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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9300 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Gabriella Gagliardi all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26831/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
CI e con lo stessa elettivamente domiciliata in Sant'Antimo alla via Fratelli Cervi,
9, come da procura allegata.
-RICORRENTE-
E
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Carta docenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2024 l'istante in epigrafe indicata, insegnante di ruolo, ha dedotto di aver lavorato a tempo determinato presso Istituzioni Scolastiche Statali nelle annualità 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 e di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
1 alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza della
Corte di Cassazione n.32104/2022 del 31.10.2022, chiedeva che questo Giudice volesse:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
…omissis…”, vinte le spese legali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
***
Va dichiarata la contumacia del stante la ritualità Controparte_1 della notifica del ricorso introduttivo (cfr .in atti relate di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso notificato con pec del 3.01.2025) .
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
2 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il
Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo
3 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto parzialmente fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte della Corte di
Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche, tanto risulta dal cedolino paga del mese di ottobre 2025 che indica l'inquadramento della stessa quale docente di scuola elementare e materna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. allegato nota di deposito del 17.11.2025)
Ha altresì dimostrato rispetto agli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-
2025 di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Tale circostanza risulta documentalmente provata dalle buste paga del giugno 2022, del giugno 2023, del giugno 2024 e del giugno 2025 - prodotte su autorizzazione del Giudice - ad integrazione dei seguenti contratti di lavoro:
-contratto con Istituto Comprensivo D'Aosta-Scura in Napoli per un posto “sostegno psicofisico” su tipologia “posto interno”, con decorrenza dal 8.10.2021 e cessazione al
30.06.2022, per n. 25 ore settimanali;
-contratto con Istituto Comprensivo 12 Foscolo- Oberdan in Napoli per un posto “comune” su tipologia “posto interno” per il periodo dal 28.09.2022 al 30.06.2023, per n. 25 ore settimanali;
-contratto con Istituto Comprensivo 12 Foscolo- Oberdan in Napoli per un posto “comune” su tipologia “posto interno” con termine iniziale 29.09.2023 e termine finale del 30.06.2024, per n. 25 ore settimanali;
-contratto con Istituto Comprensivo D'Aosta-Scura in Napoli per un posto “comune” su tipologia “posto interno” con decorrenza dal 15. 10.2024 al 30.06.2025 .In relazione a tale ultimo contratto, nel cedolino giugno 2025 è annotata la decorrenza del contratto dal
12.12.2024, in ogni caso rientrante nella tipologia di incarico annuale prevista dalla L. 124 del 1999 e secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella decisione sopra richiamata.
Viceversa, rispetto all'anno scolastico 2019-2020, è stato depositato il contratto relativo a supplenza annuale presso Istituto Comprensivo S. TA in Napoli in una copia priva di sottoscrizione, che non può rappresentare prova idonea alla dimostrazione di aver prestato servizio in tale annualità, in assenza di ulteriore documentazione, pur sollecitata dal giudicante, che possa confermare il contratto de quo.
4 Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La disposizione in esame, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta entro i limiti sopra precisati
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate nella misura di un terzo e per la residua parte cedono a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione:
1)accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021-2022,
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 in relazione a ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
3)compensa le spese di lite nella misura di un terzo, condanna il Controparte_1
, in persona del alla rifusione dei restanti due terzi, 2/3 che
[...] CP_3 liquida in € 900,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Gabriella Gagliardi all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26831/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
CI e con lo stessa elettivamente domiciliata in Sant'Antimo alla via Fratelli Cervi,
9, come da procura allegata.
-RICORRENTE-
E
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Carta docenti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.12.2024 l'istante in epigrafe indicata, insegnante di ruolo, ha dedotto di aver lavorato a tempo determinato presso Istituzioni Scolastiche Statali nelle annualità 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 e di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e
97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato
1 alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, richiamate la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza della
Corte di Cassazione n.32104/2022 del 31.10.2022, chiedeva che questo Giudice volesse:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
…omissis…”, vinte le spese legali, con attribuzione.
Il , benché ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
Acquisiti i documenti prodotti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
***
Va dichiarata la contumacia del stante la ritualità Controparte_1 della notifica del ricorso introduttivo (cfr .in atti relate di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso notificato con pec del 3.01.2025) .
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
2 individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il
Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo
3 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto parzialmente fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte della Corte di
Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche, tanto risulta dal cedolino paga del mese di ottobre 2025 che indica l'inquadramento della stessa quale docente di scuola elementare e materna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. allegato nota di deposito del 17.11.2025)
Ha altresì dimostrato rispetto agli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-
2025 di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella richiamata decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Tale circostanza risulta documentalmente provata dalle buste paga del giugno 2022, del giugno 2023, del giugno 2024 e del giugno 2025 - prodotte su autorizzazione del Giudice - ad integrazione dei seguenti contratti di lavoro:
-contratto con Istituto Comprensivo D'Aosta-Scura in Napoli per un posto “sostegno psicofisico” su tipologia “posto interno”, con decorrenza dal 8.10.2021 e cessazione al
30.06.2022, per n. 25 ore settimanali;
-contratto con Istituto Comprensivo 12 Foscolo- Oberdan in Napoli per un posto “comune” su tipologia “posto interno” per il periodo dal 28.09.2022 al 30.06.2023, per n. 25 ore settimanali;
-contratto con Istituto Comprensivo 12 Foscolo- Oberdan in Napoli per un posto “comune” su tipologia “posto interno” con termine iniziale 29.09.2023 e termine finale del 30.06.2024, per n. 25 ore settimanali;
-contratto con Istituto Comprensivo D'Aosta-Scura in Napoli per un posto “comune” su tipologia “posto interno” con decorrenza dal 15. 10.2024 al 30.06.2025 .In relazione a tale ultimo contratto, nel cedolino giugno 2025 è annotata la decorrenza del contratto dal
12.12.2024, in ogni caso rientrante nella tipologia di incarico annuale prevista dalla L. 124 del 1999 e secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella decisione sopra richiamata.
Viceversa, rispetto all'anno scolastico 2019-2020, è stato depositato il contratto relativo a supplenza annuale presso Istituto Comprensivo S. TA in Napoli in una copia priva di sottoscrizione, che non può rappresentare prova idonea alla dimostrazione di aver prestato servizio in tale annualità, in assenza di ulteriore documentazione, pur sollecitata dal giudicante, che possa confermare il contratto de quo.
4 Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Tuttavia, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In tali termini va qualificata la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La disposizione in esame, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta entro i limiti sopra precisati
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate nella misura di un terzo e per la residua parte cedono a carico del soccombente. CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione:
1)accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021-2022,
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 in relazione a ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
3)compensa le spese di lite nella misura di un terzo, condanna il Controparte_1
, in persona del alla rifusione dei restanti due terzi, 2/3 che
[...] CP_3 liquida in € 900,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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