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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10745 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 41428/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GIULIANO GRÜNER e FABIO MONACO.
Ricorrente contro
(CF ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato. resistente
OGGETTO: riconoscimento status vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto del Ten. E.I. in congedo a vedersi riconosciuto lo status di vittima del Parte_1
dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 e, conseguentemente, ad ottenere la corresponsione dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006, in relazione alle sofferte infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, previa disapplica-zione e/o annullamento della nota del , Controparte_1 [...]
della Leva, II Reparto, Servizi Speciale Benefici, Controparte_2 Posizione n. 14654/SSB datata 11 novembre 2022, e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
a corrispondergli tutti i benefici economici previsti dalla legge, ivi compresa la speciale elargizione, nonché gli speciali assegni vitalizi, inclusi gli arretrati a decorrere dal 23 settembre 2012, ovverosia per 10 anni antecedenti alla presentazione dell'istanza del ricorrente del 23 settembre
2022, sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
.Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”
Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare inammissibili e infondate le domande di controparte per le ragioni sopraindicate. Spese vinte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La vicenda fattuale e i rilievi delle parti
1.1. Risulta pacifico, nonché riscontrato dalla documentazione processuale, quanto di seguito indicato:
- - arruolato nell'Esercito Italiano il 28 aprile 1981 e Parte_1
posto in congedo assoluto su domanda il 27 aprile 1984 - in data 1 febbraio 1982 ha subito un infortunio durante il servizio riportando un
«trauma multiplo in regione cranica e facciale. Otorragia per lesione del condotto uditivo»; con verbale del 3 giugno 1982, la CMO competente ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità «Trauma cranico facciale con ferite lacerocontuse frontali e sopraciliari» (doc. 3 ric.); a seguito di istanza di aggravamento del 12 gennaio 1991, la CMO competente ha accertato l'esistenza di «sfumate note neurodistoniche in soggetto con
Pag. 2 di 8 pregresso trauma facciale»; con decreto del n. Controparte_1
100 del 2 febbraio 1994, sono state riconosciute al ricorrente tre annualità di 8° categoria della tabella A (doc. 7,8 ric.);
- in data 23 settembre 2022 il ricorrente ha presentato istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
con nota del 11 novembre 2022 l'Amministrazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione (doc. 9,10 ric.).
1.2. In sede giudiziale, ha affermata l'illegittimità del Parte_1
menzionato provvedimento di diniego dell'amministrazione, affermando l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui dell'art. 1, comma 563, lett. c) della l. n. 266 del 2005, e contestando l'avvenuta prescrizione della pretesa.
L'amministrazione si è costituita in data 12.2.2025, negando l'esistenza dei predetti presupposti e ribadendo la legittimità del diniego anche in ragione dell'intervenuta prescrizione.
2. Lo status di “vittima del dovere” ex art art. 1, comma 563, L. n. 266 del
2005
2.1. Il quadro normativo e l'interpretazione giurisprudenziale
L'art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005 ha stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella
Pag. 3 di 8 vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente precisato che “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d),
e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024).
In particolare, come è stato evidenziato in motivazione, “…questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso
Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione
(art. 41, comma 2°, c.p.). Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di
Pag. 4 di 8 cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n.
466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate
“in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b),
c),e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n.
466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del
Pag. 5 di 8 dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività…”.
2.2. La fattispecie concreta
Nella fattispecie, il ricorrente - all'epoca dell'infortunio in servizio quale sottotenente di complemento presso il 78° Battaglione Motorizzato “Lupi di
Toscana” - ha dedotto che in data 1° febbraio 1982 era stato comandato in servizio di guardia e vigilanza presso la Polveriera di Rapolano (SI) e che,
“Allertatosi per aver udito il rumore di uno sparo da arma fuoco, prove- niente dalla zona delle altane, si stava recando, con un mezzo militare dotato di autista, in loco per effettuare il sopralluogo. Durante il tragitto, l'autista
è stato colto da un improvviso malore, cosicché il ricorrente è stato costretto a condurre il mezzo. Sennonché, l'attraversamento di un animale selvatico ha costretto il ad una brusca sterzata, che, anche a causa delle Pt_2 Pt_1
condizioni atmosferiche avverse e del fondo stradale dissestato e scivoloso, ha provocato il ribaltamento del mezzo”.
