati ex art. 119, comma 2, c.p.a., trattandosi di controversia relativa all’affidamento di un appalto pubblico, dunque soggetta al rito speciale accelerato di cui all’art. 120 c.p.a.). Contrariamente a quanto affermato dalla stazione appaltante, l’eventuale mancata produzione di idonea e sufficiente documentazione probatoria da parte della ricorrente non determina infatti l’inammissibilità del ricorso, ma incide semmai solo sulla soddisfazione dell’onere probatorio a suo carico e dunque sulla fondatezza dello stesso (fatto salvo, comunque, l’onere dell’amministrazione di produrre ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. il provvedimento impugnato e gli atti e documenti in base ai quali è stato emanato).
10.2. Del pari vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata in relazione alle singole censure del ricorso introduttivo.
Le stesse non appaiono, infatti, generiche, ma hanno un sufficiente grado di specificità, andando ad enucleare precise contestazioni, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, in relazione all’omessa verifica ed all’insussistenza dei requisiti, a dire della società istante, falsamente dichiarati dal progettista (pur a fronte di una conoscenza ancora limitata degli atti di gara, non essendo stata all’epoca ancora evasa in modo completo l’istanza di accesso agli atti e, comunque, non essendo stata ancora svolta dalla stazione appaltante la verifica di tali requisiti).
Al contempo, non è predicabile una carenza di interesse rispetto alla proposizione di tali censure sull’assunto che la verifica sarebbe comunque effettuabile successivamente all’aggiudicazione e che, anche in caso di caso di ipotetica assenza dei requisiti, il professionista sarebbe comunque sostituibile, non configurandosi dunque un’ipotesi di esclusione automatica dell’aggiudicataria, nemmeno sotto il profilo della falsità della dichiarazione del progettista. La ricorrente sostiene, infatti, la tesi contraria (il cui esame attiene al merito e non all’ammissibilità del ricorso) secondo cui tale verifica ex post dei requisiti e l’eventuale sostituzione del progettista non sarebbero possibili e la loro assenza, così come l’assunta falsità della sua dichiarazione, non potrebbero che comportare l’esclusione della controinteressata e l’annullamento dell’aggiudicazione. Sotto questo profilo persiste, pertanto, un interesse alla coltivazione delle relative censure anche a seguito del positivo espletamento ex post della verifica dei requisiti da parte del RUP con il verbale del 31.03.2025, dovendosi conseguentemente rigettare pure l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla controinteressata.
Ad ogni modo, poi, tale improcedibilità non è nemmeno astrattamente riferibile al terzo motivo del ricorso introduttivo, formulato in via subordinata rispetto alle prime due censure, attenendo esso al diverso profilo dell’illegittimità del giudizio positivo espresso dalla stazione appaltante sulla congruità e sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria. Sempre con riferimento a tale censura subordinata, va anche disattesa l’eccezione di sua inammissibilità per asserito abuso del processo da parte della ricorrente legato al fatto che anch’essa avrebbe indicato lo stesso costo della manodopera della controinteressata, posto che la doglianza ha in realtà una portata più ampia, lamentando una generale sottostima o, comunque, la mancata giustificazione delle varie voci di costo indicate nell’offerta, nonché l’omessa verifica della sostenibilità della stessa a fronte degli aumenti retributivi previsti dal nuovo CCNL di settore.
10.3. Non meritano condivisione nemmeno le eccezioni di inammissibilità che la controinteressata formula rispetto ad alcune censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti.
Il secondo motivo, relativo alla falsità della dichiarazione del professionista, non prospetta infatti una questione nuova, in quanto era già stata inserita nel primo motivo del ricorso introduttivo (cfr. pag. 11). Né può ritenersi che la ricorrente difetti di interesse rispetto a tale contestazione a fronte della positiva verifica postuma del RUP sui requisiti dichiarati, avendo prospettato la sussistenza di un vizio dichiarativo escludente a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di fatturato pregresso richiesto dal disciplinare di gara.
Anche la terza censura dei motivi aggiunti risulta assistita da interesse, posto che la ricorrente non si limita a contestare l’errata valorizzazione degli incarichi pregressi rispetto alle progettazioni impiantistiche (decurtate le quali si raggiungerebbe comunque la soglia minima di fatturato di € 135.000,00), ma anche in relazione alle attività professionali non riconducibili alla progettazione perché attinenti alla fase esecutiva dei lavori (che, scomputate assieme alle progettazioni impiantistiche, non farebbero raggiungere la prescritta soglia minima di fatturato).
