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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1011/2022 RG.LAV. a cui è riunita la n. 253/2023 RG. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1011/2022 RG Lav. che porta riunita la nr. 253/2023 RG Lav. promossa da:
CF ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. L. Favaro e A. Beghetto
ricorrente - opponente
Contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. A. Tomasello;
resistente – opposta
Oggetto: opposizione avvisi di addebito: nr. 42420220001401227000 del 23.07.2022 e notificato il 30.08.2022 nr. 42420220002801378000 del 24.12.2022 e notificato il 24.01.2023 conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 05.06.2025 da remoto ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS.
pagina 1 di 8 Pemesso che:
• Parte ricorrente promuoveva l'opposizione all'avviso di addebito nr. 42420220001401227000 del 23.07.2022 e notificato il
30.08.2022 dell'importo complessivo di € 16.323,13= relativo all'omesso versamento dei contributi fissi dovuti alla Gestione
Commercianti dal 09/2015 al 10/2020, procedimento che veniva rubricato al nr. 1011/2022 RG Lav.
• Successivamente parte ricorrente promuoveva nuova opposizione all'avviso di addebito nr. 42420220002801378000 del 24.12.2022 e notificato il 24.01.2023 dell'importo complessivo di € 14.878,90= relativo all'omesso versamento dei contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti dal 09/2015 al 10/2020, procedimento che veniva rubricato al nr. 253/2023 RG. Lav.
• Precisamente negli avvisi di addebito impugnati veniva contestata il mancato versamento alla Gestione Commercianti dei contributi dovuti dal Sig. nel periodo Parte_1 settembre 2015- ottobre 2020.
• Riteneva il ricorrente che gli avvisi di addebito opposti fossero da annullare in quanto: a. lo stesso era da sempre iscritto alla gestione lavoratori dipendenti (FPLD); b. mai aveva gestito l'attività di famiglia costituita sotto forma di società CP_2 presso cui era dipendente;
c. l'avviso di addebito notificato
[...] nel 2023 costituiva pure una duplicazione di pretese facendo riferimento allo stesso periodo del primo avviso di addebito notificato nel 2022.
• Veniva quindi richiesto dal ricorrente: 1. la sospensione degli avvisi di addebito opposti;
2. la riunione delle cause nr.
1011/2022 RG Lav. e 253/2023 RG Lav.; 3. l'annullamento degli avvisi opposti e/o in via subordinata la compensazione dei contributi versati nel periodo 09/2015-10/2020 alla Gestione lavoratori dipendenti;
il tutto con vittoria sulle spese di lite.
• Si costituiva l nei rispettivi giudizi nr. 1011/2022 RG Lav e CP_1 nr. 253/2023 RG Lav. eccependo l'infondatezza dei rilievi pagina 2 di 8 avversi, evidenziando come gli avvisi opposti fossero da confermare in quanto: a. gli avvisi di addebito si riferissero alla 1^
e 2^ rata dei contributi dovuti (quello notificato nel 2022) ed alla
3^ e 4^ rata dei contributi dovuti (quello notificato nel 2023); b.
l'attività svolta dal nell'impresa familiare fosse da Parte_1 identificare non come lavoro subordinato ma come responsabile dell'impresa, così configurando i requisiti previsti dalla
L.662/1996 art. 1 comma 203; c. infine escludeva la possibilità di compensazione dei contributi versati alle due CP_3
( e FPLD) stante l'assenza di legittimità CP_4 sostanziale e processuale del ricorrente, essendo solo il datore di lavoro (ossia la società l'unico legittimato a Controparte_2 ripetere i contributi indebiti versati al FPLD.
• Concludeva, quindi, la resistente insistendo per: la revoca della sospensione;
il rigetto del ricorso e la vittoria sulle spese.
• All'udienza del 21/09/2023 veniva quindi disposta la riunione delle cause ex art. 273 2 comma cpc e si disponeva l'assunzione delle prove testimoniali.
