Art. 1. Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all' articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 , e' elevato a L. 500.000 annue.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all' articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127 , e' elevato a L. 500.000 annue.