10.4. Resta da esaminare l’eccezione di improcedibilità sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti a fronte della mancata impugnazione nei termini di legge della determinazione dirigenziale n. 1146 del 10.04.2025 (pur depositata in giudizio in data 14.04.2025: doc. 38 stazione appaltante) di formale presa d’atto della sussistenza di tali requisiti come accertata dal verbale del RUP del 31.03.2025. La stazione appaltante e la controinteressata sostengono, infatti, che il verbale del RUP avrebbe una mera valenza preparatoria ed endoprocedimentale, ma che l’atto conclusivo di positiva verifica del possesso dei requisiti in capo al progettista indicato dall’aggiudicatario (e, dunque, lesivo per la ricorrente) sarebbe appunto il provvedimento di presa d’atto adottato dal dirigente competente.
La tesi non persuade il Collegio.
La determinazione dirigenziale di cui si discute si autoqualifica, in oggetto, come “ presa d’atto esito controlli ex art. 94-95 e 100 D. Lgs. 36/23 ” e, anche nel suo contenuto, si limita a “ prendere atto ” e “ dare atto ” dell’esito positivo delle verifiche svolte dal RUP sul possesso dei requisiti da parte del professionista indicato dall’aggiudicataria (doc. 38 stazione appaltante).
Deve allora evidenziarsi che, già in linea generale, la presa d’atto è inidonea a dispiegare qualsivoglia effetto giuridico di natura costitutiva nell'ordinamento, costituendo un mero atto di manifestazione ed esternazione della conoscenza di un determinato fenomeno da parte dell'organo che la dichiara, cui pertanto non può riconoscersi una portata autonomamente lesiva per i suoi destinatari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 07/07/2025, n. 5889).
Tale considerazione di portata generale non cambia per il fatto, sottolineato dalla Azienda resistente e dalla controinteressata, che la presa d’atto sarebbe qui stata adottata dall’organo dirigenziale competente ad esternare la volontà della stazione appaltante e, dunque, a disporre l’aggiudicazione, mentre il RUP svolgerebbe solo funzioni istruttorie ed endoprocedimentali nell’ambito della procedura di gara. Deve infatti considerarsi che, nel caso in esame, il dirigente competente aveva già adottato il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata (impugnato col ricorso introduttivo) e che, con la successiva determina di cui si discute, si è limitato, appunto, a prendere atto di un segmento istruttorio della procedura di gara che, secondo la stessa tesi propugnata nel presente giudizio dalla stazione appaltante, sarebbe stato possibile effettuare anche a seguito dell’aggiudicazione, senza incidere sul relativo provvedimento precedentemente adottato (qualora i controlli postumi avessero comunque dato esito positivo). Coerentemente con tale prospettazione difensiva, il dirigente ha quindi solo preso atto dell’esito positivo dei controlli svolti da RUP, senza adottare un nuovo provvedimento a conferma e sostituzione del precedente provvedimento di aggiudicazione, il quale ha pertanto continuato a rappresentare l’unico atto concretamente lesivo dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla ricorrente. Ragione per la quale deve escludersi che alla mancata impugnazione della predetta determina dirigenziale possa conseguire l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
11. Può, dunque, passarsi all’esame del merito della controversia.
Per ragioni di comodità espositiva ed in ottemperanza al dovere di massima sinteticità espresso dall’art. 120, comma 5, c.p.a., il Collegio ritiene di trattare congiuntamente le prime due censure del ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, trattandosi di doglianze tra loro strettamente connesse sul piano logico e vertendo tutte, pur sotto diversa angolatura, sulla medesima questione del possesso dei requisiti speciali richiesti dal disciplinare di gara in capo al professionista indicato dall’aggiudicataria.
11.1. Innanzitutto, è circostanza pacifica che la stazione appaltante non abbia effettuato tale verifica prima dell’aggiudicazione dell’appalto, ma vi abbia provveduto a seguito della stessa, solo dopo aver ricevuto la notifica del presente ricorso.
A tale riguardo, la stazione appaltante sostiene che ciò sarebbe pienamente legittimo stante la natura solo eventuale dei servizi di progettazione in questione, che renderebbe possibile posticipare la verifica dei requisiti generali e speciali del progettista al momento dell’ipotetica effettiva necessità e richiesta di tali servizi.