• All'esito delle prove orali i procuratori chiedevano la fissazione della discussione, che si teneva il successivo 05.06.2025 - da remoto, ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc, mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS - ove entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande, opponendosi alle richieste avverse.-
Considerato che:
✓ Le domande del ricorrente non sono fondate ed andranno respinte per le motivazioni di seguito precisate.
✓ Dalle prove in atti è emerso che effettivamente il ricorrente non lavorava come dipendente della società ma si occupava della gestione dell'azienda.
✓ Significativa – tra le altre – è stata la testimonianza della Sig.ra che escussa all'udienza del 20/06/2024 ha Testimone_1 dichiarato: “Le ferie e permessi venivano decise insieme e poi la pagina 3 di 8 conferma arrivava dalla , dal o da . Se CP_2 Parte_2 Parte_1 dovevo avvisare per la mia assenza avvisavo tutti e tre i titolari ed il ragioniere”; “Non so se il seguisse un Parte_1 orario, a volte era presente in negozio a volte no. Il Parte_1 non era sempre presente in negozio come noi…. L'orario mi è stato assegnato da insieme a ”; “il Parte_2 Parte_1 Parte_2 veniva in negozio all'apertura ed alla chiusura;
poi passava qualche ora (anche per passarsi via). ADR. Quando non c'era il Vladimiro il riferimento erano (suo figlio)”. Parte_1
✓ Le riferite circostanze hanno poi trovato conferma nella testimonianza dell'Ispettore che escusso CP_1 Tes_2 all'udienza del 28.01.2025 ha confermato: “Io ero uno dei tre ispettori usciti per la verifica presso la società Parte_3
Ero uno di quelli che ha preso le dichiarazioni dei verbalizzanti.
Confermo il doc. sub 3 di che mi viene mostrato in quanto CP_1 una delle firme è la mia. Confermo altresì le dichiarazioni liberamente rese dai dipendenti di cui al doc.3”; ed ancora sempre il teste ha precisato che: “dalle dichiarazioni Tes_2 rese dal Sig. , dal e
Parte_1 Testimone_3 dagli altri dipendenti è emerso che il si
Parte_1 occupasse della gestione dell'azienda; mi ricordo che il papà del passava dal negozio ma più che altro per passare del
Parte_1 tempo in compagnia essendo molto anziano”; “Mi pare di ricordare che nel primo accesso il Titolare non era
Parte_1 presente essendo arrivato dopo. ADR Mi pare che dalle dichiarazioni rese dai dipendenti sia emerso che quando il figlio non era in negozio il papà era presente;
alla mia richiesta se il
lavorava in negozio mi è stato risposto che ogni tanto – Parte_2 quando mancava il figlio – andava ad aiutare”.
✓ Come se ciò non bastasse la conferma delle circostanze sopra riferite ha trovato pure riscontro dalle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori agli Ispettori come si evince dal doc. sub CP_1
3 di parte resistente, tra cui rientrano pure la dichiarazione pagina 4 di 8 spontanee rese dallo stesso ricorrente e dal padre Tes_3
.
[...]
✓ Infatti il ricorrente dichiarava nel doc. sub 3 di parte resistente che “in realtà le decisioni le prendiamo tutti insieme (io, mio padre, il ragioniere)” e dichiarava altresì che “Per quanto mi riguarda mi occupo del campionario, della gestione in generale dell'azienda”.
✓ Anche il padre del ricorrente in sede di Testimone_3 libere dichiarazioni rese agli Ispettori dichiarava di essere CP_1 pensionato, di passare raramente a salutare e non per lavorare e che della gestione dell'azienda si occupava il figlio (ossia il
). Parte_1
✓ Dette dichiarazioni hanno poi trovato riscontro nelle dichiarazioni spontanee rese in sede ispettiva dalla Sig.ra CP_1 Tes_1
, poi riconfermate in sede testimoniale nel verbale
[...]
d'udienza del 20/06/2024.
✓ Nessun rilievo può essere - invece - attribuito alle dichiarazioni rese dal teste nel verbale d'udienza del Testimone_4
20/06/2024, in quanto lo stesso ha decisamente cambiato la versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato spontaneamente nell'imminenza dei rilievi ispettivi, affermando espressamente:
“Nego la circostanza dichiarata nel doc. 3 in cui ho CP_1 affermato che noi dipendenti siamo tutti subordinati, al Sig.
