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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 386/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28 ottobre 1973; rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bassi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Sessi n. 1
- attrice - contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
EN TY (Nigeria) il 19 marzo 1973;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in EN TY
(Nigeria) in data 10.01.03 tra i Signori nata in [...] il Parte_1
28.10.73 C.F. e CodiceFiscale_3 Controparte_1 nato in [...] il [...] C.F. , ordinando C.F._2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alle conseguenti formalità di legge.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
, dal quale era giudizialmente separato in forza della
[...] sentenza n. 874/2016 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 30 maggio 2016, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie gemelle e (il 29 novembre Per_1 Per_2
2004).
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva né compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 12 giugno 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate Controparte_1 dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a EN TY
(Nigeria) in data 10 gennaio 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale
3 di 4 definito con sentenza n. 874/2016 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 30 maggio 2016 (pubblicata in data 10 giugno
2016).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto, che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_1 nata a [...] il [...], contratto a EN TY
(Nigeria) in data 10 gennaio 2003;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 386/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28 ottobre 1973; rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bassi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Sessi n. 1
- attrice - contro
, C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
EN TY (Nigeria) il 19 marzo 1973;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 4 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis, voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in EN TY
(Nigeria) in data 10.01.03 tra i Signori nata in [...] il Parte_1
28.10.73 C.F. e CodiceFiscale_3 Controparte_1 nato in [...] il [...] C.F. , ordinando C.F._2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere alle conseguenti formalità di legge.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
, dal quale era giudizialmente separato in forza della
[...] sentenza n. 874/2016 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 30 maggio 2016, esponendo, in particolare, che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie gemelle e (il 29 novembre Per_1 Per_2
2004).
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 7 febbraio 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva né compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 12 giugno 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate Controparte_1 dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a EN TY
(Nigeria) in data 10 gennaio 2003.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale
3 di 4 definito con sentenza n. 874/2016 pronunciata dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 30 maggio 2016 (pubblicata in data 10 giugno
2016).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto, che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Trattandosi di pronuncia costitutiva, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_1 nata a [...] il [...], contratto a EN TY
(Nigeria) in data 10 gennaio 2003;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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