Tale tesi non può, tuttavia, essere condivisa perché i servizi di progettazione, seppur solo eventuali, rientrano nell’oggetto dell’appalto affidato e rispetto ad essi l’art. 4.5 del disciplinare di gara richiede espressamente, in capo all’operatore economico o al professionista da esso associato o indicato, il “ possesso dei requisiti generali e speciali descritti nel seguito ” (cfr. doc. 3 ricorrente). Pertanto, l’art. 26 del disciplinare di gara, laddove stabilisce (in stretta applicazione dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023) che “ l’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali ed è immediatamente efficace ”, non può che riferirsi anche ai requisiti del professionista indicato dall’operatore per gli eventuali servizi di progettazione, imponendone la verifica prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Nondimeno, ritiene il Collegio che tale vizio procedurale del provvedimento di aggiudicazione possa dirsi sanato a seguito della positiva verifica postuma della sostanziale sussistenza dei requisiti in capo al progettista indicato dalla controinteressata, effettuata dal RUP dopo la notifica del presente ricorso ed contenuta nel verbale del 31.03.2025 impugnato a mezzo di motivi aggiunti, di cui il dirigente della stazione appaltante ha preso atto con la richiamata determinazione del 10.04.2025. Ciò in adesione ad un approccio non meramente formalistico delle regole di gara e basato su una valorizzazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 36/2023, che impone una verifica sostanziale e non sterilmente formale della legittimità degli atti adottati dalla stazione appaltante, ammettendo, così, anche un’eventuale verifica procedimentale postuma sull’effettiva sussistenza dei requisiti generali o speciali in capo all’aggiudicatario, con effetto sanante del vizio formale rappresentato dall’omessa o incompleta verifica degli stessi prima dell’aggiudicazione e conseguente sostanziale convalida scaturente dalla sopravvenuta verifica (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 20/02/2025, n. 1425; T.A.R. Campania Salerno, 28/05/2025, n. 977; T.A.R. Campania Napoli, 07/03/2025, n. 1894). Il che esclude la riconducibilità della verifica stessa ad una forma di integrazione postuma della motivazione del provvedimento di aggiudicazione (come lamentato dalla ricorrente), trattandosi piuttosto dello svolgimento, appunto con effetto sanante/convalidante, di una fase procedurale precedentemente rimasta pretermessa.
11.2. Deve, allora, piuttosto accertarsi se la verifica postuma effettuata dal RUP in ordine al possesso, in capo al progettista indicato dall’aggiudicataria, del requisito speciale esperienziale richiesto dalla lex specialis di gara sia sostanzialmente corretta oppure se la stessa, come sostenuto dalla ricorrente, valorizzi illegittimamente incarichi pregressi non validamente spendibili.
Secondo la ricorrente, infatti, il RUP non avrebbe dovuto ritenere ammissibili e valorizzare: a) le attività di progettazione impiantistica, essendo le stesse riconducibili a categorie (IA.02 e IA.04) diverse da quella richiesta dal disciplinare di gara (E.10); b) le attività professionali che, pur riconducibili alla categoria E.10, non riguardano la fase della progettazione ma quella successiva dell’esecuzione dei lavori (direzione lavori, coordinamento della sicurezza, assistenza al collaudo, pratiche comunali e presso i vigili del fuoco).
A tale riguardo, deve muoversi dall’esame dell’art. 8.2.1 del disciplinare di gara che, rispetto a “ l’attività di progettazione ”, richiede “ un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori della categoria e ID indicata nella successiva tabella e il cui importo complessivo della prestazione (parcella), per ogni categoria e ID, sia almeno pari al valore del corrispettivo presunto dei lavori da progettare ”. La successiva tabella fa, appunto, riferimento alla categoria “ Edilizia E10 ” e indica l’importo complessivo minimo delle prestazioni da dichiarare in € 135.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali. Viene poi espressamente precisato, per quanto di interesse, che “ Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 41 e allegato I.7 del Codice, concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo ” e che “ Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, per incarichi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati ”. Con riferimento a tale requisito speciale, è stato anche chiesto in corso di gara un chiarimento (“ In riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di comprovare il requisito di progettazione previsto, si chiede se lo stesso può essere soddisfatto anche con ulteriore categoria di progettazione di pari grado e complessità (per esempio E22)? ”), al quale la stazione appaltante ha dato la seguente risposta: “ Saranno prese in considerazione solo le progettazioni relative alla categoria ID opera E10, come indicato al punto 8.2.1 del Disciplinare di gara ” (doc. 4 ricorrente).
11.2.1. Ciò posto, quanto alle progettazioni impiantistiche (eseguite dal professionista nell’ambito dei più ampi incarichi svolti presso gli ospedali di Savignano e SA per l’installazione di nuove TAC: nn. 2 e 3 del suo elenco), ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le stesse siano state correttamente valorizzate ai fini della dimostrazione dell’esperienza pregressa richiesta dal disciplinare di gara.
Tali progettazioni impiantistiche sono, infatti, state svolte unitamente alla progettazione edilizia di lavori che rientrano nella categoria E.10 (vale a dire relativi, secondo la tavola z-1 allegata al D.M. 17.06.2016, a “ Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria ”), come accertato dal RUP nel proprio verbale del 31.03.2025 (doc. 29 stazione appaltante) e come è comprovato dalla documentazione trasmessa dalla Azienda committente (cfr., in particolare, docc. 51 e 52 stazione appaltante).
Non risulta decisivo, in senso contrario, il fatto che, ai fini del calcolo del compenso del professionista (e, quindi, dell’emissione delle parcelle), le relative prestazioni siano state indicate come di categoria IA.02 (impianti di riscaldamento e raffreddamento) e IA.04 (impianti elettrici).
