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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9704 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10828/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in Melito (Na) alla via Parte_1 degli Eucalipti n.17, Cf rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Renato Spadaro in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Corrado Di Nardo (C.F. in virtù di procura generale alle liti C.F._2 rilasciata dal Sindaco in data 15 settembre 2022 a rogito dal Notaio Per_1
repertorio n. 22594 raccolta n.10527 allegata alla comparsa di
[...] costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 premettendo che l'immobile sito in Melito di Napoli alla Via degli Eucalipti n. 17 sc. B p. t int. 3, di proprietà̀ del comune di Napoli, era stato condotto in locazione dallo zio, sig. , nato a [...] Persona_2 il 18.1.41 e deceduto il 1.6.2013; che la stessa conviveva con lui sin dal 01.09.2006, chiedeva all'Istituto l'applicazione in proprio favore dell'art. 19 co I del Regolamento Reg. Campania 11/2019 e la conseguente voltura del contratto in proprio favore. Pertanto conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli, onde Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità della Determina e, nel merito, disapplicando i provvedimenti del convenuto sopra richiamati, accertare il diritto della ricorrente Controparte_1 alla regolarizzazione del rapporto locativo mediante voltura relativa all'immobile sito in Melito di Napoli alla Via degli Eucalipti n. 17 sc. B p. t int. 3 al BU ordinando all'Ente convenuto di P.IVA_2 provvedere a tale adempimento” vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il contestando l'avverso Controparte_1 dedotto di cui chiedeva il rigetto.
Convertito il rito, disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata ex art 189 c.p.c., all'udienza del 13/10/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa in decisione
Va in via preliminarmente disattesa la doglianza afferente la nullità della determina in oggetto, perché priva di sottoscrizione autografa del Dirigente responsabile e di attestazione da parte del P.U. della conformità della copia analogica del provvedimento impugnato a quella originale in formato digitale, in violazione degli artt. 23 e 24 Dlgs 82/05. Trattasi di doglianza puramente formale mentre alcuna doglianza è stata mossa, per converso, alla riferibilità del documento all'organo competente.
Orbene, l'art 24 co 1 e 2 del D.lgs. 82/05 prevede che, per un verso, “la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed
- 2 - al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata”; per l'altro, “l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.
Ebbene, nel caso di specie, nel provvedimento impugnato si legge
“sottoscritto digitalmente da Il dirigente Dottssa Cinzia D'Oriano” ed in calce la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d Lgs 82 del 07/03/2005, ss. mm. ii. (CAD). La presente Disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del ai sensi dell'articolo 22 del d. Controparte_1
Lgs. 82/2005”. L'aspetto fattuale, testè riportato, depone per la piena correttezza della redazione dell'atto che risulta per tabulas firmato digitalmente in conformità della normativa innanzi richiamata (si consideri che la firma digitale – come posto in rilievo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22781/2015 – è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).
Con riferimento, in particolare poi, alla copia dell'atto, la giurisprudenza amministrativa ha da ultimo chiarito che la mancata sottoscrizione della copia dell'atto non determina la nullità (né tantomeno l'illegittimità) qualora, comunque, questo contenga elementi sufficienti ed idonei ad individuare l'autore del provvedimento e consenta al soggetto che lo riceve di individuare l'imputabilità della determinazione stessa ad un soggetto ben preciso dell'Amministrazione procedente per cui “la mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente» (cfr . TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401). “Non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso» ( cfr TAR Campania 10 luglio 2020 n. 3019, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 12 novembre 2019, n. 2713 T.A.R. Salerno, sez. II, 9 CP_2
- 3 - dicembre 2014, n. 2078, idem T.A.R. Napoli, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2039). Il provvedimento, o l'atto amministrativo, esiste, dunque, egualmente come tale in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentono comunque di attribuirlo ad un'Amministrazione e, al suo interno, all'agente materiale competente in astratto secondo le norme positive.