è lui a dirigere il negozio, è lui che si Parte_1 interessa dei fornitori, è lui che prende tutte le decisioni aziendali”, tant'è che l'odierno giudicante decideva di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il comportamento del teste ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 cp.
✓ Dalle circostanze sopra evidenziate è evidente che il Sig.
non svolgesse il tipico lavoro dipendente;
Parte_1 infatti non rispettava un orario preciso di lavoro, non era sottoposto ad alcun potere direttivo, si occupava di dirigere il negozio, gestire i dipendenti, interessarsi dei fornitori e quindi si pagina 5 di 8 occupava della gestione in generale dell'azienda (prendendo tutte le decisioni relative all'azienda) come pacificamente ammesso da lui stesso in sede di dichiarazioni spontanee e CP_1 pure confermato dal padre Testimone_3
✓ Pertanto corretta deve ritenersi l'iscrizione d'ufficio compiuta dall' del Sig. alla gestione CP_1 Parte_1
Commercianti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 203
L.662/1996, come pure evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenza nr. 5322/2014).
✓ A tal proposito la giurisprudenza di legittimità prevede che indipendentemente dalla qualificazione del rapporto compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione contrattuale per la classificazione del rapporto come lavoro subordinato, il giudice deve attenersi all'effettivo svolgimento del medesimo che deve essere caratterizzato dalla subordinazione (valga per tutte Cass.
27696/2023); ed ancora il Supremo Collegio precisa altresì che requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa
(valga per tutte Cass. nr. 22146/2023).
✓ Nel caso di specie dalle prove orali e documentali agli atti è emerso chiaramente come la gestione dell'azienda fosse affidata al , il quale non solo non operava sotto la Parte_1 direzione ed alle dipendenze del padre che Testimone_3 peraltro “passava raramente in azienda per salutare e non per lavorare” (come dallo stesso pacificamente ammesso); ma era l'odierno ricorrente ad assumere le decisioni sul personale, sulla direzione del negozio e sui fornitori (valgano al riguardo le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente e dal padre in sede pagina 6 di 8 pure confermate dalle testimonianze dei testi CP_1 Tes_1
e ).
[...] Tes_2
✓ Inoltre alcun rilievo può essere attribuito al doc. 2 di parte ricorrente (ossia la comunicazione di cancellazione CP_1 dell'impresa TI ES dalla Gestione Commercianti effettuata a far data dal 08.10.2020), quale elemento che condurrebbe a ritenere illegittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e conseguentemente l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti.
✓ Infatti dal documento sub 2 di parte ricorrente emerge solo che la cancellazione dalla Gestione Commercianti dell'Impresa
si riferisce ad un periodo successivo Parte_1 rispetto a quello della contribuzione richiesta negli avvisi di addebito opposti;
inoltre alla cancellazione l provvede - CP_1 dopo opportuni accertamenti - a seguito della presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, ossia nel caso di specie proprio l'odierno ricorrente.
✓ Alla luce delle riferite considerazioni devono ritenersi corretti e legittimi gli avvisi di addebito opposti che andranno confermati da questo giudicante.
✓ Relativamente, invece, alla richiesta di compensazione dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti dal Sig. Parte_1
rispetto a quelli versati al FPLD, corretta è l'eccezione
[...] di secondo cui lo stesso non ha legittimazione CP_1 Parte_1 processuale e sostanziale per avvalersi dell'asserito credito da indebito versamento, essendo detto credito a favore di un soggetto terzo, ossia la società unica Controparte_2 legittimata a chiedere il rimborso dei contributi indebitamente versati.