In primo luogo, si tratta delle due uniche categorie impiantistiche della tavola z-1 allegata al D.M. 17.06.2016 che, a differenza delle altre, non hanno carattere autonomo, ma “servente” rispetto a lavori edili, essendo espressamente indicate come “ a servizio delle costruzioni ” e prevedendosi, in nota alla predetta tavola, che “ Per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili ”.
In secondo luogo, l’art. 8.2.1 del disciplinare di gara richiede lo svolgimento di attività di progettazione relativa a “lavori” della categoria E.10 e non che l’attività di progettazione sia, essa stessa, strettamente di categoria E.10, da ciò evincendosi che l’interesse della stazione appaltante, nel delineare il requisito speciale in questione, sia quello di richiedere una precisa esperienza progettuale in ambito di edilizia sanitaria, che ben può ritenersi estesa alla progettazione impiantistica, la quale è intimamente connessa a quella più strettamente edilizia laddove, come nel caso in esame, il professionista si sia occupato di entrambi tali aspetti della progettazione.
In questo senso deve infatti leggersi il chiarimento cui fa riferimento la ricorrente, con cui la stazione appaltante ha specificato che avrebbe preso in considerazione l’attività progettuale riferita alla categoria edile E.10 e non anche quella relativa ad altre categorie edili, quand’anche di complessità pari o maggiore (come, ad esempio, la categoria E.22 relativi ad interventi su edifici di interesse storico ed artistico).
D’altra parte, tale interpretazione del requisito esperienziale è l’unica compatibile con il concreto contenuto del servizio di progettazione richiesta all’aggiudicatario, come risultante dalla documentazione di gara. Il servizio in questione non riguarda, infatti, esclusivamente la progettazione edile ma anche quella impiantistica. Ciò lo si evince chiaramente dall’art. 8 della parte seconda del capitolato speciale di appalto (doc. 3.4 ricorrente, pagg. 40 e ss.) che disciplina le “ eventuali prestazioni di manutenzione impiantistica ”. Rispetto a tale tipologia di interventi, l’art. 8.2 prevede infatti che “ Per alcuni interventi ordinati dalla D.L., e/o nel caso di interventi di particolare entità, l’Appaltatore, prima dell'esecuzione dei lavori, è tenuto eventualmente a sviluppare, qualora necessario, ed eseguire la necessaria progettazione (nel rispetto dei livelli del D.lgs 36/2023) su indicazione della S.C. Tecnico … l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione appaltante tecnici qualificati ed abilitati per la messa a punto progettuale dei lavori da eseguirsi e che opereranno in collaborazione con S.C. Tecnico dell'Azienda… ”. Se dunque il requisito dell’esperienza pregressa serve ad attestare la capacità tecnico-professionale ai fini dello svolgimento dello specifico servizio appaltato, sarebbe illogico escludere la valorizzazione di prestazioni professionali pregresse (appunto, quelle di progettazione impiantistica) che risultano pienamente attinenti e del tutto identiche a quelle che il professionista indicato dall’aggiudicataria potrebbe essere chiamato a dover svolgere.
11.2.2. Non può giungersi alle stesse conclusioni, invece, rispetto alle attività professionali che, pur attenendo alla categoria E.10, non riguardano la fase progettuale ma quella esecutiva.
L’art. 8.2.1 del disciplinare di gara è, infatti, chiaro nel circoscrivere i pregressi servizi di architettura e di ingegneria valutabili a quelli “ concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo ”, richiamando l’art. 41 e l’allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 (che disciplinano, appunto, i livelli di progettazione in materia di lavori pubblici). Assieme all’attività di progettazione, la predetta clausola del disciplinare fa espresso riferimento ai soli “ servizi propedeutici alla progettazione ”, che tuttavia sono quelli che precedono e che sono strumentali alla successiva attività progettuale. Nessun riferimento viene, invece, fatto alla direzione dei lavori, alle verifiche, ai collaudi ed altre attività professionali che riguardano invece l’esecuzione dei lavori e che costituiscono, anche secondo l’art. 7, comma 1, del D.M. 17.06.2016 e la tabella z-2 ad esso allegata, “ fasi prestazionali ” distinte e successive rispetto a quelle di progettazione. Il che, d’altra parte, è coerente con il contenuto del servizio rientrante nell’appalto in esame, il quale, come detto, riguarda esclusivamente l’attività di progettazione per i lavori di maggiore entità che si rendessero eventualmente necessari.
Né paiono utilmente invocabili, in senso contrario, la giurisprudenza in materia di servizi analoghi e le linee guida ANAC sui servizi di architettura e ingegneria (linee guida che ritengono che la progettazione e la direzione dei lavori possano considerarsi servizi analoghi ai fini della qualificazione professionale). Il disciplinare di gara, con la clausola in esame (che non è oggetto di impugnativa, nemmeno incidentale, a tale specifico riguardo), non contiene infatti un riferimento alla spendibilità anche di servizi analoghi a quello (di progettazione) oggetto dell’appalto, ma opera piuttosto una precisa circoscrizione della tipologia di servizi pregressi spendibili, cosicché una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’autovincolo che si si è data la stazione appaltante nel prevedere tale requisito speciale (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 27/05/2025, n. 399; Cons. Stato, Sez. V, 17/01/2023, n. 580; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 07/06/2022, n. 831).