Nel caso di specie dal provvedimento impugnato emergono l'autorità procedente, l'organo rappresentativo dell'ente emanante sicchè è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto, del resto mai contestata e messa in dubbio dal ricorrente.
Con riferimento, poi, all'art 23 d.lgs. cit. si osserva, innanzitutto, che esso non delinea il regime di validità del documento informatico né della copia analogica da esso estratta, ma esclusivamente la valenza probatoria di quest'ultima stabilendo che la copia in formato cartaceo del documento informatico, a certe condizioni, ha lo stesso valore probatorio di quest'ultimo.
In particolare al comma 1 del citato articolo si legge “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Al comma 2 invece, vi è scritto che: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.
Ebbene, tra il primo ed il secondo comma dell'art 23 del d.lgs. cit. pare sussistere un rapporto di genere a specie laddove, il primo comma si riferisce, ai documenti informatici in generale, ovvero, a tutti quelli generati prescindendo dalle specifiche regole tecniche stabilite dall'art 71 D.lgs. 82/05 (CAD), regole che, invero, sono deputate ad assicurare la piena genuinità del documento creato digitalmente. L'assunto in questione sembra confermato, altresì, dal fatto che il comma in esame prevede la necessaria attestazione da parte del p.u. della conformità
- 4 - all'originale della copia dell'atto su supporto cartaceo, attestazione non è prevista nel secondo comma.
Orbene, nel caso di specie, l'istante non ha esperito alcun disconoscimento di tale atto (di cui non è contestata la conformità alle regole tecniche stabilite dal CAD), disconoscimento da doversi intendere come “chiaro, circostanziato ed esplicito” e da estrinsecarsi
“nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta". In ogni caso, l'istante, malgrado la sola asserita irregolarità formale, non ha contestato sul piano della riferibilità, contenutistica e di merito l'atto impugnato, contestazione che, per quanto sopra osservato, avrebbe dovuto costituire il presupposto logico-giuridico per porre in discussione l'efficacia probatoria della copia analogica del documento informatico come disciplinato dall'art 23 D.lgs. cit.
Nel merito, la domanda formulata dall'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata
L'attrice, a fondamento della sua pretesa, ha dedotto che l'odierna convenuta avrebbe illegittimamente rigettato l'istanza di voltura nella locazione dell'immobile oggetto del giudizio per carenza del requisito della convivenza anagrafica nel biennio antecedente la morte dello zio assegnatario. In particolare, ad avviso dell'attrice, tale diniego sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 11 del 28.10.2019 (recante la disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) in quanto tale ultima disposizione richiederebbe la necessità di dimostrare, attraverso la residenza anagrafica, il requisito della coabitazione o convivenza per almeno due anni solo in caso di ampliamento del nucleo familiare e non anche nella diversa ipotesi in cui l'istante appartenesse al nucleo familiare originario atteso che, in tale ultima ipotesi, ai fini del subentro, sarebbe sufficiente provare l'effettiva coabitazione con l'assegnatario con conseguente irrilevanza della circostanza che l'attore abbia fissato la propria residenza nell'immobile de quo solo a decorrere dal 2006 atteso che di fatto la ricorrente coabitava con lo zio sin dal 2006, anche se anagraficamente
- 5 - risulta trasferita solo dal 2012, e faceva parte del nucleo familiare originario. L'assunto è infondato per i seguenti motivi. L'art. 19 del Regolamento regionale n.11/2019, rubricato – “subentro nell'assegnazione”, dispone che “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. […] 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. […] 5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.
6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
[..]”.
A riguardo giova, preliminarmente, precisare che in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, il legislatore non configura la possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio e.r.p. come un automatismo ancorato alla sola condizione soggettiva di appartenere al nucleo familiare originario o ampliato, ma demanda altresì all'Ente Gestore la verifica in ordine alla insussistenza in capo al subentrante e a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Tale verifica attiene alla permanenza dei requisiti di accessibilità all'edilizia residenziale pubblica i quali devono sussistere non solo al momento dell'assegnazione originaria, ma anche in costanza del rapporto e in ogni sua possibile evoluzione quale la possibilità di subentro dell'assegnazione ex art. 19 del regolamento regionale n. 11/2019.