✓ Da ultimo, riguardo alle spese di lite si precisa che seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e si liquidano in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ RIGETTA il ricorso e per l'effetto conferma gli avvisi di addebito opposti;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, il ricorrente alla refusione in favore dell'ente Parte_1
resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre accessori di legge se dovuti.-
Vicenza, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1011/2022 RG Lav. che porta riunita la nr. 253/2023 RG Lav. promossa da:
CF ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. L. Favaro e A. Beghetto
ricorrente - opponente
Contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. A. Tomasello;
resistente – opposta
Oggetto: opposizione avvisi di addebito: nr. 42420220001401227000 del 23.07.2022 e notificato il 30.08.2022 nr. 42420220002801378000 del 24.12.2022 e notificato il 24.01.2023 conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 05.06.2025 da remoto ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS.
pagina 1 di 8 Pemesso che:
• Parte ricorrente promuoveva l'opposizione all'avviso di addebito nr. 42420220001401227000 del 23.07.2022 e notificato il
30.08.2022 dell'importo complessivo di € 16.323,13= relativo all'omesso versamento dei contributi fissi dovuti alla Gestione
Commercianti dal 09/2015 al 10/2020, procedimento che veniva rubricato al nr. 1011/2022 RG Lav.
• Successivamente parte ricorrente promuoveva nuova opposizione all'avviso di addebito nr. 42420220002801378000 del 24.12.2022 e notificato il 24.01.2023 dell'importo complessivo di € 14.878,90= relativo all'omesso versamento dei contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti dal 09/2015 al 10/2020, procedimento che veniva rubricato al nr. 253/2023 RG. Lav.
• Precisamente negli avvisi di addebito impugnati veniva contestata il mancato versamento alla Gestione Commercianti dei contributi dovuti dal Sig. nel periodo Parte_1 settembre 2015- ottobre 2020.
• Riteneva il ricorrente che gli avvisi di addebito opposti fossero da annullare in quanto: a. lo stesso era da sempre iscritto alla gestione lavoratori dipendenti (FPLD); b. mai aveva gestito l'attività di famiglia costituita sotto forma di società CP_2 presso cui era dipendente;
c. l'avviso di addebito notificato
[...] nel 2023 costituiva pure una duplicazione di pretese facendo riferimento allo stesso periodo del primo avviso di addebito notificato nel 2022.
• Veniva quindi richiesto dal ricorrente: 1. la sospensione degli avvisi di addebito opposti;
2. la riunione delle cause nr.
1011/2022 RG Lav. e 253/2023 RG Lav.; 3. l'annullamento degli avvisi opposti e/o in via subordinata la compensazione dei contributi versati nel periodo 09/2015-10/2020 alla Gestione lavoratori dipendenti;
il tutto con vittoria sulle spese di lite.
• Si costituiva l nei rispettivi giudizi nr. 1011/2022 RG Lav e CP_1 nr. 253/2023 RG Lav. eccependo l'infondatezza dei rilievi pagina 2 di 8 avversi, evidenziando come gli avvisi opposti fossero da confermare in quanto: a. gli avvisi di addebito si riferissero alla 1^
e 2^ rata dei contributi dovuti (quello notificato nel 2022) ed alla
3^ e 4^ rata dei contributi dovuti (quello notificato nel 2023); b.
l'attività svolta dal nell'impresa familiare fosse da Parte_1 identificare non come lavoro subordinato ma come responsabile dell'impresa, così configurando i requisiti previsti dalla
L.662/1996 art. 1 comma 203; c. infine escludeva la possibilità di compensazione dei contributi versati alle due CP_3
( e FPLD) stante l'assenza di legittimità CP_4 sostanziale e processuale del ricorrente, essendo solo il datore di lavoro (ossia la società l'unico legittimato a Controparte_2 ripetere i contributi indebiti versati al FPLD.
• Concludeva, quindi, la resistente insistendo per: la revoca della sospensione;
il rigetto del ricorso e la vittoria sulle spese.
• All'udienza del 21/09/2023 veniva quindi disposta la riunione delle cause ex art. 273 2 comma cpc e si disponeva l'assunzione delle prove testimoniali.
• All'esito delle prove orali i procuratori chiedevano la fissazione della discussione, che si teneva il successivo 05.06.2025 - da remoto, ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc, mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS - ove entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande, opponendosi alle richieste avverse.-
Considerato che:
✓ Le domande del ricorrente non sono fondate ed andranno respinte per le motivazioni di seguito precisate.