11.2.3. Ad ogni modo, però, l’errata valorizzazione, da parte del RUP, dei compensi relativi ad attività diverse dalla progettazione, svolte nell’ambito degli incarichi pregressi dichiarati in offerta, non è sufficiente a far venir meno il possesso del requisito speciale in capo al progettista indicato dall’aggiudicataria.
Il RUP ha infatti accertato, all’esito dell’esame della documentazione a comprova fornita dal professionista e di quella acquisita dalle Aziende sanitarie affidatarie degli incarichi pregressi (come meglio indicata nel verbale del 31.03.2025 e nella tabella ad essa allegata), l’esecuzione di attività professionali complessive per € 192.720,95, comprensive della progettazione impiantistica e delle prestazioni successive alla progettazione.
Quest’ultime prestazioni successive alla progettazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudi, pratiche comunali e pratiche presso vigili del fuoco) ammontano a complessivi 54.765,11, di cui € 13.957,89 ed € 28.707,92 per l’incarico presso l’Ospedale di Savignano (n. 2 dell’elenco) mentre € 12.099,30 per l’incarico presso l’Ospedale di SA (n. 3 dell’elenco). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) non deve invece essere scomputata, trattandosi di attività professionale che rientra anch’essa nella fase di progettazione, essendo essenzialmente rivolta, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 81/2008, alla redazione del piano di coordinamento e sicurezza, il quale rientra nella progettazione esecutiva secondo la tavola z-2 allegata al D.M. 17.06.2016.
Pertanto, scorporando l’importo di € 54.765,11 dal totale € 192.720,95 accertato dal RUP, si ottiene comunque un importo pari ad € 137.955,84, quindi superiore al fatturato minimo di € 135.000,00 richiesto dal disciplinare di gara.
11.3. Né risultano condivisibili le residue doglianze della ricorrente in ordine ad una carenza della documentazione di comprova acquisita dal RUP e, dunque, in ordine all’erroneità dei conteggi effettuati da quest’ultimo.
Rispetto agli incarichi svolti dal professionista in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) presso l’Ospedale San GE di ON (la nuova centrale di sterilizzazione e la nuova banca degli occhi, indicati rispettivamente sub nn. 1 e 7 dell’elenco), la ricorrente contesta il difetto di prova sull’imputabilità degli importi conteggiati al professionista indicato anziché agli altri professionisti del raggruppamento. Tuttavia, la specifica riconoscibilità, in capo al professionista indicato, di tali importi è comprovata dalle fatture da egli emesse e pagategli dall’Azienda sanitaria committente (cfr., quanto all’incarico n. 1, doc. 77 della stazione appaltante, elaborati da 8 a 13; quanto all’incarico n. 7, doc. 80 stazione appaltante, elaborati da 72 a 77).
In relazione all’incarico presso l’Ospedale di SA (n. 3 dell’elenco), la contestazione sulla mancata dimostrazione dello svolgimento delle prestazioni conteggiate prima della data di pubblicazione del bando di gara (19.11.2024) è resa irrilevante dal fatto che il relativo importo di € 5.644,87 si riferisce ad attività già ritenute dal Collegio non valorizzabili perché diverse dalla progettazione. Ad ogni modo, l’Azienda sanitaria committente di quei lavori ha attestato che tale incarico professionale si è concluso in data 25.10.2024 (doc. 55 stazione appaltante). Quanto al fatto che anche l’ulteriore importo di € 3.886,63 sarebbe da decurtare perché riferito a prestazioni ammesse a finanziamento PNRR quale categoria E.8 e non E.10, tale assunto è smentito dal fatto che il finanziamento in questione si riferisce ad un appalto diverso da quello dichiarato dal progettista (stante la diversità di CUP evincibile dal confronto tra il doc. 19 della ricorrente ed il doc. 55 della stazione appaltante).
Anche rispetto all’incarico svolto presso l’Ospedale di Santa Maria del Popolo di Omegna (n. 6 dell’elenco) non coglie nel segno la doglianza secondo cui le prestazioni rientrerebbero nella categoria E.8 e non E.10 perché riguarderebbero il progetto di ristrutturazione dei piani terra e terzo per nuovi uffici ed ambulatori. Il RUP ha infatti acquisito l’attestazione dell’Azienda committente secondo cui i suddetti lavori in questione rientrano in categoria E.10 e come tali sono stati pagati al professionista (doc. 47 stazione appaltante). Peraltro, i lavori in questione si sono svolti all’interno di una struttura ospedaliera, cosicché non risulta irragionevole l’attribuzione della categoria E.10 anziché E.8, posto che quest’ultima riguarda piuttosto strutture extraospedaliere (“ Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base ”).