Tale ultima disposizione, pertanto, individua i soggetti componenti del nucleo familiare legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto, richiedendosi, a tal fine, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo a tali soggetti dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (cfr. Cass. n.10587/2021 secondo cui “l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od
- 6 - ampliato costituiscano condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio”).
Tali considerazioni consentono di evidenziare l'insufficienza delle argomentazioni addotte dall'attrice a fondamento della sua pretesa atteso che, nel domandare l'accertamento del diritto di subentro nell'alloggio condotto in locazione dallo zio defunto, ella nulla ha dedotto in ordine ai suddetti fatti costitutivi del diritto azionato, limitandosi genericamente ad affermare la sua qualità di appartenente al nucleo familiare originario.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, va rilevato inoltre che l'attrice, pur riconoscendo di aver fissato la propria residenza nell'alloggio de quo solo a decorrere dal 2012 (cfr. certificato di residenza storica in atti), ha assunto che tale circostanza sarebbe irrilevante in quanto, facendo parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, la propria legittimazione al subentro troverebbe fondamento nell'art. 19, comma I del regolamento regionale n. 11/2019 e non già nei commi V e VI della medesima disposizione.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la differenza tra le anzidette norme risiederebbe nel fatto che, ai fini del subentro nell'assegnazione, l'art. 19 comma 1 Regolamento regionale n. 11/2019, con riferimento ai componenti del nucleo familiare originario, richiederebbe il solo requisito della stabile convivenza a nulla rilevando la residenza anagrafica.
Al contrario i successivi commi V e VI, con riferimento ai soli componenti del nucleo familiare ampliato (intendendosi per tali coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario) imporrebbero che la coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare vada dimostrata attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato e che la stessa debba essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
Sulla base di tali argomentazioni, l'attrice, valorizzando la sua qualità di componente del nucleo familiare originario, ha dedotto che la convenuta avrebbe illegittimamente rigettato l'istanza di subentro nella locazione dell'immobile oggetto del giudizio per carenza del requisito della convivenza anagrafica nel biennio antecedente la morte dello zio conduttore dell'immobile. Tali considerazioni non sono condivisibili per le seguenti ragioni.
- 7 - Innanzitutto, occorre evidenziare che il regolamento regionale n. 11/2019 all'art. 8, comma I stabilisce che “Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.); b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;
c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;
d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda.”
Dalla norma in esame emerge che il legislatore perimetra la nozione di nucleo familiare originario, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica, facendo riferimento non già alla mera circostanza di fatto di una coabitazione effettiva, bensì assumendo come parametro di riferimento la famiglia anagrafica intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile,parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (cfr. art. 4 d.P.R. n. 223/1989).
Sotto questo profilo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43 c.c., il luogo in cui un soggetto ha la propria dimora abituale assume la qualificazione di residenza.
