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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5840/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - CO - Messina Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 650/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 5840/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro il Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto, La Regione Siciliana, l'Ag. Entrate Direzione
Provinciale Messina e l'Ag.entrate - CO - Messina avverso:
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 IRPEF-Altro
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 IVA-Altro
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 TARI
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 IRAP
- Avviso Is crizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 Tasse Automobilistiche.
Eccepisce:
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti sottostanti la comunicazione opposta;
- la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore nonché la nullità dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità delproprio operato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina-, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità delproprio operato.
La Regione Siciliana, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Barcellona P.G. non risulta costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, le cartelle contestate sono state regolarmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata unitamente agli estratti di ruolo.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento rende inammissibili le contestazioni che si sarebbero dovute sollevare, a pena di decadenza, impugnando tempestivamente le suddette cartelle entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse.
Infatti, in base all'art.19 – comma 3° - del D.lgs. 546/92: “…Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”; pertanto, qualsivoglia contestazione in ordine alla pretesa impositiva (ivi comprese le eccezioni di illegittimità dei tributi, decadenza e prescrizione eventualmente maturate alla data di notifica delle cartelle) avrebbe dovuto essere sollevata impugnando le cartelle e non l'atto successivo.
Sul punto, si veda ordinanza della Corte di Cassazione n. 12759/18, in base alla quale“…il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale…”.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate CO ha notificato i seguenti atti interruttivi:
-intimazione di pagamento 29520189004335182000 con prova notifica
- intimazione di pagamento 29520239002422933000 con prova notifica
-intimazione di pagamento 29520249011036837000 con prova notifica
- pignoramento presso terzi 29584202400003370001 con prova notifica Ebbene, avuto riguardo alle data di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, non risultano decorsi i termini prescrizionali considerata anche la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo intercorrente tra l'8.3.20 ed il 31.8.21, disposta dagli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e s.m.i., emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 1.900,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore dell' Agenzia delle Entrate CO da liquidarsi in favore del procuratore Antistatario ed euro 1.900,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina. Così deciso in Messina lì 04.02.2026 Il Presidente
Relatore Dott.ssa IT Rampulla
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5840/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - CO - Messina Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 IRAP
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500001590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 650/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 5840/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro il Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto, La Regione Siciliana, l'Ag. Entrate Direzione
Provinciale Messina e l'Ag.entrate - CO - Messina avverso:
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 IRPEF-Altro
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 IVA-Altro
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 TARI
- Avviso Iscrizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 IRAP
- Avviso Is crizione Ipotecaria n. 29576202500001590000 Tasse Automobilistiche.
Eccepisce:
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti sottostanti la comunicazione opposta;
- la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore nonché la nullità dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità delproprio operato.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina-, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità delproprio operato.
La Regione Siciliana, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Barcellona P.G. non risulta costituito.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, le cartelle contestate sono state regolarmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata unitamente agli estratti di ruolo.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento rende inammissibili le contestazioni che si sarebbero dovute sollevare, a pena di decadenza, impugnando tempestivamente le suddette cartelle entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse.
Infatti, in base all'art.19 – comma 3° - del D.lgs. 546/92: “…Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”; pertanto, qualsivoglia contestazione in ordine alla pretesa impositiva (ivi comprese le eccezioni di illegittimità dei tributi, decadenza e prescrizione eventualmente maturate alla data di notifica delle cartelle) avrebbe dovuto essere sollevata impugnando le cartelle e non l'atto successivo.
Sul punto, si veda ordinanza della Corte di Cassazione n. 12759/18, in base alla quale“…il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale…”.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate CO ha notificato i seguenti atti interruttivi:
-intimazione di pagamento 29520189004335182000 con prova notifica
- intimazione di pagamento 29520239002422933000 con prova notifica
-intimazione di pagamento 29520249011036837000 con prova notifica
- pignoramento presso terzi 29584202400003370001 con prova notifica Ebbene, avuto riguardo alle data di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, non risultano decorsi i termini prescrizionali considerata anche la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo intercorrente tra l'8.3.20 ed il 31.8.21, disposta dagli artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e s.m.i., emanati in relazione all'emergenza legata alla pandemia di COVID 19.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in complessivi euro 1.900,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore dell' Agenzia delle Entrate CO da liquidarsi in favore del procuratore Antistatario ed euro 1.900,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina. Così deciso in Messina lì 04.02.2026 Il Presidente
Relatore Dott.ssa IT Rampulla