Pertanto, essendo la documentazione acquisita dal RUP e depositata in giudizio sufficiente a comprovare le prestazioni dichiarate dal professionista ed a confutare le specifiche censure sollevate dalla ricorrente, non può trovare accoglimento nemmeno l’istanza istruttoria formulata da quest’ultima e volta all’acquisizione, da parte delle Aziende sanitarie interessate dallo svolgimento dei pregressi incarichi, di tutta la documentazione inerente agli stessi.
11.4. Del pari deve essere respinta la doglianza della ricorrente secondo cui, a prescindere dalla sussistenza o meno del possesso del requisito esperienziale in capo al professionista indicato dall’aggiudicataria, la sua dichiarazione sarebbe stata comunque falsa e fuorviante per la stazione appaltante (avendo attestato un fatturato maggiore di quello poi accertato dal RUP) ed a ciò dovrebbe conseguire l’esclusione della controinteressata.
Ai sensi dell’art. 98, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 36/2023 può integrare un grave illecito professionale, rilevante ai fini dell’esclusione dell’offerente, l’aver “ fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ”. Ciò non determina, tuttavia, conseguenze automaticamente espulsive a carico dell’operatore, dovendo valutare la stazione appaltante se il grave illecito professionale eventualmente riscontrato sia idoneo ad incidere sull’affidabilità e integrità di quest’ultimo (cfr. artt. 95, comma 1, lett. e, e 98, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 36/2023).
Nel caso di specie, il professionista indicato dall’aggiudicataria ha dichiarato sette incarichi pregressi di cui è stata comprovato lo svolgimento. La differenza tra l’importo riconosciuto dal RUP (€ 192.720,95) e quello dichiarato dal professionista (€ 220.945,71) risulta sostanzialmente riconducibile all’allineamento degli importi di due incarichi (quelli svolti in RTP presso l’Ospedale SS Antonio e Biagio di Alessandria: nn. 4 e 5 dell’elenco), pur corretti nel totale, alla sola quota di servizio effettivamente imputabile al professionista. Gli ulteriori abbattimenti ad € 142.905,63 (solo ipotizzato, in via cautelativa dal RUP, decurtando le progettazioni impiantistiche) e ad € 137.955,84 (effettuato dal Collegio nel presente giudizio, decurtando invece le prestazioni non riconducibili a progettazione) dipendono da divergenze interpretative sulla portata del requisito esperienziale richiesto dal disciplinare di gara. In ogni caso, però, risulta soddisfatta la soglia minima di € 135.000,00 ai fini del possesso del requisito in questione.
Alla luce di ciò, non ritiene il Collegio che la dichiarazione resa dal progettista fosse connotata da un’oggettiva e palese falsità o avesse un’idoneità a fuorviare il processo decisionale della stazione appaltante e ad incidere sull’affidabilità ed integrità del professionista, essendo comunque risultata confermata la sussistenza del requisito, cosicché le divergenze sugli importi eccedenti il fatturato minimo richiesto non hanno potuto influenzare l’aggiudicazione a favore della controinteressata (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14/11/2023, n. 872; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 23/10/2023, n. 2426; T.A.R. Liguria, Sez. I, 30/08/2023, n. 781).
11.5. Dalle complessive considerazioni sopra svolte discende, pertanto, il rigetto dei primi due motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, mentre restano assorbite, stante l’accertamento del possesso del requisito contestato in capo al professionista, le ulteriori questioni su cui si sono concentrate le difese delle parti (vale a dire, la possibilità o meno di sostituire il professionista indicato eventualmente privo dei requisiti e le conseguenze di ciò sul provvedimento di aggiudicazione impugnato).
12. Resta da esaminare il terzo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via subordinata, che attiene a pretesi vizi del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
12.1. A tal proposito, deve innanzitutto rammentarsi come la verifica dell'anomalia dell’offerta economica non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze della stessa, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, cosicché l'esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile (da ultimo, fra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26/04/2024, n. 3815; Cons. Stato, Sez. V, 22/02/2024, n. 1776; Cons. Stato, Sez. III, 30/10/2023, n. 9320; T.A.R. Toscana, Sez. I, 13/06/2024, n. 715).
Peraltro, mentre è richiesta un'articolata ed approfondita motivazione laddove l'Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, invece la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, ben potendo il giudizio di congruità dell'offerta essere motivato per relationem , facendo riferimento alle giustificazioni rese dall'impresa, sempre che tali giustificazioni siano a loro volta congrue ed adeguate (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 03/06/2024, n. 428; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 25/07/2023, n. 477). In quest'ultimo caso, in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, spetta pertanto alla parte ricorrente che contesti l'operato della stazione appaltante per aver concluso positivamente il subprocedimento, addurre argomenti idonei a confutare il giudizio di congruità dell'offerta (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 22/05/2023, n. 1199).