Ne deriva, pertanto, per un verso, che la fissazione della residenza presso l'alloggio oggetto di assegnazione rappresenta un requisito imprescindibile affinché un soggetto possa ritenersi appartenente al nucleo familiare originario dell'assegnatario; per altro verso, che a tal fine non può ritenersi irrilevante la circostanza che uno dei componenti del nucleo familiare originario abbia fissato altrove la propria residenza.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a determinare la fuoriuscita dal nucleo familiare sia, già in sé, il trasferimento altrove della residenza. Ebbene, nella specie deve ritenersi pacifico che l'odierno ricorrente, bensì facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, ne fosse fuoriuscito per effetto del trasferimento altrove della propria residenza […]. La posizione dell'odierno ricorrente, ai fini del diritto
- 8 - al subentro, non era pertanto parificabile a quella di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, ma semmai di componente del nucleo familiare «ampliato» per effetto del suo «rientro» […]” (cfr. Cass. n. 549/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi che la circostanza che l'attrice e sino al giorno 31.10.2012, non risiedeva presso l'immobile di cui è causa (come da certificato storico di residenza depositato dalla difesa comunale al momento della costituzione in giudizio - vd doc. 2) mentre nello stesso periodo, il sig. già risiedeva, sin dall'anno 1999, nel medesimo Per_2 immobile (doc. 2) comporta l'applicabilità allo stesso, ai fini del subentro nell'assegnazione, della disciplina relativa al nucleo familiare ampliato di cui all'art. 19 Regolamento regionale n. 11/2019 con la conseguenza legittimità del rigettato l'istanza di voltura. E' evidente che l'istante non abbia fatto parte del nucleo originario del sig. atteso, inoltre, che per i Persona_2 collaterali, quale assume di essere l'attrice, l'art. 8, let. d) del Regolamento Regione Campania n. 11/2019 impone la prova della convivenza anagrafica e della appartenenza allo stesso stato di famiglia dell'assegnatario almeno nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di assegnazione e\o al momento dell'assegnazione
Orbene, anche qualora fosse emerso dalle risultanze istruttorie la, quantomeno abituale, presenza dell'istante nell'abitazione dello zio, quest'ultimo ha trasferito ivi la sua residenza solo dal 2012. Di qui, l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dall'istante.
Per tali motivi deve concludersi per il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI, 20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi medi ridotti del 30%.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- 9 - Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna l'attore al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano nella somma di € 5331,20 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10828/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in Melito (Na) alla via Parte_1 degli Eucalipti n.17, Cf rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Renato Spadaro in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Dei Mille n. 16
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Corrado Di Nardo (C.F. in virtù di procura generale alle liti C.F._2 rilasciata dal Sindaco in data 15 settembre 2022 a rogito dal Notaio Per_1
repertorio n. 22594 raccolta n.10527 allegata alla comparsa di
[...] costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 premettendo che l'immobile sito in Melito di Napoli alla Via degli Eucalipti n. 17 sc. B p. t int. 3, di proprietà̀ del comune di Napoli, era stato condotto in locazione dallo zio, sig. , nato a [...] Persona_2 il 18.1.41 e deceduto il 1.6.2013; che la stessa conviveva con lui sin dal 01.09.2006, chiedeva all'Istituto l'applicazione in proprio favore dell'art. 19 co I del Regolamento Reg. Campania 11/2019 e la conseguente voltura del contratto in proprio favore. Pertanto conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Napoli, onde Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità della Determina e, nel merito, disapplicando i provvedimenti del convenuto sopra richiamati, accertare il diritto della ricorrente Controparte_1 alla regolarizzazione del rapporto locativo mediante voltura relativa all'immobile sito in Melito di Napoli alla Via degli Eucalipti n. 17 sc. B p. t int. 3 al BU ordinando all'Ente convenuto di P.IVA_2 provvedere a tale adempimento” vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il contestando l'avverso Controparte_1 dedotto di cui chiedeva il rigetto.
Convertito il rito, disattese le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata ex art 189 c.p.c., all'udienza del 13/10/2025 per la decisione. In tale udienza, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., il Giudice riservava in decisione la causa in decisione
Va in via preliminarmente disattesa la doglianza afferente la nullità della determina in oggetto, perché priva di sottoscrizione autografa del Dirigente responsabile e di attestazione da parte del P.U. della conformità della copia analogica del provvedimento impugnato a quella originale in formato digitale, in violazione degli artt. 23 e 24 Dlgs 82/05. Trattasi di doglianza puramente formale mentre alcuna doglianza è stata mossa, per converso, alla riferibilità del documento all'organo competente.
Orbene, l'art 24 co 1 e 2 del D.lgs. 82/05 prevede che, per un verso, “la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed
- 2 - al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata”; per l'altro, “l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.