La ricostruzione dei fatti così operata è stata in parte contestata dall'amministrazione, che ha rilevato come l'infortunio non si fosse verificato mentre il ricorrente procedeva a un sopralluogo, poiché, in realtà - come emergente dalle dichiarazioni rese dai colleghi presenti e dalla sentenza del Tribunale militare di La Spezia n. 568 del 9 ottobre 1983, citata dallo stesso ricorrente - l'evento era accaduto mentre i militari si accingevano a fare il cambio della guardia;
ha quindi affermato che il
Pag. 6 di 8 normale servizio di guardia non poteva ritenersi riconducibile al concetto di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 563.
In ogni caso, va evidenziato come si prospetti pacifico che l'infortunio si sia verificato a causa dell'attraversamento di un animale selvatico, che ha indotto il tenente ad una brusca manovra che ha provocato il Pt_1
ribaltamento del mezzo, anche a causa delle condizioni atmosferiche avverse e del fondo stradale dissestato e scivoloso.
Si tratta dunque di un evento avvenuto per una causa che non può in alcun modo essere considerata come concretizzazione del rischio tipico del servizio concetto di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 563, volto alla protezione di strutture militari o civili che necessitano di una specifica sorveglianza, la cui intrinseca pericolosità - per l'esistenza di condizioni ambientali e operative comportanto un più elevato fattore di rischio rispetto alle ordinarie modalità di esecuzione dell'attività - merita la particolare tutela offerta dalla norma citata.
Pertanto - anche volendo prescindere da ogni valutazione in merito alla parziale diversità delle ricostruzioni delle parti in merito alla tipologia del servizio svolto, e considerare come pacifico che l'infortunio sia avvenuto durante il servizio di vigilanza di cui alla lettera c) - le circostanze concrete dell'evento, come descritte dallo stesso ricorrente ,escludono che lo stesso sia intervenuto in dipendenza di un rischio qualificato, specificamente attinente a tale servizio;
del resto, come già rilevato, l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Pag. 7 di 8 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, la domanda non può dunque essere accolta.
3. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e della complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 4.242,35, di cui € 553,35 per spese generali.
23/10/2025 Il Giudice
Pag. 8 di 8
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 41428/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti GIULIANO GRÜNER e FABIO MONACO.
Ricorrente contro
(CF ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato. resistente
OGGETTO: riconoscimento status vittima del dovere
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto del Ten. E.I. in congedo a vedersi riconosciuto lo status di vittima del Parte_1
dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 e, conseguentemente, ad ottenere la corresponsione dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 243 del 2006, in relazione alle sofferte infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, previa disapplica-zione e/o annullamento della nota del , Controparte_1 [...]
della Leva, II Reparto, Servizi Speciale Benefici, Controparte_2 Posizione n. 14654/SSB datata 11 novembre 2022, e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
a corrispondergli tutti i benefici economici previsti dalla legge, ivi compresa la speciale elargizione, nonché gli speciali assegni vitalizi, inclusi gli arretrati a decorrere dal 23 settembre 2012, ovverosia per 10 anni antecedenti alla presentazione dell'istanza del ricorrente del 23 settembre
2022, sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
.Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”
Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare inammissibili e infondate le domande di controparte per le ragioni sopraindicate. Spese vinte.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La vicenda fattuale e i rilievi delle parti
1.1. Risulta pacifico, nonché riscontrato dalla documentazione processuale, quanto di seguito indicato:
- - arruolato nell'Esercito Italiano il 28 aprile 1981 e Parte_1
posto in congedo assoluto su domanda il 27 aprile 1984 - in data 1 febbraio 1982 ha subito un infortunio durante il servizio riportando un
«trauma multiplo in regione cranica e facciale. Otorragia per lesione del condotto uditivo»; con verbale del 3 giugno 1982, la CMO competente ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità «Trauma cranico facciale con ferite lacerocontuse frontali e sopraciliari» (doc. 3 ric.); a seguito di istanza di aggravamento del 12 gennaio 1991, la CMO competente ha accertato l'esistenza di «sfumate note neurodistoniche in soggetto con
Pag. 2 di 8 pregresso trauma facciale»; con decreto del n. Controparte_1
100 del 2 febbraio 1994, sono state riconosciute al ricorrente tre annualità di 8° categoria della tabella A (doc. 7,8 ric.);
- in data 23 settembre 2022 il ricorrente ha presentato istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere;
con nota del 11 novembre 2022 l'Amministrazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, in quanto tardiva, essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione (doc. 9,10 ric.).
1.2. In sede giudiziale, ha affermata l'illegittimità del Parte_1
menzionato provvedimento di diniego dell'amministrazione, affermando l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere di cui dell'art. 1, comma 563, lett. c) della l. n. 266 del 2005, e contestando l'avvenuta prescrizione della pretesa.
L'amministrazione si è costituita in data 12.2.2025, negando l'esistenza dei predetti presupposti e ribadendo la legittimità del diniego anche in ragione dell'intervenuta prescrizione.
2. Lo status di “vittima del dovere” ex art art. 1, comma 563, L. n. 266 del
2005
2.1. Il quadro normativo e l'interpretazione giurisprudenziale
L'art. 1, comma 563, L. n. 266 del 2005 ha stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella
Pag. 3 di 8 vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
Al riguardo, la Suprema Corte ha condivisibilmente precisato che “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d),
e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024).
In particolare, come è stato evidenziato in motivazione, “…questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso
Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.) o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con l'azione o l'omissione
(art. 41, comma 2°, c.p.). Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di
Pag. 4 di 8 cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n.
466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate
“in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b),
c),e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n.
466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del
Pag. 5 di 8 dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività…”.
2.2. La fattispecie concreta
Nella fattispecie, il ricorrente - all'epoca dell'infortunio in servizio quale sottotenente di complemento presso il 78° Battaglione Motorizzato “Lupi di
Toscana” - ha dedotto che in data 1° febbraio 1982 era stato comandato in servizio di guardia e vigilanza presso la Polveriera di Rapolano (SI) e che,
“Allertatosi per aver udito il rumore di uno sparo da arma fuoco, prove- niente dalla zona delle altane, si stava recando, con un mezzo militare dotato di autista, in loco per effettuare il sopralluogo. Durante il tragitto, l'autista
è stato colto da un improvviso malore, cosicché il ricorrente è stato costretto a condurre il mezzo. Sennonché, l'attraversamento di un animale selvatico ha costretto il ad una brusca sterzata, che, anche a causa delle Pt_2 Pt_1
condizioni atmosferiche avverse e del fondo stradale dissestato e scivoloso, ha provocato il ribaltamento del mezzo”.
La ricostruzione dei fatti così operata è stata in parte contestata dall'amministrazione, che ha rilevato come l'infortunio non si fosse verificato mentre il ricorrente procedeva a un sopralluogo, poiché, in realtà - come emergente dalle dichiarazioni rese dai colleghi presenti e dalla sentenza del Tribunale militare di La Spezia n. 568 del 9 ottobre 1983, citata dallo stesso ricorrente - l'evento era accaduto mentre i militari si accingevano a fare il cambio della guardia;
ha quindi affermato che il
Pag. 6 di 8 normale servizio di guardia non poteva ritenersi riconducibile al concetto di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 563.
In ogni caso, va evidenziato come si prospetti pacifico che l'infortunio si sia verificato a causa dell'attraversamento di un animale selvatico, che ha indotto il tenente ad una brusca manovra che ha provocato il Pt_1
ribaltamento del mezzo, anche a causa delle condizioni atmosferiche avverse e del fondo stradale dissestato e scivoloso.
Si tratta dunque di un evento avvenuto per una causa che non può in alcun modo essere considerata come concretizzazione del rischio tipico del servizio concetto di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 563, volto alla protezione di strutture militari o civili che necessitano di una specifica sorveglianza, la cui intrinseca pericolosità - per l'esistenza di condizioni ambientali e operative comportanto un più elevato fattore di rischio rispetto alle ordinarie modalità di esecuzione dell'attività - merita la particolare tutela offerta dalla norma citata.
Pertanto - anche volendo prescindere da ogni valutazione in merito alla parziale diversità delle ricostruzioni delle parti in merito alla tipologia del servizio svolto, e considerare come pacifico che l'infortunio sia avvenuto durante il servizio di vigilanza di cui alla lettera c) - le circostanze concrete dell'evento, come descritte dallo stesso ricorrente ,escludono che lo stesso sia intervenuto in dipendenza di un rischio qualificato, specificamente attinente a tale servizio;
del resto, come già rilevato, l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Pag. 7 di 8 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, la domanda non può dunque essere accolta.
3. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore indeterminabile e della complessità della controversia, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 4.242,35, di cui € 553,35 per spese generali.
23/10/2025 Il Giudice
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