12.2. Tanto premesso, un primo profilo di censura addotto dalla ricorrente riguarda l’asserita sottostima del costo per spese generali (per € 68.202,71), in ragione del fatto che la controinteressata avrebbe stimato la loro incidenza in una percentuale pari al 13%, rapportata però ad un importo inferiore rispetto a quello di aggiudicazione dell’appalto.
Ora, a prescindere che la percentuale del 13% indicata dalla controinteressata è stata in realtà rapportata non all’importo di aggiudicazione ma ai costi dell’appalto (in linea con quanto previsto, per la stima del prezzo di appalto, dall’art. 31, comma 2, dell’allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e dalla nota metodologica allegata al vigente prezziario della Regione Piemonte: doc. 37 stazione appaltante), tale doglianza non appare comunque di per sé idonea a comprovare una generale insostenibilità ed incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria, sia perché l’importo asseritamente sottostimato non eroderebbe comunque l’utile dichiarato di € 239.615,64, sia perché la percentuale per spese generali (stabilita tra il 13% ed il 17% dall’art. 31, comma 2, dell’allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023) non è incomprimibile e ben può essere più bassa in ragione delle specificità organizzative della singola impresa (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 03/06/2025, n. 1019).
12.3. Un secondo profilo di doglianza formulato dalla ricorrente è quello che riguarda il costo della manodopera indicato dalla controinteressata in sede di giustifiche. Tale costo infatti, non solo sarebbe esattamente corrispondente a quello stimato dalla stazione appaltante e dunque non esporrebbe l’effettivo costo sostenuto dall’azienda, ma sarebbe stato calcolato prendendo a riferimento le tabelle ministeriali del 2023, senza considerare gli aumenti retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL del settore edilizia poi recepito nelle tabelle ministeriali del 2025.
Tale doglianza va, in parte, condivisa.
12.3.1. Il fatto che i costi della manodopera indicati dalla controinteressata siano corrispondenti a quelli stimati dalla stazione appaltante e riportati nel disciplinare di gara è coerente con la dichiarata applicazione dello stesso CCNL di categoria e delle relative tabelle ministeriali. La controinteressata non era pertanto gravata da un particolare onere giustificativo a tale riguardo, al contrario di quanto sarebbe avvenuto se avesse indicato costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, nel qual caso avrebbe dovuto puntualmente comprovare un effettivo minor costo del lavoro, dimostrando, ex art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, le specificità ed efficienze della propria organizzazione aziendale che le consentissero tali risparmi di spesa, sempre nel rispetto, comunque, dei trattamenti salariali minimi inderogabili (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 05/08/2025, n. 6918).
12.3.2. Coglie, invece, nel segno il riferimento alla mancata considerazione, in sede di verifica dell’anomalia, degli aumenti retributivi derivanti dal nuovo CCNL di settore frattanto stipulato.
A tale riguardo, la stazione appaltante e la controinteressata si sono limitate a replicare che le tabelle ministeriali che hanno recepito tali aumenti retributivi sarebbero state emanate solo successivamente all’aggiudicazione, con decreto direttoriale n. 5 del 29.01.2025.
Tale decreto fa, tuttavia, espresso riferimento al già intervenuto rinnovo dei vari CCNL di categoria (tra il 2019 ed il 2022) e alla necessità di un loro recepimento con aggiornamento delle tabelle per il settore delle imprese edili e affini a decorrere da dicembre 2023. Dunque, tali adeguamenti retributivi erano già applicabili al momento dello svolgimento del sub-procedimento di verifica dell’anomalia (che ha avuto luogo tra il 20.12.2024 ed il 24.12.2024: cfr. docc. 17 e 19 stazione appaltante) e sono destinati a trovare applicazione nella fase esecutiva dell’appalto.
Ebbene, questo Tribunale ha già avuto modo di prestare adesione (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24/01/2025, n. 205) all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta in corso di procedura di gara prima della conclusione della procedura di verifica della congruità dell'offerta (quand’anche non ancora recepita nelle relative tabelle ministeriali: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/11/2024, n. 9042), per un verso, comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e, per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l'offerta economica dell'impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07/07/2023, n. 6652). Ciò in quanto il controllo della sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria ha lo scopo di stabilire se l'offerta è attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cui la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell'offerta agli esclusivi fini dell'aggiudicazione (e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara), ma è rivolta anche (se non soprattutto) all'esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale. La valutazione dell'amministrazione appaltante non può prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell'esecuzione, nell'entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/11/2024, n. 9042).