Ebbene, nel caso di specie, nel provvedimento impugnato si legge
“sottoscritto digitalmente da Il dirigente Dottssa Cinzia D'Oriano” ed in calce la firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d Lgs 82 del 07/03/2005, ss. mm. ii. (CAD). La presente Disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del ai sensi dell'articolo 22 del d. Controparte_1
Lgs. 82/2005”. L'aspetto fattuale, testè riportato, depone per la piena correttezza della redazione dell'atto che risulta per tabulas firmato digitalmente in conformità della normativa innanzi richiamata (si consideri che la firma digitale – come posto in rilievo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22781/2015 – è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).
Con riferimento, in particolare poi, alla copia dell'atto, la giurisprudenza amministrativa ha da ultimo chiarito che la mancata sottoscrizione della copia dell'atto non determina la nullità (né tantomeno l'illegittimità) qualora, comunque, questo contenga elementi sufficienti ed idonei ad individuare l'autore del provvedimento e consenta al soggetto che lo riceve di individuare l'imputabilità della determinazione stessa ad un soggetto ben preciso dell'Amministrazione procedente per cui “la mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente» (cfr . TAR Puglia, con la sentenza 27 marzo 2023 n. 401). “Non solo la leggibilità della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto stesso» ( cfr TAR Campania 10 luglio 2020 n. 3019, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 12 novembre 2019, n. 2713 T.A.R. Salerno, sez. II, 9 CP_2
- 3 - dicembre 2014, n. 2078, idem T.A.R. Napoli, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2039). Il provvedimento, o l'atto amministrativo, esiste, dunque, egualmente come tale in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentono comunque di attribuirlo ad un'Amministrazione e, al suo interno, all'agente materiale competente in astratto secondo le norme positive.
Nel caso di specie dal provvedimento impugnato emergono l'autorità procedente, l'organo rappresentativo dell'ente emanante sicchè è possibile individuare la sicura provenienza dell'atto, del resto mai contestata e messa in dubbio dal ricorrente.
Con riferimento, poi, all'art 23 d.lgs. cit. si osserva, innanzitutto, che esso non delinea il regime di validità del documento informatico né della copia analogica da esso estratta, ma esclusivamente la valenza probatoria di quest'ultima stabilendo che la copia in formato cartaceo del documento informatico, a certe condizioni, ha lo stesso valore probatorio di quest'ultimo.
In particolare al comma 1 del citato articolo si legge “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. Al comma 2 invece, vi è scritto che: “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.
Ebbene, tra il primo ed il secondo comma dell'art 23 del d.lgs. cit. pare sussistere un rapporto di genere a specie laddove, il primo comma si riferisce, ai documenti informatici in generale, ovvero, a tutti quelli generati prescindendo dalle specifiche regole tecniche stabilite dall'art 71 D.lgs. 82/05 (CAD), regole che, invero, sono deputate ad assicurare la piena genuinità del documento creato digitalmente. L'assunto in questione sembra confermato, altresì, dal fatto che il comma in esame prevede la necessaria attestazione da parte del p.u. della conformità
- 4 - all'originale della copia dell'atto su supporto cartaceo, attestazione non è prevista nel secondo comma.
Orbene, nel caso di specie, l'istante non ha esperito alcun disconoscimento di tale atto (di cui non è contestata la conformità alle regole tecniche stabilite dal CAD), disconoscimento da doversi intendere come “chiaro, circostanziato ed esplicito” e da estrinsecarsi
“nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta". In ogni caso, l'istante, malgrado la sola asserita irregolarità formale, non ha contestato sul piano della riferibilità, contenutistica e di merito l'atto impugnato, contestazione che, per quanto sopra osservato, avrebbe dovuto costituire il presupposto logico-giuridico per porre in discussione l'efficacia probatoria della copia analogica del documento informatico come disciplinato dall'art 23 D.lgs. cit.
Nel merito, la domanda formulata dall'attrice è infondata e va, pertanto, rigettata
L'attrice, a fondamento della sua pretesa, ha dedotto che l'odierna convenuta avrebbe illegittimamente rigettato l'istanza di voltura nella locazione dell'immobile oggetto del giudizio per carenza del requisito della convivenza anagrafica nel biennio antecedente la morte dello zio assegnatario. In particolare, ad avviso dell'attrice, tale diniego sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 19 del Regolamento regionale n. 11 del 28.10.2019 (recante la disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) in quanto tale ultima disposizione richiederebbe la necessità di dimostrare, attraverso la residenza anagrafica, il requisito della coabitazione o convivenza per almeno due anni solo in caso di ampliamento del nucleo familiare e non anche nella diversa ipotesi in cui l'istante appartenesse al nucleo familiare originario atteso che, in tale ultima ipotesi, ai fini del subentro, sarebbe sufficiente provare l'effettiva coabitazione con l'assegnatario con conseguente irrilevanza della circostanza che l'attore abbia fissato la propria residenza nell'immobile de quo solo a decorrere dal 2006 atteso che di fatto la ricorrente coabitava con lo zio sin dal 2006, anche se anagraficamente
- 5 - risulta trasferita solo dal 2012, e faceva parte del nucleo familiare originario. L'assunto è infondato per i seguenti motivi. L'art. 19 del Regolamento regionale n.11/2019, rubricato – “subentro nell'assegnazione”, dispone che “
1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio. […] 3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e tutti i componenti del nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. […] 5. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.
6. La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
[..]”.
A riguardo giova, preliminarmente, precisare che in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, il legislatore non configura la possibilità di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio e.r.p. come un automatismo ancorato alla sola condizione soggettiva di appartenere al nucleo familiare originario o ampliato, ma demanda altresì all'Ente Gestore la verifica in ordine alla insussistenza in capo al subentrante e a tutti i componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
Tale verifica attiene alla permanenza dei requisiti di accessibilità all'edilizia residenziale pubblica i quali devono sussistere non solo al momento dell'assegnazione originaria, ma anche in costanza del rapporto e in ogni sua possibile evoluzione quale la possibilità di subentro dell'assegnazione ex art. 19 del regolamento regionale n. 11/2019.
Tale ultima disposizione, pertanto, individua i soggetti componenti del nucleo familiare legittimati attivamente ad esercitare il diritto di subentro nell'assegnazione, ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto, richiedendosi, a tal fine, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa e, precisamente, la verifica della effettiva sussistenza in capo a tali soggetti dei requisiti prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (cfr. Cass. n.10587/2021 secondo cui “l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'erede come componente del nucleo familiare originario od
- 6 - ampliato costituiscano condizione necessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio, occorrendo altresì che in capo al medesimo si verifichi anche il possesso dei requisiti legali prescritti per la concessione del titolo di assegnazione dell'alloggio”).
Tali considerazioni consentono di evidenziare l'insufficienza delle argomentazioni addotte dall'attrice a fondamento della sua pretesa atteso che, nel domandare l'accertamento del diritto di subentro nell'alloggio condotto in locazione dallo zio defunto, ella nulla ha dedotto in ordine ai suddetti fatti costitutivi del diritto azionato, limitandosi genericamente ad affermare la sua qualità di appartenente al nucleo familiare originario.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, va rilevato inoltre che l'attrice, pur riconoscendo di aver fissato la propria residenza nell'alloggio de quo solo a decorrere dal 2012 (cfr. certificato di residenza storica in atti), ha assunto che tale circostanza sarebbe irrilevante in quanto, facendo parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, la propria legittimazione al subentro troverebbe fondamento nell'art. 19, comma I del regolamento regionale n. 11/2019 e non già nei commi V e VI della medesima disposizione.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la differenza tra le anzidette norme risiederebbe nel fatto che, ai fini del subentro nell'assegnazione, l'art. 19 comma 1 Regolamento regionale n. 11/2019, con riferimento ai componenti del nucleo familiare originario, richiederebbe il solo requisito della stabile convivenza a nulla rilevando la residenza anagrafica.
Al contrario i successivi commi V e VI, con riferimento ai soli componenti del nucleo familiare ampliato (intendendosi per tali coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario) imporrebbero che la coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare vada dimostrata attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato e che la stessa debba essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti.
Sulla base di tali argomentazioni, l'attrice, valorizzando la sua qualità di componente del nucleo familiare originario, ha dedotto che la convenuta avrebbe illegittimamente rigettato l'istanza di subentro nella locazione dell'immobile oggetto del giudizio per carenza del requisito della convivenza anagrafica nel biennio antecedente la morte dello zio conduttore dell'immobile. Tali considerazioni non sono condivisibili per le seguenti ragioni.
- 7 - Innanzitutto, occorre evidenziare che il regolamento regionale n. 11/2019 all'art. 8, comma I stabilisce che “Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e/o al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente: a. i coniugi, o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.); b. i conviventi di fatto ovvero persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda;
c. i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo;
d. gli ascendenti e i discendenti, nonché collaterali ed affini, purché la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno due anni prima della presentazione della domanda.”
Dalla norma in esame emerge che il legislatore perimetra la nozione di nucleo familiare originario, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica, facendo riferimento non già alla mera circostanza di fatto di una coabitazione effettiva, bensì assumendo come parametro di riferimento la famiglia anagrafica intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile,parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (cfr. art. 4 d.P.R. n. 223/1989).
Sotto questo profilo, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43 c.c., il luogo in cui un soggetto ha la propria dimora abituale assume la qualificazione di residenza.
Ne deriva, pertanto, per un verso, che la fissazione della residenza presso l'alloggio oggetto di assegnazione rappresenta un requisito imprescindibile affinché un soggetto possa ritenersi appartenente al nucleo familiare originario dell'assegnatario; per altro verso, che a tal fine non può ritenersi irrilevante la circostanza che uno dei componenti del nucleo familiare originario abbia fissato altrove la propria residenza.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a determinare la fuoriuscita dal nucleo familiare sia, già in sé, il trasferimento altrove della residenza. Ebbene, nella specie deve ritenersi pacifico che l'odierno ricorrente, bensì facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, ne fosse fuoriuscito per effetto del trasferimento altrove della propria residenza […]. La posizione dell'odierno ricorrente, ai fini del diritto
- 8 - al subentro, non era pertanto parificabile a quella di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, ma semmai di componente del nucleo familiare «ampliato» per effetto del suo «rientro» […]” (cfr. Cass. n. 549/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, deve pertanto ritenersi che la circostanza che l'attrice e sino al giorno 31.10.2012, non risiedeva presso l'immobile di cui è causa (come da certificato storico di residenza depositato dalla difesa comunale al momento della costituzione in giudizio - vd doc. 2) mentre nello stesso periodo, il sig. già risiedeva, sin dall'anno 1999, nel medesimo Per_2 immobile (doc. 2) comporta l'applicabilità allo stesso, ai fini del subentro nell'assegnazione, della disciplina relativa al nucleo familiare ampliato di cui all'art. 19 Regolamento regionale n. 11/2019 con la conseguenza legittimità del rigettato l'istanza di voltura. E' evidente che l'istante non abbia fatto parte del nucleo originario del sig. atteso, inoltre, che per i Persona_2 collaterali, quale assume di essere l'attrice, l'art. 8, let. d) del Regolamento Regione Campania n. 11/2019 impone la prova della convivenza anagrafica e della appartenenza allo stesso stato di famiglia dell'assegnatario almeno nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di assegnazione e\o al momento dell'assegnazione
Orbene, anche qualora fosse emerso dalle risultanze istruttorie la, quantomeno abituale, presenza dell'istante nell'abitazione dello zio, quest'ultimo ha trasferito ivi la sua residenza solo dal 2012. Di qui, l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dall'istante.
Per tali motivi deve concludersi per il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile nel momento in cui ha per oggetto l'accertamento di un diritto di per sé insuscettibile di stima economica (v. Cass. civ. sez. VI, 20/7/2020, n. 15434) quale è quello al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica), sia pure di bassa complessità, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate, applicandosi i compensi medi ridotti del 30%.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- 9 - Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
Condanna l'attore al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano nella somma di € 5331,20 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Napoli, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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