✓ Dalle prove in atti è emerso che effettivamente il ricorrente non lavorava come dipendente della società ma si occupava della gestione dell'azienda.
✓ Significativa – tra le altre – è stata la testimonianza della Sig.ra che escussa all'udienza del 20/06/2024 ha Testimone_1 dichiarato: “Le ferie e permessi venivano decise insieme e poi la pagina 3 di 8 conferma arrivava dalla , dal o da . Se CP_2 Parte_2 Parte_1 dovevo avvisare per la mia assenza avvisavo tutti e tre i titolari ed il ragioniere”; “Non so se il seguisse un Parte_1 orario, a volte era presente in negozio a volte no. Il Parte_1 non era sempre presente in negozio come noi…. L'orario mi è stato assegnato da insieme a ”; “il Parte_2 Parte_1 Parte_2 veniva in negozio all'apertura ed alla chiusura;
poi passava qualche ora (anche per passarsi via). ADR. Quando non c'era il Vladimiro il riferimento erano (suo figlio)”. Parte_1
✓ Le riferite circostanze hanno poi trovato conferma nella testimonianza dell'Ispettore che escusso CP_1 Tes_2 all'udienza del 28.01.2025 ha confermato: “Io ero uno dei tre ispettori usciti per la verifica presso la società Parte_3
Ero uno di quelli che ha preso le dichiarazioni dei verbalizzanti.
Confermo il doc. sub 3 di che mi viene mostrato in quanto CP_1 una delle firme è la mia. Confermo altresì le dichiarazioni liberamente rese dai dipendenti di cui al doc.3”; ed ancora sempre il teste ha precisato che: “dalle dichiarazioni Tes_2 rese dal Sig. , dal e
Parte_1 Testimone_3 dagli altri dipendenti è emerso che il si
Parte_1 occupasse della gestione dell'azienda; mi ricordo che il papà del passava dal negozio ma più che altro per passare del
Parte_1 tempo in compagnia essendo molto anziano”; “Mi pare di ricordare che nel primo accesso il Titolare non era
Parte_1 presente essendo arrivato dopo. ADR Mi pare che dalle dichiarazioni rese dai dipendenti sia emerso che quando il figlio non era in negozio il papà era presente;
alla mia richiesta se il
lavorava in negozio mi è stato risposto che ogni tanto – Parte_2 quando mancava il figlio – andava ad aiutare”.
✓ Come se ciò non bastasse la conferma delle circostanze sopra riferite ha trovato pure riscontro dalle dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori agli Ispettori come si evince dal doc. sub CP_1
3 di parte resistente, tra cui rientrano pure la dichiarazione pagina 4 di 8 spontanee rese dallo stesso ricorrente e dal padre Tes_3
.
[...]
✓ Infatti il ricorrente dichiarava nel doc. sub 3 di parte resistente che “in realtà le decisioni le prendiamo tutti insieme (io, mio padre, il ragioniere)” e dichiarava altresì che “Per quanto mi riguarda mi occupo del campionario, della gestione in generale dell'azienda”.
✓ Anche il padre del ricorrente in sede di Testimone_3 libere dichiarazioni rese agli Ispettori dichiarava di essere CP_1 pensionato, di passare raramente a salutare e non per lavorare e che della gestione dell'azienda si occupava il figlio (ossia il
). Parte_1
✓ Dette dichiarazioni hanno poi trovato riscontro nelle dichiarazioni spontanee rese in sede ispettiva dalla Sig.ra CP_1 Tes_1
, poi riconfermate in sede testimoniale nel verbale
[...]
d'udienza del 20/06/2024.
✓ Nessun rilievo può essere - invece - attribuito alle dichiarazioni rese dal teste nel verbale d'udienza del Testimone_4
20/06/2024, in quanto lo stesso ha decisamente cambiato la versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato spontaneamente nell'imminenza dei rilievi ispettivi, affermando espressamente:
“Nego la circostanza dichiarata nel doc. 3 in cui ho CP_1 affermato che noi dipendenti siamo tutti subordinati, al Sig.
è lui a dirigere il negozio, è lui che si Parte_1 interessa dei fornitori, è lui che prende tutte le decisioni aziendali”, tant'è che l'odierno giudicante decideva di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per valutare il comportamento del teste ai sensi e per gli effetti dell'art. 372 cp.
✓ Dalle circostanze sopra evidenziate è evidente che il Sig.
non svolgesse il tipico lavoro dipendente;
Parte_1 infatti non rispettava un orario preciso di lavoro, non era sottoposto ad alcun potere direttivo, si occupava di dirigere il negozio, gestire i dipendenti, interessarsi dei fornitori e quindi si pagina 5 di 8 occupava della gestione in generale dell'azienda (prendendo tutte le decisioni relative all'azienda) come pacificamente ammesso da lui stesso in sede di dichiarazioni spontanee e CP_1 pure confermato dal padre Testimone_3
✓ Pertanto corretta deve ritenersi l'iscrizione d'ufficio compiuta dall' del Sig. alla gestione CP_1 Parte_1
Commercianti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 203
L.662/1996, come pure evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenza nr. 5322/2014).
✓ A tal proposito la giurisprudenza di legittimità prevede che indipendentemente dalla qualificazione del rapporto compiuta dalle parti in sede di sottoscrizione contrattuale per la classificazione del rapporto come lavoro subordinato, il giudice deve attenersi all'effettivo svolgimento del medesimo che deve essere caratterizzato dalla subordinazione (valga per tutte Cass.
27696/2023); ed ancora il Supremo Collegio precisa altresì che requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa
(valga per tutte Cass. nr. 22146/2023).
✓ Nel caso di specie dalle prove orali e documentali agli atti è emerso chiaramente come la gestione dell'azienda fosse affidata al , il quale non solo non operava sotto la Parte_1 direzione ed alle dipendenze del padre che Testimone_3 peraltro “passava raramente in azienda per salutare e non per lavorare” (come dallo stesso pacificamente ammesso); ma era l'odierno ricorrente ad assumere le decisioni sul personale, sulla direzione del negozio e sui fornitori (valgano al riguardo le dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente e dal padre in sede pagina 6 di 8 pure confermate dalle testimonianze dei testi CP_1 Tes_1
e ).
[...] Tes_2
✓ Inoltre alcun rilievo può essere attribuito al doc. 2 di parte ricorrente (ossia la comunicazione di cancellazione CP_1 dell'impresa TI ES dalla Gestione Commercianti effettuata a far data dal 08.10.2020), quale elemento che condurrebbe a ritenere illegittima l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e conseguentemente l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti.
✓ Infatti dal documento sub 2 di parte ricorrente emerge solo che la cancellazione dalla Gestione Commercianti dell'Impresa
si riferisce ad un periodo successivo Parte_1 rispetto a quello della contribuzione richiesta negli avvisi di addebito opposti;
inoltre alla cancellazione l provvede - CP_1 dopo opportuni accertamenti - a seguito della presentazione di una specifica domanda da parte dell'interessato, ossia nel caso di specie proprio l'odierno ricorrente.
✓ Alla luce delle riferite considerazioni devono ritenersi corretti e legittimi gli avvisi di addebito opposti che andranno confermati da questo giudicante.
✓ Relativamente, invece, alla richiesta di compensazione dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti dal Sig. Parte_1
rispetto a quelli versati al FPLD, corretta è l'eccezione
[...] di secondo cui lo stesso non ha legittimazione CP_1 Parte_1 processuale e sostanziale per avvalersi dell'asserito credito da indebito versamento, essendo detto credito a favore di un soggetto terzo, ossia la società unica Controparte_2 legittimata a chiedere il rimborso dei contributi indebitamente versati.
✓ Da ultimo, riguardo alle spese di lite si precisa che seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e si liquidano in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ RIGETTA il ricorso e per l'effetto conferma gli avvisi di addebito opposti;
➢ CONDANNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cpc, il ricorrente alla refusione in favore dell'ente Parte_1
resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre accessori di legge se dovuti.-
Vicenza, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 8 di 8