Nel caso di specie, invece, la valutazione positiva sulla congruità dell’offerta presentata dall’odierna controinteressata è stata adottata dalla stazione appaltante senza alcuna verifica della sua sostenibilità rispetto ai nuovi livelli retribuiti previsti dal CCNL sopravvenuto, stante il mero richiamo alle giustificazioni dell’impresa che, tuttavia, facevano riferimento (come, d’altra parte, il disciplinare di gara) al costo del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali del 2023 di recepimento del precedente CCNL.
12.4. Peraltro, tale carenza istruttoria e motivazionale si lega ad un’ulteriore incongruenza evidenziata dalla ricorrente (e che merita condivisione) in ordine ai giustificativi trasmessi alla stazione appaltante dalla controinteressata.
Infatti, quest’ultima ha dichiarato un costo della manodopera pari ad € 2.010.874,43, spese generali per € 551.328,02 ed un utile stimato di € 239.615,64, per un totale di € 2.801.818,09, che è ampiamente inferiore all’importo di aggiudicazione al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 4.765.620,97), cosicché non è dato comprendere se tale differenza sia imputabile ad ulteriori costi (ed a quali) oppure ad un possibile maggior margine di utile rispetto a quello dichiarato. La controinteressata non ha offerto specifici chiarimenti a tale riguardo nel corso del giudizio, mentre la stazione appaltante ha sostenuto, nelle proprie difese, che tale differenza sarebbe imputabile al fatto che l’appalto prevede anche dei lavori “extra canone” a carattere eventuale, rispetto ai quali non sarebbe possibile offrire un’analitica giustificazione. Tuttavia, una tale spiegazione non si rinviene nei giustificativi forniti dall’impresa in sede di gara (doc. 18 stazione appaltante) e, comunque, necessiterebbe di una giustificazione, se non analitica, quantomeno fondata su stime previsionali, al pari di quello che è stato fatto per individuare il costo della manodopera (rispetto al quale si fa, appunto, riferimento anche agli interventi “extra canone”: cfr. pag. 5 dei giustificativi della controinteressata).
In questo contesto, non può pertanto escludersi che gli aumenti retributivi previsti dal nuovo CCNL (ed adesso recepiti dalle nuove tabelle ministeriali) possano incidere sulla complessiva sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.
12.3. Ne discende, quindi, l’illegittimità (sotto gli indicati profili del difetto di istruttoria e della carenza della motivazione) della valutazione di congruità dell’offerta della controinteressata e dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della stessa, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento dei relativi atti.
13. Con riferimento invece alle ulteriori domande proposte nel ricorso, non possono essere accolte le domande della ricorrente di aggiudicazione dell’appalto in suo favore e di dichiarazione di inefficacia del contratto frattanto stipulato tra la controinteressata e la stazione appaltante.
Per effetto dell’annullamento degli atti impugnati, la stazione appaltante dovrà infatti procedere alla rinnovazione del sub-procedimento di valutazione della congruità dell’offerta della controinteressata, emendandolo dai vizi riscontrati nel presente giudizio e, dunque, rivalutando – alla luce delle giustificazioni che, nei limiti tracciati dalla presente sentenza e nel rispetto del principio dell’immodificabilità dell’offerta, potranno essere ripresentate dalla controinteressata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/08/2019, n. 5674; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 17/12/2024, n. 1317) al fine di dimostrare l’attendibilità delle singole voci di costo indicate e, comunque, la compensabilità dell’eventuale sottostime delle stesse con la sovrastima di altre voci – se l’offerta economica di quest’ultima, nonostante il nuovo CCNL di categoria stipulato e da applicarsi al contratto, possa comunque ritenersi complessivamente congrua e sostenibile.
L’obbligo di rinnovare tale fase della procedura di gara (all’esito della quale la controinteressata potrebbe anche essere confermata quale aggiudicataria del contratto) esclude che, allo stato, possa essere accertata la possibilità della ricorrente di subentrare nel contratto e che, conseguentemente, possa essere dichiarata l’inefficacia del contratto frattanto stipulato tra il Comune e l’impresa aggiudicataria, non ricorrendo i presupposti indicati a tale riguardo dall’art. 122 c.p.a. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 03/12/2024, n. 2871). Sarà quindi la stazione appaltante, in forza dell’effetto conformativo della presente sentenza, all’esito della rinnovazione della procedura di gara, a provvedere ai conseguenti atti in ordine al contratto già stipulato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21/08/2017, n. 4050; T.A.R. Sicilia Catania, 27/08/2019, n. 2075). Per le stesse ragioni, nemmeno può trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente proposta in via subordinata.
14. In definitiva, dunque, il ricorso introduttivo deve essere accolto nei limiti sopra indicati, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
15. Alla luce della complessità delle questioni trattate e dell’accoglimento solo parziale dell’impugnativa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie parzialmente e per l’effetto:
- annulla la determinazione dirigenziale n. 190 del 24.01.2025 di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata e la presupposta valutazione positiva espressa dal RUP sulla congruità della sua offerta;
- ordina la rinnovazione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta della controinteressata, secondo quanto stabilito in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO